CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
R.G. 247/2020
La Corte D'Appello di Catania in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.247/20 RG tra
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Gabriele Majorca, Gaetano Sano e Tiziana Signorelli appellanti e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. LEONE BRUNO
Germano Lucia, C.F. , anche quale genitore esercente la potestà C.F._4
sulla minore C.F.: , e C.F.: Persona_1 C.F._5 Persona_2
tutte quali eredi con beneficio di inventario di CodiceFiscale_6 Persona_3
rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Aiello, giusta procura in atti
C.F. P.IVA con Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
domicilio per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'avv.
Lorenzo Locatelli, giusta procura in atti.
Controparte_3 appellati
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 29.1.2025 nessuna delle parti è comparsa sicché la causa è stata rinviata, ex art.309 cpc, all'udienza del 5.3.2025, alla quale nessuna parte è comparsa e la corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”. L'art. 181 c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 29.1.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del 5.3.2025; consegue che del giudizio medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa
Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Pertanto, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
pag. 2/3 La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 6.3.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
Dott. Nicola La Mantia
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
R.G. 247/2020
La Corte D'Appello di Catania in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.247/20 RG tra
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Gabriele Majorca, Gaetano Sano e Tiziana Signorelli appellanti e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. LEONE BRUNO
Germano Lucia, C.F. , anche quale genitore esercente la potestà C.F._4
sulla minore C.F.: , e C.F.: Persona_1 C.F._5 Persona_2
tutte quali eredi con beneficio di inventario di CodiceFiscale_6 Persona_3
rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Aiello, giusta procura in atti
C.F. P.IVA con Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
domicilio per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'avv.
Lorenzo Locatelli, giusta procura in atti.
Controparte_3 appellati
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 29.1.2025 nessuna delle parti è comparsa sicché la causa è stata rinviata, ex art.309 cpc, all'udienza del 5.3.2025, alla quale nessuna parte è comparsa e la corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”. L'art. 181 c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 29.1.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del 5.3.2025; consegue che del giudizio medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa
Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Pertanto, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
pag. 2/3 La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 6.3.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
Dott. Nicola La Mantia
pag. 3/3