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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/12/2021
DA
Parte_1
Con Avv.to QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti SITZIA ANDREA, BARRACO ENRICO e BIANCHIN ROMEO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 24/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
A) IN ORDINE ALLE SPETTANZE RETRIBUTIVE: Per le causali e i titoli tutti dedotti da considerarsi qui ritrascritti, Voglia l'Ill.mo Giudice, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine all'invalidità del patto di non concorrenza, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di emolumenti retributivi tutti, le seguenti somme: A.1) Dato atto dell'intervenuta conciliazione e/o quantificazione effettuata davanti al CTU in punto compensi provvigionali e incidenze degli stessi sul TFR, accertarsi e condannarsi la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 18.990,84.- da parte di a favore del ricorrente con liquidazione del costo della CTU a carico di parte resistente, Controparte_1
dandosi atto dell'intervenuto pagamento del capitale e residuando gli interessi e la rivalutazione;
A.2) la somma di Euro 8.008,00. - a titolo di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta e pagamento della indennità medesima a carico della resistente;
A.3) euro 680,44.- a titolo di rimborso spese auto di ottobre 2020; e/o le altre maggiori o minori che risulteranno dovute, da determinarsi anche in via equitativa;
B) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI TUTTI: Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento compresa la sussistenza della antigiuridica condotta datoriale di vessazione e mobbing, condannare la odierna resistente al risarcimento dei danni tutti a favore del ricorrente, la complessiva somma di € 46.107,02.- oltre a € 3.231,29.- per costi CPT e spese mediche ed €
1.268,80.- per costo CTU e/o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
C) Le somme tutte devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione e di interessi moratori ex art. 1284
C.C.
D) Spese legali tutte rifuse.
PER LA RESISTENTE
Nel merito:
1) Per le ragioni di cui in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 24/12/2021 da Parte_1
– assunto dalla convenuta il 09/05/2013 a mezzo contratto di lavoro poi trasformatosi a Controparte_1
tempo indeterminato quale addetto ai rapporti esterni con la clientela con zona di competenza l'intera
Lombardia – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) il pagamento degli emolumenti retributivi correlati alle provvigioni sulle vendite in Lombardia a lui spettanti;
B) l'accertamento in merito alla sussistenza di un'invocata condotta mobbizzante e vessatoria asseritamente posta in essere dalla società datoriale a far data dal 2018;
C) il conseguente obbligo di quest'ultima, nell'ipotesi di riscontro positivo, alla corresponsione del risarcimento per danno non patrimoniale;
D) l'accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'odierno ricorrente il 3 luglio 2021 con le conseguenti statuizioni economiche (preavviso);
E) il pagamento del rimborso spese auto dell'ottobre 2020.
Ciò premesso, osserva il giudicante quanto segue.
Sub A) appare opportuno da subito puntualizzare che il dipendente (e non agente) della Pt_1
resistente, a mente dell'allegato 4 integrativo del contratto di lavoro, percepiva un ulteriore elemento retributivo (definito dalla ditta “incentivo” o “provvigione”) correlato al fatturato sui prodotti venduti da realizzato nella zona affidata al (Lombardia) con l'applicazione di aliquote CP_1 Pt_1 differenti, segnatamente da 2% a 0,5% in funzione della tipologia di merce alienata.
Peraltro dall'importo così risultante la società convenuta ha inteso imputare la quota di € 500,00 mensili a compenso per il patto di non concorrenza post contrattuale.
Va anche precisato che nel menzionato allegato 4 è stato previsto che l'eventuale assegnazione della zona ad altro agente comportava COMUNQUE IL PERMANERE DEL COMPENSO CON ALIQUOTA ALLO 0,5 A
FAVORE DELL'ODIERNO RICORRENTE.
Orbene nel caso di specie ha trovato riscontro documentale:
1) il fatto che l'azienda abbia sottratto all'operatività del le provincie di Brescia, Mantova, Pt_1
Cremona e Bergamo con assegnazione di un nuovo agente;
2) la circostanza secondo cui, in violazione degli accordi sussistenti, nel corso del 2018, CP_1
oltre a provocare l'abbassamento dell'iniziale aliquota prevista, abbia iniziato a non pagare tutte le commissioni con l'aliquota 0,5% sulle intere forniture effettuate nella zona sottratta al Vendrame;
3) il fatto che a quest'ultimo nel corso del 2019 fosse stato tolto il cliente nel maggio 2020 CP_2
il cliente VO (ex da sempre seguito e che aveva ripreso a fare ordini. CP_3 Pt_1
Va anche rimarcato che l'asserito patto di non concorrenza (nel cui titolo la società convenuta pagava il corrispettivo delle provvigioni maturate per € 500,00 mensili) appare palesemente invaldo sia per non essere stato neppure esplicitato in una specifica clausola (conseguentemente non sottoscritta) sia per il totale difetto dei requisiti previsti dall'art. 2125 cc. ovvero zona, oggetto e durata.
Nel delineato quadro trova pertanto fondamento nell'an debeatur la domanda formulata dal Pt_1
volta a vedersi riconoscere la spettanza delle provvigioni dal 2018 al 2021 sulla zona Lombardia in relazione alle condizioni di cui all'allegato 4 del contratto di lavoro correlativamente ai clienti di cui al doc. 29 (che sono quelli riconosciuti negli estratti conto provvigionali di cui ai doc. ti 26 – 27 – 28 quali clienti della
Lombardia rimasti al ricorrente) e correlativamente ai clienti dell'agente di cui all'allegato 30, aventi Tes_1
cioè sede nelle Provincie sottratte della Lombardia, dove all'odierno attore rimaneva dovuta la provvigione dello 0,5%.
Per quel che concerne l'esatta determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, in sede di consulenza tecnico – contabile disposta nel corso del giudizio le parti hanno trovato, grazie al fattivo apporto del Rag.
, un accordo conciliativo volto al riconoscimento a favore del della somma di € Parte_2 Pt_1
9.268,20 per gli anni 2018 e 2019, € 5.000,00 per gli anni 2020 e 2021 ed € 4.722,64 per l'incidenza sul TFR così pervenendo a complessive € 18.990,84.
Importo questo pagato dalla società convenuta in linea capitale, difettando tuttavia la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria cui va condannata Controparte_1
Con riferimento alla disamina della questione sub B) di premessa, non sembra inutile rammentare che integra la fattispecie del mobbing quella condotta sistematica e protratta nel tempo con caratteristiche oggettive di persecuzione e vessazione, risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa (Cass. S.U.
n° 4774/2006), precisandosi che detto istituto rappresenta un concetto contenitore, ovvero una categoria aperta alla quale sono ricondotte una pluralità di situazioni dimostrabili attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti da valutarsi nel complesso di tutti gli elementi e in assenza di un appezzamento atomistico, parcellizzato, di un indizio alla volta. Non va peraltro sottaciuto in proposito che sul piano giuridico anche fatti in sé leciti assurgono a fattispecie illecite nel momento in cui, per le modalità di estrinsecazione degli stessi o per altri fattori, si pongono in una prospettiva diversa da quella a loro naturale che, nel compenetrarsi perfettamente alle altre, fa risultare un quadro generale e d'insieme avente la connotazione dell'illecito civile.
Orbene nel caso di specie emergono i seguenti elementi gravi, precisi e concordanti ce rilevano non quali semplici indizi bensì prove certe, segnatamente:
1) la già esaminata sottrazione di parte delle zone originariamente assegnate al con Pt_1 conseguente abbassamento dell'aliquota provvigionale cui faceva seguito l'omesso pagamento dell'emolumento commisurato a tale percentuale;
2) la richiesta di dimissioni dell'odierno ricorrente avanzata in sede di convocazione avvenuta il
01/10/2018 ad opera del signor e non sconfessata da quest'ultimo in sede di Persona_1 deposizione ove rettificava l'iniziale diniego attraverso “ANZI” e “NON POSSO DIRE IL TIPO DI
FRASE …”;
3) il riscontro documentale (all.8) riproducente il rimprovero rivolto dal al col Per_1 Pt_1 chiedergli “se stesse lavorando per un'altra azienda” sull'assunto che il Kit LP-MIR, che il aveva proposto ad un cliente, non era più in vendita da inizio 2018; Pt_1
4) la non avvenuta smentita ad opera della teste – ancora dipendente della società Testimone_2 convenuta all'atto della sua deposizione – della frase dalla medesima pronunciata all'indirizzo del nella riunione del 13/10/2018 secondo cui per lui lì sarebbe stato un inferno Pt_1 consigliandolo di guardarsi in giro;
5) il riscontro documentale (all.7) ove veniva imposto dalla società datoriale all'odierno ricorrente di non recarsi più in centro a Milano per pernottare e mangiare nonostante il previo invito ad opera del dipendente delle mappe di Google degli itinerari seguiti finalizzato a far emergere la infondatezza della prospettazione aziendale;
6) l'altrettanto riscontro documentale (all.9) in base al quale sottoponeva al lavoratore un CP_1 nuovo contratto in cui quest'ultimo sarebbe stato inquadrato come “viaggiatore piazzista” con l'introduzione di un superminimo assorbibile, successivamente revocato;
7) le reiterate aggressioni verbali poste in essere dal ai danni dell'odierno attore secondo Per_1 cui:
a fronte di un certificato inviato dal dipendente per un'assenza dovuta a malattia si sentiva rispondere in una conversazione telefonica che la patologia non era vera, come comprovato dall'attendibile deposizione resa dal fratello quale teste presente al fatto;
Testimone_3
con riscontro documentale (all.11) in data 14/05/2020 durante la cassa integrazione Covid si teneva un corso in videoconferenza debitamente preannunciato dall'azienda rispetto al quale l'odierno ricorrente, per il fatto di essersi collegato con 10 minuti di ritardo a causa di un problema familiare, si sentiva muovere dallo stesso Amministratore e socio di il rimbrotto: “ non ti sei neanche collegato in orario” per poi CP_1 Per_2 aggiungere, in replica al rilievo del sottoposto, “Sempre la stessa storia .. anche io ho un problema;
Parte_1
a fronte di un furto subito dal il 15/10/2020 a Rho dove si trovava per ragioni di Pt_1 lavoro e in cui gli veniva scassinata l'auto mentre era parcheggiata con sottrazione di beni aziendali e personali che si trovavano chiusi nel bagagliaio posteriore della vettura, ha trovato conferma nella stessa deposizione resa dal la circostanza la circostanza Per_1 che quest'ultimo, nel corso di un'infuocata riunione aziendale del 16/10/2020, si era rivolto al dipendente dicendogli che doveva comprare con i suoi soldi i beni aziendali a lui rubati;
8) sussiste altresì il riscontro documentale (all.12) secondo cui il 19 ottobre 2020 Persona_1
toglieva l'utilizzo dell'auto personale e il rimborso spese sino ad allora sussistente con l'imposizione dell'utilizzo di una vettura aziendale e solo dal martedì al giovedì;
9) la società convenuta nel corso del mese di maggio 2021 e all'interno dell'unico continuativo periodo di malattia certificato dal IC NT (l'unico certificato va dal 8 maggio al 6 giugno 2021 di cui all'allegato 19) mandava 3 visite fiscali, ovvero il 20, 22 e 23 trovando il IC INPS sempre a casa il e confermando diagnosi e prognosi (all.21). Pt_1
Peraltro l'Azienda inviava la visita fiscale anche il 02/06/2022, trovando il IC fiscale anche in questo caso il ricorrente a casa ribadendo per la quarta volta la conferma di diagnosi e prognosi.
Per quel che concerne la disamina (lettera C di premessa) dell'invocato danno non patrimoniale meritevole di ristoro (derivante dai molteplici illustrati accadimenti che l'odierno ricorrente ha dovuto subire in relazione alla condotta datoriale tutta, assunta nel suo profilo vessatorio in aperta violazione dell'art. 2087 cc), ferma restando l'unicità della categoria in sé necessita operare in distinguo all'interno delle singole componenti. Segnatamente:
1) In punto appare opportuno premettere che il IC NT del Vendrame Parte_3
poneva quest'ultimo in malattia per sindrome ansioso depressiva a decorrere dal 21/10/2020 cui faceva seguito l'intervento dello Psichiatra dott. il quale, all'esito della visita Persona_3
effettuata il 23/10/2020, stilava la diagnosi (all.14) di “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misto con complicanze fobico ossessive … nell'ambito delle problematiche vissute nel contesto lavorativo”. Quest'ultimo in particolare nella sua perizia (all. 26) certificava la patologia “in nesso di causa indubitabile con le problematiche vissute nel contesto lavorativo causa la condotta datoriale da Egli descritta”.
