Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 969 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] - ora Lamezia Terme – in data Parte_1 C.F._1
06/10/1968, ivi residente in [...], e sig.ra - CF Parte_2
- nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
5, entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via G. Marconi n. 66, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe NOTARIANNI - CF - che li rappresenta e difende giuste procure in calce al C.F._3 ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 15 gennaio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 17.12.2024 - che i ricorrenti, in data 20 maggio 2000, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di Lamezia Terme (CZ) in regime di separazione dei beni, iscritto all'atto n. 21, parte II, serie A, Vol. 0, Uff. 1, anno 2000; che, dalla loro unione non nascevano figli;
che, con decreto del 16 dicembre 2014, il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi e - dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale - la
separazione non era mai stata interrotta, con la conseguenza che i coniugi non avevano – nelle more - mai più ricostituito l'unione coniugale;
che, i coniugi erano titolari di redditi propri.
Chiedevano, pertanto:
a) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La casa, un tempo adibita a residenza familiare, ubicata a Lamezia Terme, Via Carlo De Cadorna n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella piena e assoluta disponibilità del sig. Parte_1
, il quale vi continuerà a vivere ed a risiedere stabilmente in via esclusiva.
[...]
2. Ciascuno dei coniugi provvederà per suo conto alle proprie esigenze di mantenimento, esonerando l'altro coniuge dall'obbligo di contribuirvi;
b) conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non essere intenzionati a riconciliarsi.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 21 gennaio 2025, il quale - con provvedimento interlocutorio emesso in data 18 dicembre 2024 ex art. 473-bis.51 c.p.c. - disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come già consentito dalla disciplina di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente - in data 15 gennaio 2025 - le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 30 dicembre 2024, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 3
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 20 maggio 2000, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Gli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 20 novembre 2014 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1323/2014 RG e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 20 novembre 2014; data di deposito del presente ricorso;
17 dicembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 21 gennaio 2025 e - in quella sede - ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 30 dicembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 969 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] - ora Lamezia Terme – il 06/10/1968, ivi residente in [...]
Cadorna n. 5, e sig.ra - CF - nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/02/1969, ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia
Terme, Via G. Marconi n. 66, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe NOTARIANNI - CF - C.F._3 che li rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso congiunto in atti;
4
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 20 maggio 2000, alle seguenti e concordate condizioni:
1. La casa, un tempo adibita a residenza familiare, ubicata a Lamezia Terme, Via Carlo De Cadorna n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella piena e assoluta disponibilità del sig. Parte_1
, il quale vi continuerà a vivere ed a risiedere stabilmente in via esclusiva.
[...]
2. Ciascuno dei coniugi provvederà per suo conto alle proprie esigenze di mantenimento, esonerando l'altro coniuge dall'obbligo di contribuirvi;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 21, parte II, serie A, Vol. 0, Uff. 1, anno 2000, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)