Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 52-1/2025 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott. Davide Ciutto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 52-1/2025 P.U. da
(C.F. ES77616598Q) nata a [...], il [...] con Studio in Parte_1
Plaça Església, 8, 08490 - Tordera Collegiada no 2930 ICAG, rappresentata e difesa dall'Avv.
Valentina Cardani del Foro di Novara
RICORRENTE nei confronti di
) con sede in VIA GIACINTO ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
LONGHIN 11 PADOVA
RESISTENTE
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
17.2.2025;
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sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 3.3.2025 per l'udienza del 24.4.2025 entro i termini di legge); considerato che all'udienza del 24.4.2025 è comparso il legale rappresentante della debitrice chiedendo un rinvio per pendenti trattative;
rilevato che alla successiva udienza del 7.5.2025 fissata per la verifica dell'adempimento si è presentato solo il procuratore della creditrice ricorrente, il quale ha dato atto dell'inadempimento della ricorrente ai pagamenti concordati e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII (considerato il debito verso la ricorrente fondato su decreto ingiuntivo esecutivo non opposto che ammonta ad euro 40.000,00 per capitale e che l'attivo e i debiti in base all'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio al 31.12.16 superano la soglia stabilita dall'art.2 c.1 lettera d CCII); ritenuto che il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, sia desumibile da quanto indicato in ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte:
- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo di importo pari ad
Euro 40.000,00 per capitale ingiunto;
-il debito verso enti ( , INAIL, Erario) indicato nella informativa della Agenzia Entrate- CP_2
Riscossione per complessivi Euro 1.067.679,97;
- il protratto mancato deposito dei bilanci (ultimo bilancio depositato è relativo al 2016);
- la condotta inerte della debitrice che non è comparsa all'udienza fissata ex art. 41 CCII del
7.4.2025 e non ha adempiuto all'accordo transattivo indicato, così palesando in modo evidente la propria insolvenza. la situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice ); Controparte_1 P.IVA_1
le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
pagina 2 di 5 La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
C.F. con sede legale in VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 11 PADOVA P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dott. Davide Ciutto; nomina Curatore il dott. ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 15.10.2025 ad ore 10.00 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs 5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 5 ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193
CCII; onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i
5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
pagina 4 di 5 predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza. dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 8.5.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Davide Ciutto Dott. Giuseppe Limitone
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