Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
Con riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi 30 dicembre 1991, n. 412 e 23 dicembre 1994, n. 724, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2013, n. 23532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23532 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29030-2008 proposto da:
ZU IN PA MANGIMIFICI S.P.A. 00183410653, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA A. MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato CECINELLI GUIDO, rappresentato e difeso dagli avvocati CUMANI GRAZIA, CALABRESE CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC EN [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato RICCIARDI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI EDILBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 272/2008 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 19/09/2008 R.G.N. 875/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato CALABRESE CLAUDIO;
udito l'Avvocato RICCIARDI EDILBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A. EZ OL IC Mangimifici ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 272/08, depositata il 19 settembre 2008, con la quale il Tribunale monocratico di Salerno ha respinto l'opposizione all'esecuzione promossa nei confronti della stessa società da AM EN.
L'esecuzione era conseguente ad un giudizio da questi promosso con ricorso del 28 novembre 1989 e definito dal Pretore di Eboli con sentenza del settembre 1995, con la quale la società era stata condannata al pagamento, a favore del lavoratore, della somma di L. 175.027.741, con la rivalutazione monetaria e gli interessi a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
Con la sentenza sopra menzionata, il Tribunale di Salerno ha ritenuto che gli interessi legali sull'originario credito vantato dal lavoratore dovevano essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non già sull'importo originario del credito come dedotto dall'opponente.
Ha aggiunto che i calcoli effettuati dal lavoratore erano corretti, come confermato dalla consulenza tecnica contabile. Per contraddire al ricorso come sopra proposto, AM EN ha depositato controricorso, seguito da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. allora in vigore (tale disposizione è stata abrogata dalla L.18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), a decorrere dal 4
luglio 2009).
2. Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c., u.c.. Si deduce che il sistema di calcolo degli interessi sulle somme via via rivalutate porta a conseguenze aberranti, facendo lievitare a dismisura il credito riconosciuto al lavoratore. Ne è conferma il fatto che, a fronte di un credito originario di lire 175.027.741, riconosciuto al lavoratore con sentenza passata in giudicato, il lavoratore ha notificato un primo atto di precetto di importo pari a L. 688.380.046 e successivamente, dopo avere incassato la somma di L. 300.000.000 in data 13 gennaio 1998, ha notificato in data 24 gennaio 2003 un successivo atto di precetto, intimando il pagamento di ulteriori Euro 352.695. In pratica l'originario importo ha avuto un rendimento pari al 17%.
Si osserva che in materia la giurisprudenza di questa Corte è oscillante e che l'orientamento più corretto è quello secondo cui gli interessi legali e la rivalutazione monetaria devono essere calcolati separatamente sul credito originario, onde evitare che il datore di lavoro soccombente finisca per essere penalizzato oltre ogni limite.
3. Il motivo non è fondato.
Il contrasto di giurisprudenza evidenziato dalla ricorrente è stato definitivamente superato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001, le quali hanno così affermato:
"Con riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle L. n. 412 del 1991 e L. n. 724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo la L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito,
tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente
(danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, ne' è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo -rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 429 cod. proc. civ., comma 3 ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora". A tale principio, cui questo Collegio intende dare continuità, si è successivamente adeguata la Sezione lavoro, con una serie di pronunce (v., fra le altre, Cass. 7654/01; Cass. 9036/01; Cass. 13926/01;
Cass. 10034/02; Cass. 15225/03; Cass. 16104/03; Cass. 5140/04; Cass. 5908/04; Cass. 28289/05; Cass. 24891/06).
4. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 cod. civ., in relazione all'art. 423 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Si osserva che la somma di L. 300.000.000 pagata all'odierno controricorrente a seguito dell'ordinanza collegiale del 16 aprile 1996 emessa dal Tribunale di Salerno in sede di appello nell'ambito del giudizio di merito, è identica per sua natura e per i suoi effetti al provvedimento di cui all'art. 423 cod. proc. civ. Essa avrebbe dovuto dunque essere imputata al capitale e non agli interessi. Sul punto il Tribunale non ha reso alcuna pronuncia.
5. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato introduce una questione nuova, non affrontata dalla sentenza impugnata, che il ricorrente non deduce di avere sollevato in quella sede ne', tanto meno, prospetta i termini in cui essa è stata posta;
dall'altro la ricorrente denunzia violazione di legge e omessa motivazione, mentre avrebbe dovuto dedurre il vizio di omessa pronunzia (cfr. Cass. n. 12475/04; Cass. n. 12475/05; Cass. n. 1755/06).
6. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, previa condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore di AM EN, in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013