Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15225 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15225/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dag. ri agistrati Dott. Sergi - Presidente R.G. N. 10149/01 _ | Dott. Natale CAPITANIO Cron. 30884Consigliere .... -Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. - Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Ud. 26/05/03 Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.D.A.P., ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente -...- in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 IV B, domiciliato presso lo studio dell'avvocato LUCIANO TOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti%;B ricorrente
contro
GE DINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASSIANO, che la rappresenta e difende unitamente 2003 all'avvocato LORETTA BARLETTA, giusta delega in atti;
3191 -1
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 142/00 del Tribunale di -... FIRENZE depositata il 19/04/00 R.G.N. 556/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; ----- udito l'Avvocato CASELLATO per delega TOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del controricorso e memoria, rigetto --- w w w w w nel merito del ricorso. -2- 1 10149/01 Svolgimento del processo Il Tribunale di Firenze, con la sentenza qui impugnata, respingeva l'appello dell'INPDAP e confermava la sentenza del Pretore di quella città che aveva accolto la domanda della pensionata in epigrafe indicata, già dipendente dell'ONMI e poi passata ad altro ente locale allo scioglimento dell'Opera, intesa ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento di differenze a lei spettanti per indennità di anzianità, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, per la parte che qui ancora interessa, il Tribunale rilevava che sugli arretrati dovuti operava il cumulo degli interessi e rivalutazione, in quanto secondo la giurisprudenza di Дват legittimità, l'art. 16 della legge n. 412 del 1991 non trovava applicazione con riferimento ai crediti previdenziali sorti prima dell'entrata in vigore di detta legge;
rilevava al riguardo che l'appellata aveva maturato il diritto alla prestazione previdenziale prima del 31.12.1991; Osservava, in secondo luogo, che gli interessi andavano calcolati sulla somma rivalutata e non sull'importo originario del credito. Per la cassazione di tale sentenza 1' INPDAP ha proposto ricorso sostenuto da due motivi e illustrato con memoria. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 16 della legge 30.12.1991 n. 412, 1'INPDAP sostiene che nel caso di specie in cui il credito previdenziale è sorto prima dell'entrata in vigore della predetta legge, il cumulo tra 2 interessi e rivalutazione, come effetto dell'inadempimento, deve ritenersi consentito solo fino al 30.12.1991. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp.att.c.p.c., l'istituto previdenziale sostiene che gli interessi devono essere computati sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione ° sulle somme via via rivalutate, come ritenuto dal Tribunale. Infatti, sostiene il ricorrente, l'art. 429 c.p.c. prevede quale forma normale di risarcimento la corresponsione degli interessi, mentre il maggior danno da svalutazione previsto soltanto come "eventuale", in aggiunta alla somma risultante dal primo computo. Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità del controricorso ÓN perché sottoscritto da procuratore privo di valido mandato, poiché la procura risulta rilasciata dall'intimata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, quindi su atto diverso da quelli tassativamente indicati dall'art. 83 c.p.c. Le richieste del P.G. non possono essere accolte. Questa Corte, infatti, ha avuto modo più volte di affermare che l'art. 83 cit., nell'enumerare gli atti sui quali può essere rilasciata la procura speciale, non distingue gli atti provenienti dalla stessa parte che conferisce il mandato da quelli provenienti dalla controparte, ma richiede soltanto l'esistenza di un collegamento tra l'atto e la procura essere necessariamente speciale, nel senso che questa deve rilasciata o sull'atto della parte che conferisce il mandato, ovvero sulla copia notificata dell'atto dell'avversario, con la conseguenza che solo quando manchi tale collegamento la 3 procura deve essere conferita con atto pubblico ° con scrittura privata autenticata (Cass. N. 6585 del 1984; Cass. N. 4384 del 2000, Cass. N. 2218 del 2001). Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai crediti previdenziali e assistenziali maturati anteriormente al 1 gennaio 1992 non si applica la norma di cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del credito, atteso che la norma richiamata, eliminando unl'indicizzazione dei crediti in questione ha modificato Dai carattere peculiare, quale risultava per effetto della sentenza n. 155 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte Costituzionale, cossicchè deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi in caso di more relative а ratei maturati anteriormente al 31 dicembre 1991, ancorché la mora stessa si protragga oltre tale data (cfr. S.U. n. 5895 del 1996 e successiva giurisprudenza conforme;
da ultimo Cass. N. 1007 del 2003). Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso. Le Sezioni Unite della Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, con sentenza n. 38 del 2001 hanno affermato il riferimento ai crediti principio secondo cui, con previdenziali maturati in ероса precedente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, che introdusse per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza dal momento periodica dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 della indicizzazione del c.p.c., mediante il meccanismo credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 C.C., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in maniera forfetaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura Dai per effetto della svalutazione monetaria. Le Sezione Unite nello stesso contesto non hanno mancato di rilevare che il calcolo degli interessi sul capitale rivalutato non porta ad un eccesso di tutela del creditore - nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo rispetto all'obbligo risarcitorio posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 c.p.c. ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora. Ai suesposti principi, pienamente condivisi dal Collegio, risulta essersi correttamente attenuto il Tribunale di 5 Firenze, sicchè la sentenza impugnata si sottrae validamente a tutte le censure del ricorrente. In conclusione il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
alLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che 15,00 oltre ad euro millecinquecento liquida in euro per onorari. Così deciso in Roma il 26 maggio 2003 Il Presidente Il Cons. estensore This Matalyнайорепро Фрая Двупіна IL CANCELLIERE Depositato in Canceneri a A M E oggi, И 0 2003 R P U S N ANCELLIERECANCEL R I O F O C