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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/07/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIO CLAUDIO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 24, presso il difensore avv. MIGLIO CLAUDIO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISI ANTONELLA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Montemarciano (AN), P.zza A. Moro n 3/A, presso il difensore avv. NISI
ANTONELLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NISI Controparte_2 C.F._3
ANTONELLA elettivamente domiciliata in Montemarciano (AN), P.zza A. Moro n 3/A, presso il difensore avv.
[...]
(C.F. con il patrocinio dell'avv. NISI Controparte_3 C.F._4
ANTONELLA elettivamente domiciliata in Montemarciano (AN), P.zza A. Moro n 3/A, presso il difensore avv. NISI ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI CP_4 C.F._5
GIOVANNA elettivamente domiciliata in Ancona, Via Matteotti n. 54 presso il difensore avv.
BRUNETTI GIOVANNA
CONVENUTI
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
CONVENUTI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio le sig.re Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_5 CP_4 per chiedere la divisione della massa ereditaria della madre, Persona_1
Premetteva l'attore che, a seguito della morte della sig.ra in data 26.04.2000, madre delle Per_2 sig.re e le predette quattro sorelle Persona_1 CP_1 CP_7 Parte_2 ereditavano un cospicuo patrimonio immobiliare (descritto nel corpo dell'atto introduttivo) che nel corso della loro vita non hanno mai sciolto.
Deduceva che in data 12/4/2012 decedeva la sig.ra madre dell'odierno attore e della Persona_1 convenuta , e che in data 30/6/2013 decedeva la sig.ra che lasciava Controparte_6 Parte_2 sue eredi universali le sorelle e . CP_1 CP_7
Sosteneva che era suo interesse dividere la massa ereditaria della madre, per ottenere la Persona_1 sua quota, e conseguentemente precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria
– previa stima dei cespiti e di eventuali crediti che risulteranno e sottratti i debiti – e per la realizzazione, ove possibile, ai sensi dell'art. 726 c.c., di un progetto divisionale secondo le rispettive quote ereditarie;
- ordinare la divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di opposizione, condannare parte convenuta alle spese ed onorari del presente giudizio;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la propria mancanza di Controparte_5 legittimazione passiva in quanto non erede né chiamata all'eredità dei soggetti indicati in atto di citazione, o dei loro eredi, per l'assenza di nomina testamentaria o di rapporto di parentela con detti soggetti, e chiedeva l'estromissione dal giudizio.
Sosteneva, inoltre, che l'intestazione di beni alla medesima a seguito della dichiarazione di successione di era avvenuta “sulla base di una nota di trascrizione invalida ex art. 2665 c.c., che Parte_2 determina incertezza sulle persone essendo in contrasto con la dichiarazione di successione – ed il testamento – della de cuius che indicano altri soggetti quali eredi testamentari, NON la convenuta” e conseguentemente chiedeva la rettifica della nota di trascrizione.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio sostenendo di essere comproprietaria nella misura di 1/6 CP_4 dell'immobile sito in Comune di Mondolfo (PU) in Via Santa Irene n. 50, censito al catasto fabbricati, al foglio 3, part. 15, sub 1, pervenutole per atto di successione della propria defunta madre sig.ra Per_3
di non rientrare nell'asse ereditario della sig.ra e non avere altri beni in comunione
[...] Per_2 con l'attore, e di non opporsi alla richiesta divisione per quanto di propria spettanza.
Si costituivano in giudizio e (quali eredi di deceduta Controparte_2 Controparte_3 CP_7 in data 21/5/2020) e le quali premettevano di essere comproprietarie degli immobili CP_1 descritte dall'attore nella misura delle quote così come riportate e di non opporsi alla richiesta di divisione;
tuttavia, riferivano della pendenza di una causa instaurata nel 2013 dallo stesso Pt_1
, con il quale ha chiesto la nullità del testamento olografo redatto da con il
[...] Parte_2 quale la de cuius ha lasciato tutti i propri beni immobili alle sorelle e CP_1 CP_7 immobili, questi, che fanno parte di quelli oggetto del presente giudizio di divisione. Pertanto chiedeva la sospensione del presente sostenendo che solo all'esito del prefato procedimento sarà possibile definitivamente determinare le quote spettanti alle parti, senza dar luogo a notevole pregiudizio in capo ai condividenti.
Deducevano che pur avendo interesse a sciogliere la comunione dei beni con tutti gli altri comunisti, avevano altresì interesse a mantenere la comunione tra loro delle rispettive quote.
Chiedevano, inoltre, di rigettare in toto la domanda avanzata dalla convenuta perché CP_5 infondata risultando comproprietaria degli immobili siti in Senigallia iscritti al catasto terreni/fabbricati al foglio 68 partt. 83 e 81 sin dal 1979.
Non si costituiva la convenuta , la quale veniva dichiarata contumace. Controparte_6
Su istanza delle convenute e a causa veniva sospesa ai sensi dell'art. 295 cpc. CP_2 Pt_2
A seguito di ricorso ex art. 297 cpc della convenuta il Giudice con ordinanza del 29/1/2024 CP_5 ordinava la prosecuzione del giudizio fissando all'uopo l'udienza del 9/4/2024; a detta udienza veniva dato atto dell'avvenuto decesso dell'avv. Alberto Angiolani, difensore della convenuta e il CP_5
Giudice, visto l'art 301 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo.
La causa veniva riassunta dalle convenute e on ricorso depositato in data 05/07/2024. CP_2 Pt_2
Si costituiva nel giudizio riassunto il sig. riportandosi integralmente a tutto quanto Parte_1 dedotto e richiesto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Si costituiva la convenuta riportandosi alla precedente comparsa di costituzione. CP_4
All'udienza del 12/09/2024 le convenute e educevano di essere venute a conoscenza che CP_2 Pt_2 gli immobili siti nel Comune di Senigallia Loc. San Silvestro, censiti al catasto terreni al foglio 68 sub
81 e 83 erano stati venduti dalla sig.ra nel lontano 1988 e che l'attore aveva errato nel Per_2
pagina 3 di 5 chiedere la divisione del predetto terreno, sostenendo che era di proprietà di soggetti terzi sig.ri Per_4
e . Per_5 Controparte_5
Il Giudice a seguito delle contestazioni sul diritto alla divisione ed alla determinazione del suo contenuto fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 01/04/2025; in quella sede la causa
è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
ha richiesto la divisione del compendio ereditario a lui pervenuto a seguito del decesso Parte_1 della madre secondo le rispettive quote ereditarie previa formazione della massa Persona_1 ereditaria, indicando in atto di citazione i beni immobili che ritiene dovrebbero essere sottoposti a divisione.
Dalle allegazioni dall'attore emerge che gli assi ereditari che dovrebbero essere caduti in successione sono tre: il primo costituito dalla successione della madre (deceduta in data Persona_1
12.04.2012), il secondo relativo alla successione di (deceduta in data 0.06.2013) e il Parte_2 terzo relativo alla successione di (deceduta in data 26.04.2000); ciò comporta una totale Per_2 insufficienza di allegazione in ordine ai beni caduti nelle singole successioni e delle quote via via formatesi a seguito delle stesse.
Ciò avuto riguardo ai presupposti che legittimano l'azione di divisione che necessita la dimostrazione documentale dei soggetti che possono partecipare al processo divisionale e che i beni caduti nella successione appartengano ai danti causa, considerato anche le contestazioni sorte in merito ad alcuni immobili (appezzamento di terreno nel Comune di Senigallia foglio 68 part 81 e 83 indicati nella
Certificazione notarile come U.N. 71 e U.N. 72) e alla non espressa inclusione nell'elenco dell'atto di citazione di altri immobili nel Comune di Sassoferrato (appezzamento di terreno foglio 19 part. 197 e foglio 32 part. 28) che vengono indicati nella Certificazione notarile come U.N. 65 e U.N. 66
(intestazione catastale: , , , , Parte_1 Controparte_6 CP_1 Controparte_3 CP_2
, , ) e sono
[...] CP_4 Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 genericamente richiamati ai sensi dell'ultimo paragrafo della premessa della citazione stessa: “salvi errori o omissioni che verranno corretti nel prosieguo del giudizio, anche all'esito della consulenza tecnica”.
Le convenute e peraltro, hanno contestato la loro qualità di eredi di CP_4 CP_5 Per_2
e degli altri soggetti indicati in citazione.
[...]
Va di conseguenza che in siffatta incertezza in ordine ai beni caduti nella successione, ai soggetti legittimati alla stessa, valutazione che deve essere effettuata con maggior rigore attesa la contumacia di
, la domanda di divisione deve essere dichiarata improcedibile. Controparte_6
pagina 4 di 5 La natura della presente controversia, l'esito della stessa e il contegno processuale tenuto dalle parti in causa, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la domanda di divisione improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ancona, 12/07/2025
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIO CLAUDIO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 24, presso il difensore avv. MIGLIO CLAUDIO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISI ANTONELLA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Montemarciano (AN), P.zza A. Moro n 3/A, presso il difensore avv. NISI
ANTONELLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NISI Controparte_2 C.F._3
ANTONELLA elettivamente domiciliata in Montemarciano (AN), P.zza A. Moro n 3/A, presso il difensore avv.
[...]
(C.F. con il patrocinio dell'avv. NISI Controparte_3 C.F._4
ANTONELLA elettivamente domiciliata in Montemarciano (AN), P.zza A. Moro n 3/A, presso il difensore avv. NISI ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI CP_4 C.F._5
GIOVANNA elettivamente domiciliata in Ancona, Via Matteotti n. 54 presso il difensore avv.
BRUNETTI GIOVANNA
CONVENUTI
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
CONVENUTI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio le sig.re Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_5 CP_4 per chiedere la divisione della massa ereditaria della madre, Persona_1
Premetteva l'attore che, a seguito della morte della sig.ra in data 26.04.2000, madre delle Per_2 sig.re e le predette quattro sorelle Persona_1 CP_1 CP_7 Parte_2 ereditavano un cospicuo patrimonio immobiliare (descritto nel corpo dell'atto introduttivo) che nel corso della loro vita non hanno mai sciolto.
Deduceva che in data 12/4/2012 decedeva la sig.ra madre dell'odierno attore e della Persona_1 convenuta , e che in data 30/6/2013 decedeva la sig.ra che lasciava Controparte_6 Parte_2 sue eredi universali le sorelle e . CP_1 CP_7
Sosteneva che era suo interesse dividere la massa ereditaria della madre, per ottenere la Persona_1 sua quota, e conseguentemente precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria
– previa stima dei cespiti e di eventuali crediti che risulteranno e sottratti i debiti – e per la realizzazione, ove possibile, ai sensi dell'art. 726 c.c., di un progetto divisionale secondo le rispettive quote ereditarie;
- ordinare la divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di opposizione, condannare parte convenuta alle spese ed onorari del presente giudizio;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la propria mancanza di Controparte_5 legittimazione passiva in quanto non erede né chiamata all'eredità dei soggetti indicati in atto di citazione, o dei loro eredi, per l'assenza di nomina testamentaria o di rapporto di parentela con detti soggetti, e chiedeva l'estromissione dal giudizio.
Sosteneva, inoltre, che l'intestazione di beni alla medesima a seguito della dichiarazione di successione di era avvenuta “sulla base di una nota di trascrizione invalida ex art. 2665 c.c., che Parte_2 determina incertezza sulle persone essendo in contrasto con la dichiarazione di successione – ed il testamento – della de cuius che indicano altri soggetti quali eredi testamentari, NON la convenuta” e conseguentemente chiedeva la rettifica della nota di trascrizione.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio sostenendo di essere comproprietaria nella misura di 1/6 CP_4 dell'immobile sito in Comune di Mondolfo (PU) in Via Santa Irene n. 50, censito al catasto fabbricati, al foglio 3, part. 15, sub 1, pervenutole per atto di successione della propria defunta madre sig.ra Per_3
di non rientrare nell'asse ereditario della sig.ra e non avere altri beni in comunione
[...] Per_2 con l'attore, e di non opporsi alla richiesta divisione per quanto di propria spettanza.
Si costituivano in giudizio e (quali eredi di deceduta Controparte_2 Controparte_3 CP_7 in data 21/5/2020) e le quali premettevano di essere comproprietarie degli immobili CP_1 descritte dall'attore nella misura delle quote così come riportate e di non opporsi alla richiesta di divisione;
tuttavia, riferivano della pendenza di una causa instaurata nel 2013 dallo stesso Pt_1
, con il quale ha chiesto la nullità del testamento olografo redatto da con il
[...] Parte_2 quale la de cuius ha lasciato tutti i propri beni immobili alle sorelle e CP_1 CP_7 immobili, questi, che fanno parte di quelli oggetto del presente giudizio di divisione. Pertanto chiedeva la sospensione del presente sostenendo che solo all'esito del prefato procedimento sarà possibile definitivamente determinare le quote spettanti alle parti, senza dar luogo a notevole pregiudizio in capo ai condividenti.
Deducevano che pur avendo interesse a sciogliere la comunione dei beni con tutti gli altri comunisti, avevano altresì interesse a mantenere la comunione tra loro delle rispettive quote.
Chiedevano, inoltre, di rigettare in toto la domanda avanzata dalla convenuta perché CP_5 infondata risultando comproprietaria degli immobili siti in Senigallia iscritti al catasto terreni/fabbricati al foglio 68 partt. 83 e 81 sin dal 1979.
Non si costituiva la convenuta , la quale veniva dichiarata contumace. Controparte_6
Su istanza delle convenute e a causa veniva sospesa ai sensi dell'art. 295 cpc. CP_2 Pt_2
A seguito di ricorso ex art. 297 cpc della convenuta il Giudice con ordinanza del 29/1/2024 CP_5 ordinava la prosecuzione del giudizio fissando all'uopo l'udienza del 9/4/2024; a detta udienza veniva dato atto dell'avvenuto decesso dell'avv. Alberto Angiolani, difensore della convenuta e il CP_5
Giudice, visto l'art 301 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo.
La causa veniva riassunta dalle convenute e on ricorso depositato in data 05/07/2024. CP_2 Pt_2
Si costituiva nel giudizio riassunto il sig. riportandosi integralmente a tutto quanto Parte_1 dedotto e richiesto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Si costituiva la convenuta riportandosi alla precedente comparsa di costituzione. CP_4
All'udienza del 12/09/2024 le convenute e educevano di essere venute a conoscenza che CP_2 Pt_2 gli immobili siti nel Comune di Senigallia Loc. San Silvestro, censiti al catasto terreni al foglio 68 sub
81 e 83 erano stati venduti dalla sig.ra nel lontano 1988 e che l'attore aveva errato nel Per_2
pagina 3 di 5 chiedere la divisione del predetto terreno, sostenendo che era di proprietà di soggetti terzi sig.ri Per_4
e . Per_5 Controparte_5
Il Giudice a seguito delle contestazioni sul diritto alla divisione ed alla determinazione del suo contenuto fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 01/04/2025; in quella sede la causa
è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
ha richiesto la divisione del compendio ereditario a lui pervenuto a seguito del decesso Parte_1 della madre secondo le rispettive quote ereditarie previa formazione della massa Persona_1 ereditaria, indicando in atto di citazione i beni immobili che ritiene dovrebbero essere sottoposti a divisione.
Dalle allegazioni dall'attore emerge che gli assi ereditari che dovrebbero essere caduti in successione sono tre: il primo costituito dalla successione della madre (deceduta in data Persona_1
12.04.2012), il secondo relativo alla successione di (deceduta in data 0.06.2013) e il Parte_2 terzo relativo alla successione di (deceduta in data 26.04.2000); ciò comporta una totale Per_2 insufficienza di allegazione in ordine ai beni caduti nelle singole successioni e delle quote via via formatesi a seguito delle stesse.
Ciò avuto riguardo ai presupposti che legittimano l'azione di divisione che necessita la dimostrazione documentale dei soggetti che possono partecipare al processo divisionale e che i beni caduti nella successione appartengano ai danti causa, considerato anche le contestazioni sorte in merito ad alcuni immobili (appezzamento di terreno nel Comune di Senigallia foglio 68 part 81 e 83 indicati nella
Certificazione notarile come U.N. 71 e U.N. 72) e alla non espressa inclusione nell'elenco dell'atto di citazione di altri immobili nel Comune di Sassoferrato (appezzamento di terreno foglio 19 part. 197 e foglio 32 part. 28) che vengono indicati nella Certificazione notarile come U.N. 65 e U.N. 66
(intestazione catastale: , , , , Parte_1 Controparte_6 CP_1 Controparte_3 CP_2
, , ) e sono
[...] CP_4 Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 genericamente richiamati ai sensi dell'ultimo paragrafo della premessa della citazione stessa: “salvi errori o omissioni che verranno corretti nel prosieguo del giudizio, anche all'esito della consulenza tecnica”.
Le convenute e peraltro, hanno contestato la loro qualità di eredi di CP_4 CP_5 Per_2
e degli altri soggetti indicati in citazione.
[...]
Va di conseguenza che in siffatta incertezza in ordine ai beni caduti nella successione, ai soggetti legittimati alla stessa, valutazione che deve essere effettuata con maggior rigore attesa la contumacia di
, la domanda di divisione deve essere dichiarata improcedibile. Controparte_6
pagina 4 di 5 La natura della presente controversia, l'esito della stessa e il contegno processuale tenuto dalle parti in causa, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la domanda di divisione improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ancona, 12/07/2025
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
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