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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 10 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.4368/2024 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr.ssa Gigli ) promossa con ricorso
DA
con il con il patrocinio dell'avv. CONSONNI Parte_1 C.F._1
CHIARA IO con studio in Milano via Fontana n. 4 C.F._2
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato bin Milano via Savarè n. 1 C.F._3
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 7 Novembre 2024
PER L'APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Come da memoria in data 28 Gennaio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 4368 del 2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto da nei confronti di dichiarando prescritti i Parte_1 CP_1 crediti relativi al 2015 ed escludendo dalla base imponibile, ai fini del calcolo CP_1
dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti, i redditi derivanti dall'attività svolta da nel 2016 e nel 2017, con rideterminazione del Controparte_2 credito da parte di ha, inoltre, compensato le spese di lite. CP_1
Il ricorso di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione agli avvisi di addebito n. 368
2023 00157032 51000 per € 39.778,07 e l'avviso di addebito n. 368 2023 00157031
50000 per € 21.646,17.
aveva sostenuto l'infondatezza di tali avvisi, ritenendo non dovute le Pt_1 somme richieste , in ragione di un'errata valutazione da parte dell circa la CP_1 natura dei redditi derivanti dalle sue partecipazioni nelle società Alba SS e PF
Consulting s.r.l.,.
In particolare, aveva evidenziato da un lato la natura di società non Pt_1 commerciale della immobiliare Alba SS, di non essere socio né amministratore di tale società e dall'altro di non essere socio attivo né di prestare attività lavorativa principale né prevalente in Controparte_2
In ogni caso, aveva eccepiva la prescrizione dei crediti di relativi al 2015. CP_1 Il Tribunale ha ritenuto fondata tale eccezione di prescrizione , pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 disposta dall'art. 68 D.L. n.
18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
Ha osservato che Il dies a quo è da individuare nel 17.6.2016, data non contestata da e corrispondente al termine per il pagamento dei contributi relativi all'anno CP_1
precedente ; ha affermato che , aggiungendo i 311 giorni di sospensione disposti dalla normativa emergenziale per il COVID , la prescrizione è maturata il 24.4.2022 ed in conseguenza la notifica avvenuta il 4.6.2022 , per ammissione dell è da CP_1
considerarsi tardiva. .
Nel merito, ricostruito il quadro normativo di riferimento , Il Tribunale ha rilevato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992 , l'art. 6 comma 3 del DPR n. 917 del 1986 ha disposto che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa , dovendosi in conseguenza computarsi nella base imponibile contributiva .
Il Tribunale ha precisato : “ Sebbene la società Alba , oggetto dell'accertamento , sia una società semplice , i redditi prodotti per la partecipazione della medesima vanno comunque inclusi nella base imponibile . “ .
Il Tribunale ha invece ritenuto fondati gli assunti di solo in relazione ai redditi Pt_1 derivanti dalla sua partecipazione alla società precisando , in Controparte_2 sintonia con richiamate pronunce della giurisprudenza di legittimità , che “ poichè la normativa previdenziale individua , come base imponibile sulla quale calcolare i contributi , la totalità dei redditi di impresa così come definiti dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali , senza prestazione di attività lavorativa , sono inclusi tra i redditi di capitale , ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi “ . CP_1
Il Tribunale ha anche evidenziato che “ né l' ha dimostrato , come sarebbe CP_1 stato suo onere fare , l'eventuale partecipazione di all'attività di impresa di Pt_1 [...] in modo abituale e prevalente “. CP_2
Ha proposto appello chiedendo , in parziale riforma della sentenza , Pt_1
l'integrale accoglimento delle domande proposte. Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello ; proponendo appello incidentale CP_1
l' ha chiesto la riforma della sentenza in punto di prescrizione della pretesa CP_1 contributiva inerente l'anno 2015 .
All'udienza del 10 Aprile 2025 , la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
Va esaminato , per ragioni di priorità logica – giuridica , innanzitutto l'appello proposto in via incidentale dall' . CP_1
L assume l'erroneità della sentenza in relazione alla pretesa creditoria inerente CP_1
l'anno 2015 assumendo che il dies a quo debba considerarsi “ quello di presentazione dei redditi dell'anno successivo alla produzione del reddito “ ( così testualmente a pagina 3 della memoria in appello ) .
Il Collegio non condivide tale assunto avendo il Tribunale correttamente fatto riferimento alla data di scadenza per il pagamento dei contributi .
La Corte di Cassazione con un consolidato orientamento ha infatti chiarito che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale la. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche e ne ostacolino l'esercizio ; che il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;
ne consegue allora che occorre far riferimento , nella individuazione del dies a quo , alla data prescritta per il versamento dei contributi ( cfr. ex plurimis
Cass. 24.1.2017 n. 1762 ) .
Anche in più recenti sentenze la Corte ha ribadito , in materia di pagamento dei contributi , che “ la prescrizione decorre “ dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa ( così fra le tante Cass. Nn.
27950 del 2018, 19043 del 2019, 1557 del 2020 ) : l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo , che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato , mentre la dichiarazione che costui è tenuto
a presentare ai fini fiscali , che è mera dichiarazione di scienza , non è presupposto del credito contributivo , così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria ( Cass.
Sez. Lav. 19 Aprile 2021 n. 10273 ; in senso conforme anche Cass. Sez. Lav. 3 giugno
2022 n. 17790 ) “ ( così testualmente in motivazione Cass. Sez. Lav. sent. n.
32682/2022 ).
°°°°°°°°
L'appello principale proposto da è fondato per le considerazioni che Parte_1
seguono.
Con un primo motivo , lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha applicato alla società semplice Alba SS le norme dettate per le diverse forme di società di persone, ossia s.n.c. e s.a.s., in materia di contributo INPS commercianti, mentre la s.s. è esclusa dall'esercizio di attività di impresa commerciale.
L'appellante sostiene che , Infatti, difetta in capo ad Alba SS il requisito dello svolgimento dell'attività commerciale;
rileva, infatti, che Alba SS svolge solo un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ; che , conseguentemente, il reddito di Alba SS non potrebbe nemmeno fiscalmente essere considerato reddito di impresa commerciale, essendo ciò escluso dall'art. 2249 c.c.
In ogni caso, sottolinea che era onere di provare i caratteri di abitualità e CP_1 prevalenza dell'attività lavorativa svolta da a favore di Alba. Pt_1
L'appellante contesta la assimilazione del sig. a un lavoratore in Alba SS, Pt_1 poiché egli è estraneo alla compagine societaria e alla gestione, essendo unicamente titolare di usufrutto di quote.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la totale compensazione delle spese di soccombenza in ragione del parziale accoglimento della domanda, del valore di oltre
1/3 della stessa, e chiede la riforma in punto spese, anche alla luce della condotta processuale di non comparso per le prime due udienze. CP_1
Tali motivi colgono nel segno .
Il Collegio rileva che il Tribunale ha erroneamente applicato nella fattispecie alla società semplice Alba la disposizione ( art. 6 comma 3 del DPR n. 917 del 1986 ) che , ai fini della individuazione dei redditi di impresa , fa riferimento alle sole società in nome collettivo ed in accomandita semplice . Tale limitazione è in sintonia con la disciplina dettata dall'art. 2249 cod. civ e per la quale la società semplice non può essere utilizzata per l'esercizio di una attività commerciale .
Nella fattispecie , contrariamente agli assunti dell , risulta inoltre che l'oggetto CP_1 sociale della società è così individuato : “ La società ha per oggetto CP_3
l'esercizio della attività economica di gestione dei beni immobili di proprietà sociale , al fine di ripartire i relativi utili fra i soci “ ( v. doc. 4 appellante : visura storica
CCIAA della società semplice Alba – estratto dal registro delle imprese) .
In tale contesto va ricordato che anche in relazione ad una società in accomandita semplice la Corte di Cassazione ha affermato che : “ la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni non svolge una attività commerciale ai fini previdenziali ,
a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare “ ; che inoltre “ la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali “ essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
, la cui ricorrenza deve essere provata dall' “ ( così in motivazione in ordine CP_4 ad entrambi i principi esposti Cass. 7 Maggio 2020 n. 8616 ) .
Tenuto conto di tali principi sia pure ai fini , proposti dalla presente causa , della computabilità del reddito prodotto da Alba nell'imponibile contributivo , va osservato da un lato che l'oggetto della società non risulta in concreto smentito da decisivi elementi di segno contrario e dall'altro che risulta documentalmente Pt_1
( cfr. doc 9 parte appellante : atto notaio ) essere meramente titolare di un Per_1
diritto di usufrutto generale vitalizio dell'intera quota di cui era titolare la de cuius
. Persona_2
Per quanto sopra , in parziale riforma della sentenza appellata, va dichiarato che nulla è dovuto da ad anche in relazione alla partecipazione in Parte_1 CP_1
Alba s.s.
Il secondo motivo dell'appello principale è assorbito, atteso che , con la parziale riforma della sentenza di primo grado , la Corte è chiamata ad una nuova determinazione delle spese di primo grado . In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata , deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “ ( così , ex plurimis ,
Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche Cass. Sez. 4 ord. 1775/2017 ) .
Tenuto conto di tali principi e la soccombenza , secondo un criterio unitario e globale , dell' in entrami i gradi del giudizio , il Collegio , in applicazione dei CP_1 criteri tutti previsti dal d.m.55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , liquida , tenuto conto del valore della causa , in favore di , per il Parte_1 doppio grado del giudizio , la somma di euro 9200,00 , oltre spese generali ed oneri di legge ( euro 4200,00 per il primo grado ed euro 5000,00 per il grado di appello ) .
PQM
in accoglimento dell'appello principale e rigettato l'appello incidentale , in parziale riforma della sentenza n. 4368/2024 del Tribunale di Milano , dichiara che nulla è dovuto da ad anche in relazione alla partecipazione in Alba S.S. ; Parte_1 CP_1 conferma nel resto le statuizioni di merito
Condanna l al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che in CP_1
favore di liquida in complessivi euro 9200,00 , oltre spese generali Parte_1 ed oneri di legge .
Si dà atto che sussistono per l'appellante incidentale i presupposti per l'ulteriore versamento del C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 10 Aprile 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 10 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.4368/2024 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr.ssa Gigli ) promossa con ricorso
DA
con il con il patrocinio dell'avv. CONSONNI Parte_1 C.F._1
CHIARA IO con studio in Milano via Fontana n. 4 C.F._2
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato bin Milano via Savarè n. 1 C.F._3
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 7 Novembre 2024
PER L'APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Come da memoria in data 28 Gennaio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 4368 del 2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto da nei confronti di dichiarando prescritti i Parte_1 CP_1 crediti relativi al 2015 ed escludendo dalla base imponibile, ai fini del calcolo CP_1
dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti, i redditi derivanti dall'attività svolta da nel 2016 e nel 2017, con rideterminazione del Controparte_2 credito da parte di ha, inoltre, compensato le spese di lite. CP_1
Il ricorso di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione agli avvisi di addebito n. 368
2023 00157032 51000 per € 39.778,07 e l'avviso di addebito n. 368 2023 00157031
50000 per € 21.646,17.
aveva sostenuto l'infondatezza di tali avvisi, ritenendo non dovute le Pt_1 somme richieste , in ragione di un'errata valutazione da parte dell circa la CP_1 natura dei redditi derivanti dalle sue partecipazioni nelle società Alba SS e PF
Consulting s.r.l.,.
In particolare, aveva evidenziato da un lato la natura di società non Pt_1 commerciale della immobiliare Alba SS, di non essere socio né amministratore di tale società e dall'altro di non essere socio attivo né di prestare attività lavorativa principale né prevalente in Controparte_2
In ogni caso, aveva eccepiva la prescrizione dei crediti di relativi al 2015. CP_1 Il Tribunale ha ritenuto fondata tale eccezione di prescrizione , pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 disposta dall'art. 68 D.L. n.
18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
Ha osservato che Il dies a quo è da individuare nel 17.6.2016, data non contestata da e corrispondente al termine per il pagamento dei contributi relativi all'anno CP_1
precedente ; ha affermato che , aggiungendo i 311 giorni di sospensione disposti dalla normativa emergenziale per il COVID , la prescrizione è maturata il 24.4.2022 ed in conseguenza la notifica avvenuta il 4.6.2022 , per ammissione dell è da CP_1
considerarsi tardiva. .
Nel merito, ricostruito il quadro normativo di riferimento , Il Tribunale ha rilevato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992 , l'art. 6 comma 3 del DPR n. 917 del 1986 ha disposto che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa , dovendosi in conseguenza computarsi nella base imponibile contributiva .
Il Tribunale ha precisato : “ Sebbene la società Alba , oggetto dell'accertamento , sia una società semplice , i redditi prodotti per la partecipazione della medesima vanno comunque inclusi nella base imponibile . “ .
Il Tribunale ha invece ritenuto fondati gli assunti di solo in relazione ai redditi Pt_1 derivanti dalla sua partecipazione alla società precisando , in Controparte_2 sintonia con richiamate pronunce della giurisprudenza di legittimità , che “ poichè la normativa previdenziale individua , come base imponibile sulla quale calcolare i contributi , la totalità dei redditi di impresa così come definiti dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali , senza prestazione di attività lavorativa , sono inclusi tra i redditi di capitale , ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi “ . CP_1
Il Tribunale ha anche evidenziato che “ né l' ha dimostrato , come sarebbe CP_1 stato suo onere fare , l'eventuale partecipazione di all'attività di impresa di Pt_1 [...] in modo abituale e prevalente “. CP_2
Ha proposto appello chiedendo , in parziale riforma della sentenza , Pt_1
l'integrale accoglimento delle domande proposte. Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello ; proponendo appello incidentale CP_1
l' ha chiesto la riforma della sentenza in punto di prescrizione della pretesa CP_1 contributiva inerente l'anno 2015 .
All'udienza del 10 Aprile 2025 , la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
Va esaminato , per ragioni di priorità logica – giuridica , innanzitutto l'appello proposto in via incidentale dall' . CP_1
L assume l'erroneità della sentenza in relazione alla pretesa creditoria inerente CP_1
l'anno 2015 assumendo che il dies a quo debba considerarsi “ quello di presentazione dei redditi dell'anno successivo alla produzione del reddito “ ( così testualmente a pagina 3 della memoria in appello ) .
Il Collegio non condivide tale assunto avendo il Tribunale correttamente fatto riferimento alla data di scadenza per il pagamento dei contributi .
La Corte di Cassazione con un consolidato orientamento ha infatti chiarito che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale la. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche e ne ostacolino l'esercizio ; che il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;
ne consegue allora che occorre far riferimento , nella individuazione del dies a quo , alla data prescritta per il versamento dei contributi ( cfr. ex plurimis
Cass. 24.1.2017 n. 1762 ) .
Anche in più recenti sentenze la Corte ha ribadito , in materia di pagamento dei contributi , che “ la prescrizione decorre “ dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa ( così fra le tante Cass. Nn.
27950 del 2018, 19043 del 2019, 1557 del 2020 ) : l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo , che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato , mentre la dichiarazione che costui è tenuto
a presentare ai fini fiscali , che è mera dichiarazione di scienza , non è presupposto del credito contributivo , così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria ( Cass.
Sez. Lav. 19 Aprile 2021 n. 10273 ; in senso conforme anche Cass. Sez. Lav. 3 giugno
2022 n. 17790 ) “ ( così testualmente in motivazione Cass. Sez. Lav. sent. n.
32682/2022 ).
°°°°°°°°
L'appello principale proposto da è fondato per le considerazioni che Parte_1
seguono.
Con un primo motivo , lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha applicato alla società semplice Alba SS le norme dettate per le diverse forme di società di persone, ossia s.n.c. e s.a.s., in materia di contributo INPS commercianti, mentre la s.s. è esclusa dall'esercizio di attività di impresa commerciale.
L'appellante sostiene che , Infatti, difetta in capo ad Alba SS il requisito dello svolgimento dell'attività commerciale;
rileva, infatti, che Alba SS svolge solo un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ; che , conseguentemente, il reddito di Alba SS non potrebbe nemmeno fiscalmente essere considerato reddito di impresa commerciale, essendo ciò escluso dall'art. 2249 c.c.
In ogni caso, sottolinea che era onere di provare i caratteri di abitualità e CP_1 prevalenza dell'attività lavorativa svolta da a favore di Alba. Pt_1
L'appellante contesta la assimilazione del sig. a un lavoratore in Alba SS, Pt_1 poiché egli è estraneo alla compagine societaria e alla gestione, essendo unicamente titolare di usufrutto di quote.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la totale compensazione delle spese di soccombenza in ragione del parziale accoglimento della domanda, del valore di oltre
1/3 della stessa, e chiede la riforma in punto spese, anche alla luce della condotta processuale di non comparso per le prime due udienze. CP_1
Tali motivi colgono nel segno .
Il Collegio rileva che il Tribunale ha erroneamente applicato nella fattispecie alla società semplice Alba la disposizione ( art. 6 comma 3 del DPR n. 917 del 1986 ) che , ai fini della individuazione dei redditi di impresa , fa riferimento alle sole società in nome collettivo ed in accomandita semplice . Tale limitazione è in sintonia con la disciplina dettata dall'art. 2249 cod. civ e per la quale la società semplice non può essere utilizzata per l'esercizio di una attività commerciale .
Nella fattispecie , contrariamente agli assunti dell , risulta inoltre che l'oggetto CP_1 sociale della società è così individuato : “ La società ha per oggetto CP_3
l'esercizio della attività economica di gestione dei beni immobili di proprietà sociale , al fine di ripartire i relativi utili fra i soci “ ( v. doc. 4 appellante : visura storica
CCIAA della società semplice Alba – estratto dal registro delle imprese) .
In tale contesto va ricordato che anche in relazione ad una società in accomandita semplice la Corte di Cassazione ha affermato che : “ la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni non svolge una attività commerciale ai fini previdenziali ,
a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare “ ; che inoltre “ la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali “ essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
, la cui ricorrenza deve essere provata dall' “ ( così in motivazione in ordine CP_4 ad entrambi i principi esposti Cass. 7 Maggio 2020 n. 8616 ) .
Tenuto conto di tali principi sia pure ai fini , proposti dalla presente causa , della computabilità del reddito prodotto da Alba nell'imponibile contributivo , va osservato da un lato che l'oggetto della società non risulta in concreto smentito da decisivi elementi di segno contrario e dall'altro che risulta documentalmente Pt_1
( cfr. doc 9 parte appellante : atto notaio ) essere meramente titolare di un Per_1
diritto di usufrutto generale vitalizio dell'intera quota di cui era titolare la de cuius
. Persona_2
Per quanto sopra , in parziale riforma della sentenza appellata, va dichiarato che nulla è dovuto da ad anche in relazione alla partecipazione in Parte_1 CP_1
Alba s.s.
Il secondo motivo dell'appello principale è assorbito, atteso che , con la parziale riforma della sentenza di primo grado , la Corte è chiamata ad una nuova determinazione delle spese di primo grado . In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata , deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “ ( così , ex plurimis ,
Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche Cass. Sez. 4 ord. 1775/2017 ) .
Tenuto conto di tali principi e la soccombenza , secondo un criterio unitario e globale , dell' in entrami i gradi del giudizio , il Collegio , in applicazione dei CP_1 criteri tutti previsti dal d.m.55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , liquida , tenuto conto del valore della causa , in favore di , per il Parte_1 doppio grado del giudizio , la somma di euro 9200,00 , oltre spese generali ed oneri di legge ( euro 4200,00 per il primo grado ed euro 5000,00 per il grado di appello ) .
PQM
in accoglimento dell'appello principale e rigettato l'appello incidentale , in parziale riforma della sentenza n. 4368/2024 del Tribunale di Milano , dichiara che nulla è dovuto da ad anche in relazione alla partecipazione in Alba S.S. ; Parte_1 CP_1 conferma nel resto le statuizioni di merito
Condanna l al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che in CP_1
favore di liquida in complessivi euro 9200,00 , oltre spese generali Parte_1 ed oneri di legge .
Si dà atto che sussistono per l'appellante incidentale i presupposti per l'ulteriore versamento del C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 10 Aprile 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau