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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15037 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO NZ Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 34376 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 14/10/2025, vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1
il 09/02/1946, c.f.: e C.F._1 [...] , nata a [...] il [...], CP_1
c.f.: , elettivamente domiciliati C.F._2
in Roma, Via F. Confalonieri n°2, presso lo studio dell'Avv. Diego Grimaldi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta delega in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3215551 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_2
in Via dei Faggi n° 21, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Teano n°9, presso lo studio dell'Avv. Sergio De Santis, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTO
OGGETTO:RISARCIMENTO AN. All'udienza del 14 ottobre 2025 comparivano i procuratori delle parti i quali chiedevano che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. i Sigg.ri ed Controparte_2 Parte_1
premesso che: Controparte_1
- il Sig. era socio ed amministratore Controparte_2
della Video Service 99 s.r.l.( d'ora in poi breviter la Video), con sede legale in Roma, Via dei Faggi n°21/A, c.f. e p. i.v.a.
n°05666681001, numero REA RM-914925;
- la Video, sebbene formalmente società di capitali, era stata costituita da soli due soci( marito e moglie), di cui il Sig. era l'amministratore ed il legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
- in data 25/03/2021 essi attori avevano concluso con la Video un contratto di locazione ad uso commerciale
( regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma al n° ) per l'immobile di loro CodiceFiscale_3
proprietà, facente parte del fabbricato sito in Roma, individuato con la sigla 2.4, con accesso da Via Rapagnano
n°77 e da Via Monte Urano n°76- primo piano scala A;
- a partire dal mese di agosto 2022( dopo poco più di un anno) la Video era divenuta morosa nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali sicchè il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15/11/2022, ne aveva convalidato lo sfratto per morosità fissando per l'esecuzione il giorno 10/01/2023;
- l'immobile era stato rilasciato in data 27 marzo 2023 senza che fosse stata sanata la morosità con la contestuale immissione in possesso di essi istanti;
- alla data del 27 marzo 2023 il debito della Video ammontava ad € 8.507,46, di cui € 7.106,00 per canoni di locazione ed indennità di occupazione( € 888,25 x 8 mesi a decorrere dal mese di agosto 2022 sino al mese di marzo
2023, incluso) ed € 1.401,46 per oneri condominiali scaduti e non pagati fino al mese di marzo 2023( quarta, quinta e sesta rata esercizio 2022 oltre prime e seconda rata esercizio 2023);
- contestualmente al provvedimento di convalida dello sfratto il Tribunale di Roma aveva emesso il decreto ingiuntivo n° 20334/2022 per canoni scaduti e non pagati alla data dell'intimazione oltre ai canoni successivamente scaduti fino alla data del rilascio, gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo nonché le spese processuali liquidate in € 1.400,00 di cui € 100,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- il predetto decreto, emesso in data 15/11/2022, era stato munito di formula esecutiva e notificato in data
01/12/2022;
- in seguito al mancato perdurante pagamento, già in costanza di esecuzione per il rilascio dell'immobile, essi esponenti avevano notificato un primo atto di precetto di € 8.679,89 in data 19/12/2022 successivamente al quale avevano promosso una esecuzione mobiliare presso il debitore in data 08/02/2023 conclusasi con esito negativo ed un pignoramento presso terzi( con terzo pignorato Intesa Sanpaolo s.p.a.) all'esito del quale Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva evidenziato la esistenza di un conto privo di giacenze attive, una carta prepagata con saldo a credito di appena € 4,75 ed una seconda carta prepagata con saldo attivo di soli € 4,95;
- ancora, in data 28/03/2023, era stato notificato un secondo atto di precetto per € 11.419,32 ed era stata promossa una nuova procedura esecutiva presso terzi
( questa con terzo pignorato ) che non Controparte_3
aveva evidenziato alcun rapporto in essere sebbene una indagine sulla denominazione della società avesse fatto emergere l'esistenza di rapporti bancari in essere proprio con oltre che con Intesa Controparte_3
Sanpaolo s.p.a.;
- tutti gli atti erano stati sempre regolarmente notificati al debitore ed al legale rappresentante che dunque ne avevano preso debita conoscenza;
- per l'attività svolta e documentata in capo al debitore erano maturate spese processuali che, ai sensi del D.M. n°147/2022, in vigore dal 23/10/2022, utilizzando lo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, erano state cosi' determinate:
- € 236,00 per l'atto di precetto di rilascio;
- € 552,00 per il preavviso di rilascio;
- € 851,00 per la richiesta di rilascio all di Roma Pt_2
e per la successiva immissione in possesso;
- € 236,00 per il primo atto di precetto notificato in data
19/12/2022;
- € 552,00 per la procedura esecutiva mobiliare richiesta presso la sede sociale;
- € 552,00 per il pignoramento presso terzi con terzo pignorato Intesa Sanpaolo s.p.a.; - € 236,00 per il secondo atto di precetto notificato in data
28/03/2023;
- € 552,00 per il pignoramento presso terzi con terzo pignorato Controparte_3
- le spese vive, non imponibili, sostenute per tutte le procedure esecutive promosse, ammontavano ad € 446,00 ed erano documentate in atti;
- la morosità e le azioni promosse( anche tenuto conto del tenore delle dichiarazioni dei terzi pignorati) avevano reso evidente lo stato di decozione in cui versava la Video, che già da tempo non era più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- il patrimonio sociale era stato evidentemente dissipato rendendo di fatto impossibile il soddisfacimento dei crediti sociali;
- la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
Video era stata esaminata dal Dott. Persona_1
il quale aveva evidenziato plurime irregolarità di gestione
( da parte dell'amministratore Sig. Controparte_2
anche per la ingiustificata tardività di approvazione dei bilanci 2018-2020 e per l'omesso deposito sia del bilancio
2021 che di quello 2022; - il predetto esperto a conclusione della propria relazione così aveva dichiarato: “ si precisa che l'amministratore non
è stato certamente diligente per ciò che riguarda la gestione della società ove si considerino le irregolarità nella approvazione dei bilanci;
è assai probabile che la sua condotta negligente abbia anche determinato l'aggravamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società compromettendo la continuità aziendale”;
- da un punto di vista patrimoniale ( cfr. pagg.
4-6 della relazione) nel triennio 2018-2020 era stata evidenziata una riduzione drastica delle giacenze medie;
- il conto economico( cfr. pagg.
7-10 della relazione) palesava un crollo dei proventi degli esercizi 2019 e 2020
e del tutto analogo era l'andamento dei costi derivanti dalla gestione dell'impresa;
- muovendo alla analisi finanziaria( cfr. pagg. 11-14 della relazione) le risultanze del bilancio 2020 evidenziavano che la Video versava in una situazione di tensione sin dall'anno 2019 e che la situazione era peggiorata nell'anno
2020;
- il rapporto di indebitamento della Video, che misurava il rapporto fra le passività ed il patrimonio netto, era cresciuto progressivamente a decorrere dall'anno 2014 e si assisteva ad un graduale aumento delle passività e ad una contrazione delle fonti finanziarie interne;
- un segnale negativo era anche la circostanza che all'aumentare delle fonti esterne si accompagnava un deciso incremento delle passività correnti;
- la relazione della Video metteva anche in evidenza che alla notevole contrazione della attività economica ed alla tensione finanziaria a partire dal 2018 si accompagnavano una serie di irregolarità nella gestione della società con particolare riferimento al bilancio dell'esercizio 2018 e a quello dell'anno 2019 che erano stati approvati con ritardo non essendo stati approvati quelli successivi;
-la responsabilità del Sig. socio ed CP_2
amministratore della Video, si era configurata atteso che questi non si era adoperato per porre in essere misure di intervento idonee ad arginare situazioni di difficoltà, ma anzi aveva sempre ritenuto di poter utilizzare lo scudo offerto dalla società di capitali per assumere impegni economici/finanziari che la società non era in grado di sopportare;
- era interesse di essi attori agire nei confronti del Sig. ed esperire un'azione di responsabilità CP_2
per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti sul patrimonio personale dello stesso;
- il danno complessivo patito da essi istanti ammontava ad
€ 15.551,92( di cui € 9.908,92 per canoni di locazione ed oneri condominiali insoluti, € 1.400,00 per spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma,€ 3.767,00 per spese processuali dovute in seguito alle procedure esecutive promosse e determinate in ragione del D.M. n°147/2022 in vigore dal 23/10/2022,
€ 446,00 per spese vive, non imponibili, sostenute per le procedure esecutive promosse e documentate); tanto prospettato essi esponenti formulavano le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, visto l'art. 2476 6° comma c.c., dichiarare il Sig. responsabile verso Controparte_2
i Sigg.ri ed per Parte_1 Controparte_1
l'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale della Video Service 99
s.r.l.. Per l'effetto condannare il Sig. in Controparte_2
proprio al pagamento in favore dei Sigg.ri Parte_1
ed della somma di € 15.521,92
[...] Controparte_1
( di cui € 9.908,92 per canoni di locazione ed oneri condominiali insoluti, € 1.400,00 per spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma,
€ 3.767,00 per spese processuali dovute in seguito alle procedure esecutive promosse e determinate in ragione del D.M. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022,
€ 446,00 per spese vive, non imponibili, sostenute per le procedure esecutive promosse e documentate dagli atti prodotti) ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese ed onorario oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Si costituiva il Sig. il quale, con comparsa Controparte_2
di risposta, replicava che:
- la tardiva approvazione del bilancio della Video dell'anno
2018, dell'anno 2019 e dell'anno 2020 e la omessa approvazione di quelli dell'anno 2021 e dell'anno 2022 era circostanza agevolmente conoscibile dai creditori sociali attingendo alle evidenze camerali;
- l'attività di noleggio e di vendita di apparecchiature per riprese cinematografiche e televisive aveva subito un sensibile decremento in conseguenza della nota pandemia che aveva colpito la popolazione in tutto l'anno 2020 e in parte dell'anno 2021;
- nell'immobile locato dagli attori erano state effettivamente poste tutte le attrezzature per le riprese cinematografiche e televisive di proprietà della Video, come dimostrato dalle fatture di acquisto esibite;
- per quasi un anno la Video era riuscita a vendere talune attrezzature, i proventi delle quali le aveva consentito di corrispondere regolarmente il canone di locazione pattuito;
- a partire dall'anno 2022 esso convenuto, in ragione del fatto che aveva superato i 70 anni di età, aveva affidato al
Sig. il compito di curare il noleggio e la Persona_2
vendita delle attrezzature di proprietà della Video;
- sul finire dell'anno 2021 il Sig. aveva costituito Person
la con oggetto sociale del tutto simile a quello CP_4
della Video insieme alla moglie Sig.ra Parte_3
fissando abusivamente la sede di tale società nei locali siti in Roma, Via Monte Urano n°76;
- a fronte della situazione divenuta insostenibile, anche a causa della morosità nei confronti degli istanti, esso convenuto si era adoperato affinchè l'immobile locato, a seguito dello sfratto, fosse rilasciato nel più breve tempo possibile libero da persone e/o cose;
- tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “ piaccia all'Il.mo Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di compensi ed onorari”.
La causa, all'udienza del 14 ottobre 2025, all'esito della formulazione degli scritti difensivi di cui all'art. 189 c.p.c. era trattenuta in decisione per devolverne l'esame al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata.
Mette conto rammentare che la domanda ex art. 2476
6° comma c.c. ha natura extra-contrattuale dovendo i creditori sociali provare la condotta illecita dell'organo gestorio, consistente nel contravvenire agli obblighi di corretta e prudente gestione, nonché fornire il riscontro del nesso di causalità fra la predetta condotta ed il danno patrimoniale patito dai creditori sociali concretantesi nella impossibilità di soddisfacimento del credito a mezzo della fruizione delle risorse societarie. Appare opportuno evidenziare che la responsabilità dell'organo gestorio non deve concretarsi in un effetto riflesso della incapacità endemica della società debitrice di far fronte alle obbligazioni contratte.
Segnatamente deve trattarsi dell'accertata inosservanza a carico dell'organo gestorio degli obblighi inerenti la conservazione della integrità del patrimonio sociale potendo essere proposta la domanda dai creditori allorquando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
In punto di fatto giova rammentare che il Sig. socio ed A.U. della Video,: CP_2
- ha stipulato nel mese di marzo dell'anno 2021 un contratto di locazione con gli attori al fine di noleggiare/vendere le attrezzature di sua proprietà;
- ha adempiuto per circa un anno e mezzo l'obbligazione contratta per poi maturare la morosità che ha condotto alla attivazione della procedura di sfratto.
Tanto prospettato occorre verificare se possano essere mossi addebiti all'organo gestorio per aver stipulato un contratto di locazione dell'immobile di proprietà degli istanti allorquando erano già percepibili univoci sintomi di crisi. Al superiore quesito deve essere data risposta nei seguenti termini considerando che:
- i bilanci della Video relativi agli esercizi 2018-2020 sono stati approvati tardivamente;
- i bilanci della Video degli anni 2021 e 2022 non sono stati approvati;
- a fronte della situazione di grave sofferenza economica, finanziaria e patrimoniale della Video
( attestata nella relazione del Dott. Persona_3
i contenuti della quale sono stati
[...]
analiticamente descritti nella parte espositiva della pronuncia e che vengono qui espressamente richiamati) l'organo gestorio, in luogo di accedere ai rimedi previsti nell'ipotesi di insorgenza della crisi di impresa e di arrestare l'attività aziendale attivando la procedura di liquidazione al fine di pervenire allo scioglimento della società, si è determinato alla stipulazione del contratto di locazione de quo;
in tal modo finendo per svolgere attività di natura liquidatoria ( consistita nella dismissione degli asset aziendali rappresentati dalle apparecchiature per le riprese cinematografiche e televisive).
- il Sig. a reso piena confessione dello stato CP_2
di tensione finanziaria in cui si trovava la società avendo riferito che la pandemia da Covid 19 avrebbe aggravato la crisi societaria.
I profili sin qui segnalati sono indice di una sofferenza endemica della società e della inidoneità del patrimonio della stessa di far fronte alle obbligazioni contratte;
si potrebbe però obiettare che le evidenze camerali, che palesavano il mancato deposito dei bilanci degli anni 2021 e 2022, avrebbero dovuto allertare i proprietari dell'immobile, inducendoli a non perfezionare il contratto di locazione di cui è esame.
Analogamente il contratto di locazione è stato stipulato durante gli epigoni della pandemia da Covid 19 sicchè era legittimo confidare che sarebbero stati pagati i canoni di locazione con i proventi del noleggio e della vendita dei beni aziendali.
Apparirebbe, pertanto, contrario al canone di buona fede ascrivere all'organo gestorio profili di responsabilità da fatto illecito a fronte della esistenza di fattori oggettivi esulanti dalla volontà personale.
Diversamente nel caso oggetto di indagine appare gravemente censurabile la condotta del convenuto, il quale ha professato di aver interrotto la attività gestoria, senza apprezzabile giustificazione, pressochè al compimento dei 70 anni di età consentendo, quasi coevamente alla stipulazione del richiamato contratto di locazione, che un proprio collaboratore ( il Sig. Person
occupasse i locali aziendali per ivi svolgere attività per una società avente un oggetto similare a quello della Video.
In forza dei superiori rilievi, a compendio di quanto significato, deve essere osservato che:
- il Sig. nel mese di marzo dell'anno 2021, CP_2
essendo edotto che le risorse della società non sarebbero state sufficienti al fine di adempiere per tutta la durata il contratto di locazione con gli esponenti, avrebbe dovuto evitare di portare a compimento la predetta operazione.
Peraltro, a mezzo della esecuzione del richiamato contratto, è stata svolta attività di natura liquidatoria atteso che, all'esito del noleggio/vendita delle attrezzature per le riprese cinematografiche e televisive di proprietà della Video, i canoni di locazione non sono stati più pagati.
Le superiori evenienze rientrano nell'ambito delle conseguenze che usualmente interessano l'ambito della gestione societaria e che possono condurre alla attivazione ad opera dei creditori di condotte volte a sollecitare l'adempimento e, in difetto, nella ricorrenza dei presupposti di legge,
a giustificare la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale.
Diversamente nel caso in esame il Sig. CP_2
in luogo di adottare misure per far fronte alla endemica carenza di risorse, si è disinteressato di ogni incombenza al compimento del 70° anno di età consentendo che i locali fossero occupati da un proprio collaboratore, il quale non ha provveduto in alcun modo ad approntare le risorse per il pagamento dei canoni di locazione appropriandosi delle attrezzature per le riprese cinematografiche e televisive( il cui valore è stato determinato in € 69.549,00 a fronte di quanto indicato nel documento allegato n°8 alla comparsa di risposta).
Non assume valenza scriminante la circostanza che il Sig. come provato in atti) abbia CP_5
formalizzato querela/denuncia nei confronti del Sig. assumendo che nella condotta Person
di quest'ultimo fossero ravvisabili i requisiti normativi del delitto di appropriazione indebita.
Essendo palese che la condotta del Sig. isulta CP_5
contraria ai canoni di prudenza, di coerenza e di correttezza gestoria e sussistendo il nesso di causalità della richiamata specifica condotta, concretante illecito civile, con il pregiudizio patrimoniale patito dagli attori, deve essere accolta la proposta domanda nei termini di cui infra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il Sig. responsabile Controparte_2
nei confronti dei Sigg.ri Parte_1
ed per l'inosservanza Controparte_1
degli obblighi inerenti la conservazione della integrità del patrimonio della Video Service 99 s.r.l.; per l'effetto condanna il Sig. al Controparte_2
pagamento in favore dei Sigg.ri Parte_1
ed in solido fra loro, della somma Controparte_1
di € 15.521,92 ( di cui € 9.908,92 per canoni di locazione ed oneri condominiali insoluti, di cui € 1.400,00 per spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, di cui € 3.767,00 per spese processuali dovute in seguito alle procedure esecutive promosse e determinate in ragione del D.M. n°147/202 in vigore dal 23/10/2022 e di cui € 446,00 per spese vive, non imponibili, sostenute per le procedure esecutive promosse e documentate dagli atti prodotti).
condanna il Sig. a rifondere Controparte_2
in favore dei Sigg.ri ed Parte_1 CP_1
in solido fra loro, le spese del presente
[...]
giudizio che si liquidano in € 5.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge. così deciso il 28 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. IO NZ
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO NZ Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 34376 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 14/10/2025, vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1
il 09/02/1946, c.f.: e C.F._1 [...] , nata a [...] il [...], CP_1
c.f.: , elettivamente domiciliati C.F._2
in Roma, Via F. Confalonieri n°2, presso lo studio dell'Avv. Diego Grimaldi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta delega in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3215551 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_2
in Via dei Faggi n° 21, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Teano n°9, presso lo studio dell'Avv. Sergio De Santis, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTO
OGGETTO:RISARCIMENTO AN. All'udienza del 14 ottobre 2025 comparivano i procuratori delle parti i quali chiedevano che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. i Sigg.ri ed Controparte_2 Parte_1
premesso che: Controparte_1
- il Sig. era socio ed amministratore Controparte_2
della Video Service 99 s.r.l.( d'ora in poi breviter la Video), con sede legale in Roma, Via dei Faggi n°21/A, c.f. e p. i.v.a.
n°05666681001, numero REA RM-914925;
- la Video, sebbene formalmente società di capitali, era stata costituita da soli due soci( marito e moglie), di cui il Sig. era l'amministratore ed il legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
- in data 25/03/2021 essi attori avevano concluso con la Video un contratto di locazione ad uso commerciale
( regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma al n° ) per l'immobile di loro CodiceFiscale_3
proprietà, facente parte del fabbricato sito in Roma, individuato con la sigla 2.4, con accesso da Via Rapagnano
n°77 e da Via Monte Urano n°76- primo piano scala A;
- a partire dal mese di agosto 2022( dopo poco più di un anno) la Video era divenuta morosa nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali sicchè il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15/11/2022, ne aveva convalidato lo sfratto per morosità fissando per l'esecuzione il giorno 10/01/2023;
- l'immobile era stato rilasciato in data 27 marzo 2023 senza che fosse stata sanata la morosità con la contestuale immissione in possesso di essi istanti;
- alla data del 27 marzo 2023 il debito della Video ammontava ad € 8.507,46, di cui € 7.106,00 per canoni di locazione ed indennità di occupazione( € 888,25 x 8 mesi a decorrere dal mese di agosto 2022 sino al mese di marzo
2023, incluso) ed € 1.401,46 per oneri condominiali scaduti e non pagati fino al mese di marzo 2023( quarta, quinta e sesta rata esercizio 2022 oltre prime e seconda rata esercizio 2023);
- contestualmente al provvedimento di convalida dello sfratto il Tribunale di Roma aveva emesso il decreto ingiuntivo n° 20334/2022 per canoni scaduti e non pagati alla data dell'intimazione oltre ai canoni successivamente scaduti fino alla data del rilascio, gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo nonché le spese processuali liquidate in € 1.400,00 di cui € 100,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- il predetto decreto, emesso in data 15/11/2022, era stato munito di formula esecutiva e notificato in data
01/12/2022;
- in seguito al mancato perdurante pagamento, già in costanza di esecuzione per il rilascio dell'immobile, essi esponenti avevano notificato un primo atto di precetto di € 8.679,89 in data 19/12/2022 successivamente al quale avevano promosso una esecuzione mobiliare presso il debitore in data 08/02/2023 conclusasi con esito negativo ed un pignoramento presso terzi( con terzo pignorato Intesa Sanpaolo s.p.a.) all'esito del quale Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva evidenziato la esistenza di un conto privo di giacenze attive, una carta prepagata con saldo a credito di appena € 4,75 ed una seconda carta prepagata con saldo attivo di soli € 4,95;
- ancora, in data 28/03/2023, era stato notificato un secondo atto di precetto per € 11.419,32 ed era stata promossa una nuova procedura esecutiva presso terzi
( questa con terzo pignorato ) che non Controparte_3
aveva evidenziato alcun rapporto in essere sebbene una indagine sulla denominazione della società avesse fatto emergere l'esistenza di rapporti bancari in essere proprio con oltre che con Intesa Controparte_3
Sanpaolo s.p.a.;
- tutti gli atti erano stati sempre regolarmente notificati al debitore ed al legale rappresentante che dunque ne avevano preso debita conoscenza;
- per l'attività svolta e documentata in capo al debitore erano maturate spese processuali che, ai sensi del D.M. n°147/2022, in vigore dal 23/10/2022, utilizzando lo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, erano state cosi' determinate:
- € 236,00 per l'atto di precetto di rilascio;
- € 552,00 per il preavviso di rilascio;
- € 851,00 per la richiesta di rilascio all di Roma Pt_2
e per la successiva immissione in possesso;
- € 236,00 per il primo atto di precetto notificato in data
19/12/2022;
- € 552,00 per la procedura esecutiva mobiliare richiesta presso la sede sociale;
- € 552,00 per il pignoramento presso terzi con terzo pignorato Intesa Sanpaolo s.p.a.; - € 236,00 per il secondo atto di precetto notificato in data
28/03/2023;
- € 552,00 per il pignoramento presso terzi con terzo pignorato Controparte_3
- le spese vive, non imponibili, sostenute per tutte le procedure esecutive promosse, ammontavano ad € 446,00 ed erano documentate in atti;
- la morosità e le azioni promosse( anche tenuto conto del tenore delle dichiarazioni dei terzi pignorati) avevano reso evidente lo stato di decozione in cui versava la Video, che già da tempo non era più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- il patrimonio sociale era stato evidentemente dissipato rendendo di fatto impossibile il soddisfacimento dei crediti sociali;
- la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
Video era stata esaminata dal Dott. Persona_1
il quale aveva evidenziato plurime irregolarità di gestione
( da parte dell'amministratore Sig. Controparte_2
anche per la ingiustificata tardività di approvazione dei bilanci 2018-2020 e per l'omesso deposito sia del bilancio
2021 che di quello 2022; - il predetto esperto a conclusione della propria relazione così aveva dichiarato: “ si precisa che l'amministratore non
è stato certamente diligente per ciò che riguarda la gestione della società ove si considerino le irregolarità nella approvazione dei bilanci;
è assai probabile che la sua condotta negligente abbia anche determinato l'aggravamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società compromettendo la continuità aziendale”;
- da un punto di vista patrimoniale ( cfr. pagg.
4-6 della relazione) nel triennio 2018-2020 era stata evidenziata una riduzione drastica delle giacenze medie;
- il conto economico( cfr. pagg.
7-10 della relazione) palesava un crollo dei proventi degli esercizi 2019 e 2020
e del tutto analogo era l'andamento dei costi derivanti dalla gestione dell'impresa;
- muovendo alla analisi finanziaria( cfr. pagg. 11-14 della relazione) le risultanze del bilancio 2020 evidenziavano che la Video versava in una situazione di tensione sin dall'anno 2019 e che la situazione era peggiorata nell'anno
2020;
- il rapporto di indebitamento della Video, che misurava il rapporto fra le passività ed il patrimonio netto, era cresciuto progressivamente a decorrere dall'anno 2014 e si assisteva ad un graduale aumento delle passività e ad una contrazione delle fonti finanziarie interne;
- un segnale negativo era anche la circostanza che all'aumentare delle fonti esterne si accompagnava un deciso incremento delle passività correnti;
- la relazione della Video metteva anche in evidenza che alla notevole contrazione della attività economica ed alla tensione finanziaria a partire dal 2018 si accompagnavano una serie di irregolarità nella gestione della società con particolare riferimento al bilancio dell'esercizio 2018 e a quello dell'anno 2019 che erano stati approvati con ritardo non essendo stati approvati quelli successivi;
-la responsabilità del Sig. socio ed CP_2
amministratore della Video, si era configurata atteso che questi non si era adoperato per porre in essere misure di intervento idonee ad arginare situazioni di difficoltà, ma anzi aveva sempre ritenuto di poter utilizzare lo scudo offerto dalla società di capitali per assumere impegni economici/finanziari che la società non era in grado di sopportare;
- era interesse di essi attori agire nei confronti del Sig. ed esperire un'azione di responsabilità CP_2
per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti sul patrimonio personale dello stesso;
- il danno complessivo patito da essi istanti ammontava ad
€ 15.551,92( di cui € 9.908,92 per canoni di locazione ed oneri condominiali insoluti, € 1.400,00 per spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma,€ 3.767,00 per spese processuali dovute in seguito alle procedure esecutive promosse e determinate in ragione del D.M. n°147/2022 in vigore dal 23/10/2022,
€ 446,00 per spese vive, non imponibili, sostenute per le procedure esecutive promosse e documentate); tanto prospettato essi esponenti formulavano le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, visto l'art. 2476 6° comma c.c., dichiarare il Sig. responsabile verso Controparte_2
i Sigg.ri ed per Parte_1 Controparte_1
l'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale della Video Service 99
s.r.l.. Per l'effetto condannare il Sig. in Controparte_2
proprio al pagamento in favore dei Sigg.ri Parte_1
ed della somma di € 15.521,92
[...] Controparte_1
( di cui € 9.908,92 per canoni di locazione ed oneri condominiali insoluti, € 1.400,00 per spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma,
€ 3.767,00 per spese processuali dovute in seguito alle procedure esecutive promosse e determinate in ragione del D.M. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022,
€ 446,00 per spese vive, non imponibili, sostenute per le procedure esecutive promosse e documentate dagli atti prodotti) ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese ed onorario oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Si costituiva il Sig. il quale, con comparsa Controparte_2
di risposta, replicava che:
- la tardiva approvazione del bilancio della Video dell'anno
2018, dell'anno 2019 e dell'anno 2020 e la omessa approvazione di quelli dell'anno 2021 e dell'anno 2022 era circostanza agevolmente conoscibile dai creditori sociali attingendo alle evidenze camerali;
- l'attività di noleggio e di vendita di apparecchiature per riprese cinematografiche e televisive aveva subito un sensibile decremento in conseguenza della nota pandemia che aveva colpito la popolazione in tutto l'anno 2020 e in parte dell'anno 2021;
- nell'immobile locato dagli attori erano state effettivamente poste tutte le attrezzature per le riprese cinematografiche e televisive di proprietà della Video, come dimostrato dalle fatture di acquisto esibite;
- per quasi un anno la Video era riuscita a vendere talune attrezzature, i proventi delle quali le aveva consentito di corrispondere regolarmente il canone di locazione pattuito;
- a partire dall'anno 2022 esso convenuto, in ragione del fatto che aveva superato i 70 anni di età, aveva affidato al
Sig. il compito di curare il noleggio e la Persona_2
vendita delle attrezzature di proprietà della Video;
- sul finire dell'anno 2021 il Sig. aveva costituito Person
la con oggetto sociale del tutto simile a quello CP_4
della Video insieme alla moglie Sig.ra Parte_3
fissando abusivamente la sede di tale società nei locali siti in Roma, Via Monte Urano n°76;
- a fronte della situazione divenuta insostenibile, anche a causa della morosità nei confronti degli istanti, esso convenuto si era adoperato affinchè l'immobile locato, a seguito dello sfratto, fosse rilasciato nel più breve tempo possibile libero da persone e/o cose;
- tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “ piaccia all'Il.mo Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di compensi ed onorari”.
La causa, all'udienza del 14 ottobre 2025, all'esito della formulazione degli scritti difensivi di cui all'art. 189 c.p.c. era trattenuta in decisione per devolverne l'esame al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata.
Mette conto rammentare che la domanda ex art. 2476
6° comma c.c. ha natura extra-contrattuale dovendo i creditori sociali provare la condotta illecita dell'organo gestorio, consistente nel contravvenire agli obblighi di corretta e prudente gestione, nonché fornire il riscontro del nesso di causalità fra la predetta condotta ed il danno patrimoniale patito dai creditori sociali concretantesi nella impossibilità di soddisfacimento del credito a mezzo della fruizione delle risorse societarie. Appare opportuno evidenziare che la responsabilità dell'organo gestorio non deve concretarsi in un effetto riflesso della incapacità endemica della società debitrice di far fronte alle obbligazioni contratte.
Segnatamente deve trattarsi dell'accertata inosservanza a carico dell'organo gestorio degli obblighi inerenti la conservazione della integrità del patrimonio sociale potendo essere proposta la domanda dai creditori allorquando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
In punto di fatto giova rammentare che il Sig. socio ed A.U. della Video,: CP_2
- ha stipulato nel mese di marzo dell'anno 2021 un contratto di locazione con gli attori al fine di noleggiare/vendere le attrezzature di sua proprietà;
- ha adempiuto per circa un anno e mezzo l'obbligazione contratta per poi maturare la morosità che ha condotto alla attivazione della procedura di sfratto.
Tanto prospettato occorre verificare se possano essere mossi addebiti all'organo gestorio per aver stipulato un contratto di locazione dell'immobile di proprietà degli istanti allorquando erano già percepibili univoci sintomi di crisi. Al superiore quesito deve essere data risposta nei seguenti termini considerando che:
- i bilanci della Video relativi agli esercizi 2018-2020 sono stati approvati tardivamente;
- i bilanci della Video degli anni 2021 e 2022 non sono stati approvati;
- a fronte della situazione di grave sofferenza economica, finanziaria e patrimoniale della Video
( attestata nella relazione del Dott. Persona_3
i contenuti della quale sono stati
[...]
analiticamente descritti nella parte espositiva della pronuncia e che vengono qui espressamente richiamati) l'organo gestorio, in luogo di accedere ai rimedi previsti nell'ipotesi di insorgenza della crisi di impresa e di arrestare l'attività aziendale attivando la procedura di liquidazione al fine di pervenire allo scioglimento della società, si è determinato alla stipulazione del contratto di locazione de quo;
in tal modo finendo per svolgere attività di natura liquidatoria ( consistita nella dismissione degli asset aziendali rappresentati dalle apparecchiature per le riprese cinematografiche e televisive).
- il Sig. a reso piena confessione dello stato CP_2
di tensione finanziaria in cui si trovava la società avendo riferito che la pandemia da Covid 19 avrebbe aggravato la crisi societaria.
I profili sin qui segnalati sono indice di una sofferenza endemica della società e della inidoneità del patrimonio della stessa di far fronte alle obbligazioni contratte;
si potrebbe però obiettare che le evidenze camerali, che palesavano il mancato deposito dei bilanci degli anni 2021 e 2022, avrebbero dovuto allertare i proprietari dell'immobile, inducendoli a non perfezionare il contratto di locazione di cui è esame.
Analogamente il contratto di locazione è stato stipulato durante gli epigoni della pandemia da Covid 19 sicchè era legittimo confidare che sarebbero stati pagati i canoni di locazione con i proventi del noleggio e della vendita dei beni aziendali.
Apparirebbe, pertanto, contrario al canone di buona fede ascrivere all'organo gestorio profili di responsabilità da fatto illecito a fronte della esistenza di fattori oggettivi esulanti dalla volontà personale.
Diversamente nel caso oggetto di indagine appare gravemente censurabile la condotta del convenuto, il quale ha professato di aver interrotto la attività gestoria, senza apprezzabile giustificazione, pressochè al compimento dei 70 anni di età consentendo, quasi coevamente alla stipulazione del richiamato contratto di locazione, che un proprio collaboratore ( il Sig. Person
occupasse i locali aziendali per ivi svolgere attività per una società avente un oggetto similare a quello della Video.
In forza dei superiori rilievi, a compendio di quanto significato, deve essere osservato che:
- il Sig. nel mese di marzo dell'anno 2021, CP_2
essendo edotto che le risorse della società non sarebbero state sufficienti al fine di adempiere per tutta la durata il contratto di locazione con gli esponenti, avrebbe dovuto evitare di portare a compimento la predetta operazione.
Peraltro, a mezzo della esecuzione del richiamato contratto, è stata svolta attività di natura liquidatoria atteso che, all'esito del noleggio/vendita delle attrezzature per le riprese cinematografiche e televisive di proprietà della Video, i canoni di locazione non sono stati più pagati.
Le superiori evenienze rientrano nell'ambito delle conseguenze che usualmente interessano l'ambito della gestione societaria e che possono condurre alla attivazione ad opera dei creditori di condotte volte a sollecitare l'adempimento e, in difetto, nella ricorrenza dei presupposti di legge,
a giustificare la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale.
Diversamente nel caso in esame il Sig. CP_2
in luogo di adottare misure per far fronte alla endemica carenza di risorse, si è disinteressato di ogni incombenza al compimento del 70° anno di età consentendo che i locali fossero occupati da un proprio collaboratore, il quale non ha provveduto in alcun modo ad approntare le risorse per il pagamento dei canoni di locazione appropriandosi delle attrezzature per le riprese cinematografiche e televisive( il cui valore è stato determinato in € 69.549,00 a fronte di quanto indicato nel documento allegato n°8 alla comparsa di risposta).
Non assume valenza scriminante la circostanza che il Sig. come provato in atti) abbia CP_5
formalizzato querela/denuncia nei confronti del Sig. assumendo che nella condotta Person
di quest'ultimo fossero ravvisabili i requisiti normativi del delitto di appropriazione indebita.
Essendo palese che la condotta del Sig. isulta CP_5
contraria ai canoni di prudenza, di coerenza e di correttezza gestoria e sussistendo il nesso di causalità della richiamata specifica condotta, concretante illecito civile, con il pregiudizio patrimoniale patito dagli attori, deve essere accolta la proposta domanda nei termini di cui infra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il Sig. responsabile Controparte_2
nei confronti dei Sigg.ri Parte_1
ed per l'inosservanza Controparte_1
degli obblighi inerenti la conservazione della integrità del patrimonio della Video Service 99 s.r.l.; per l'effetto condanna il Sig. al Controparte_2
pagamento in favore dei Sigg.ri Parte_1
ed in solido fra loro, della somma Controparte_1
di € 15.521,92 ( di cui € 9.908,92 per canoni di locazione ed oneri condominiali insoluti, di cui € 1.400,00 per spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, di cui € 3.767,00 per spese processuali dovute in seguito alle procedure esecutive promosse e determinate in ragione del D.M. n°147/202 in vigore dal 23/10/2022 e di cui € 446,00 per spese vive, non imponibili, sostenute per le procedure esecutive promosse e documentate dagli atti prodotti).
condanna il Sig. a rifondere Controparte_2
in favore dei Sigg.ri ed Parte_1 CP_1
in solido fra loro, le spese del presente
[...]
giudizio che si liquidano in € 5.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge. così deciso il 28 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. IO NZ
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo