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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10157 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 37262/2024 RG controversie lavoro promossa da
1) Parte_1
2) Parte_2
3) Parte_3
4) Parte_4
5) Parte_5
6) Parte_6
7) Parte_7
8) Parte_8
9) Parte_9
10) Parte_10
11) Parte_11
12) Parte_12 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Corazza, giuste procure allegate al ricorso,
RICORRENTI
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Arturo Maresca, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE OGGETTO: buoni pasto. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e - premesso di esserne dipendenti, con le mansioni per ciascuno precisate di infermieri e operatori socio-sanitari, con orario di lavoro articolato su turni 7:00-13:30, 13:30-20:00, 20:00-7:00, smonto, riposo – lamentavano di non aver potuto fruire del buono pasto per la giornata di lavoro prestata con turno notturno, per indisponibilità del servizio mensa. Assunte a parametro annuale 335 giornate lavorative, al netto delle ferie, e considerata la cadenza del turno notturno ogni 5 giorni di lavoro, i ricorrenti domandavano la corresponsione, a titolo risarcitorio, del controvalore di un buono pasto, pari a € 4,13, per 67 turni annuali, per tutti gli anni di lavoro prestato, fino al 30/09/2024. Tanto premesso e rappresentato, i ricorrenti concludevano domandando, previo accertamento del loro diritto alla corresponsione dei buoni pasto per ciascun turno notturno espletato, la condanna dell
[...] al pagamento in proprio favore, a titolo Controparte_1 risarcitorio, del corrispettivo dei buoni pasto relativi ai turni notturni espletati fino al 31/12/2023, nella seguente misura: € 528,27, € 2.717,60, Pt_1 Pt_2
€ 2.717,60, € 1.081,69, € 1.534,85, € 503,76, Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6
€ 2.717,60, € 1.509,70, € 1.081,69, € 1.106,84, Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10
€ 1.182,29 e 1.031,39. Pt_11 Pt_12
Oltre, per tutti, accessori e refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la prescrizione quinquennale dei crediti e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande, per mancata dimostrazione dei turni notturni espletati, per insussistenza del diritto dei dipendenti di fruire del servizio mensa e, in ogni caso, per avvenuta attivazione del servizio sostitutivo di distribuzione dei cestini. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato agli scritti difensivi e prodotta dalle parti, nonché con prova orale. Autorizzato il deposito di note conclusionali – alle quali parte resistente allegava il verbale istruttorio del procedimento connesso R.G. 12452/2024, domandandone l'acquisizione - e disposta contestualmente la sostituzione
2 dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. In via preliminare, deve disporsi l'acquisizione al procedimento del verbale istruttorio del procedimento connesso, versato in atti dalla parte resistente in allegato alle note conclusive del 3/10/2025, trattandosi di procedimento instaurato da colleghi degli odierni ricorrenti nei confronti della medesima , avente ad oggetto identica questione e nel quale Controparte_1 le parti sono assistite dai medesimi difensori. Nessuna opposizione, peraltro, ha spiegato parte ricorrente alla richiesta di acquisizione.
3. Nel merito, gli odierni ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento, da parte della datrice di lavoro, del Controparte_1 risarcimento del danno per l'omessa fruizione del buono pasto del valore di €
4,13 relativamente alle giornate di espletamento della attività lavorativa con turno notturno 20:00-7:00, in media ogni 5 giorni, sicché per 67 turni annui, già detratte le ferie. Costituendosi in giudizio, il datore di lavoro ha contestato il preteso diritto alla fruizione della mensa aziendale o alla erogazione del buono pasto sostitutivo, sul rilievo che l'articolo 29 CCNL 2001 non sarebbe norma immediatamente precettiva e, in ogni caso, non riconoscerebbe in capo ai dipendenti un diritto generalizzato alla mensa, bensì lo subordinerebbe all'assetto organizzativo aziendale e alla compatibilità con le risorse disponibili, sempre in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3.1 Fermo restando che l'istituzione o meno del servizio mensa, in via diretta o con modalità sostitutive, rientra nelle scelte organizzative aziendali discrezionali e insindacabili, la normativa che regola la fattispecie controversa è, tuttora, il CCNL Sanità sottoscritto il 20/9/2001, il cui art. 29 stabilisce che:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma
2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione contrattuale è stata modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31/7/2009, il quale ha disposto:
3 “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. La vigenza attuale di queste disposizioni si ricava, invero, dalla previsione contenuta nell'art. 99 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018, a norma del quale “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare CP_1 applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”, che non contempla previsioni in ordine alla disciplina del servizio mensa.
3.2 Sulla base di tale quadro di riferimento, la questione interpretativa circa la possibilità da parte del datore di lavoro, sulla scorta di proprie disposizioni organizzative, di comprimere o elidere il diritto al buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che lavorino con un orario superiore alle 6 ore continuative in presenza – come nel caso degli odierni ricorrenti – è stata di recente composta dalla Corte di legittimità, con due successive pronunce, le cui considerazioni si condividono pienamente. Anzitutto, con l'ordinanza n. 9206 del 3/4/2023 la Suprema Corte ha affermato che “Questa Corte ha recentemente affermato il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato,
4 pervenendo in tal modo alla conclusione per cui le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (Cass. Sez. L - Sentenza n. 5547 del 01/03/2021 - Rv. 660623 – 01, ma in precedenza anche Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019 - Rv. 655904 - 02). Da tale principio – ancor più recentemente ribadito da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 2022 – la decisione della Corte d'appello di Roma si è discostata nel momento in cui ha ritenuto che il riferimento alle "particolari condizioni di lavoro", di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, avesse come effetto quello di vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto”. Nella stessa linea interpretativa, con la successiva pronuncia n. 25622 dell'1/9/2023 la Corte di legittimità ha osservato: “la lettura della disposizione pattizia in chiave meramente programmatica, priva di portata immediatamente precettiva, non è risolutiva essendo intervenuta in sede regolamentare quella necessaria specificazione alla luce della quale va verificata la sussistenza del Parte preteso diritto;
come si evince dagli atti (…) l , con delibera (…) ha istituito il servizio di mensa, garantendo l'esercizio del relativo diritto mediante l'erogazione dei buoni pasto(…); l , dunque, su precetto della citata CP_1 disposizione del c.c.n.l., ha ritenuto che il proprio assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti, con modalità sostitutive”. Nel caso di specie non è dubbio che l resistente Controparte_1 abbia ritenuto di organizzare e regolamentare il servizio mensa e il buono pasto sostitutivo, tanto da avere finanche dedotto di garantire un servizio mensa serale mediante i c.d. cestini, distribuiti presso la dispensa, tutti i giorni, inclusi domeniche e festivi, sia a pranzo che a cena.
4. Poiché i ricorrenti hanno agito in giudizio domandando il risarcimento del danno corrispondente alla mancata erogazione del buono pasto nelle giornate di espletamento dell'attività lavorativa con turno notturno 20:00-7:00, per indisponibilità del servizio di mensa serale, risulta assorbente la questione di merito della effettiva erogazione dei c.d. cestini sostitutivi del pasto serale. La resistente ha dedotto che tali cestini sarebbero Controparte_1 stati continuativamente distribuiti ogni giorno dalle 18:15 alle 19:45, presso i locali della dispensa.
4.1 In particolare, la teste responsabile del servizio Testimone_1 ristorazione del dal 2007 al 2019 - escussa all'udienza Controparte_1
5 del 10/2/2025 - ha dichiarato che fino al 2014 il aveva gestito CP_1 direttamente il servizio di ristorazione, erogando i pasti sia a pranzo che a cena nella mensa aziendale. Tuttavia, dopo una sospensione per lavori di ristrutturazione: “Quando verso la metà dell'anno 2014 sono stati riaperti i locali, l'appalto per il servizio di ristorazione è stato affidato, mi sembra, alla ditta Innova, la quale chiese sin dall'inizio di poter sostituire l'erogazione delle cene con la distribuzione dei cestini. Si deve pensare, infatti, che già quando il servizio di ristorazione era erogato in forma diretta il numero delle cene fornite era molto ridotto, nel numero di circa 10-15 al giorno, con quasi totale esclusione durante il fine settimana. L'azienda ritenne di aderire alla richiesta dell'appaltatore, sicché si stabilì che il servizio di cena fosse sostituito con la distribuzione dei cestini, in locale diverso dalla mensa, la quale così al termine del pranzo poteva chiudere. Si stabilì così che i cestini sostitutivi della cena sarebbero stati distribuiti nei locali “dispensa”, posti davanti alla cucina, nell'orario dalle 18:15 alle 19:45”. Pur non essendo presente in servizio all'orario di distribuzione dei cestini, la teste ha riferito di non aver mai ricevuto lamentele sul loro ritiro: “fino alle 20:50 in cucina c'è sempre almeno un cuoco, se per ipotesi manca un vitto a un degente. Il che significa che entro quell'orario se un dipendente si reca nei locali dispensa può ottenere l'erogazione del cestino, quantomeno a titolo di cortesia perché non sarebbe dovuto, se aspetta che passi un addetto con i carrelli che rientrano”.
4.2 Il teste - sentito tanto nel procedimento in Testimone_2 epigrafe, quanto nel procedimento connesso R.G. 12452/2024, il cui verbale istruttorio è stato acquisito - dipendente delle società a cui è stato affidato il servizio di ristorazione nel a partire dal 2014, quale referente CP_1 operativo e gestore dei servizi della mensa, ha, dal canto proprio, affermato: “Di fatto il servizio era erogato dalle 17:30 alle 18:50, ma ho già detto che se un dipendente fosse andato entro l'orario di presenza dei nostri dipendenti avrebbe comunque ricevuto il cestino sostitutivo della cena. In particolare, con Innova S.p.A. la dietista era presente fino alle 19:50, mentre con Authentica S.p.A. è presente fino alle 20:50. Gli altri dipendenti, addetti alla mensa, sono comunque sempre presenti fino alle 20:50. È infatti capitato che siano stati distribuiti cestini al personale anche alle 20:30”. A specifica domanda, ha ammesso: “Mi viene chiesto quale sia attualmente l'orario di distribuzione dei cestini e voglio dire che scrivere che sia dalle 17:30 alle 18:50 è solo parzialmente vero, poiché come ho già ripetutamente detto quello indicato è l'orario ufficiale, affisso sulla porta della mensa e della dispensa, ma non abbiamo mai mandato via nessun dipendente che sia venuto entro le 20:30 a chiedere il cestino sostitutivo della cena”. Piuttosto, ha riferito: “Solo una volta abbiamo ricevuto una lamentela per la mancata erogazione del cestino serale, circa 8-9 mesi fa. Un dipendente ha scritto al che si era recato in mensa e non aveva trovato nessuno che CP_1 gli consegnasse il cestino sostitutivo della cena. Il Policlinico ha girato la 6 contestazione a noi, ma è stato agevole verificare che il dipendente si era erroneamente recato nei locali della mensa, mentre la distribuzione dei cestini è nei locali della dispensa. La contestazione non ha avuto seguito”. In particolare, il teste ha poi specificato le modalità di ritiro dei c.d. Tes_2 cestini: “Se un dipendente si reca nei locali dispensa dalle 17:30 alle 18:50, trova normalmente la porta della dispensa, che è anche magazzino, aperta, a meno che naturalmente non sia accaduto qualcosa per la quale il magazziniere si sia dovuto temporaneamente assentare un attimo, dovendo in quel caso chiudere la porta, poiché all'interno sono presenti derrate alimentari. Se un dipendente si reca nei locali dispensa dopo le 18:50 trova la porta chiusa ma può chiedere di chiamare la dietista che ha un ufficio sempre sullo stesso piano. Diversamente può rivolgersi al personale di pulizia che si trova in giro tra il primo piano e il piano terra” (cfr. verbale di udienza dell'8/4/2025 nel presente giudizio).
4.3 Ben più articolata e specifica risulta la testimonianza resa dal teste capo area della società che eroga il servizio mensa nel Testimone_3
Policlinico, referente operativo e gestore dei servizi per l'appalto. Il teste, premesso che nel contratto di appalto non è specificato l'orario di erogazione dei cestini sostitutivi del pasto serale, ha inizialmente riferito che
“sin dall'inizio con il policlinico è stato convenuto quello dalle 18:15 alle 19:45” ed anche che, per convenienza dell'appaltatore, in relazione all'esiguo numero di pasti serali erogati, “abbiamo chiesto più volte una modifica, ma non è stata concessa, sicché l'orario è stato sempre questo”, tanto che “l'orario 18:15-19:45 di distribuzione dei cestini era affisso sia sulla porta della mensa che su quella della dispensa”. Quanto al servizio erogato, il teste ha precisato: “La giornata Tes_3 alimentare del policlinico è costituita da colazione, pranzo e cena per i degenti, oltre pranzo e cena per i dipendenti. Se la mensa è aperta i dipendenti scendono e chiedono il pranzo. Se è chiusa - la sera e i festivi o per occasionali esigenze straordinarie – i dipendenti possono prenotare il cestino sostitutivo tramite portale o tramite mail, il cui indirizzo è diffuso a tutti”. Quanto, invece, più specificamente, all'organizzazione del servizio di erogazione dei cestini sostitutivi del pasto serale, il responsabile operativo dell'appalto ha dichiarato: “nella fascia oraria 18:15-19:45 abbiamo sempre personale presente. A turnazione, tra i presenti, si stabiliva chi dovesse occuparsi della consegna dei cestini, ma senza prevedere un addetto specifico a tale mansione” ed anche “posso dire che noi comunque abbiamo sull'appalto personale sino alle 20:50, sicché fino a quell'ora il personale dipendente del può telefonare e farsi preparare il cestino oppure scendere a CP_1 chiederlo. In particolare, viene consegnato nei locali dispensa, che noi chiamiamo “magazzino”, oppure in cucina, dove c'è sempre la nostra dietista. L'orario di presenza della dietista va oltre l'ultimo turno di distribuzione dei pasti nei reparti, poiché deve presenziare ad eventuali richieste, sicché la
7 dietista resta grosso modo sino alle 20:30. Oltre tale orario, tuttavia, resta il personale di cucina, fino alle 20:50”. Più in particolare, il teste ha descritto l'organigramma presente Tes_3 sull'appalto per il servizio di mensa e l'organizzazione adottata: “la nostra organizzazione prevede che dopo la preparazione e cottura dei pasti inizi tutta la linea di distribuzione, che inizia con i primi carrelli che partono verso le 17:30/18:00 e proseguono a fare avanti e indietro fino alle 20:00. Abbiamo circa 60 reparti. L'ultimo carrello che rientra va poi pulito e sanificato. Almeno un cuoco e comunque sempre la dietista si fermano oltre la fase di confezionamento della linea e dei carrelli. Il compito di confezionamento dei cestini è prerogativa dei cuochi ma può essere assunto secondo il nostro mansionario anche dagli addetti servizi mensa. Si consideri che i nostri dipendenti sono tutti inquadrati come addetti servizi mensa, eccetto ovviamente i cuochi e le dietiste e chi è inquadrato come magazziniere. Tuttavia, anche la dietista e il magazziniere possono confezionare i cestini. Il magazziniere è inquadrato come 5° livello. L'unica che potrebbe rifiutarsi è la dietista, poiché inquadrata a livello superiore e che non ha tale compito nel proprio mansionario, ma in quel caso potrebbe ordinare ad un addetto servizio mensa di provvedervi. Gli addetti servizi mensa restano fino alle 20:50 poiché debbono consegnare i carrelli nei reparti, riceverli in entrata quando tornano, svuotarli e sanificarli. Altri si occupano di ripulire i locali cucina e le attrezzature. Abbiamo un organico disomogeneo a livello di contrattualizzazione oraria, sicché è possibile che il cuoco full-time resti fino alle 20:00 e invece magari un cuoco che ha part-time a 36 ore vada via un po' prima. Il cuoco è 3° o 4° livello. La dietista è 4° livello. Il magazziniere e l'aiuto cuoco sono 5° livello. Gli addetti ai servizi mensa e i carrellisti sono 6° livello super. Il compito di confezionamento dei cestini, come ho già detto, in una organizzazione “tipo” sarebbe compito del cuoco, ma in sua assenza può essere fatto anche dagli addetti servizi mensa, poiché appartiene anche al loro mansionario”. Infine, chiesto di precisare in ordine all'apparente contrasto con le dichiarazioni rese dal teste in relazione all'effettivo orario di Tes_2 distribuzione dei cestini, il teste ha riferito: “Mi vengono lette – per Tes_3 estratto – le dichiarazioni rese alla scorsa udienza da e Testimone_2 posso dire che l'orario per la distribuzione dei cestini concordato da Authentica con il Policlinico era, sin dall'inizio, quello da me riferito 18:15-19:45. (...) Tuttavia, avendo verificato la limitatissima distribuzione di tali cestini, stabilimmo che fosse altamente antieconomico dedicare una risorsa solo a tale attività, sicché che sarebbe stata svolta dal personale già in servizio. Questa è la disposizione che diedi io. per come inquadrato, dal 2021 al Tes_2
2023/2024 non aveva compiti di direzione” (cfr. verbale di udienza del 12/5/2025 nel presente giudizio).
4.4 Quanto alle dichiarazioni dell'unico testimone indotto da parte ricorrente, il teste , si osserva che il medesimo, coordinatore Testimone_4 del Comitato degli iscritti della e della RSU aziendale, ha dichiarato di Pt_14
8 essere in servizio, quando presente, in orario mattutino o pomeridiano, ma mai serale, e di essersi recato in una occasione, nell'estate del 2024, presso i locali della mensa, ma di averli trovati chiusi. Più specificamente, ascoltato come testimone nel procedimento connesso R.G. 12452/2024, il teste ha riferito: “Non mi risulta che la mensa sia Tes_4 aperta dalle 17:00 alle 18:00. Posso dire che non mi risulta che alcuno dei miei colleghi o dipendenti del abbia mai fruito degli indicati cestini CP_1 sostitutivi del pasto serale, io stesso nel mese di luglio o agosto di quest'anno, in un giorno in cui ero presente presso il tra il lunedì e il venerdì, mi CP_1 sono trattenuto appositamente fino alle 19:15 e mi sono recato nei locali della mensa per verificare se fosse possibile fruire del cestino, ma era tutto chiuso”. Successivamente, ascoltato come testimone, altresì, nel presente procedimento, il teste ha dichiarato: “L'orario della mensa aziendale Tes_4 sul turno del pranzo è da mezzogiorno e mezza in poi. Quello della sera sono certo che termini alle 18:30, proprio l'altro giorno sono andato nei locali della mensa e alle 18:40 era tutto chiuso e non c'era più nessuno. Preciso che i cestini sostitutivi della cena vengono distribuiti in un locale cosiddetto
“dispensa” che si trova di fronte ai locali di mensa ed è tale locale che ho trovato chiuso alle 18:40. Naturalmente era chiusa anche la cucina. Non ricordo il numero dell'edificio. Ma ribadisco che si trova esattamente di fronte al locale mensa. Mi è capitato di vederlo aperto, sicuramente quando è aperta la mensa al pubblico, poiché lì sono presenti le derrate alimentari. Non ho mai visto consegnare i cestini. Non sono mai andato nella “dispensa” tra le 17:00 e le 18:00”.
4.5 Da ultimo, soccorrono altresì le dichiarazioni della testimone
[...]
attuale RUP del servizio di ristorazione in appalto, la quale, premesso Tes_5 di non aver mai personalmente usufruito del servizio dei c.d. cestini in orario serale, lavorando sempre di mattina, ha riferito che “Gli orari 18:15-19:45 per la apertura della mensa, che prevede in quell'orario la distribuzione dei cestini, sono stati comunicati a tutto il personale tramite una comunicazione Postmaster nel 2021, poi inserita nella intranet aziendale. Era una possibilità offerta a tutti dipendenti che fossero in servizio a quell'ora” e anche “confermo l'orario indicato 18:15-19:45 per la distribuzione dei cestini. So che la ditta ha recentemente chiesto di ridurlo in virtù del fatto che tale distribuzione risulta minima, ma allo stato l'orario è ancora quello”.
4.6 Alla luce delle surriferite risultanze istruttorie, analizzate nel dettaglio, è emerso con certezza che la resistente abbia garantito, sin Controparte_1 dall'affidamento in appalto del servizio mensa nel 2014, un servizio sostitutivo del pasto serale, mediante gli indicati cestini - composti al momento su indicazione del richiedente con cibi monoporzione preincartati - a tutto il personale montante in turno alle ore 20:00. L'unica occasione in cui il teste , normalmente impegnato in Tes_4 orario mattutino, ha dichiarato di essersi recato nei locali dispensa trovandoli chiusi non è idonea, invero, ad inficiare il complesso delle risultanze probatorie, 9 dovendosi tenere conto della occasionalità della sua verifica e, in ogni caso, della inverosimiglianza della riferita chiusura dei locali di cucina proprio nell'ora in cui il deve servire il pasto serale a 60 reparti di degenza. CP_1
Sulla scorta del compendio probatorio complessivamente acquisito, pertanto, deve ritenersi che ai dipendenti della resistente Controparte_1 fosse garantita non solo la possibilità del ritiro del cestino sostitutivo del pasto serale nei locali della dispensa entro le ore 19:45, come risulta sia dalle altre testimonianze acquisite che dagli avvisi aziendali in atti, bensì addirittura anche
- seppure quale trattamento di miglior favore - in orario successivo, fino alle ore 20:50, orario fino al quale era necessariamente presente nei locali mensa il personale addetto ai servizi mensa per i degenti. Ciascuno dei dipendenti in servizio dell'appaltatrice, infatti – con l'unica eccezione della dietista, che per livello avrebbe potuto rifiutarsi e delegare un sottoposto – era abilitato, per mansionario, alla composizione e consegna del cestino, avendo accesso ai frigoriferi e alle dispense di cucina. Per maggior comodità, era anche attivo un servizio di prenotazione online dei cestini serali sin dai giorni precedenti, tramite posta elettronica o portale, il cui utilizzo era invero sollecitato dalla azienda appaltatrice del servizio, per propria migliore organizzazione. La condotta, ampia, istruzione ha pertanto consentito di accertare che l' nell'ambito della propria autonomia organizzativa e di Controparte_1 concerto con la ditta appaltatrice del servizio, valutata l'esiguità del numero dei pasti serali erogati ai dipendenti, anche nel precedente periodo di gestione in proprio del servizio, ha ritenuto di offrirli mediante l'erogazione del servizio sostitutivo dei c.d. cestini. L'organizzazione adottata soddisfa le prescrizioni di cui all'art. 29 del CCNL Sanità 2001, anche nella versione modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità 2009, a mente del quale, come sopra visto, “le aziende possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili. Avendo l resistente, nella propria autonomia, deciso Controparte_1 di istituire il servizio mensa, come era in sua facoltà, non può che ritenersi che la scelta di optare per il servizio sostitutivo del pasto serale mediante la distribuzione di cestini, per le modalità con cui si è accertato fosse organizzato ed erogato, garantisse l'esercizio del diritto di mensa dei dipendenti in servizio con turno notturno, di talché la scelta personale dei ricorrenti di non usufruirne impedisce l'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate.
5. Conclusivamente, pertanto, senza necessità di accogliere le istanze di concessione di ulteriore rinvio - per il completamento dei conteggi subordinati prodotti da parte resistente e per il loro esame da parte di parte ricorrente, trattandosi di documentazione non utilizzata ai fini della presente decisione – il ricorso deve essere respinto, in quanto risultato non fondato. 10 6. La documentata sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, in fattispecie simili e la complessità della questione esaminata consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite. Roma, 14 ottobre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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