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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 700/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 25.9.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in primo grado notificato in data 25.7.2013, dall'Avv. Vincenzo Chiaramonte, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Saracena (CS) alla Via A. Casini, 31
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Presidente in carica Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta determina dirigenziale n. 1123 del 24/06/2022, dall'Avv.
Maria Paola Magliarella,ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corigliano-
Rossano, A.U. Rossano (CS), alla Via Nazionale, 17
Appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 336/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari,
Giudice Dott. Gaetano Laviola, in data 16/03/2022, nel giudizio recante R.G.
1649/2011, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Accertato e dichiarato che l'incidente de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva della , e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione Controparte_1
stradale della S.P. 3, cagionando così danni all'attore, a causa di una buca presente sul manto stradale, costituente insidia non segnalata e determinante lo sbandamento della moto;
condannarsi la al pronto pagamento a favore dell'attore Controparte_1
della complessiva somma di euro 482,230 (risultante dalle conclusioni del CTU) , o quella diversa che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo, oltre alla condanna alle spese materiali riportate dal ciclomotore che si quantificano in euro 3.000,00, valore di mercato del ciclomotore.
Spese di causa interamente rifuse” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “[…] si chiede che l'Ecc.ma Corte territoriale adita voglia, contrariis rejectis, rigettare il gravame de quo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 19.7.2013 ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Castrovillari, l' Controparte_2
chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito di sinistro stradale causato dalla cattiva manutenzione di una strada di proprietà dell'Ente e liquidabile nella misura complessiva di € 591.389,41 o di quella ritenuta di giustizia. L'attore ha dedotto che, in data 24.7.2011, alle ore 00:35 circa, allorquando stava percorrendo, a bordo della propria moto Yamaha, tg. DB1783, la SP 3 che attraversa il comune di Papasidero, all'altezza del civico 3, è finito con la ruota anteriore in una buca, non segnalata e non visibile per la scarsa luminosità, ragione per la quale ha perso il controllo della moto ed è andato a impattare contro il muretto di protezione che insiste sulla destra della carreggiata. L'attore ha dedotto che a causa dell'evento dannoso ha riportato gravi lesioni alla gamba destra per le quali è stato sottoposto a intervento chirurgico. Successivamente, essendosi stabilizzati gli esiti traumatici del sinistro, è stato sottoposto a visita medico legale da un professionista di sua fiducia, il quale ha accertato la durata dell'inabilità temporanea e i postumi permanenti nei seguenti termini: 225 gg di ITT al 100%, 136 gg di ITP al 75%, 175 gg di ITP al 50%, 48 gg di
ITP al 25%; percentuale d'invalidità permanente del 47%.
Si è costituita la per contestare la domanda, negando anche Controparte_1
l'esistenza della buca nei pressi del civico n 3, e per chiederne il rigetto. In subordine, ai sensi dell'art. 1227 cc, ha chiesto il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato con proporzionale diminuzione del richiesto risarcimento.
La causa, istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la CTU medico-legale, è stata decisa dal Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 336/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in data 16.3.2022, che così dispone:
“
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro in euro 9.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
3. Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice, con condanna a rifondere alle altre parti quanto eventualmente da queste versato al consulente d'ufficio in forza dei provvedimenti provvisori di liquidazione adottati nelle more del giudizio.”
In estrema sintesi, il giudice, ricondotta la vicenda nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 cc, ha affermato l'insufficienza della prova dell'evento per come narrato in citazione e del nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, ritenendo le dichiarazioni dei testi di parte attrice inattendibili perché contraddittorie.
1.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 29.4.2022, affidandolo a un unico e articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.7.2022, si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, rigettate l'istanza d'inibitoria e la richiesta di ctu modale per l'assenza di dati oggettivi da sottoporre all'esame del consulente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.9.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter cpc; indi con ordinanza del 2.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati entrambe le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali;
l'appellante ha depositato anche la memoria di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, ritenendola frutto di un'errata e illogica valutazione delle risultanze istruttorie. L'appello, nello specifico, s'incentra sul giudizio d'inattendibilità della prova orale espresso dal giudice in ragione delle contraddizioni in cui sono incorsi i testi, i quali al momento del sinistro passeggiavano sulla strada teatro del sinistro con la stessa direzione del motociclista.
A sostegno della decisione il Tribunale ha evidenziato che mentre un teste (il ) Tes_1 afferma di aver visto la ruota della moto finire nella buca, l'altro (l' riferisce di Tes_2
non aver visto ciò, specificando che dal loro punto di osservazione (circa 20 metri dalla buca) la buca non era visibile e che della presenza della stessa entrambi si sono resi conto soltanto dopo essersi avvicinati.
Il Tribunale ha giudicato intrinsecamente inattendibili anche le stesse dichiarazioni del teste giacché. dapprima egli ha affermato che la buca era poco visibile “a causa Tes_1 dell'assenza di illuminazione nei pressi della buca”, mentre in seguito ha riferito che “i lampioni sul tratto stradale funzionavano” e che gli stessi “erano a circa 5 o 6 metri da un lato e dall'altro rispetto alla buca”.
Secondo parte appellante la valutazione complessiva della prova orale e di quella documentale (ctp e documentazione fotografica) - completamente omessa dal
Tribunale- avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato il sinistro e a ritenere superate le discrasie rilevate nel narrato dei testi siccome giustificate dal lungo tempo trascorso tra il fatto e l'assunzione della prova e dal diverso punto di osservazione dei due testi.
2.2. L'appello è infondato.
In primis, appare utile ricordare che la valutazione sulla veridicità delle deposizioni rese dal testimone va effettuata sulla base di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni e incongruenze con la documentazione versata in atti), e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. n.
21239/2019).
Ciò premesso, ritiene il collegio che il giudizio d'inattendibilità delle deposizioni testimoniali e segnatamente di quelle rese da non si presti ad alcuna Testimone_3
critica. Queste ultime, in effetti, non solo si profilano intrinsecamente contraddittorie con riferimento all'illuminazione della strada – che per la verità l'attore ha allegato essere solo scarsa e non assente – ma si pongono in contrasto con quanto dichiarato dall'altro teste in relazione al nucleo essenziale della vicenda che occupa. Il primo, infatti, ha dichiarato di avere visto la ruota anteriore della motocicletta finire nella buca,
l'altro ha negato la circostanza poiché dal loro punto di osservazione non si vedeva la buca, di cui si sono avveduti solo allorquando si sono avvicinati al motociclista che nel frattempo si era schiantato contro il muro posto sul margine destro della strada. Né parte appellante può fondatamente giustificare la discrasia assumendo che i testi avevano una visuale diversa della strada, giacché è pacifico che i testi stavano passeggiando uno a fianco all'altro con la conseguenza che la visuale non poteva che essere identica.
A tanto deve, qui, aggiungersi che il narrato del appare inattendibile non solo Tes_1
perché in contrasto con quello- oggettivamente più plausibile - del secondo teste, ma anche perché, tenuto conto della conformazione della buca, la stessa dinamica del sinistro, confermata dal teste, appare poco verosimile. L'attore, in sostanza, nell'atto introduttivo ha dedotto di essere sbandato perché la ruota anteriore della moto era finita nella buca. Nel verbale di sit rese il 3.11.2011 agli agenti del posto fisso di polizia dell'ospedale Niguarda di Milano, ove era stato ricoverato, si legge testualmente:
…perdevo improvvisamente il controllo della moto in quanto la ruota anteriore della stessa rimaneva bloccata in un'evidente buca… (all. fasc. parte della provincia)
Ebbene, esaminando le fotografie della buca prodotte dall'appellante (all. 13 del fascicolo di primo grado) e considerando le misure della buca indicate nella ctp è agevole rilevare che la buca per quasi tutta la sua larghezza (cm 0,45) ha una profondità pari a zero e che solo l'ultimo tratto verso il margine destro della strada si trova a un livello inferiore dell'asfalto di qualche centimetro (secondo il ctp dell'attore cm 10). E se questa è la conformazione della buca non è verosimile che la ruota anteriore della motocicletta di grossa cilindrata, dotata di pneumatici larghi, possa essersi bloccata nel momento in cui transitava sulla buca provocando lo sbandamento della motocicletta e, a seguire, il violento impatto contro il muretto posto sul margine della strada. Per bloccarsi la ruota anteriore del mezzo avrebbe dovuto impattare contro un ostacolo di una certa rilevanza;
ostacolo che nella specie non sussiste poiché il dislivello tra il fondo della buca (peraltro asciutto e privo di pietrisco) e l'asfalto sul lato superiore
(perpendicolare alla traiettoria della motocicletta) è, come detto, minimale.
In definitiva, il compendio probatorio non consente di affermare che il grave sinistro stradale si sia verificato con le modalità indicate dall'attore a causa della buca. Non soccorre neppure la prova indiziaria, come assume l'appellante, giacché la presenza della buca sul luogo teatro del sinistro non è elemento da solo sufficiente per inferire la derivazione del sinistro dalla buca potendo trovare la sua genesi in molteplici fattori alternativi del tutto sganciati dalla buca. Parte appellante non può, infine, dolersi dell'omessa valutazione della prova documentale, poiché a) il giudice non ha negato l'esistenza della buca rappresentata dalle fotografie prodotte, ma l'esistenza di prove sufficienti per ritenere provata la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore e il nesso di causalità tra la buca e l'evento; b) la Ctp modale non ha alcun autonomo valore probatorio senza considerare che non risulta prodotta nel fascicolo telematico di primo e di secondo grado (in quello di primo grado risulta prodotta solo una relazione integrativa del CTP del 2016 senza i relativi allegati).
§ 3. Le spese di lite
3.1. Le spese processuali per le quattro fasi tabellari seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminabile
(scaglione tra € 26.001 e € 52.000), per come stabilito in Cass 10984/2021, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia.
3.2. Sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1
notificato in data 29.4.2022, avverso la sentenza n. 336/2022 del Tribunale di
Castrovillari, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, del 16.3.2022, depositata e resa in pari data, non notificata, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore dell' che si liquidano in € Controparte_2
4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% iva e cpa.
3. Condanna l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 13.2.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto