Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5382/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5382/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE FERRARI N. 4 ROMA, presso lo studio dell'Avv. RADOGNA LORENZO (c.f.:
) e dell'Avv. ANDREOLI DARIO ( ) VIA C.F._2 C.F._3
GIUSEPPE FERRARI N. 4 ROMA;
( ) P.ZZA Parte_2 C.F._4
84014 SALERNO, dal quale è rappresentata e difesa;
Controparte_1
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_3 C.F._5
GIUSEPPE FERRARI N. 4 ROMA, presso lo studio dell'Avv. RADOGNA LORENZO (c.f.:
) e dell'Avv. ANDREOLI DARIO ( ) VIA C.F._2 C.F._3
GIUSEPPE FERRARI N. 4 ROMA;
( ) P.ZZA Parte_2 C.F._4
CADUTI CIVILI DI GUERRA N. 1 84014 SALERNO;
Parte_4
( C/O AVV. BARTOLO DE VITA VIA DE HIPPOLYTIS C.F._6 Pt_5
VALLO DELLA LUCANIA;
dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._7
VIA DE ROSA, 55 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._7
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Oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In punto di diritto va precisato che la fattispecie in questione (illecito endofamiliare), per giurisprudenza pacifica, comprende tutte le ipotesi in cui, nell'ambito di relazioni familiari, si realizzino lesioni ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in conseguenza di una violazione dei doveri familiari.
Ed invero, dal momento che i diritti inviolabili della persona rimangono tali anche in tale ambito, la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità aquiliana (Cass. civ., sez. I, 15.9.2011, n.18853; Cass. sez. I, 10.4.2012 n.
5652; Cass. Sez. 1, 22/11/2013 n. 26205; Cass. Sez. I, 22/07/2014, n. 16657; Cass. sez. VI,
16/02/2015, n.3079; Cass. civ. sez. III, 27/05/2019, n.14382).
In particolare, il disinteresse del genitore nei confronti del figlio costituisce, in primo luogo,
una grave violazione degli obblighi genitoriali, così come sanciti dalle norme codicistiche, tra le quali quelle contenute nell'art. 315 bis c.c.: “il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni…ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”; nell'art. 316 bis c.c. secondo il quale “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, norme entrambe richiamate dagli artt. 147 e 148 c.c.
Pagina 2 di 7 La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza dalla nascita del figlio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017).
Il “diritto ad essere educato e mantenuto" deve essere inteso nel più ampio significato,
desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale,
mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione;
tali profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo.
Le suindicate garanzie, desumibili dalla fonte costituzionale, appaiono oltremodo rafforzate,
oltre che dalla Convenzione di New York del 20.11.89, sui diritti del fanciullo, ratificata con
L. n. 176 del 1991, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di
Nizza), che, all'art. 24, comma 3, afferma il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori;
altresì, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalle decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che - prevedendo agli artt. 8 e 14 il diritto inviolabile al rispetto della vita privata e familiare (ascrivendo alla nozione di «vita familiare» anche la relazione tra il figlio e ciascun genitore naturale, anche in assenza di convivenza tra i genitori, c. Irlanda, ric. n. 16969/90, 26 maggio 1994) e il divieto di Per_1
discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio (Mitzinger c. Germania, ric.
n. 29762/10, 9 febbraio 2017) - consente di individuare il diritto del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione.
Pagina 3 di 7 In conclusione, il disinteresse del genitore, oltre a costituire una grave violazione degli obblighi genitoriali come sopra descritti, incidendo su beni fondamentali, integra anche un illecito civile e consente un'autonoma azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleatati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
nella sentenza n. 26972 del 2008.
È chiaro che il danno così individuato non va riconosciuto quale danno in re ipsa, ma provato,
anche in via presuntiva, come danno-conseguenza.
Il Tribunale ritiene la domanda formulata dalle attrici infondata.
Difatti, all'esito dell'esame del materiale probatorio acquisito, non risulta accertato che il abbia omesso di onorare i propri doveri di genitore. CP_2
Sul punto è da osservarsi che alcuna prova o specifica allegazione è stata operata dall'attrice,
restando non provata la precisa circostanza dedotta nell'atto introduttivo relativa al fatto che ha sviluppato un “disturbo schizzo-affettivo “a causa del completo disinteresse del padre Pt_1
nei suoi confronti.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste indicato dalla stessa parte attrice, , Tes_1
si evince che negli anni 2008-2009, fu ricoverata presso l'unità operativa “Salute Pt_1
Mentale” distretto di Angri-Scafati per TSO e che in quell'occasione incontrò il padre e con lo stesso e gli altri parenti (in particolare la nonna materna) concordò un piano terapeutico.
Il teste (indifferente alle parti), psicologa presso i servizi sociali del Comune di Tes_2
Scafati, ha dichiarato di aver conosciuto quando la stessa aveva circa un anno quando fu Pt_1
incaricata dal Tribunale di Minori di seguire gli incontri padre-figlia; che durante i suddetti incontri la bambina era tranquilla;
di aver rivisto quando era a liceo (nel 2008) dove Pt_1
espletava consulenza e di averla seguita per circa un anno;
che durante il liceo, rifiutava Pt_1
di stare con il padre con il quale aveva contatti soltanto telefonici;
che, sempre in tale periodo,
le riferì di un litigio con i nonni materni, che le avevano chiesto di andare via, in seguito Pt_1
Pagina 4 di 7 al quale andò a vivere con il padre dove però non voleva rimanere;
che voleva vivere da Pt_1
sola in un altro appartamento;
che aveva le chiavi dell'appartamento di via De Rosa;
Pt_1
che ai colloqui presso il suo studio veniva accompagnata, a volte dal padre, a volte dai nonni materni.
Il teste ha dichiarato che nel corso dell'anno 2010 ed il padre Testimone_3 Pt_1
soggiornarono presso il suo albergo per trascorrere le vacanze estive per circa 20 gg..
Agli atti vi sono rilievi fotografici che ritraggono ed il convenuto in alcuni momenti Pt_1
trascorsi insieme.
Pertanto, alla luce del complesso probatorio raccolto, si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, non è vero che il padre ha abbandonato la figlia ed ha attuato nei suoi confronti un vero e proprio rifiuto.
Non è stata fornita la prova del nesso di causalità tra il disturbo di natura psichiatrica da cui è
affetta e gli asseriti, e non provati, comportamenti di rifiuto del padre nei Parte_1
confronti della propria figlia.
Al riguardo è stata espletata ctu medica, dall'esame della quale si evince che: “rispetto alle cause determinanti le patologie delle quali risulta affetta la perizianda è ben noto che non esiste, allo stato attuale delle conoscenze, una chiara definizione eziologica dei disturbi mentali, ossia non esiste alcun agente etiologico noto che possa giustificare alcuna patologia dello spettro della schizofrenia. Cause genetiche, individuali, ambientali, familiari, lavorative e quant'altro possono rendere l'individuo più vulnerabile rispetto allo sviluppo di un determinato disturbo (multideterminismo), ma non sono ritenute causali. Rispetto alla patologia diagnosticata - schizofrenia - non vi è, allo stato attuale delle conoscenze, una causa nota che possa da sola essere determinante e/o causale rispetto all'insorgenza e persistenza del quadro clinico”.
Pagina 5 di 7 Inoltre, tutti i procedimenti penali a carico del convenuto per i reati di cui agli artt. 570, 615
bis e 612 c.p. sono stati archiviati.
In particolare, in seguito alle indagini investigative disposte dal GIP con ordinanza del
20.1.2014, è emerso che nella notte tra il 17 ed il 18 maggio dell'anno 2011, una pattuglia dei
Carabinieri di Scafati si recava in via Bonaduce dove rinvenivano la sig.ra con Parte_3
una ferita al sopracciglio destro, e la minore in forte stato di agitazione;
che la Parte_1
prima fu portata in ospedale e la seconda affidata al padre;
che i Carabinieri eseguirono un'ispezione presso lo studio del convenuto, dalla quale emerse: che lo stesso pur essendo di dimensioni ridotte non era un ripostiglio;
che lo studio era dotato di un collegamento diretto con l'abitazione dei nonni paterni;
che nello studio, pur essendo presente una predisposizione,
non era provato che fosse in funzione un sistema di videosorveglianza.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova degli elementi costitutivi dell'illecito endofamiliare invocato da parte attrice, la domanda risarcitoria dalla stessa formulata va rigettata anche per quanto concerne i presunti e non provati danni patiti dalla . Pt_3
Allo stesso modo, va rigettata anche la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dal convenuto, per mancanza di prove.
La prova orale raccolta sul punto appare oltremodo generica e dunque, inidonea a dimostrare la responsabilità delle attrici nella causazione degli asseriti e non provati danni patiti dal convenuto.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre quelle della ctu vanno poste a carico della parte attrice istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dalle attrici;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
Pagina 6 di 7 3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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