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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/09/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2544 /2025 MODIFICA CONDIZIONI
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente rel. Dott.ssa Valentina Leggio Giudice Dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2544/2025, promossa con ricorso depositato il 19/06/2025 da:
1) Parte_1
Nato a MAZZARINO (CL) il 05/08/1959
Cittadino: ITALIANO, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]14, 15033 CASALE MONFERRATO con l'Avv. GABBA ANDREA
e
2) Controparte_1
Nata a CITTIGLIO (VA), il 16/02/1970
Cittadina: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...]2, 21023 BESOZZO (VA) con l'Avv. PRIVITERA MARIA
□ con i seguenti figli maggiorenni: (04/12/1992) e (12/05/1999). Persona_1 Persona_2
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 19/06/2025 chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “Disporre la modifica delle condizioni di divorzio di cui nella sentenza n. 252/06 Reg. Sent. Trib.
Casale Monferrato del 27/10/06, pronunziando le seguenti nuove condizioni, di cui al punto e) del sopra esteso ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte:
“1) nulla si dispone con riferimento a collocamento e visite, in quanto entrambe le figlie hanno raggiunto da tempo la maggiore età;
2) le parti danno congiuntamente atto che la IG maggiore, , è altresì Persona_1 economicamente indipendente, e pertanto concordano che nulla sia più dovuto dal sig. Pt_1
a tale titolo;
[...]
3) le parti altresì concordano di aumentare alla somma di euro 400,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, il mantenimento dovuto dal padre per la IG , ancora in attesa Persona_2 di raggiungere l'indipendenza economica;
4) la madre si impegna a comunicare immediatamente al padre il reperimento, da parte della IG
, di una stabile attività lavorativa o comunque di una situazione di indipendenza Persona_2 economica, restando sin d'ora inteso che, con detta comunicazione, il padre sarà immediatamente esonerato dal mantenimento di cui al punto precedente e da ogni ulteriore obbligazione a tale titolo;
5) qualora la sig.ra non adempia tempestivamente all'obbligo di comunicazione di cui al CP_1 punto precedente, ovvero qualora insorga controversia in merito al raggiungimento dell'indipendenza economica, il sig. sarà comunque libero di adire l'Autorità giudiziaria Per_2 per richiederne l'accertamento per via giudiziale;
6) le parti concordemente dichiarano che le condizioni dedotte con il presente ricorso definiscono interamente i reciproci rapporti economici, ed in particolare la sig.ra dichiara di nulla CP_1 avere a pretendere per eventuali somme maturate a carico del sig. , per mantenimento Per_2 ordinario ovvero per spese straordinarie, anteriormente al deposito del presente ricorso congiunto;
7) le spese del presente procedimento sono interamente e concordemente compensate tra le parti”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 31/07/2025 la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza, come prescrive la nuova disciplina introdotta con effetto dal marzo 2023.
* * * * * * Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio.
La pronuncia richiesta deve avvenire in base alle conclusioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse delle figlie, prendendo atto dell'ormai raggiunta indipendenza economica da parte della IG maggiorenne e prevedendo Persona_1 correttamente, per la seconda IG maggiorenne la continuazione dell'obbligo da Persona_2 parte del padre di provvedere al suo mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. Le condizioni concordate risultano altresì rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 252/2006 emessa dal
Tribunale di Monferrato del 27/10/2006.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/9/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente rel. Dott.ssa Valentina Leggio Giudice Dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2544/2025, promossa con ricorso depositato il 19/06/2025 da:
1) Parte_1
Nato a MAZZARINO (CL) il 05/08/1959
Cittadino: ITALIANO, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]14, 15033 CASALE MONFERRATO con l'Avv. GABBA ANDREA
e
2) Controparte_1
Nata a CITTIGLIO (VA), il 16/02/1970
Cittadina: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...]2, 21023 BESOZZO (VA) con l'Avv. PRIVITERA MARIA
□ con i seguenti figli maggiorenni: (04/12/1992) e (12/05/1999). Persona_1 Persona_2
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 19/06/2025 chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “Disporre la modifica delle condizioni di divorzio di cui nella sentenza n. 252/06 Reg. Sent. Trib.
Casale Monferrato del 27/10/06, pronunziando le seguenti nuove condizioni, di cui al punto e) del sopra esteso ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte:
“1) nulla si dispone con riferimento a collocamento e visite, in quanto entrambe le figlie hanno raggiunto da tempo la maggiore età;
2) le parti danno congiuntamente atto che la IG maggiore, , è altresì Persona_1 economicamente indipendente, e pertanto concordano che nulla sia più dovuto dal sig. Pt_1
a tale titolo;
[...]
3) le parti altresì concordano di aumentare alla somma di euro 400,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, il mantenimento dovuto dal padre per la IG , ancora in attesa Persona_2 di raggiungere l'indipendenza economica;
4) la madre si impegna a comunicare immediatamente al padre il reperimento, da parte della IG
, di una stabile attività lavorativa o comunque di una situazione di indipendenza Persona_2 economica, restando sin d'ora inteso che, con detta comunicazione, il padre sarà immediatamente esonerato dal mantenimento di cui al punto precedente e da ogni ulteriore obbligazione a tale titolo;
5) qualora la sig.ra non adempia tempestivamente all'obbligo di comunicazione di cui al CP_1 punto precedente, ovvero qualora insorga controversia in merito al raggiungimento dell'indipendenza economica, il sig. sarà comunque libero di adire l'Autorità giudiziaria Per_2 per richiederne l'accertamento per via giudiziale;
6) le parti concordemente dichiarano che le condizioni dedotte con il presente ricorso definiscono interamente i reciproci rapporti economici, ed in particolare la sig.ra dichiara di nulla CP_1 avere a pretendere per eventuali somme maturate a carico del sig. , per mantenimento Per_2 ordinario ovvero per spese straordinarie, anteriormente al deposito del presente ricorso congiunto;
7) le spese del presente procedimento sono interamente e concordemente compensate tra le parti”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 31/07/2025 la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza, come prescrive la nuova disciplina introdotta con effetto dal marzo 2023.
* * * * * * Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio.
La pronuncia richiesta deve avvenire in base alle conclusioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse delle figlie, prendendo atto dell'ormai raggiunta indipendenza economica da parte della IG maggiorenne e prevedendo Persona_1 correttamente, per la seconda IG maggiorenne la continuazione dell'obbligo da Persona_2 parte del padre di provvedere al suo mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. Le condizioni concordate risultano altresì rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 252/2006 emessa dal
Tribunale di Monferrato del 27/10/2006.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/9/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.