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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 11743-1/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11743-1/2023 il Giudice dott. Alessandro Rizzo, letti gli atti e documenti di causa, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Deve ordinarsi il sequestro liberatorio chiesto da Azimut Capital Management SGR s.p.a. per le motivazioni di seguito esposte.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare invocato dalla società ricorrente in corso di causa, avuto riguardo (a) alla richiesta di liquidazione - rivolta ad Azimut Capital Management SGR s.p.a. da nella Controparte_1 qualità di erede ex testamento di (nato a [...] in data [...] ed ivi Persona_1 deceduto in data 14 luglio 2023) – delle somme pari al controvalore delle quote facenti capo al de cuius in relazione ai fondi comuni d'investimento , Controparte_2 CP_3 CP_4 ed Long Term Credit Opp. gestiti dalla suddetta società (cfr. docc. 3, 4, 8, 9 e 10 di CP_3 CP_5 parte ricorrente); (b) alla diffida pervenuta ad Azimut Capital Management SGR s.p.a. dai sedicenti eredi legittimi del de cuius (trattasi, in particolare, di , , Controparte_6 Parte_1
, Persona_2 Persona_1 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e dall'effettuare qualsiasi pagamento a favore della suddetta erede
[...] Persona_6 testamentaria, sul presupposto dell'invalidità dell'atto di ultima volontà impugnato nel sottostante giudizio di merito (cfr. docc.
6-7 di parte ricorrente); (c) alle opposte posizioni assunte quindi da e dai sedicenti eredi legittimi del de cuius in ordine alla validità del testamento Controparte_1 olografo di cui sopra.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 c.p.c. può essere disposto dal giudice solamente su richiesta del debitore, anche qualora egli abbia dubbi sull'individuazione della persona del creditore, ma voglia in ogni caso evitare di subire gli effetti della mora (Cass. 19157/2014): del resto, la funzione di siffatto sequestro è proprio quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio (Cass. 12727/2019).
Nel caso di specie, vi è certamente un contrasto tra i sedicenti eredi di Persona_1 rispetto alla successione universale nelle quote di fondi comuni di investimento di cui trattasi, attenendo tale contrasto, in particolare, alla validità (sub iudice nel pendente giudizio di merito) del testamento olografo attribuito al suddetto de cuius.
Avuto riguardo ai superiori principi di diritto ed alle evidenze probatorie sottoposte all'esame del Tribunale, può ritenersi sussistente, allo stato (ed in attesa della definizione della sottostante controversia di merito), un legittimo e ragionevole dubbio sull'identificazione dell'accipiens, stanti peraltro le non implausibili ragioni di contrasto tra i plurimi, sedicenti creditori, che non possono certamente andar a danno della società ricorrente, sì da pretendere da quest'ultima più dell'ordinaria diligenza dalla medesima già usata nell'individuazione del suo creditore – questione che potrà evidentemente trovare una sua compiuta risoluzione all'esito della definizione del processo pendente nel merito;
non può peraltro sfuggire, sul punto, che il debitore, contrariamente a quanto affermato da nelle proprie difese, ha seriamente Controparte_1 offerto di adempiere in via preventiva la propria prestazione a favore dell'avente diritto (cfr. docc.
Pagina 1 5, 7, 11 e 12 di parte ricorrente) e ciò senza che fosse al riguardo necessario adottare particolari modalità formali - né, poi, il provvedimento di sequestro liberatorio potrebbe in qualche modo pregiudicare il credito vantato da colui che ritenga di avere diritto alla relativa prestazione, né nella sua fase di cognizione giudiziale, né in quella eventuale di realizzazione esecutiva (Trib. Bologna 9 novembre 1993).
Quanto sopra rilevato, peraltro, appare sostanziare il buon diritto di Azimut Capital
Management SGR s.p.a. ad intervenire nel giudizio di merito ai sensi dell'art. 105 c.p.c. proprio al fine di avanzare l'istanza cautelare all'esame del Tribunale – limitatamente, beninteso, ai profili dedotti nella presente sede interinale ed impregiudicata, in ogni caso, ogni ulteriore valutazione rimessa, sul punto, al giudice di quel procedimento.
Positivamente scrutinata la sussistenza del fumus boni iuris, deve rilevarsi, con riguardo all'ulteriore presupposto del periculum in mora, che esso sussiste ogniqualvolta il debito sia esigibile (come nel caso di specie), di modo che, contravvenendo alla regola quod sine die debetur statim debetur, il debitore sia o possa essere posto in mora.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, deve ordinarsi, ai sensi dell'art. 687
c.p.c., il sequestro liberatorio delle quote facenti capo al de cuius (nato a [...] Persona_1 in data 16 giugno 1933 ed ivi deceduto in data 14 luglio 2023) in relazione ai fondi comuni d'investimento , ed Long Term Credit Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_3
Opp. Acc. gestiti da Azimut Capital Management SGR s.p.a., nominandosi quale custode la suddetta società, in persona del legale rappresentante pro tempore.
2. Ogni determinazione in punto di spese processuali della presente fase cautelare incidentale è rimessa al merito.
P.Q.M.
visti gli artt. 669bis ss. e 687 c.p.c.,
ORDINA
il sequestro liberatorio delle quote facenti capo ad (nato a Paternò in [...] 16 Persona_1 giugno 1933 ed ivi deceduto in data 14 luglio 2023) in relazione ai fondi comuni d'investimento
[...]
, ed Long Term Credit Opp. Acc. gestiti da Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_3
Azimut Capital Management SGR s.p.a.;
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_7 custode dei beni sottoposti a sequestro;
SI COMUNICHI.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11743-1/2023 il Giudice dott. Alessandro Rizzo, letti gli atti e documenti di causa, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Deve ordinarsi il sequestro liberatorio chiesto da Azimut Capital Management SGR s.p.a. per le motivazioni di seguito esposte.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare invocato dalla società ricorrente in corso di causa, avuto riguardo (a) alla richiesta di liquidazione - rivolta ad Azimut Capital Management SGR s.p.a. da nella Controparte_1 qualità di erede ex testamento di (nato a [...] in data [...] ed ivi Persona_1 deceduto in data 14 luglio 2023) – delle somme pari al controvalore delle quote facenti capo al de cuius in relazione ai fondi comuni d'investimento , Controparte_2 CP_3 CP_4 ed Long Term Credit Opp. gestiti dalla suddetta società (cfr. docc. 3, 4, 8, 9 e 10 di CP_3 CP_5 parte ricorrente); (b) alla diffida pervenuta ad Azimut Capital Management SGR s.p.a. dai sedicenti eredi legittimi del de cuius (trattasi, in particolare, di , , Controparte_6 Parte_1
, Persona_2 Persona_1 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e dall'effettuare qualsiasi pagamento a favore della suddetta erede
[...] Persona_6 testamentaria, sul presupposto dell'invalidità dell'atto di ultima volontà impugnato nel sottostante giudizio di merito (cfr. docc.
6-7 di parte ricorrente); (c) alle opposte posizioni assunte quindi da e dai sedicenti eredi legittimi del de cuius in ordine alla validità del testamento Controparte_1 olografo di cui sopra.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 c.p.c. può essere disposto dal giudice solamente su richiesta del debitore, anche qualora egli abbia dubbi sull'individuazione della persona del creditore, ma voglia in ogni caso evitare di subire gli effetti della mora (Cass. 19157/2014): del resto, la funzione di siffatto sequestro è proprio quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio (Cass. 12727/2019).
Nel caso di specie, vi è certamente un contrasto tra i sedicenti eredi di Persona_1 rispetto alla successione universale nelle quote di fondi comuni di investimento di cui trattasi, attenendo tale contrasto, in particolare, alla validità (sub iudice nel pendente giudizio di merito) del testamento olografo attribuito al suddetto de cuius.
Avuto riguardo ai superiori principi di diritto ed alle evidenze probatorie sottoposte all'esame del Tribunale, può ritenersi sussistente, allo stato (ed in attesa della definizione della sottostante controversia di merito), un legittimo e ragionevole dubbio sull'identificazione dell'accipiens, stanti peraltro le non implausibili ragioni di contrasto tra i plurimi, sedicenti creditori, che non possono certamente andar a danno della società ricorrente, sì da pretendere da quest'ultima più dell'ordinaria diligenza dalla medesima già usata nell'individuazione del suo creditore – questione che potrà evidentemente trovare una sua compiuta risoluzione all'esito della definizione del processo pendente nel merito;
non può peraltro sfuggire, sul punto, che il debitore, contrariamente a quanto affermato da nelle proprie difese, ha seriamente Controparte_1 offerto di adempiere in via preventiva la propria prestazione a favore dell'avente diritto (cfr. docc.
Pagina 1 5, 7, 11 e 12 di parte ricorrente) e ciò senza che fosse al riguardo necessario adottare particolari modalità formali - né, poi, il provvedimento di sequestro liberatorio potrebbe in qualche modo pregiudicare il credito vantato da colui che ritenga di avere diritto alla relativa prestazione, né nella sua fase di cognizione giudiziale, né in quella eventuale di realizzazione esecutiva (Trib. Bologna 9 novembre 1993).
Quanto sopra rilevato, peraltro, appare sostanziare il buon diritto di Azimut Capital
Management SGR s.p.a. ad intervenire nel giudizio di merito ai sensi dell'art. 105 c.p.c. proprio al fine di avanzare l'istanza cautelare all'esame del Tribunale – limitatamente, beninteso, ai profili dedotti nella presente sede interinale ed impregiudicata, in ogni caso, ogni ulteriore valutazione rimessa, sul punto, al giudice di quel procedimento.
Positivamente scrutinata la sussistenza del fumus boni iuris, deve rilevarsi, con riguardo all'ulteriore presupposto del periculum in mora, che esso sussiste ogniqualvolta il debito sia esigibile (come nel caso di specie), di modo che, contravvenendo alla regola quod sine die debetur statim debetur, il debitore sia o possa essere posto in mora.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, deve ordinarsi, ai sensi dell'art. 687
c.p.c., il sequestro liberatorio delle quote facenti capo al de cuius (nato a [...] Persona_1 in data 16 giugno 1933 ed ivi deceduto in data 14 luglio 2023) in relazione ai fondi comuni d'investimento , ed Long Term Credit Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_3
Opp. Acc. gestiti da Azimut Capital Management SGR s.p.a., nominandosi quale custode la suddetta società, in persona del legale rappresentante pro tempore.
2. Ogni determinazione in punto di spese processuali della presente fase cautelare incidentale è rimessa al merito.
P.Q.M.
visti gli artt. 669bis ss. e 687 c.p.c.,
ORDINA
il sequestro liberatorio delle quote facenti capo ad (nato a Paternò in [...] 16 Persona_1 giugno 1933 ed ivi deceduto in data 14 luglio 2023) in relazione ai fondi comuni d'investimento
[...]
, ed Long Term Credit Opp. Acc. gestiti da Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_3
Azimut Capital Management SGR s.p.a.;
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_7 custode dei beni sottoposti a sequestro;
SI COMUNICHI.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 2