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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 19499 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19499 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/11/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/07/2010;
- che dalla loro unione sono nati i figli (28.12.2006) e (16.5.2012) Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM (il quale esprimeva parere favorevole atteso che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre ed ammonta ad € 200,00 per ciascun figlio), all'udienza del
08.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Osserva il Collegio che nelle more la figlia nata a [...] il [...] ha raggiunto la Per_1
maggiore età, pertanto ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa e ai tempi di frequentazione della figlia con il padre deve ritenersi tacitamente caducato.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto, con mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Napoli, alla Via Generale Pignatiello è condotta in locazione dal sig.
con canone mensile di € 530,00, ed ivi lo stesso risiede, mentre la sig.ra Pt_2 Parte_1 attualmente risiede con i figli, presso l'abitazione del padre sita in Napoli alla Via Tertulliano n. 27, dove continueranno a risiedere.
3. Nulla sarà dovuto ai coniugi a titolo di mantenimento.
4. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a risiedere, Per_2
in via preferenziale, con la madre presso l'abitazione sita in Napoli alla Via Tertulliano, dove attualmente risiedono.
5. Il padre potrà avere con sé il figlio per un periodo di almeno quindici giorni continuativi nel mese di agosto, così come avrà diritto di averlo con sé, alternativamente, il sabato e la domenica a week end alternati, il giorno di Natale, quello di Capodanno, nonché per due giorni nel periodo Pasquale, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore, nonché con le proprie esigenze lavorative.
Il sig. potrà far visita al figlio, il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, e tutte le Pt_2
volte che lo riterrà opportuno o necessario, previa comunicazione, anche telefonica, alla IG.ra
. Parte_1 6. I giorni di visita ed i week-end come sopra concordati potranno essere spostati tenendo conto degli eventuali impegni lavorativi dei ricorrenti, sempre previo accordo telefonico.
7. Nei giorni di visita del padre, il figlio sarà prelevato presso la propria abitazione, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo in cui si trova con la madre stessa.
8. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese di comune accordo dai genitori.
9. I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi, reciprocamente, sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro, in località diverse da quelle di residenza, quando hanno con sé il minore.
10. I coniugi autorizzano, sin d'ora, che il minore, nelle occasioni di viaggi o studio, lascino l'Italia solo se accompagnati da altro genitore o, nel caso di viaggi scolastici, previo consenso di entrambi
i genitori.
11. Per il mantenimento dei figli – e - il sig. verserà, alla sig.ra , Per_1 Per_2 Pt_2 Parte_1 entro il giorno primo di ogni mese, e presso il domicilio di quest'ultima, l'importo di € 400,00
(quattrocento/00) mensili, ovvero € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio.
12. Detti importi andranno rivalutati ogni anno secondo gli indici ISTAT come per legge.
13. Le spese straordinarie vanno poste al 50% a carico di entrambi i coniugi e disciplinate ai sensi del Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli del 12/3/2018.
14. L'Assegno Unico Universale che ammonta a € 200,00 per ciascun figlio, sarà corrisposto interamente alla sig.ra per entrambi i figli. Parte_1
15. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere, l'uno dall'altro, dal punto di vista patrimoniale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.37, parte I, S. sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 2010); Parte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino