Art. 5.
L'ispettore onorario che esce di carica dovra' fare consegna al pubblico funzionario che sara' designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detiene per ragioni del suo ufficio.
Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore. Il Ministero provvedera' affinche' siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti che gli siano necessari per il suo ufficio.
L'ispettore onorario che esce di carica dovra' fare consegna al pubblico funzionario che sara' designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detiene per ragioni del suo ufficio.
Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore. Il Ministero provvedera' affinche' siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti che gli siano necessari per il suo ufficio.