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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2024, n. 7964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7964 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5448/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 3 aprile 2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Principe
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Prof.
Marco Pesenti, dall'Avv. Prof. Christian Romeo e dagli Avv.ti Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli
APPELLATA
E
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. Giulio Rossetto
TERZA INTERVENUTA
r.g. n. 5448/2019 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, preliminarmente sospendere l'esecutorietà della sentenza in tal sede impugnata ex art. 283 c.p.c. Rigettando ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per gli esposti motivi, riformare la sopra indicata ordinanza e per
l'effetto così disporre:
1- Accertare, essendo tale verifica rilevabile anche ex officio ex Lege e per quanto emerge in atti, che nel contratto di finanziamento de quo sono state promesse commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo che determinano un palese superamento del tasso di soglia di usura già alla stipula dello stesso.
2- Ritenere perciò che, per effetto del primo comma dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 c.c secondo comma, il rapporto de quo sia usurario e non sono dovuti interessi, intesi quali commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo, quale diretta conseguenza del principio di “unicità” della nozione di interessi nella materia di usura, per quanto argomentato nell'atto ed in quanto le commissioni e remunerazioni formano un valore unitario e non possono venir “scisse”.
3- Accertare che nell'ambito del rapporto de quo l'appellante abbia pagato, a titolo di interessi, la complessiva somma di euro 78.428,57 e, pertanto, voler, pertanto, disporre la refusione di detta somma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 2° co. c.c.
6- Verificare, in ogni caso, che l'Istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura, trasmettendo gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
7- Condannare, perciò, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di €.
78.428,57, oltre interessi legali e rivalutazione delle somme dalle singole scadenze / pagamenti.
11. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
Ai fini istruttori si chiede ammettersi C.T.U. in ordine alla verifica, da parte della Corte di Appello adita, delle eccezioni di cui in premessa”.
Per l'appellata:
r.g. n. 5448/2019 2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare:
In via preliminare:
- respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
100/2019 del Tribunale di Viterbo, per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti nel
[...] Parte_1
presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;
In subordine, nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 100/2019, rigettando tutte le domande e pretese ivi proposte e/o ribadite, in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, e confermando integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di ammissione di CTU contabile formulata ex adverso.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la terza intervenuta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e respinta ogni avversa ragione, eccezione e pretesa:
- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti;
- ancora via preliminare: dichiarare l'appello proposto dalla Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 100/2019 del Tribunale di Viterbo inammissibile
[...]
con ogni conseguente declaratoria;
- nel merito: confermare in toto la sentenza impugnata da Parte_1
per i motivi meglio precisati in narrativa;
[...]
r.g. n. 5448/2019 3 - in ogni caso condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio;
- in via istruttoria: si oppone alla istanza di una CTU contabile finalizzata al ricalcolo dell'esposizione debitoria/creditoria dei rapporti richiamati in narrativa perché superflua
e inammissibile”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Viterbo deducendo: (i) di Controparte_1
avere intrattenuto con detto istituto di credito due rapporti, un conto corrente di corrispondenza e un rapporto affidato di conto anticipi su fatture;
(ii) che con lettera del 04.03.2013 la banca le aveva revocato l'apertura di credito senza preavviso e senza giusta causa e le aveva intimato il pagamento della somma di
Euro 103.158,32, come risposta ad una lettera di pari data con la quale aveva contestato all'istituto il congelamento dell'operatività dei due rapporti, di avere incassato e trattenuto sul conto corrente anticipi n. 400419962 senza autorizzazione la somma di Euro 30.000,00 onde ridurre l'esposizione, non consentendo mediante l'anticipo di altre fatture di pari importo una corrispondente elasticità di cassa, e con la quale aveva richiesto copia dei contratti e degli estratti conto;
(iii) che erano state operate dalla banca variazioni mai concordate alle condizioni dei due rapporti, ad esempio ai tassi applicati in costanza di rapporto e alla commissione di massimo scoperto (d'ora in poi,
CMS); (iv) che le comunicazioni di cui all'art. 119 TUB non potevano surrogare la forma scritta per la pattuizione di interessi ultralegali, ferma restando la necessità di verificare la legittimità dei tassi ai sensi dell'art. 2 legge 108/1996;
(v) che la banca non aveva mai prodotto il contratto di apertura di credito sicché il recesso era illegittimo anche per violazione del principio di buona fede e comunque non implicava necessariamente, stante l'autonomia dei due rapporti, il recesso dall'altro contratto. Chiedeva pertanto di dichiarare il recesso dal rapporto di conto corrente e la revoca dell'apertura di credito nulli e inefficaci e comunque illegittimi, conseguentemente di dichiarare che i due rapporti erano r.g. n. 5448/2019 4 ancora in essere con condanna della banca al risarcimento del danno. All'esito della produzione e/o consegna del contratto di conto corrente, l'attrice si riservava ogni più opportuna difesa sull'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con le successive variazioni, sulla prassi che prevedeva l'unilaterale variazione dei tassi e sull'illegittimità della CMS, non concordata, con eventuale ricalcolo dei saldi al fine di determinare il dare ed avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1
che chiedeva rigettarsi le domande Controparte_4
attoree e depositava copia dei due contratti in relazione ai quali parte attrice aveva richiesto l'emissione dell'ordine di esibizione.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di una CTU diretta, tra l'altro, a rideterminare il saldo dei rapporti, previa verifica dell'eventuale pattuizione e/o applicazione di interessi usurari ed espunzione di interessi anatocistici ove non presente la clausola di reciprocità.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 100/2019, respingeva la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità del recesso della banca dai due rapporti, rilevando come le condizioni pattuite in ordine al recesso fossero state rispettate, e rideterminava in € 76.139,96 il saldo debitore di Parte_1
essendo stata accertata l'applicazione di tassi sopra soglia per n. 7
[...]
trimestri nel rapporto di conto corrente anticipi (n. 400419962) e per n. 1 trimestre nel rapporto di c/c n. 401185413.
2. Avverso l'indicata sentenza, depositata il 23.01.2019, ha interposto tempestivo appello la al fine di far accertare che in Parte_1
relazione al conto corrente n. 11409/90 (il conto anticipi su fatture, poi rinumerato con n. 400419962) erano stati pattuiti interessi usurari ab origine, atteso che dalle condizioni del contratto, peraltro temporalmente sfalsate rispetto alla data apposta in calce al documento di sintesi, risultava che il tasso per la concessione della proroga (11,15%) fosse superiore al tasso soglia usura previsto nel periodo 01.07.2007 – 30.09.2007 per anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti oltre 5.000 Euro (9,855%), con conseguente non debenza di alcun interesse ed illegittimo addebito da parte della di un importo CP_5
r.g. n. 5448/2019 5 complessivamente pari ad € 78.428,57, che, scomputato dalla somma oggetto dell'intimazione di pagamento (€ 103.158,32), condurrebbe ad un saldo debitore nei confronti della banca di € 24.728,75.
In data 30.04.2020 si è costituita, quale terza intervenuta, Controparte_2
dapprima per il tramite di e poi per il
[...] Controparte_6
tramite di deducendo di essere l'attuale titolare del Controparte_3
credito per averlo acquistato in forza del contratto di cessione concluso in data
19.07.2019 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione con che ha richiesto dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. o ex art. 345 c.p.c. e comunque rigettarlo in quanto infondato.
In data 02.04.2021 si è costituita invece che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 348bis c.p.c. e ne ha richiesto in ogni caso il rigetto.
3. Respinte con ordinanza riservata dell'08.07.2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e le istanze istruttorie (CTU contabile) avanzate da parte appellante, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.04.2024.
4. L'appello non è fondato e deve essere respinto.
4.1 Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata tanto dall'appellata quanto dalla terza intervenuta, per l'asserita sua omessa motivazione in dispregio dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p. Sulla base della descrizione dell'unico motivo di appello si evincono, infatti, chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico
(Cass. n. 18307/2015).
4.2 Deve ancora respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. sollevata dalla cessionaria del credito, atteso che la violazione della normativa antiusura era stata tempestivamente dedotta dall'odierna appellante sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
r.g. n. 5448/2019 6 laddove era stato richiesto di “verificare la legittimità dei tassi applicati ex L.
108/96, art. 2”.
4.3 Per contro, risulta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione di sollevata dall'appellante, atteso che l'intervenuta ha allegato Controparte_2
copia del contratto di cessione in blocco dei crediti e l'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 111 del 17.09.2016, nonché l'avviso in GU della successiva riallocazione del credito ad un distinto patrimonio della stessa società (c.d. secondo comparto). Risulta inoltre che la cessionaria avesse reso edotto il debitore dell'avvenuta cessione in data
28.11.2016. Al riguardo, occorre rilevare che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in presenza di contestazione dell'altra parte processuale circa l'esistenza del contratto di cessione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, assolve all'onere di dimostrare l'avvenuta cessione con il deposito del contratto, non essendo sufficiente la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (v. Cass. n. 9412/2023,
Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 34373/2023, Cass. n. 5478/2024, Cass. n. 10786/2024,
Cass. n. 15010/2024).
Deve altresì ribadirsi come, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non sia affatto necessario che la SPV sia iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B. per poter procedere al recupero giudiziale del credito. Le c.d. società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della L. n. 130/1990, in seguito alla riforma del
Titolo V del TUB disposta con il d.lgs. n. 141/2010, non rientrano, infatti, più nell'alveo degli intermediari finanziari e non devono, pertanto, chiedere alcuna autorizzazione per poter operare essendo tenute ad iscriversi in un apposito elenco, tenuto dalla Banca d'Italia, che disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica di tali società, ai sensi del Regolamento UE n.
1075/2013. Elenco al quale la risulta ritualmente iscritta. Controparte_2
4.4 Sempre in via preliminare, deve ritenersi inammissibile la contestazione sollevata dall'appellante in merito alla discrasia temporale ravvisabile tra la stipulazione del “Contratto quadro anticipi crediti maturati e maturandi” e del contratto di conto corrente anticipi su fatture, perché formulata per la prima r.g. n. 5448/2019 7 volta in appello, in relazione peraltro ad una produzione documentale effettuata da all'atto della sua costituzione nel giudizio di Controparte_1
primo grado, e dunque ricadente nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c.
5. Nel merito, le doglianze mosse dall'appaltante investono unicamente il capo della sentenza che ha riconosciuto il superamento del c.d. tasso soglia in n.
7 trimestri (il terzo e quarto trimestre 2007, il primo, il secondo e il terzo trimestre 2008 e i primi due trimestri 2009) nel rapporto di conto anticipi su fatture (c/c n. 1140990, divenuto successivamente n. 400419962) e in n. 1 trimestre (il quarto del 2012) nel c/c 401185413, sicché tutti gli altri capi della sentenza appellata, dall'accertamento della legittimità del recesso della banca dai rapporti in essere con l'odierna appellante e della capitalizzazione trimestrale degli interessi in presenza di clausola di reciprocità, alla mancata applicazione di tassi d'interesse anatocistici, risultano coperti dal giudicato.
Le contestazioni si appuntano sulla mancata considerazione nel contratto conto anticipi del tasso per la concessione della proroga (2% su base annua), che avrebbe dovuto essere sommato al tasso debitore (9,15% calcolato sempre su base annua), con conseguente superamento del tasso soglia, che per il trimestre nel quale il contratto era stato stipulato (il terzo trimestre 2007) per la categoria
“Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche - oltre € 5.000” era previsto in misura pari al 9,855%.
