Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2524 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Via IV Novembre, n. 28 - LATINA presso lo studio degli avv.ti Isabel
EVANGELISTI e Patrizio PANINI, che la rappresentano e difendono in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Via CLEMENTE IX, n. 10 - ROMA, presso lo studio dell'avv. Lucia FELICIOTTI che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, rep. n. 89200, racc. 25782 del 2/7/2019: Per_1
OGGETTO: contratto di assicurazione - inadempimento.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 13/5/2024, che richiamano la prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale, accertato e dichiarato l'avveramento del rischio dedotto
1
proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale in data 23.03.2015, nonché accertato e dichiarato che nel contratto di polizza medesimo, non sussistono alcuna esclusione e/o scoperto contrattuale specifici circa il rischio verificatosi e che per converso risultano integrate tutte le condizioni di operatività della polizza stessa in relazione al sinistro per cui è causa, condannare la
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'adempimento del contratto di polizza predetto mediante condanna della stessa al pagamento – nei confronti della Sig.ra anche nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale e nel domicilio eletto, della garanzia di incendio e scoppio pari ad € 76.154,00 o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. In ogni caso, con vittoria di spese (incluse le spese di mediazione obbligatoria come da fattura presente in atti), competenze, onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”; per parte convenuta (note scritte del 10/5/2024): “Precisa le proprie conclusioni:
1. Ribadite le contestazioni già svolte anche dal CTP alla relazione del
CTU con ogni conseguenza circa l'erroneità/eccessività anche nel quantum delle relative conclusioni e salva dunque la convocazione a chiarimenti del perito e/o il rinnovo della consulenza, si insiste previamente -senza inversione dell'onere della prova per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già formulate e non ammesse che si riportano in nota 2 salva la prova contraria;
2. Dichiarare comunque il difetto di legittimatio ad causam in ragione dell'esistenza del vincolo a favore della con conseguente Controparte_2 rigetto delle domande dell'attrice e/o quantomeno subordinare il pagamento a favore dell'attrice alla previa produzione da parte sua del benestare della Banca beneficiaria del vincolo;
3. Rigettare in ogni caso le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione ed in ogni successivo atto e/o difesa;
2
4. Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, ridurre comunque l'eventuale condanna in considerazione di quanto in concreto accertato ed indennizzabile ai sensi di polizza, escludendo i danni dovuti all'aggravamento del rischio non comunicato e fatta salva l'applicazione dei massimali, delle franchigie, degli scoperti e dei limiti di indennizzo in qualsiasi modo previsti in polizza;
5. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cap e rimborso delle spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 29/5/2020 , Parte_1
titolare di impresa agricola sita il Pontinia (LT), Via G. Ungaretti, n. 252 ha evocato in giudizio la per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo contrattualmente previsto da polizza 'Incendio Rischi ordinari 2013' in data 23/3/2015 a copertura del Parte_2 Controparte_3
rischio derivante da incendio e scoppio sulla proprietà di essa attrice, segnatamente sull'abitazione per uso civile, sulla stalla e siti annessi.
Ha dedotto in particolare l'attrice:
- di aver sempre provveduto al pagamento dei premi assicurativi afferenti la polizza predetta;
- che, in data 23/8/2018 si è verificato un incendio che ha danneggiato gravemente gli immobili di sua proprietà, assicurati e facenti parte CP_1 dell'azienda agricola di Pontinia, Via Ungaretti;
- che tutti i danni causati dall'incendio sono stati accertati sia dai VV.FF. che sono intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nonché dai Carabinieri che del pari si sono recati presso i suddetti luoghi subito dopo l'evento;
- che essa attrice ha prontamente sporto denuncia presso gli stessi Carabinieri
e ha provveduto alla d3enuncia del sinistro alla compagnia in virtù della copertura garantita dal contratto;
- che la ha proceduto, conseguentemente, Controparte_1 all'apertura del sinistro n. 2018NB383000281 e ha incaricato lo Studio Tecnico di in Roma di eseguire la perizia di stima dei danni CP_4 Controparte_5
subiti dall'impresa nonché di eseguire ogni altro accertamento prodromico Pt_1
3 alla liquidazione del sinistro;
- che, in data 3/9/2018 il perito incaricato dalla Controparte_1
ha effettuato un sopralluogo redigendo specifico verbale dell'ispezione dei luoghi;
- che i danni subiti ammonterebbero ad € 76.154,00 così distinti: € 2.200,00 per n. 56 balle di fieno;
€ 46.970,00 per la realizzazione di una nuova struttura in ferro zincata a caldo di ml 17,00 x 18,00; € 15.860,00 per escavatore Benfra 410E; €
5.124,00 per trasporto e smaltimento nylon e fieno bruciato;
€ 6.000,00 per fornitura paglia mese maggio 2018;
- che la compagnia assicuratrice, nonostante l'accertamento dell'effettività del sinistro e del danno e malgrado i ripetuti solleciti ad opera dello studio dei periti di parte incaricati, non ha provveduto alla liquidazione del sinistro pur essendo vigente ed attiva la copertura assicurativa per il regolare pagamento dei premi, coperto il rischio assicurativo, accertato il danno dallo stesso studio incaricato dalla compagnia.
Sulla scorta di tali premesse e deduzioni, l'attrice ha formulato le domande riportate in epigrafe.
1.1 Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 25/9/2020, si è costituta in giudizio la che ha in primo luogo Controparte_1 eccepito il difetto di legittimatio ad causam dell'attrice per l'esistenza, a termini di polizza, di un vincolo a favore della , creditrice ipotecaria e Controparte_2
privilegiata sui beni oggetto di garanzia assicurativa, e perciò unica legittimata a ricevere il pagamento dell'indennizzo eventualmente dovuto.
Ha altresì rilevato la convenuta che la copertura assicurativa per cui l'attrice ha corrisposto il premio avrebbe riguardato il solo fabbricato per un massimale complessivo di € 485.000,00; che la definizione di 'fabbricato' risulterebbe pacificamente nella sua specifica portata a pag. 3 delle Condizioni generali di assicurazione, laddove, nella definizione, sarebbero chiaramente esclusi i macchinari, le attrezzature e l'arredamento.
Ha dunque contestato l'eccessività della richiesta relativamente ai danni subiti dalla struttura in ferro zincato il cui valore è stato commisurato alla abnorme somma di € 46.970,00 sulla scorta di un preventivo privo di valore probatorio. Sarebbero in ogni caso non dovuti gli importi richiesti a titolo di IVA e di rivalutazione monetaria.
1.2 Con ordinanza del 25/2/2022, il g.i. ha provveduto sulle istanze istruttorie
4 rilevando che “le prove costituende dedotte da entrambe le parti sono superflue ai fini della decisione;
esse infatti sono relative a circostanze documentate e pacifiche e riscontrate da entrambe le parti con produzioni anche fotografiche;
la formulazione dei capitoli non aggiungerebbe elementi di conoscenza ulteriori e più affidabili della documentazione in atti”; ha quindi disposto la seguente CTU:
“1) Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche, descriva il c.t.u. lo stato dei luoghi in cui si è verificato l'incendio del 23/8/2018 presso l'azienda agricola in Pontinia, via G. Ungaretti;
Pt_1
2) avuto riguardo al rapporto dei VV.FF. in atti (doc. 9 allegato all'atto di citazione) e alla ulteriore documentazione in atti (segnatamente quella fotografica allegata dalle parti), quantifichi i danni subiti dalle strutture dell'azienda agricola e dai beni mobili della stessa, tenendo separate le valutazioni;
3) depositi copia cartacea di cortesia della relazione e dei relativi allegati”.
Il consulente incaricato, sollecitato con ordinanza del 26/1/2023, ha depositato l'elaborato in data 21/3/2023.
Con ordinanza del 10/9/2024, scaduto il termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il g.i. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella versione ante riforma 2022).
2. Cona la prima memoria istruttoria del 25/11/2020 parte attrice afferma:
“disconosce sin d'ora l'avversa documentazione, disconoscendone sin d'ora espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c. la conformità delle copie agli originali”.
È pacifica l'applicazione dei seguenti principi in tema di disconoscimento di scrittura privata.
In primo luogo viene effettuata una chiara distinzione volta ad individuare l'effettiva portata del disconoscimento e l'oggetto dello stesso.
Si legge nella giurisprudenza di legittimità: Diverso è l'ambito di operatività delle norme di cui all'articolo 214 Cpc e all'articolo 2719 del Cc: nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore;
nel secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma soltanto della piena
5 corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale. Di guisa che la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il ribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'articolo
2719 del Cc, della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del Cpc, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
(Cass. civ., sez. I, 08/07/2024, n. 18491).
Va aggiunta l'affermazione dell'ulteriore principio per cui l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle (Cass. civ., sez. II, 18/07/2024, n.19850).
È evidente che, nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla compagnia convenuta va considerata come riconosciuta e comunque, quella in copia, conforme all'originale, attesa la tardività del disconoscimento avvenuto non già alla pima udienza (note di trattazione scritta sostitutive), ma solo con la prima memoria istruttoria. D'altra parte, il disconoscimento delle copie, per come effettuato (è sufficiente rileggere la vacua espressione usata dalla parte e sopra riportata), non ha alcun effetto per la mancanza totale di specifiche contestazioni concernenti le difformità della copia rispetto ai (ritenuti) difformi contenuti dell'originale.
6 3. La compagnia convenuta eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice deducendo che la polizza azionata prevede, in apposita appendice un vincolo in favore della , quale Controparte_2
creditore ipotecario e privilegiato in virtù di atto di finanziamento del 4/3/2015 in favore dell'assicurata . Parte_1
L'appendice di vincolo stabilisce una serie di obblighi, in favore del terzo
(banca finanziatrice), tra cui (punto 3. dell'appendice) quello di “pagare esclusivamente alla … l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa CP_2
disposizione scritta della stessa …”. CP_2
Nel corso del giudizio, e segnatamente nei termini preclusivi delle integrazioni istruttorie, parte attrice ha prodotto nota del 16/12/2020, con cui la Popolare CP_2
del Lazio (Direzione Generale - Ufficio Legale e Contenzioso) ha prestato “il consenso affinché la sig.ra incassi le somme derivanti da sentenza di Parte_1
condanna della all'esito del giudizio n. 2524/2020 - Controparte_1
Tribunale di Latina …”.
Si ha dunque il verificarsi del presupposto contrattuale che consente all'attrice di vedersi liquidate in suo favore le somme alla stessa riconosciute per l'eventualità dell'accoglimento della domanda giudiziale promossa.
È noto infatti che il patto denominato 'appendice di vincolo' - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato ed è stipulato quindi in suo favore.
D'altra parte si osservi che, nel caso di specie, l'assicurata non è privata della legittimazione ad agire poiché non risulta che il terzo beneficiario del contratto di assicurazione abbia aderito all'intesa determinando così la conclusione di un accordo trilatero.
Ed infatti va ricordato che, in tema di assicurazione contro i danni, la cd. appendice di vincolo complesso - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario - dev'essere qualificata come contratto in favore di terzo, con conseguente diritto di quest'ultimo di pretendere, ai sensi dell' art. 1411, comma 2,
7 c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale, ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo (Cass. civ., sez. III, 28/12/2023, n. 36127).
Quanto alla perdita della legittimazione in capo allo stipulante, va ribadito, con la giurisprudenza di legittimità, che, nei contratti stipulati in favore del terzo, lo stipulante cessa di essere parte contrattuale laddove il terzo aderisca al contratto e, in quel momento, perde anche la legittimazione di agire o resistere in giudizio che, invece, sorge in capo al terzo aderente (Cass. civ., sez. III, 22/04/2021, n. 10692).
Se adesione vi è stata da parte del terzo finanziatore, questa è formalmente avvenuta proprio con il consenso espresso all'azione e con l'autorizzazione data all'attrice (espressamente prevista nell'appendice) di incassare la somma
(eventualmente) liquidata in sede giudiziale.
4. Come rilevato nello svolgimento del fatto, l'attrice, imprenditore agricolo, ha stipulato con il 23/3/2015, una polizza incendio rischi ordinari; ha CP_1
denunciato l'incendio occorso presso l'azienda in data 23/8/2018; ha chiesto che le fosse indennizzato, ai termini di polizza, i seguenti danni (come descritti in atto di citazione): € 2.200,00 per n. 56 balle di fieno;
€ 46.970,00 per la realizzazione di una nuova struttura in ferro zincata a caldo di ml 17,00 x 18,00; € 15.860,00 per escavatore 410E; € 5.124,00 per trasporto e smaltimento nylon e fieno Pt_3 bruciato;
€ 6.000,00 per fornitura paglia mese maggio 2018.
La compagnia convenuta ha contestato la copertura assicurativa del rischio ritenendo che, pur essendo coperto l'evento 'incendio', tuttavia l'oggetto della copertura va considerato, secondo quanto previsto nella polizza, il solo 'fabbricato', non attinto dalle conseguenze dell'incendio.
4.1 Va osservato con la giurisprudenza di legittimità, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia, che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta
8 all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cass. civ., sez. III, 09/08/2023, n. 24273; ancora più di recente Cass. civ., sez. III, 14/03/2024,
n.6954).
Deriva dall'affermazione di tale principio dunque che, in prima battuta, è
l'assicurato che deve dimostrare la copertura assicurativa dei rischi inclusi nella polizza e ciò non può fare che attraverso la produzione della documentazione concernente il contratto.
Conseguentemente si rileva in giurisprudenza che, ai fini della prova del fatto costitutivo della pretesa, consistente nella ricomprensione dell'accaduto nell'ambito della garanzia assicurativa, è necessario per l'assicurato provvedere al deposito delle condizioni generali di polizza. In caso di mancato deposito da parte dell'assicurato, il rilievo di inoperatività della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore convenuto per l'adempimento non costituisce eccezione in senso stretto in quanto mira a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto piuttosto che ad allegare un fatto estintivo dello stesso (Cass. civ., sez. VI,
01/07/2022, n. 21016).
Dunque, poiché, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass. civ., sez. III, 21/12/2017, n.
30656), la produzione di un esemplare completo della polizza assicurativa e delle condizioni generali applicabili costituisce - come viene ritenuto costantemente in giurisprudenza - l'adempimento minimo a cui è tenuto il preteso assicurato che invochi, in suo favore, il pagamento dell'indennizzo, ovvero la condanna diretta della compagnia di assicurazioni all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, atteso che il contenuto del contratto assicurativo non può essere ricostruito sulla base di massime di esperienza e dell'id quod plerumque accidit.
4.2 È stata allegata agli atti di causa la documentazione concernente il rapporto assicurativo: la polizza 104203656 e le condizioni generali di contratto.
9 Dalla polizza emergono le condizioni specifiche dell'accordo ed in particolare la descrizione del rischio (con l'indicazione dell'ubicazione del bene e la Classe del fabbricato); l'evento in cui consiste il rischio (incendio) ed il riferimento al
'fabbricato' quale oggetto del rischio-incendio.
Prima della descrizione del rischio assicurato, nella polizza, dopo l'indicazione del 'dati del contratto', del 'contraente' e del 'vincolo' in favore della
, viene riportata la sezione 'attività', che reca le seguenti CP_2 Controparte_2
indicazioni: Tipo - A111 fabbricato-contenuto-animali; Descrizione: Abitazione civile;
Stalla e annessi.
Il rischio assicurato dell'incendio è connesso, nel testo della polizza, al fabbricato e alla somma assicurata di € 485.000,00, cui è commisurato l'ammontare del premio netto, determinato, nell'originario contratto, in € 267,24.
Non risulta da alcuna documentazione in atti, né dagli accertamenti del CTU che l'incendio abbia interessato alcun fabbricato, che, ai termini di polizza, viene così descritto (pag. 5 allegato 02 alla comparsa di costituzione):
“FABBRICATO
L'intera costruzione edile e relative recinzioni e dipendenze, esclusa l'area su cui insiste il fabbricato, ma compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti d'allarme antifurto e antincendio, pannelli solari e impianti fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione al servizio del fabbricato (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi
e statue non aventi valore artistico). Resta escluso quanto indicato nella definizione di Macchinari e di Attrezzature e arredamento.
In relazione a rischi civili, agricoli e piccoli rischi commerciali, i fabbricati sono suddivisi nelle seguenti 4 classi:
Classe 1: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili;
nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (N.B. E' considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).
10 Classe 2: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
solai o armature del tetto comunque costruiti.
Classe 3: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.
Classe 4: fabbricato comunque costruito.”.
Va ancora evidenziato che, in contratto, nell'apposito spazio della 'descrizione del rischio' viene specificata la classificazione del fabbricato come 'Classe 1', con specifico riferimento alla classe contemplata nelle condizioni generali sopra richiamate: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili;
nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno.
Ad una siffatta descrizione non corrisponde alcuno dei beni per il cui danneggiamento si chiede, da parte attrice, di essere indennizzata.
Così è certamente per le balle di fieno e per l'escavatore, che costituiscono beni mobili in alcun modo assimilabili o rientranti nel concetto di fabbricato. D'altra parte, come si legge nelle condizioni generali richiamate (nella definizione di fabbricato): Resta escluso quanto indicato nella definizione di Macchinari e di
Attrezzature e arredamento.
Ma lo stesso può dirsi anche per la 'struttura in ferro zincata a caldo'.
Nella relazione depositata il 21/3/2023, il CTU geom. così Persona_2
descrive la struttura metallica in questione: “Trattasi di una struttura metallica leggera, in tubolari di ferro zincato, costituita da varie campate, di cui solo due interessate dall'incendio. Le stesse sono pressoché gemelle, ed hanno dimensioni in pianta complessivamente di m.15,80 x m.15,70 e con un'altezza all'imposta di circa
m.3,50 ed un'altezza massima al colmo di circa m.5,60.
Le strutture verticali portanti (pilastri) sono realizzate sia con tubolari metallici quadrati 70x70 (n°7 pilastri sul lato S.E.) sia con profilati di acciaio tipo
IPE/HEB 160 (n°6 Pilastri campate centrale e lato N.O).
Le strutture orizzontali portanti sono anch'esse realizzate principalmente con tubolari metallici leggeri di varie dimensioni, mentre centralmente e sul lato N.O. da travi in struttura reticolare leggera realizzata in profilati di acciaio.
11 La copertura della struttura è realizzata con telo in pvc o in nylon o materiale plastico similare, per una superficie coperta di circa 340 mq, comprensiva della superficie dei 4 timpani.”.
Non vi è alcun elemento che richiami il contenuto della polizza: strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili. La copertura in nylon esclude in radice la possibilità che la struttura possa essere qualificata come 'fabbricato'. Essa inoltre non è una stalla e, come tale, è esclusa dalla copertura assicurativa, ove si faccia riferimento al fatto che, tra i fabbricati assicurati, vi è appunto una stalla e non un fienile in struttura leggera realizzata in tubolari di ferro zincato, come definita dal CTU.
Resta da aggiungere - in relazione a quanto sostenuto da parte attrice circa l'indicazione, in polizza, della Descrizione (riquadro 'Attività'): 'Abitazione Civile;
e - che la specifica indicazione del fabbricato Classe 1, nel riquadro Pt_4 Pt_5
specificamente dedicato alla descrizione del rischio, esclude che l'oggetto della garanzia possa essere esteso a bei diversi dai fabbricati di classe 1 come specificato nelle condizioni generali (fabbricati, peraltro, oggetto di finanziamento e pertanto assicurati;
non è un caso che la banca abbia autorizzato l'incasso dell'eventuale liquidazione).
Va escluso che gli annessi alla stalla possano essere considerati beni mobili, come ritenuto da parte attrice.
Ove si volesse valorizzare l'espressione 'annessi' (comunque riportata nella polizza, seppure non nella sede pertinente della descrizione del rischio), la si potrebbe semmai ricondurre alla definizione di 'dipendenze', contenuta nelle condizioni generali:
“DIPENDENZE
I locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato quali magazzini, uffici, centri elaborazione dati, abitazioni, servizi sociali aziendali, rimesse e officine di manutenzione, laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, centrali termiche, cabine di trasformazione d'energia elettrica e di decompressione gas metano, sale compressori e reparti trattamento acque.”.
Anche facendo riferimento a tale concetto non si potrebbe ritenere in alcun modo raggiunta la prova che il 'fienile' costituisca una dipendenza della stalla (invero
12 la circostanza di fatto non è dedotta da parte attrice e neppure si deduce l'incendio della stalla).
Del tutto fuorviante il richiamo che parte attrice fa alla parte della polizza in cui la rata del premio viene ripartita in varie voci ai fini fiscali nella parte 'Rata di perfezionamento': - Incendio - Altri danni ai beni - Perdite pecuniarie.
Nessuna delle predette voci, estrapolate da una parte della polizza del tutto estranea alla definizione del rischio, esclude l'interpretazione data del contenuto effettivo della copertura assicurativa. È sufficiente rilevare che l'espressione 'Altri danni ai beni' e 'Perdite pecuniarie' ben possono riferirsi all'oggetto del rischio, vale a dire al fabbricato garantito.
Da ultimo, va considerato non pertinente il richiamo che parte attrice fa all'articolo 12 delle condizioni generali, il cui contenuto è il seguente: “La Società indennizza altresì: … 8. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica
o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose non assicurate poste nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia”.
Nel caso di specie, come ritenuto da parte convenuta, è pacifico che i danni richiesti per l'indennizzo non sono stati causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, come richiede per l'operatività della garanzia il citato art. 12, punto 8, né sono conseguenti ad eventi in garanzia (incendio al fabbricato assicurato, che non vi è stato).
Le domande proposte dall'attrice vanno dunque integralmente respinte.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia), sono compensate nella misura di 1/3, atteso il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta;
per la restante parte va condannata l'attrice, soccombente nel merito.
5.1 Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, devono essere
13 definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna l'attrice alla rifusione dei restanti 2/3 in favore di che liquida in € Controparte_1
4.701,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Latina, 02/01/2025
Il giudice
Luca Venditto
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