Dal canto suo il nominato CTU Dott. nella sua esaustiva relazione, oltre a rilevare la Persona_4
sussistenza della patologia, ha significativamente sostenuto in punto nesso causale:
“
Per questi motivi
, qualora quanto riportato dal e descritto nell'atto di costituzione Pt_1
risultassero acclarati, sarebbe lecito e corretto porre un nesso di causa efficiente fra fatti ed eventi”.
Lo stesso esperto ha poi quantificato l'inabilità temporanea in sei mesi al tasso del 25% e l'invalidità permanente nel 10%.
Sicché alla luce di tali risultanze devono essere riconosciute a favore dell'odierno ricorrente le seguenti poste di danno, applicate le tabelle di Milano 2024 in funzione dell'età del soggetto:
- Inabilità temporanea (€ 145,00 giornaliera) € 6.625,00
- Inabilità permanente € 21.000,00
2) Con riferimento poi all'ulteriore profilo dinamico – relazionale che connota il danno non patrimoniale, si osserva come le significative deposizioni rese da (amico) e Testimone_4
(fratello) hanno dato sufficiente contezza del malessere psico-fisico, del suo Testimone_3
stato di perenne sofferenza correlato all'ambiente lavorativo nonché del pieno sovvertimento delle sue normali abitudini di vita inerenti sue passioni – hobbies e rapporti con soggetti terzi. Appare pertanto conforme a giustizia accordare all'odierno attore a tale titolo l'importo equitativamente liquidato in € 9.000,00.
In definitiva la società convenuta va condannata a corrispondere al per danno non Pt_1 patrimoniale somma di € 36.625,00 maggiorata di interessi e rivalutazione nonché il costo Parte_4
sostenuto della CTP pari ad € 1.220,00.
In merito alla tematica indicata al punto D) di premessa, l'illustrato comportamento tenuto dalla società datoriale connotato come visto da antigiuridicità induce il decidente a ritenere sussistente la giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'odierno ricorrente in data 01/07/2021.
Un tanto, muovendo dalla premessa che ha addirittura trattenuto l'indennità sostitutiva Controparte_1
del preavviso a danno del lavoratore (cfr. busta paga di cui all'allegato 33), comporta il diritto di quest'ultimo a vedersi riaccreditare la trattenuta in ordine all'indennità sostitutiva del preavviso operata dall'azienda (€ 4.004,00) nonché a vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso determinata nel medesimo ammontare, in tal modo conseguendo il complessivo importo di € 8.008,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Relativamente infine all'ultimo aspetto della vertenza menzionato sub E) di premessa, il vanta Pt_1
il diritto a vedersi rimborsare le spese auto inerenti il mese di ottobre 2020 per un importo di € 680,40 anch'esso debitamente maggiorato di interessi e rivalutazione.
Un tanto risulta documentato dallo schema riassuntivo ed itinerari di cui all'allegato 20 e peraltro suffragato dalla deposizione della dipendente signora . Testimone_2
In definitiva tutte le domande giudizialmente azionate appaiono fondate e pertanto meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite infine nonché il rimborso all'odierno ricorrente del costo della CTU dal medesimo anticipato seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata in via incidentale l'invalidità del patto di non concorrenza inserito all'interno del contratto di lavoro concluso inter partes e dato altresì atto – nell'ambito dell'intervenuta conciliazione dinnanzi al CTU in punto quantificazione dei compensi provvigionali maturati ed incidenza dei medesimi sul TFR – dell'avvenuto pagamento in linea capitale del condiviso importo di € 18.990,84
1) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente previo accertamento della sussistenza della giusta Parte_1
causa delle dimissioni da quest'ultimo rassegnate nel luglio 2021:
A) Gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma di € 18.990,84 dal dovuto al saldo;
B) L'importo di € 8.008,00 a titolo di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta e pagamento dell'indennità medesima;
C) L'importo di € 680,44 a titolo di rimborso spese auto riferite all'ottobre 2020;
D) L'importo di € 36.625,00 a titolo di danno non patrimoniale;
E) Il costo sostenuto della CTP pari ad € 1.220,00.
Somme tutte sub B), C) e D) maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria (parziale sub
D) dal dovuto al saldo
2) Condanna altresì la società resistente, accollato sulla medesima il costo della CTU medico legale pari ad € 1.268,80 da rimborsare all'odierno ricorrente, a rifondere al medesimo le spese di lite, complessivamente liquidate in € 14.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato pari ad €
379,50.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 24/10/2024 IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/12/2021
DA
Parte_1
Con Avv.to QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti SITZIA ANDREA, BARRACO ENRICO e BIANCHIN ROMEO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 24/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
A) IN ORDINE ALLE SPETTANZE RETRIBUTIVE: Per le causali e i titoli tutti dedotti da considerarsi qui ritrascritti, Voglia l'Ill.mo Giudice, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine all'invalidità del patto di non concorrenza, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di emolumenti retributivi tutti, le seguenti somme: A.1) Dato atto dell'intervenuta conciliazione e/o quantificazione effettuata davanti al CTU in punto compensi provvigionali e incidenze degli stessi sul TFR, accertarsi e condannarsi la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 18.990,84.- da parte di a favore del ricorrente con liquidazione del costo della CTU a carico di parte resistente, Controparte_1
dandosi atto dell'intervenuto pagamento del capitale e residuando gli interessi e la rivalutazione;
A.2) la somma di Euro 8.008,00. - a titolo di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta e pagamento della indennità medesima a carico della resistente;
A.3) euro 680,44.- a titolo di rimborso spese auto di ottobre 2020; e/o le altre maggiori o minori che risulteranno dovute, da determinarsi anche in via equitativa;
B) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI TUTTI: Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento compresa la sussistenza della antigiuridica condotta datoriale di vessazione e mobbing, condannare la odierna resistente al risarcimento dei danni tutti a favore del ricorrente, la complessiva somma di € 46.107,02.- oltre a € 3.231,29.- per costi CPT e spese mediche ed €
1.268,80.- per costo CTU e/o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
C) Le somme tutte devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione e di interessi moratori ex art. 1284
C.C.
D) Spese legali tutte rifuse.
PER LA RESISTENTE
Nel merito:
1) Per le ragioni di cui in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 24/12/2021 da Parte_1
– assunto dalla convenuta il 09/05/2013 a mezzo contratto di lavoro poi trasformatosi a Controparte_1
tempo indeterminato quale addetto ai rapporti esterni con la clientela con zona di competenza l'intera
Lombardia – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) il pagamento degli emolumenti retributivi correlati alle provvigioni sulle vendite in Lombardia a lui spettanti;
B) l'accertamento in merito alla sussistenza di un'invocata condotta mobbizzante e vessatoria asseritamente posta in essere dalla società datoriale a far data dal 2018;
C) il conseguente obbligo di quest'ultima, nell'ipotesi di riscontro positivo, alla corresponsione del risarcimento per danno non patrimoniale;
D) l'accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'odierno ricorrente il 3 luglio 2021 con le conseguenti statuizioni economiche (preavviso);
E) il pagamento del rimborso spese auto dell'ottobre 2020.
Ciò premesso, osserva il giudicante quanto segue.
Sub A) appare opportuno da subito puntualizzare che il dipendente (e non agente) della Pt_1
resistente, a mente dell'allegato 4 integrativo del contratto di lavoro, percepiva un ulteriore elemento retributivo (definito dalla ditta “incentivo” o “provvigione”) correlato al fatturato sui prodotti venduti da realizzato nella zona affidata al (Lombardia) con l'applicazione di aliquote CP_1 Pt_1 differenti, segnatamente da 2% a 0,5% in funzione della tipologia di merce alienata.
Peraltro dall'importo così risultante la società convenuta ha inteso imputare la quota di € 500,00 mensili a compenso per il patto di non concorrenza post contrattuale.
Va anche precisato che nel menzionato allegato 4 è stato previsto che l'eventuale assegnazione della zona ad altro agente comportava COMUNQUE IL PERMANERE DEL COMPENSO CON ALIQUOTA ALLO 0,5 A
FAVORE DELL'ODIERNO RICORRENTE.
Orbene nel caso di specie ha trovato riscontro documentale:
1) il fatto che l'azienda abbia sottratto all'operatività del le provincie di Brescia, Mantova, Pt_1
Cremona e Bergamo con assegnazione di un nuovo agente;
2) la circostanza secondo cui, in violazione degli accordi sussistenti, nel corso del 2018, CP_1
oltre a provocare l'abbassamento dell'iniziale aliquota prevista, abbia iniziato a non pagare tutte le commissioni con l'aliquota 0,5% sulle intere forniture effettuate nella zona sottratta al Vendrame;
3) il fatto che a quest'ultimo nel corso del 2019 fosse stato tolto il cliente nel maggio 2020 CP_2
il cliente VO (ex da sempre seguito e che aveva ripreso a fare ordini. CP_3 Pt_1
Va anche rimarcato che l'asserito patto di non concorrenza (nel cui titolo la società convenuta pagava il corrispettivo delle provvigioni maturate per € 500,00 mensili) appare palesemente invaldo sia per non essere stato neppure esplicitato in una specifica clausola (conseguentemente non sottoscritta) sia per il totale difetto dei requisiti previsti dall'art. 2125 cc. ovvero zona, oggetto e durata.
Nel delineato quadro trova pertanto fondamento nell'an debeatur la domanda formulata dal Pt_1
volta a vedersi riconoscere la spettanza delle provvigioni dal 2018 al 2021 sulla zona Lombardia in relazione alle condizioni di cui all'allegato 4 del contratto di lavoro correlativamente ai clienti di cui al doc. 29 (che sono quelli riconosciuti negli estratti conto provvigionali di cui ai doc. ti 26 – 27 – 28 quali clienti della
Lombardia rimasti al ricorrente) e correlativamente ai clienti dell'agente di cui all'allegato 30, aventi Tes_1
cioè sede nelle Provincie sottratte della Lombardia, dove all'odierno attore rimaneva dovuta la provvigione dello 0,5%.
Per quel che concerne l'esatta determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, in sede di consulenza tecnico – contabile disposta nel corso del giudizio le parti hanno trovato, grazie al fattivo apporto del Rag.
, un accordo conciliativo volto al riconoscimento a favore del della somma di € Parte_2 Pt_1
9.268,20 per gli anni 2018 e 2019, € 5.000,00 per gli anni 2020 e 2021 ed € 4.722,64 per l'incidenza sul TFR così pervenendo a complessive € 18.990,84.
Importo questo pagato dalla società convenuta in linea capitale, difettando tuttavia la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria cui va condannata Controparte_1
Con riferimento alla disamina della questione sub B) di premessa, non sembra inutile rammentare che integra la fattispecie del mobbing quella condotta sistematica e protratta nel tempo con caratteristiche oggettive di persecuzione e vessazione, risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa (Cass. S.U.
n° 4774/2006), precisandosi che detto istituto rappresenta un concetto contenitore, ovvero una categoria aperta alla quale sono ricondotte una pluralità di situazioni dimostrabili attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti da valutarsi nel complesso di tutti gli elementi e in assenza di un appezzamento atomistico, parcellizzato, di un indizio alla volta. Non va peraltro sottaciuto in proposito che sul piano giuridico anche fatti in sé leciti assurgono a fattispecie illecite nel momento in cui, per le modalità di estrinsecazione degli stessi o per altri fattori, si pongono in una prospettiva diversa da quella a loro naturale che, nel compenetrarsi perfettamente alle altre, fa risultare un quadro generale e d'insieme avente la connotazione dell'illecito civile.
Orbene nel caso di specie emergono i seguenti elementi gravi, precisi e concordanti ce rilevano non quali semplici indizi bensì prove certe, segnatamente:
1) la già esaminata sottrazione di parte delle zone originariamente assegnate al con Pt_1 conseguente abbassamento dell'aliquota provvigionale cui faceva seguito l'omesso pagamento dell'emolumento commisurato a tale percentuale;
2) la richiesta di dimissioni dell'odierno ricorrente avanzata in sede di convocazione avvenuta il
01/10/2018 ad opera del signor e non sconfessata da quest'ultimo in sede di Persona_1 deposizione ove rettificava l'iniziale diniego attraverso “ANZI” e “NON POSSO DIRE IL TIPO DI
FRASE …”;
3) il riscontro documentale (all.8) riproducente il rimprovero rivolto dal al col Per_1 Pt_1 chiedergli “se stesse lavorando per un'altra azienda” sull'assunto che il Kit LP-MIR, che il aveva proposto ad un cliente, non era più in vendita da inizio 2018; Pt_1
4) la non avvenuta smentita ad opera della teste – ancora dipendente della società Testimone_2 convenuta all'atto della sua deposizione – della frase dalla medesima pronunciata all'indirizzo del nella riunione del 13/10/2018 secondo cui per lui lì sarebbe stato un inferno Pt_1 consigliandolo di guardarsi in giro;
5) il riscontro documentale (all.7) ove veniva imposto dalla società datoriale all'odierno ricorrente di non recarsi più in centro a Milano per pernottare e mangiare nonostante il previo invito ad opera del dipendente delle mappe di Google degli itinerari seguiti finalizzato a far emergere la infondatezza della prospettazione aziendale;
6) l'altrettanto riscontro documentale (all.9) in base al quale sottoponeva al lavoratore un CP_1 nuovo contratto in cui quest'ultimo sarebbe stato inquadrato come “viaggiatore piazzista” con l'introduzione di un superminimo assorbibile, successivamente revocato;
7) le reiterate aggressioni verbali poste in essere dal ai danni dell'odierno attore secondo Per_1 cui:
a fronte di un certificato inviato dal dipendente per un'assenza dovuta a malattia si sentiva rispondere in una conversazione telefonica che la patologia non era vera, come comprovato dall'attendibile deposizione resa dal fratello quale teste presente al fatto;
Testimone_3
con riscontro documentale (all.11) in data 14/05/2020 durante la cassa integrazione Covid si teneva un corso in videoconferenza debitamente preannunciato dall'azienda rispetto al quale l'odierno ricorrente, per il fatto di essersi collegato con 10 minuti di ritardo a causa di un problema familiare, si sentiva muovere dallo stesso Amministratore e socio di il rimbrotto: “ non ti sei neanche collegato in orario” per poi CP_1 Per_2 aggiungere, in replica al rilievo del sottoposto, “Sempre la stessa storia .. anche io ho un problema;
Parte_1
a fronte di un furto subito dal il 15/10/2020 a Rho dove si trovava per ragioni di Pt_1 lavoro e in cui gli veniva scassinata l'auto mentre era parcheggiata con sottrazione di beni aziendali e personali che si trovavano chiusi nel bagagliaio posteriore della vettura, ha trovato conferma nella stessa deposizione resa dal la circostanza la circostanza Per_1 che quest'ultimo, nel corso di un'infuocata riunione aziendale del 16/10/2020, si era rivolto al dipendente dicendogli che doveva comprare con i suoi soldi i beni aziendali a lui rubati;
8) sussiste altresì il riscontro documentale (all.12) secondo cui il 19 ottobre 2020 Persona_1
toglieva l'utilizzo dell'auto personale e il rimborso spese sino ad allora sussistente con l'imposizione dell'utilizzo di una vettura aziendale e solo dal martedì al giovedì;
9) la società convenuta nel corso del mese di maggio 2021 e all'interno dell'unico continuativo periodo di malattia certificato dal IC NT (l'unico certificato va dal 8 maggio al 6 giugno 2021 di cui all'allegato 19) mandava 3 visite fiscali, ovvero il 20, 22 e 23 trovando il IC INPS sempre a casa il e confermando diagnosi e prognosi (all.21). Pt_1
Peraltro l'Azienda inviava la visita fiscale anche il 02/06/2022, trovando il IC fiscale anche in questo caso il ricorrente a casa ribadendo per la quarta volta la conferma di diagnosi e prognosi.
Per quel che concerne la disamina (lettera C di premessa) dell'invocato danno non patrimoniale meritevole di ristoro (derivante dai molteplici illustrati accadimenti che l'odierno ricorrente ha dovuto subire in relazione alla condotta datoriale tutta, assunta nel suo profilo vessatorio in aperta violazione dell'art. 2087 cc), ferma restando l'unicità della categoria in sé necessita operare in distinguo all'interno delle singole componenti. Segnatamente:
1) In punto appare opportuno premettere che il IC NT del Vendrame Parte_3
poneva quest'ultimo in malattia per sindrome ansioso depressiva a decorrere dal 21/10/2020 cui faceva seguito l'intervento dello Psichiatra dott. il quale, all'esito della visita Persona_3
effettuata il 23/10/2020, stilava la diagnosi (all.14) di “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misto con complicanze fobico ossessive … nell'ambito delle problematiche vissute nel contesto lavorativo”. Quest'ultimo in particolare nella sua perizia (all. 26) certificava la patologia “in nesso di causa indubitabile con le problematiche vissute nel contesto lavorativo causa la condotta datoriale da Egli descritta”.
Dal canto suo il nominato CTU Dott. nella sua esaustiva relazione, oltre a rilevare la Persona_4
sussistenza della patologia, ha significativamente sostenuto in punto nesso causale:
“
Per questi motivi
, qualora quanto riportato dal e descritto nell'atto di costituzione Pt_1
risultassero acclarati, sarebbe lecito e corretto porre un nesso di causa efficiente fra fatti ed eventi”.
Lo stesso esperto ha poi quantificato l'inabilità temporanea in sei mesi al tasso del 25% e l'invalidità permanente nel 10%.
Sicché alla luce di tali risultanze devono essere riconosciute a favore dell'odierno ricorrente le seguenti poste di danno, applicate le tabelle di Milano 2024 in funzione dell'età del soggetto:
- Inabilità temporanea (€ 145,00 giornaliera) € 6.625,00
- Inabilità permanente € 21.000,00
2) Con riferimento poi all'ulteriore profilo dinamico – relazionale che connota il danno non patrimoniale, si osserva come le significative deposizioni rese da (amico) e Testimone_4
(fratello) hanno dato sufficiente contezza del malessere psico-fisico, del suo Testimone_3
stato di perenne sofferenza correlato all'ambiente lavorativo nonché del pieno sovvertimento delle sue normali abitudini di vita inerenti sue passioni – hobbies e rapporti con soggetti terzi. Appare pertanto conforme a giustizia accordare all'odierno attore a tale titolo l'importo equitativamente liquidato in € 9.000,00.
In definitiva la società convenuta va condannata a corrispondere al per danno non Pt_1 patrimoniale somma di € 36.625,00 maggiorata di interessi e rivalutazione nonché il costo Parte_4
sostenuto della CTP pari ad € 1.220,00.
In merito alla tematica indicata al punto D) di premessa, l'illustrato comportamento tenuto dalla società datoriale connotato come visto da antigiuridicità induce il decidente a ritenere sussistente la giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'odierno ricorrente in data 01/07/2021.
Un tanto, muovendo dalla premessa che ha addirittura trattenuto l'indennità sostitutiva Controparte_1
del preavviso a danno del lavoratore (cfr. busta paga di cui all'allegato 33), comporta il diritto di quest'ultimo a vedersi riaccreditare la trattenuta in ordine all'indennità sostitutiva del preavviso operata dall'azienda (€ 4.004,00) nonché a vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso determinata nel medesimo ammontare, in tal modo conseguendo il complessivo importo di € 8.008,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Relativamente infine all'ultimo aspetto della vertenza menzionato sub E) di premessa, il vanta Pt_1
il diritto a vedersi rimborsare le spese auto inerenti il mese di ottobre 2020 per un importo di € 680,40 anch'esso debitamente maggiorato di interessi e rivalutazione.
Un tanto risulta documentato dallo schema riassuntivo ed itinerari di cui all'allegato 20 e peraltro suffragato dalla deposizione della dipendente signora . Testimone_2
In definitiva tutte le domande giudizialmente azionate appaiono fondate e pertanto meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite infine nonché il rimborso all'odierno ricorrente del costo della CTU dal medesimo anticipato seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata in via incidentale l'invalidità del patto di non concorrenza inserito all'interno del contratto di lavoro concluso inter partes e dato altresì atto – nell'ambito dell'intervenuta conciliazione dinnanzi al CTU in punto quantificazione dei compensi provvigionali maturati ed incidenza dei medesimi sul TFR – dell'avvenuto pagamento in linea capitale del condiviso importo di € 18.990,84
1) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente previo accertamento della sussistenza della giusta Parte_1
causa delle dimissioni da quest'ultimo rassegnate nel luglio 2021:
A) Gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma di € 18.990,84 dal dovuto al saldo;
B) L'importo di € 8.008,00 a titolo di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta e pagamento dell'indennità medesima;
C) L'importo di € 680,44 a titolo di rimborso spese auto riferite all'ottobre 2020;
D) L'importo di € 36.625,00 a titolo di danno non patrimoniale;
E) Il costo sostenuto della CTP pari ad € 1.220,00.
Somme tutte sub B), C) e D) maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria (parziale sub
D) dal dovuto al saldo
2) Condanna altresì la società resistente, accollato sulla medesima il costo della CTU medico legale pari ad € 1.268,80 da rimborsare all'odierno ricorrente, a rifondere al medesimo le spese di lite, complessivamente liquidate in € 14.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato pari ad €
379,50.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 24/10/2024 IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci