Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1135/2022 r.g. promossa da:
(C.F. e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. LEVA SABRINA ANNA,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BERRA Controparte_1 C.F._3
ANNA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. BIGATTI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata come in atti
TERZO CHIAMATO OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia il Tribunale ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito in via principale, Ritenuta e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Arch. CP_1
nei fatti di cui è causa e rigettata ogni richiesta ex adverso formulata
[...]
• Condannare l'Arch all'indennizzo e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_1 subiti e subendi dagli attori da determinarsi nell'importo di € 32.074,96 (docc. 14, 39,40,41,42,43,44) per i lavori già eseguiti, nonché nell'importo di €. 12.410,00 oltre oneri (docc. 47,48) per i lavori preventivati (tra i quali Cfr. Doc. 50 Lavori in cartongesso) ancora da eseguire per le causali specificate in narrativa ovvero nel diverso importo maggiore o minore che sarà accertato in causa come dovuto, il tutto arricchito di interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 10
(doc.ti 36, 37,38,45,46)
• Condannare l'Arch all'indennizzo e al risarcimento di tutti i danni di natura non Controparte_1 patrimoniale subiti e subendi dagli attori secondo il giudizio equitativo del giudice;
quanto sopra in considerazione dei disagi subiti e subendi dagli attori in conseguenza del comportamento omissivo e negligente messo in atto dal convenuto nella sua qualità di direttore dei lavori che costringe tutt'oggi gli stessi a vivere in un cantiere aperto, riservata ogni richiesta laddove il Comune di competenza intervenga con sanzioni pecuniarie in conseguenza di tale situazione;
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere prove per testi sui seguenti capitoli di prova dal n. 1 al n. 14 preceduti da “Vero che” , qui di seguito riportati:
1) nell'esecuzione dei lavori eseguiti dalla quest'ultima si è conformata alla Controparte_3 progettazione della completa ristrutturazione dell'abitazione dei Sig.ri elaborata e Parte_3 depositata in Comune dall'Arch. quale Direttore dei Lavori;
CP_1
2) durante l'esecuzione dei lavori eseguiti dalla l'Arch. non si è mai Controparte_3 CP_1 presentato in cantiere, né ha mai fornito alcuna indicazione e/o modifica per una corretta esecuzione e/o prosecuzione dei lavori;
3) l'unico soprallogo del Direttore dei Lavori Arch. è avvenuto a distanza di oltre un anno dal CP_1 termine dei lavori, nello specifico in data 4/3/19 ed aveva ad oggetto la chiusura del cantiere presso l'abitazione dei Sig.ri ; Parte_3
4) in occasione di detto sopralluogo del 4/3/19 l'Arch. evidenziava alla SP.le che CP_1 CP_3 ai fini di chiusura del del cantiere dovevano essere realizzati degli “interventi residuali” consistenti nella fornitura e posa del parapetto sia della scala di accesso al primo piano che di quello di protezione del lastrico solare, oltre alla fornitura e posa di lineavita” (cavo d'acciaio di sostegno per la sicurreza del cantiere) da posizionare sul tetto della villetta;
5) la SP.le , ottemperando a quanto richiesto dal Direttore dei Lavori Arch. , CP_3 CP_1 eseguiva gli interventi residuali meglio specificati nel doc. 29 prodotto in citazione, ma a tutt'oggi il cantiere è ancora aperto;
6) il progetto dell'Arch. prevedeva un'innalzamento della pavimentazione esistente al piano CP_1 terra dell'abitazione attorea mediante la realizzazione di un secondo interstizio al piano terra dell'altezza di cm. 70; (DOC. 21)
7) per il suddetto progetto di secondo interstizio al piano terra dell'altezza di cm. 70, i Sig.ri hanno sostenuto altresì il pagamento di €. 7.700,00; (DOC. 40, 42 Fatt. Edilguida/Curia) Parte_3 8) su indicazione delle misure fornite dall'arch. che tenevano conto dell'innalzamento della CP_1 pavimentazione mediante la progettazione del secondo interstizio al piano terra di cm 70 (DOC. 21), i Sig.ri acquistavano nel 2017 i relativi infissi e avvolgibili blindati del costo complessivo di Parte_3
€.89.000,00; (DOC. 49) 9) con la realizzazione del secondo interstizio al piano terra è stata ridotta l'altezza dell'abitazione dei Sig.ri ; Parte_3
10) con la realizzazione del secondo interstizio gli infissi/avvolgibili acquistati dai Sig.ri Per_1
(DOC. 49) risultavano inutilizzabili per la mancanza del rapporto aero illuminante, al piano terra;
11) per poter utilizzare i serramenti e gli avvolgibili blindati rimasti inutilizzabili in deposito per diversi mesi, si provvedeva ad aumentare il passaggio (o l'apertura) tra il “vano forno” e il “deposito pagina 2 di 10 farina”, dapprima previsto in soli 180 cm, mentre attualmente viene individuato in 320 cm onde garantire il rapporto aereo illuminante;
12)la suddetta operazione di apertura tra i due ambienti (consistente tecnicamente nella progettazione e realizzazione di un sistema architravato in ferro atto a supportare lo scarico della soletta sovrastante) ha comportando a carico dei Sig.ri un'ulteriore esborso economico di €. Parte_3
7.150,00; (DOC. 22,39,41) 13)l'innalzamento della pavimentazione di circa 40 cm (anziché i 70cm indicati nel progetto ) CP_1 nonché all'abbassamento del plafone di circa 30 cm, prevedendo un sistema in cartongesso, comporterà un'ulteriore esborso per i Sig. ri di €.5.500,00; (DOC. 43,50 fatture Per_1
Elaraby/Curia cartongesso) 14)tutti gli interventi inerenti il secondo interstizio (l'architravato in ferro – l'abbassamento del plafone – l'allineamento del piano di raccordo), sia all'ingresso che nella parte posteriore dell'abitazione, sono stati eseguiti solo per rimediare alla progettazione Arch. del secondo CP_1 interstizio avente altezza 70 cm e non in funzione della ristrutturazione;
Si chiede altresì ammissione di prova contraria sui capitoli di controparte ammessi.
Si indicano a TESTI:
1) Sig. – Via Piave n. 83 Vimodrone (MI); Parte_4
2) – Via Sant'Anna n. 38 Vimodrone (MI); CP_4
IN OGNI CASO
• Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre maggiorazioni spese generali ed accessori di legge.
• Il tutto oltre il Rimborso Spese Generali ex art. 2 comma 2 DM55/2014, oltre CPA ed IVA.
Per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettarsi tutte le domande formulate da parte attorea nei confronti dell'arch. in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA RICONVENZIONALE 2) condannare i signori e al pagamento della complessiva somma di € 5.519,28 ovvero Pt_1 CP_5 nella diversa misura che risulterà in via di giustizia o equità, oltre interessi dal dovuto al saldo, per saldo del compenso attività svolta dall'arch. , giuste motivazioni espresse in atti;
CP_1
IN VIA SUBORDINATA
3) Nella davvero non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare l'impresa a tenere indenne e manlevare il convenuto da qualsiasi CP_6 CP_1 pretesa degli attori, condannandoli al pagamento diretto in favore delle stesse;
IN VIA ULTERIOREMENTE SUBORDINATA 4) In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e previa idonea attività istruttoria, condannarsi l'arch. limitatamente ai danni strettamente connessi CP_1 all'attività posta in essere dallo stesso, previa valutazione del grado di corresponsabilità della terza chiamata e di altri soggetti, costituiti e non nel presente giudizio, tra cui gli attori ex art. 1227 c.c, previa compensazione con il credito professionale maturato dall'arch. nei confronti degli CP_1 attori, pari ad € 5.519,28 IN VIA ISTRUTTORIA
5) si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: pagina 3 di 10 1) Vero che gli accordi tra i signori da un lato, e e dall'altro, prevedevano Parte_5 Pt_1 Pt_2 il pagamento degli oneri per il cambio d'uso a carico degli odierni attori;
2) Vero che il predetto accordo era specificato nella stessa proposta di acquisto dell'immobile per cui è causa, come da doc. 1 fascicolo attori che mi si rammostra;
3) Vero che dopo il deposito della pratica di cambio d'uso avvenuta in data 10/03/2017 protocollata con il n. 4347, il Comune di Vimodrone aveva domandato il versamento dei relativi oneri;
4) Vero che tra la fine giugno e i primi giorni del luglio 2017 si teneva presso l'Agenzia Immobiliare Ulisse Vimodrone Via San Remigio 6 una riunione alla presente dei signori , , Pt_1 CP_5 Pt_5
dell'arch. e del sig. ; Pt_5 CP_1 Pt_6
5) Vero che alla riunione di cui al cap.4) i signori e rifiutavano di versare gli oneri relativi Pt_1 CP_5 alla pratica di cambio di destinazione d'uso del loro immobile nel 2017;
6) Vero che nella riunione di cui al pac.4) i venditori e gli odierni attori chiedevano all'arch. CP_1 di procedere con l'annullamento della pratica di cambio d'uso senza opere;
7) Vero che la pratica di annullamento, presentata in data 10.07.2017 era stata controfirmata per accettazione dal ricorrente sig. , come da doc. 1 che mi si rammostra;
Pt_1
8) Vero che l'arch. ha svolto per i signori e tre incarichi, regolarmente firmati da CP_1 Pt_1 Pt_2 loro e protocollati al Comune di Vimodrone che riportavano il corretto uso del piano terra ovvero artigianale di servizio;
9) Vero che l'arch. aveva ricevuto incarico dagli attori di depositare delle pratiche edilizie CP_1 riferite solo al piano primo, senza il piano terra, come da doc. 2 che mi si rammostra;
10) vero che il preventivo del 17.07.17 (cfr. doc. 5 fascicolo atp che mi si rammostra) si riferisce ad una pratica di cambio d'uso con opere e quindi ben diversa dalla pratica annullata;
11)Vero che la committenza decideva dapprima di evitare il rifacimento del tetto, come da doc. 6 fascicolo atp che mi si rammostra;
12)Vero che l'arch. in data 20-07-2017 alle ore 18,58 inviava agli attori un nuovo disciplinare CP_1
e, come da loro richiesta, eliminava la prestazione relativa al piano terra (cfr. doc.7 fascicolo atp).
13)Vero che il preventivo del 17-07-2017 che era in fase di definizione e veniva sostituito dal preventivo del 20-07-2017, come da doc. 8 fascicolo atp che mi si rammostra;
14) vero che l'arch. procedeva al protocollo delle seguenti pratiche afferenti al primo piano: CP_1
- Cila n. 168/2017 prot. 16964 presentata dalla proprietà e Parte_1 Parte_2
in data 12/10/2017 per diversa distribuzione degli spazi interni e sostituzione serramenti al
[...] piano primo;
- Cila n. 187/2017 prot. 18847 presentata sempre dalla proprietà in data 14/11/2017 per il rifacimento della copertura;
- Scia n. 172/2018 prot. 17015 presentata dalla proprietà in data 19/10/2018 per opere di manutenzione straordinaria finalizzata alla modifica della scala esistente a piccole modifiche in facciata e alla copertura. 14) vero che i signori e abitano stabilmente da anni nell'immobile per cui è causa Pt_1 CP_5
Si indicano i seguenti testimoni:
- c/o Agenzia Immobiliare Ulisse Vimodrone Via San Remigio 6 cap 20090 (sui Testimone_1 capp. da 1 a 7);
- arch. , residente in [...] Pantigliate cap 20048 (Mi) (su tutti i Testimone_2 capitoli formulati).
IN OGNI CASO pagina 4 di 10 5) Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi e con condanna attorea ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Per
Controparte_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Nel merito, in via principale dichiarata e ritenuta l'irrilevanza causale dell'esecuzione delle opere in oggetto da parte di nella causazione dei lamentati vizi,
Controparte_2 conseguentemente rigettare, per i motivi di cui in premessa, le domande di parte convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi venga dichiarata la responsabilità di nella causazione dei lamentati vizi,
Controparte_2 accertare il grado di responsabilità di di
Controparte_2 CP_7
in proporzione all'autonomia di ciascuno in fase di progettazione ed esecuzione delle opere
[...] asseritamente viziate;
conseguentemente condannarsi e Controparte_2
al risarcimento dei danni asseritamente subiti pro quota. Controparte_7
In via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1-EDILGUIDA SAS, a far tempo dal 22/2/2018 ha eseguito le opere di ristrutturazione dell'abitazione dei Sigg.ri in conformità ai progetti elaborati e depositati dal Direttore dei Lavori Arch. Parte_3
al Comune di Vimodrone;
CP_1 2-Durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, il Direttore dei Lavori Arch. , non si CP_1
è accertato, non ha impartito alcuna disposizione e non ha contestato ad la CP_2 conformità di tale opere, sia con riferimento alle modalità di esecuzione in osservanza dei progetti che alle regole tecniche di esecuzione;
e non si è mai presentato in cantiere;
3-Il Direttore dei Lavori Arch. si è presentato in cantiere unicamente per procedere alla sua CP_1 chiusura in data 4/3/19;4-In tale occasione, per procedere alla chiusura del cantiere, il Direttore dei
Lavori Arch.
ha elencato una serie di interventi da effettuare, ossia fornitura e posa del parapetto per la CP_1 scala di accesso al primo piano e per il lastrico solare, ed alla fornitura e posa di un cavo d'acciaio sul tetto dell'abitazione (c. d. linea vita); eseguiva tali opere, secondo quanto richiesto dal Direttore dei Lavori Arch. Parte_7
; CP_1
6-Per le opere di fornitura e posa in opera del parapetto per il lastrico solare, il parapetto è stato posizionato a metri 6,91 dal muro perimetrale della casa per esigenze di sicurezza, dal momento che avendo realizzato il parapetto in ferro (di metri 6,7 di lunghezza e dimetri 1.10 di altezza), per evitare infiltrazioni non poteva essere ancorato alla guaina che riveste il solaio, pertanto è stato fissato al muro perimetrale. Testi: Sig. via Piave 83 – Vimodrone (MI) e Sig. via Sant'Anna Parte_4 Testimone_3
38 – Vimodrone (MI).
Si chiede ammissione di prova contraria su eventuali capitoli di controparte.
In ogni caso, spese e compensi di lite interamente rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 e hanno convenuto in giudizio l'Arch. Parte_1 Parte_2 CP_1
, chiedendo accertarsi la sua responsabilità professionale e di conseguenza condannarlo al
[...] risarcimento dei danni patrimoniali (pari ad euro 32.074,86 per i lavori già eseguiti e euro 12.410,00 oltre oneri per i lavori ancora da eseguire) e non patrimoniali causati dalle inadempienze compiute nell'esecuzione dell'incarico lui affidato inerente la realizzazione di molteplici opere sull'immobile di proprietà degli attori sito in Vimodrone (MI) Via Roma n. 8/10 A sostegno di tali pretese, gli attori hanno ricostruito i fatti come segue.
In data 12/12/2016 aveva stipulato con i signori e la proposta Parte_1 Pt_5 Pt_5 d'acquisto per l'appartamento sopra citato, condizionata al cambio di destinazione d'uso del piano terreno da artigianale/commerciale a residenziale, che sarebbe stata effettuata dai promissari venditori a spese dei promissari acquirenti. Effettuato il suddetto cambio di destinazione d'uso, conformemente agli accordi, le parti avevano sottoscritto il contratto preliminare di compravendita dell'immobile e proceduto al rogito in data 27.06.2017. In data 07.07.2017, i venditori e avevano Pt_5 Pt_5 conferito all'Arch. un ulteriore mandato avente ad oggetto la presentazione Controparte_1 dell'istanza di “annullamento ed archiviazione” della pratica per il cambiamento di destinazione d'uso, atto di cui gli attori avrebbero avuto conoscenza solo nell'anno 2019. Successivamente, gli attori avevano affidato all'Arch. l'incarico di espletare ulteriori CP_1 prestazioni professionali da svolgersi presso l'immobile sito in Vimodrone, per le quali l'architetto aveva assunto il ruolo di Direttore dei Lavori (cfr. doc. 24 fasc. attore e 4 fasc. convenuto). In merito, gli attori hanno contestato al una serie di inadempienze contrattuali, quali errori di CP_1 progettazione e di difformità edilizie, nonché il mancato assolvimento dell'attività di vigilanza, di controllo e di coordinamento dei lavori, l'abbandono dell'immobile e la mancata chiusura del cantiere. Hanno quindi richiesto, a titolo di risarcimento del danno, la ripetizione dei costi sostenuti per la completa sanatoria del piano terreno, resasi necessaria dalla condotta negligente dell'architetto. Inoltre, hanno chiesto la condanna dell'Arch al risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale CP_1 subiti e subendi dagli attori secondo il giudizio equitativo del giudice, in considerazione dei disagi subiti e subendi.
Si è tempestivamente costituito in giudizio che ha contestato in fatto e in diritto le Controparte_1 pretese attoree, allegando di aver proceduto all'annullamento della richiesta di cambio d'uso dell'immobile dietro incarico dei venditori, ma previo consenso dei nuovi proprietari, che avevano firmato una copia dell'istanza presentata in Comune. Il convenuto, inoltre, ha precisato di non aver mai ricevuto incarichi in relazione a pratiche edilizie riferite al piano terra e, invece, di aver correttamente eseguito le opere a lui incaricate di cui al preventivo del 20.07.2017.
Per questi motivi
, Controparte_1 ha formulato domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento del compenso per l'incarico espletato pari a complessivi euro 5.519,28 oltre interessi dovuti al saldo. Parte convenuta ha poi chiesto chiamarsi in giudizio quale Controparte_2 impresa edile esecutrice dei lavori, in via di manleva per l'eventuale accoglimento delle pretese attoree. Infine, ha chiesto la condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Autorizzatane la chiamata ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si è costituita in giudizio la Controparte_2 contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto dalle parti e allegando di aver correttamente svolto il proprio incarico presso l'abitazione sita in Vimodrone. Nello specifico, la terza chiamata ha sostenuto che le difformità contestate sarebbero state realizzate per sopperire ad un deficit di progettazione del Direttore dei lavori. La società ha inoltre contestato la condotta negligente dell'arch. CP_1 sostenendo che lo stesso non fosse mai presente in cantiere e che non avesse mai fornito alcuna pagina 6 di 10 indicazione e/o modifica per una corretta esecuzione e prosecuzione delle opere. Quindi, ha chiesto dichiararsi l'irrilevanza causale dell'esecuzione delle opere in oggetto da parte di nella Controparte_2 causazione dei lamentati vizi e, in subordine, accertarsi il grado di responsabilità di e di Controparte_2
e condannarli al risarcimento dei danni asseritamente subiti pro quota. Controparte_1
Il presente giudizio è stato preceduto dal Procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c./696 bisc.p.c. (R.G. 7077/2020 Sez. 1^ civ. Trib. Monza G.U. Dott.ssa Cosentini Laura – Doc. 33) nel quale era intervenuta e conclusosi con la perizia redatta dall' Arch. Controparte_2
. Persona_2 Concessi in prima udienza i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. su richiesta delle parti e disposta d'ufficio l'acquisizione del fascicolo di ATP RG n. 7077/2020, è stato incaricato l'arch. per lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, al deposito della quale la causa Persona_3
è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, dopodiché, è giunta in decisione con decorrenza dei termini per gli scritti conclusionali difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.
*** Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità professionale dell'Arch. CP_1
nell'ambito del suo incarico, quale Direttore dei Lavori, presso l'unità immobiliare di proprietà
[...] di sita in Vimodrone (MI) Via Roma n. 8/10. Parte_8 Gli attori hanno contestato all'arch. una condotta negligente nello svolgimento delle opere di CP_1 cui era stato incaricato e hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi subiti. Di contro, il convenuto ha ritenuto correttamente espletato il suo incarico professionale e ha quindi chiesto condannare gli attori al pagamento del compenso dovuto a fronte del lavoro svolto. È indubbia l'esistenza di un rapporto di prestazioni professionali documentato tra l'Arch. e gli CP_1 attori, mentre resta da chiarirsi quali opere fossero oggetto di tale rapporto e se, nell'esecuzione delle stesse, vi siano stati profili di inadempienza che abbiano cagionato il danno lamentato dagli attori. Risulta dagli atti che, in data 23.02.2017, gli originari proprietari dell'immobile successivamente acquistato dagli attori avevano conferito all'arch. procura speciale per la presentazione CP_1 dell'istanza di mutamento della destinazione d'uso del piano terra da “artigianale” a “residenziale” (cfr. doc. 2), incarico che è stato portato a termine dal professionista e ricompensato a spese degli attori (cfr. doc. 14). Ciò che hanno contestato gli attori concerne il successivo annullamento della predetta pratica, realizzato dal dopo il rogito e asseritamente senza il loro consenso. CP_1
Invero, seppur la formale richiesta di annullamento sia stata affidata al dai precedenti CP_1 proprietari dell'immobile, si ritiene che gli odierni attori fossero ben consapevoli dell'attivazione di tale procedura, e ciò può facilmente evincersi dall'apposizione della firma dell'attore su una Parte_1 copia dell'istanza di annullamento (cfr. doc. 1 fasc. atp). Tra l'altro, risulta inverosimile che gli stessi ne abbiamo avuto conoscenza solo nell'anno 2019, considerato che tutte le pratiche edilizie da loro sottoscritte riportavano espressamente la destinazione d'uso dell'immobile quale “artigianale di servizio” (Cila n. 168/2017; Cila n. 187/2017 e SCIA n. 172/2018).
Per questi motivi
, non si riscontra alcun'inadempienza nella condotta dell'arch. , il quale ha CP_1 proceduto all'annullamento del cambio d'uso dietro specifico incarico degli stessi soggetti che lo avevano incaricato di compiere la pratica in origine e previa informativa dei nuovi proprietari dell'immobile. È inoltre pacifico che, successivamente, gli attori abbiano incaricato l'architetto di eseguire una CP_1 serie di ulteriori interventi sull'immobile, riepilogati nel preventivo datato 17.07.2017 (cfr. doc. 15), pagina 7 di 10 poi modificato in data 20.07.2017 (cfr. doc. 24) e nel preventivo datato 23.01.2018 (cfr. doc. 4 fasc. convenuto).
Secondo quanto ricostruito nella ctu disposta in corso di causa, che viene qui integralmente richiamata e condivisa nelle risultanze, le opere concretamente affidate all'arch. e realizzate da CP_1 quest'ultimo, per le quali egli ha richiesto il compenso, corrispondono esattamente a quelle elencate nei documenti n. 24 e 4 sopra citati e possono così sintetizzarsi:
1.Cila n. 168/2017 prot. 16964 protocollata in data 12.10.2017 avente come oggetto la diversa distribuzione interna degli spazi e la sostituzione dei serramenti al piano primo;
2.Cila n. 187/2017 prot. 18847 protocollata in data 14.11.2017 avente come oggetto il rifacimento della copertura;
3.Scia n. 172/2018 prot. 17015 avente come oggetto le opere di manutenzione straordinaria finalizzata alla modifica della scala esistente e piccole modifiche in facciata e alla copertura a seguito di convenzione con vicino;
Condividendo quanto rilevato dal CTU, a conferma delle risultanze della procedura di ATP, nonostante le molteplici contestazioni degli attori, si ritengono provati solo due profili di inadempimento nell'operato del : CP_1
- l'aver realizzato una maggiore superficie del lastrico solare al piano superiore dovuta ad un difforme posizionamento della parapettatura esterna da parte dell'impresa esecutrice;
- l'aver fatto realizzare opere difformi da lui stesso non progettate e realizzate a piano terra presumibilmente da altra impresa in un'area di intervento comune a quelle indicate oggetto della pratica lui intestata (SCIA n. 172/2018 prot. 17015). Ferma la sussistenza di tali errori, però, il Tribunale deve verificare se tali condotte abbiano cagionato agli attori i danni lamentati. Venendo quindi all'esame della domanda risarcitoria, si osserva che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno in merito alla difformità al piano terra, producendo in giudizio le fatture attestanti i costi sostenuti per la sanatoria della stessa. In merito, si ritiene che, seppur l'architetto debba rispondere di eventuali sanzioni CP_1 amministrative e penali derivanti dalla mancata comunicazione delle difformità all'Ufficio competente ai sensi dell'art. 29 DPR n. 380/2001, egli non possa però considerarsi soggetto legittimato passivo per quanto concerne il risarcimento di eventuali danni subiti dagli attori per le difformità riscontrate, dal momento che dai documenti presenti agli atti non risulta provato che le stesse siano stato esito del suo operato. Si evidenzia, infatti, che le opere di cui al piano terreno qui oggetto di contestazione, non rientravano tra le prestazioni lui affidate indicate nei preventivi datati 20.7.2017 (cfr. doc. 24) e
23.01.2018 (cfr. doc. 4 fasc. convenuto), ma anzi risultano eseguite da un diverso tecnico specialista
(cfr. doc. 27). Non è condivisibile quanto sostenuto dagli attori, secondo i quali deve farsi fede al preventivo datato 17.07.2017, da cui risulterebbe l'affidamento dell'incarico anche per le opere contestate, poichè tale preventivo è stato chiaramente oggetto di rielaborazione in data 20.07.2017, data di redazione di un nuovo documento che esclude la realizzazione di quelle opere e che, tra l'altro, risulta essere l'unico sottoscritto dagli attori. Vale la pena richiamare sul punto quanto rilevato dal CTU, che ha affermato “Eventuali altre opere quali la realizzazione di differenti tramezzature e/o una differente quota del piano di calpestio e/o la realizzazione di una controsoffittatura a piano terra (…) risultate difformi o comunque differenti rispetto a quanto contenuto nelle pratiche edilizie non sono state progettate dall'Arch. Controparte_1 in quanto non inserite negli elaborati di progetto in relazione a tali pratiche. Non vi è infatti alcun pagina 8 di 10 riferimento alla progettazione di un differente ingresso al negozio (peraltro posto in un'area non oggetto di intervento), non vi è alcun riferimento alla progettazione di tramezzature all'interno del laboratorio e nemmeno riferimenti alla realizzazione di vespai e/o controsoffitti a piano terra nelle pratiche. Presumibilmente, pertanto, da quanto si evince dalla documentazione prodotta in atti, è possibile che tali opere siano state realizzate da altra impresa incaricata direttamente dal Committente per l'esecuzione di ulteriori opere sull'immobile oggetto di causa, così come riportato nella comunicazione pec datata 13.03.2019 (rif. doc. 29 parte attrice atto di citazione) nella quale l'Arch.
rileva la presenza di altra/e imprese” (cfr. pagg. 11-12 perizia). Controparte_1 Per tutti questi motivi, nonostante il rilevato inadempimento dell'arch. per i profili sopra CP_1 evidenziati, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dagli attori va rigettata.
Anche la pretesa di ristoro di un asserito ma non provato danno non patrimoniale va respinta, in quanto generica e indeterminata nell'an, non avendo gli attori neppure allegato il danno che asseriscono di aver subito. In tale carenza assertiva e probatoria non è pertanto possibile in ricorso al criterio equitativo per la determinazione del quantum. Da quanto sopra esposto deriva l'assorbimento della domanda di manleva formulata dall'Arch. CP_1 nei confronti della richiesta che in ogni caso risulterebbe infondata, in quanto la Controparte_2 responsabilità delle difformità deve ricadere sull'arch. in forza della sua qualifica di Direttore CP_1
Lavori. Di fatto, , a fronte delle contestazioni mosse dagli attori e dalla terza chiamata, non ha CP_1 dimostrato di aver assolto agli obblighi di vigilanza su di lui incombenti e di aver tenuto un comportamento di diligenza qualificata richiesto dalla sua qualifica. Per costante giurisprudenza, infatti, “tra gli obblighi del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera (in conformità con il capitolato) e l'adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte (senza, cioè, vizi di costruzione), anche mediante l'alta sorveglianza delle opere attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa” (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. III, n. 14456 del 2023). Non per altro, l'Arch. ha contestato all'impresa le difformità rispetto al progetto solo CP_1 al momento di richiesta chiusura cantiere dopo un anno dalla conclusione dei lavori, condotta che non vale ad esimere il professionista da responsabilità.
Quanto alla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso proposta dal convenuto, si ritiene che il compenso per le opere espletata sia dovuto, ma che lo stesso vada dimidiato nella misura pari al
50 % delle quote relative al compenso per direzione dei lavori sui preventivi sottoscritti dagli attori il 20.07.17 (cfr. doc. 24) e del 23.01.2018 (cfr. doc. 4 fasc. convenuto). Tale diminuzione viene applicata seguendo le indicazioni fornite dal CTU, in considerazione dell'incidenza effettiva degli inadempimenti accertati. L'importo da decurtarsi viene dunque quantificato in euro 1.000,00 oltre importi cassa 4% e IVA 22% (pari a complessivi euro 1.260,00), così l'importo originalmente spettante al convenuto, pari ad euro 5.519,28, viene ridotto ad euro 4.259,28. Sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. La domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va rigettata considerato l'inadempimento dell'Arch. e, quindi, la parziale fondatezza della domanda attorea. CP_1
Conclusivamente, gli attori vanno condannati al pagamento in favore di di euro Controparte_1
4.259,28 oltre interessi dovuti al saldo, a titolo di compenso dovuto per la prestazione professionale eseguita.
pagina 9 di 10 Le spese del giudizio, comprese quelle del precedente Accertamento Tecnico Preventivo e di ctu, vanno integralmente compensate tra parte attrice e parte convenuta considerata la parziale e reciproca soccombenza. Diversamente, le spese sostenute per la costituzione di devono essere Controparte_2 integralmente poste a carico di data l'infondatezza della domanda di manleva Controparte_1 formulata verso la società e, in conseguenza, della sua chiamata in giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il parziale inadempimento del convenuto rispetto all'incarico professionale conferito dagli attori;
2. rigetta per il resto le domande attoree, ivi comprese quelle risarcitorie;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , Controparte_1 condanna parte attrice a versare l'importo di euro 4.259,28 oltre interessi dovuti al saldo, a titolo di compenso dovuto per la prestazione professionale eseguita.
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra parte attrice e parte convenuta per i motivi di cui in motivazione;
4. condanna il convenuto alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 CP_2 in persona del legale rapp.te p.t. liquidate in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre
[...] rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.
Così deciso in Monza, in data 17.01.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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