Invero, come già evidenziato, nel giudizio di primo grado era stata disposta
CTU al fine, tra l'altro, di “verificare l'eventuale pattuizione e/o applicazione di interessi usurari tenendo conto di tutti i costi e gli oneri collegati alla erogazione del credito, eccetto imposte e tasse. In caso di superamento del tasso soglia provveda ad applicare la sanzione come da art. 1815 c.c. (oltre sentenza del Tribunale di Roma n.
1661/14 e sentenza del Tribunale di Padova n. 2600/14), ovvero la non debenza di alcun interesse, tenendo anche conto delle direttive della Banca d'Italia”. Il CTU ha tra l'altro applicato per il calcolo del TEG la formula matematica appositamente indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipula del rapporto (quelle del febbraio 2006) e nelle Istruzioni vigenti nel corso dell'esecuzione del rapporto (quelle dell'agosto 2009) - TEG = (interessi*36500 / numeri debitori) + (oneri annui*100 / accordato) – ed ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti di conto corrente oggetto di causa “mediante
r.g. n. 5448/2019 8 inserimento dei numeri trimestrali riportando fedelmente interessi e competenze applicate dalla banca”, operando il confronto tra i tassi ottenuti e i tassi soglia usura “con riepilogo trimestrale delle differenze riscontrate tra tassi effettivi applicati dalla banca e tassi soglia usura” e giungendo a ravvisare, come già detto, il superamento del tasso soglia in due dei tre rapporti nei semestri sopra indicati.
Le modalità di espletamento dell'accertamento tecnico d'ufficio evidenziano l'assoluta infondatezza della doglianza, atteso che l'ausiliario ha correttamente computato i tassi (e le competenze) in concreto applicati dalla banca, con l'unica esclusione di imposte e tasse. L'allegato 3 della CTU mostra plasticamente come la banca non abbia mai applicato la maggiorazione del tasso prevista dalle condizioni contrattuali per la concessione di proroghe. E, per di più,
l'appellante si è ben guardata anche solo dall'allegare che tale maggiorazione sia stata effettivamente applicata. Non può dunque ravvisarsi alcuna usurarietà del rapporto all'infuori dei semestri nei quali l'interesse e le altre competenze concretamente applicate dall'istituto di credito eccedevano il tasso soglia, in relazione ai quali è stata riconosciuta alla correntista una differenza in suo favore di complessivi € 38.601,60.
6. Peraltro, come hanno correttamente rilevato le parti appellate, che però non hanno svolto sul punto appello incidentale, la CTU espletata ha incluso la
CMS nel calcolo del TEG ai fini della valutazione dell'usurarietà della pattuizione degli interessi anche nei periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, nonostante le Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006 stabilissero che “la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali”. Infatti, la CMS è computabile nel calcolo del TEG solo dal 01.01.2010, data della prima rilevazione fatta in base alle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, mentre nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 108/1996 ed il
31.12.2009 la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia andava determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata rispettivamente con “il tasso soglia” e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108,
r.g. n. 5448/2019 9 compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS applicata rispetto alla 'soglia', con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Se, come indicato nelle Istruzioni del febbraio 2006 di Banca d'Italia, la CMS non fosse stata inserita nella base di calcolo del TEG, in nessuno dei sette trimestri già indicati nel rapporto di c/c anticipi si sarebbe rilevato il superamento del tasso soglia.
7. Occorre da ultimo rilevare un ulteriore profilo di infondatezza del gravame, laddove la società appellante ha assunto come importo del debito da cui defalcare le competenze oltre soglia la somma oggetto dell'intimazione di pagamento (€ 103.158,32), che tuttavia non teneva conto degli assegni protestati e delle competenze di chiusura legittimamente addebitate, che avevano incrementato il saldo debitore di sino ad € 114.741,56, come Parte_1
riconosciuto anche dalla CTU espletata.
8. L'infondatezza dell'unico motivo di appello porta al suo rigetto e alla conferma della sentenza di primo grado.
Segue la soccombenza la condanna alle spese in favore delle appellate costituite, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere ad e a Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite da queste anticipate, che si liquidano in Euro 5.000,00
[...]
per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 5448/2019 10 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma dell'
11.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5448/2019 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 3 aprile 2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Principe
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Prof.
Marco Pesenti, dall'Avv. Prof. Christian Romeo e dagli Avv.ti Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli
APPELLATA
E
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. Giulio Rossetto
TERZA INTERVENUTA
r.g. n. 5448/2019 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, preliminarmente sospendere l'esecutorietà della sentenza in tal sede impugnata ex art. 283 c.p.c. Rigettando ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per gli esposti motivi, riformare la sopra indicata ordinanza e per
l'effetto così disporre:
1- Accertare, essendo tale verifica rilevabile anche ex officio ex Lege e per quanto emerge in atti, che nel contratto di finanziamento de quo sono state promesse commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo che determinano un palese superamento del tasso di soglia di usura già alla stipula dello stesso.
2- Ritenere perciò che, per effetto del primo comma dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 c.c secondo comma, il rapporto de quo sia usurario e non sono dovuti interessi, intesi quali commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo, quale diretta conseguenza del principio di “unicità” della nozione di interessi nella materia di usura, per quanto argomentato nell'atto ed in quanto le commissioni e remunerazioni formano un valore unitario e non possono venir “scisse”.
3- Accertare che nell'ambito del rapporto de quo l'appellante abbia pagato, a titolo di interessi, la complessiva somma di euro 78.428,57 e, pertanto, voler, pertanto, disporre la refusione di detta somma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 2° co. c.c.
6- Verificare, in ogni caso, che l'Istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura, trasmettendo gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
7- Condannare, perciò, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di €.
78.428,57, oltre interessi legali e rivalutazione delle somme dalle singole scadenze / pagamenti.
11. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
Ai fini istruttori si chiede ammettersi C.T.U. in ordine alla verifica, da parte della Corte di Appello adita, delle eccezioni di cui in premessa”.
Per l'appellata:
r.g. n. 5448/2019 2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare:
In via preliminare:
- respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
100/2019 del Tribunale di Viterbo, per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti nel
[...] Parte_1
presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;
In subordine, nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 100/2019, rigettando tutte le domande e pretese ivi proposte e/o ribadite, in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, e confermando integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di ammissione di CTU contabile formulata ex adverso.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la terza intervenuta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e respinta ogni avversa ragione, eccezione e pretesa:
- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti;
- ancora via preliminare: dichiarare l'appello proposto dalla Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 100/2019 del Tribunale di Viterbo inammissibile
[...]
con ogni conseguente declaratoria;
- nel merito: confermare in toto la sentenza impugnata da Parte_1
per i motivi meglio precisati in narrativa;
[...]
r.g. n. 5448/2019 3 - in ogni caso condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio;
- in via istruttoria: si oppone alla istanza di una CTU contabile finalizzata al ricalcolo dell'esposizione debitoria/creditoria dei rapporti richiamati in narrativa perché superflua
e inammissibile”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Viterbo deducendo: (i) di Controparte_1
avere intrattenuto con detto istituto di credito due rapporti, un conto corrente di corrispondenza e un rapporto affidato di conto anticipi su fatture;
(ii) che con lettera del 04.03.2013 la banca le aveva revocato l'apertura di credito senza preavviso e senza giusta causa e le aveva intimato il pagamento della somma di
Euro 103.158,32, come risposta ad una lettera di pari data con la quale aveva contestato all'istituto il congelamento dell'operatività dei due rapporti, di avere incassato e trattenuto sul conto corrente anticipi n. 400419962 senza autorizzazione la somma di Euro 30.000,00 onde ridurre l'esposizione, non consentendo mediante l'anticipo di altre fatture di pari importo una corrispondente elasticità di cassa, e con la quale aveva richiesto copia dei contratti e degli estratti conto;
(iii) che erano state operate dalla banca variazioni mai concordate alle condizioni dei due rapporti, ad esempio ai tassi applicati in costanza di rapporto e alla commissione di massimo scoperto (d'ora in poi,
CMS); (iv) che le comunicazioni di cui all'art. 119 TUB non potevano surrogare la forma scritta per la pattuizione di interessi ultralegali, ferma restando la necessità di verificare la legittimità dei tassi ai sensi dell'art. 2 legge 108/1996;
(v) che la banca non aveva mai prodotto il contratto di apertura di credito sicché il recesso era illegittimo anche per violazione del principio di buona fede e comunque non implicava necessariamente, stante l'autonomia dei due rapporti, il recesso dall'altro contratto. Chiedeva pertanto di dichiarare il recesso dal rapporto di conto corrente e la revoca dell'apertura di credito nulli e inefficaci e comunque illegittimi, conseguentemente di dichiarare che i due rapporti erano r.g. n. 5448/2019 4 ancora in essere con condanna della banca al risarcimento del danno. All'esito della produzione e/o consegna del contratto di conto corrente, l'attrice si riservava ogni più opportuna difesa sull'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con le successive variazioni, sulla prassi che prevedeva l'unilaterale variazione dei tassi e sull'illegittimità della CMS, non concordata, con eventuale ricalcolo dei saldi al fine di determinare il dare ed avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1
che chiedeva rigettarsi le domande Controparte_4
attoree e depositava copia dei due contratti in relazione ai quali parte attrice aveva richiesto l'emissione dell'ordine di esibizione.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di una CTU diretta, tra l'altro, a rideterminare il saldo dei rapporti, previa verifica dell'eventuale pattuizione e/o applicazione di interessi usurari ed espunzione di interessi anatocistici ove non presente la clausola di reciprocità.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 100/2019, respingeva la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità del recesso della banca dai due rapporti, rilevando come le condizioni pattuite in ordine al recesso fossero state rispettate, e rideterminava in € 76.139,96 il saldo debitore di Parte_1
essendo stata accertata l'applicazione di tassi sopra soglia per n. 7
[...]
trimestri nel rapporto di conto corrente anticipi (n. 400419962) e per n. 1 trimestre nel rapporto di c/c n. 401185413.
2. Avverso l'indicata sentenza, depositata il 23.01.2019, ha interposto tempestivo appello la al fine di far accertare che in Parte_1
relazione al conto corrente n. 11409/90 (il conto anticipi su fatture, poi rinumerato con n. 400419962) erano stati pattuiti interessi usurari ab origine, atteso che dalle condizioni del contratto, peraltro temporalmente sfalsate rispetto alla data apposta in calce al documento di sintesi, risultava che il tasso per la concessione della proroga (11,15%) fosse superiore al tasso soglia usura previsto nel periodo 01.07.2007 – 30.09.2007 per anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti oltre 5.000 Euro (9,855%), con conseguente non debenza di alcun interesse ed illegittimo addebito da parte della di un importo CP_5
r.g. n. 5448/2019 5 complessivamente pari ad € 78.428,57, che, scomputato dalla somma oggetto dell'intimazione di pagamento (€ 103.158,32), condurrebbe ad un saldo debitore nei confronti della banca di € 24.728,75.
In data 30.04.2020 si è costituita, quale terza intervenuta, Controparte_2
dapprima per il tramite di e poi per il
[...] Controparte_6
tramite di deducendo di essere l'attuale titolare del Controparte_3
credito per averlo acquistato in forza del contratto di cessione concluso in data
19.07.2019 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione con che ha richiesto dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. o ex art. 345 c.p.c. e comunque rigettarlo in quanto infondato.
In data 02.04.2021 si è costituita invece che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 348bis c.p.c. e ne ha richiesto in ogni caso il rigetto.
3. Respinte con ordinanza riservata dell'08.07.2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e le istanze istruttorie (CTU contabile) avanzate da parte appellante, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.04.2024.
4. L'appello non è fondato e deve essere respinto.
4.1 Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata tanto dall'appellata quanto dalla terza intervenuta, per l'asserita sua omessa motivazione in dispregio dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p. Sulla base della descrizione dell'unico motivo di appello si evincono, infatti, chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico
(Cass. n. 18307/2015).
4.2 Deve ancora respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. sollevata dalla cessionaria del credito, atteso che la violazione della normativa antiusura era stata tempestivamente dedotta dall'odierna appellante sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
r.g. n. 5448/2019 6 laddove era stato richiesto di “verificare la legittimità dei tassi applicati ex L.
108/96, art. 2”.
4.3 Per contro, risulta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione di sollevata dall'appellante, atteso che l'intervenuta ha allegato Controparte_2
copia del contratto di cessione in blocco dei crediti e l'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 111 del 17.09.2016, nonché l'avviso in GU della successiva riallocazione del credito ad un distinto patrimonio della stessa società (c.d. secondo comparto). Risulta inoltre che la cessionaria avesse reso edotto il debitore dell'avvenuta cessione in data
28.11.2016. Al riguardo, occorre rilevare che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in presenza di contestazione dell'altra parte processuale circa l'esistenza del contratto di cessione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, assolve all'onere di dimostrare l'avvenuta cessione con il deposito del contratto, non essendo sufficiente la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (v. Cass. n. 9412/2023,
Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 34373/2023, Cass. n. 5478/2024, Cass. n. 10786/2024,
Cass. n. 15010/2024).
Deve altresì ribadirsi come, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non sia affatto necessario che la SPV sia iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B. per poter procedere al recupero giudiziale del credito. Le c.d. società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della L. n. 130/1990, in seguito alla riforma del
Titolo V del TUB disposta con il d.lgs. n. 141/2010, non rientrano, infatti, più nell'alveo degli intermediari finanziari e non devono, pertanto, chiedere alcuna autorizzazione per poter operare essendo tenute ad iscriversi in un apposito elenco, tenuto dalla Banca d'Italia, che disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica di tali società, ai sensi del Regolamento UE n.
1075/2013. Elenco al quale la risulta ritualmente iscritta. Controparte_2
4.4 Sempre in via preliminare, deve ritenersi inammissibile la contestazione sollevata dall'appellante in merito alla discrasia temporale ravvisabile tra la stipulazione del “Contratto quadro anticipi crediti maturati e maturandi” e del contratto di conto corrente anticipi su fatture, perché formulata per la prima r.g. n. 5448/2019 7 volta in appello, in relazione peraltro ad una produzione documentale effettuata da all'atto della sua costituzione nel giudizio di Controparte_1
primo grado, e dunque ricadente nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c.
5. Nel merito, le doglianze mosse dall'appaltante investono unicamente il capo della sentenza che ha riconosciuto il superamento del c.d. tasso soglia in n.
7 trimestri (il terzo e quarto trimestre 2007, il primo, il secondo e il terzo trimestre 2008 e i primi due trimestri 2009) nel rapporto di conto anticipi su fatture (c/c n. 1140990, divenuto successivamente n. 400419962) e in n. 1 trimestre (il quarto del 2012) nel c/c 401185413, sicché tutti gli altri capi della sentenza appellata, dall'accertamento della legittimità del recesso della banca dai rapporti in essere con l'odierna appellante e della capitalizzazione trimestrale degli interessi in presenza di clausola di reciprocità, alla mancata applicazione di tassi d'interesse anatocistici, risultano coperti dal giudicato.
Le contestazioni si appuntano sulla mancata considerazione nel contratto conto anticipi del tasso per la concessione della proroga (2% su base annua), che avrebbe dovuto essere sommato al tasso debitore (9,15% calcolato sempre su base annua), con conseguente superamento del tasso soglia, che per il trimestre nel quale il contratto era stato stipulato (il terzo trimestre 2007) per la categoria
“Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche - oltre € 5.000” era previsto in misura pari al 9,855%.
Invero, come già evidenziato, nel giudizio di primo grado era stata disposta
CTU al fine, tra l'altro, di “verificare l'eventuale pattuizione e/o applicazione di interessi usurari tenendo conto di tutti i costi e gli oneri collegati alla erogazione del credito, eccetto imposte e tasse. In caso di superamento del tasso soglia provveda ad applicare la sanzione come da art. 1815 c.c. (oltre sentenza del Tribunale di Roma n.
1661/14 e sentenza del Tribunale di Padova n. 2600/14), ovvero la non debenza di alcun interesse, tenendo anche conto delle direttive della Banca d'Italia”. Il CTU ha tra l'altro applicato per il calcolo del TEG la formula matematica appositamente indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipula del rapporto (quelle del febbraio 2006) e nelle Istruzioni vigenti nel corso dell'esecuzione del rapporto (quelle dell'agosto 2009) - TEG = (interessi*36500 / numeri debitori) + (oneri annui*100 / accordato) – ed ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti di conto corrente oggetto di causa “mediante
r.g. n. 5448/2019 8 inserimento dei numeri trimestrali riportando fedelmente interessi e competenze applicate dalla banca”, operando il confronto tra i tassi ottenuti e i tassi soglia usura “con riepilogo trimestrale delle differenze riscontrate tra tassi effettivi applicati dalla banca e tassi soglia usura” e giungendo a ravvisare, come già detto, il superamento del tasso soglia in due dei tre rapporti nei semestri sopra indicati.
Le modalità di espletamento dell'accertamento tecnico d'ufficio evidenziano l'assoluta infondatezza della doglianza, atteso che l'ausiliario ha correttamente computato i tassi (e le competenze) in concreto applicati dalla banca, con l'unica esclusione di imposte e tasse. L'allegato 3 della CTU mostra plasticamente come la banca non abbia mai applicato la maggiorazione del tasso prevista dalle condizioni contrattuali per la concessione di proroghe. E, per di più,
l'appellante si è ben guardata anche solo dall'allegare che tale maggiorazione sia stata effettivamente applicata. Non può dunque ravvisarsi alcuna usurarietà del rapporto all'infuori dei semestri nei quali l'interesse e le altre competenze concretamente applicate dall'istituto di credito eccedevano il tasso soglia, in relazione ai quali è stata riconosciuta alla correntista una differenza in suo favore di complessivi € 38.601,60.
6. Peraltro, come hanno correttamente rilevato le parti appellate, che però non hanno svolto sul punto appello incidentale, la CTU espletata ha incluso la
CMS nel calcolo del TEG ai fini della valutazione dell'usurarietà della pattuizione degli interessi anche nei periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, nonostante le Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006 stabilissero che “la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali”. Infatti, la CMS è computabile nel calcolo del TEG solo dal 01.01.2010, data della prima rilevazione fatta in base alle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, mentre nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 108/1996 ed il
31.12.2009 la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia andava determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata rispettivamente con “il tasso soglia” e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108,
r.g. n. 5448/2019 9 compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS applicata rispetto alla 'soglia', con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Se, come indicato nelle Istruzioni del febbraio 2006 di Banca d'Italia, la CMS non fosse stata inserita nella base di calcolo del TEG, in nessuno dei sette trimestri già indicati nel rapporto di c/c anticipi si sarebbe rilevato il superamento del tasso soglia.
7. Occorre da ultimo rilevare un ulteriore profilo di infondatezza del gravame, laddove la società appellante ha assunto come importo del debito da cui defalcare le competenze oltre soglia la somma oggetto dell'intimazione di pagamento (€ 103.158,32), che tuttavia non teneva conto degli assegni protestati e delle competenze di chiusura legittimamente addebitate, che avevano incrementato il saldo debitore di sino ad € 114.741,56, come Parte_1
riconosciuto anche dalla CTU espletata.
8. L'infondatezza dell'unico motivo di appello porta al suo rigetto e alla conferma della sentenza di primo grado.
Segue la soccombenza la condanna alle spese in favore delle appellate costituite, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere ad e a Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite da queste anticipate, che si liquidano in Euro 5.000,00
[...]
per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 5448/2019 10 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma dell'
11.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5448/2019 11