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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.270 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. FISCHETTI GENNARO ALESSANDRO , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DONATIELLO LUIGIA che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16 RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 19/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/01/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
1 sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che vengono sottoposte al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu ha riconosciuto il ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88): percentuale 80% e SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP (ART. 3 COMMA 1 L.
5.2.1992 n. 104). Ne consegue che la contestazione, a parere di questo Giudice, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati.
Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento il 20/09/2025 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.270 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. FISCHETTI GENNARO ALESSANDRO , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DONATIELLO LUIGIA che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16 RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 19/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/01/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
1 sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che vengono sottoposte al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu ha riconosciuto il ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88): percentuale 80% e SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP (ART. 3 COMMA 1 L.
5.2.1992 n. 104). Ne consegue che la contestazione, a parere di questo Giudice, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati.
Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento il 20/09/2025 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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