Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6803/2021, posta in deliberazione all'udienza del 20.01.2025
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Stella Bono e Stenio Salzano)
-appellante -
E
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE (Avvocatura CP_1
Comunale di CP_1
- appellata -
NONCHÉ
Controparte_2
PREGRESSO DEL (Avvocatura Generale dello
[...] CP_3
Stato)
-appellato-
CONSORZIO IMPRENDITORIALE “ ”, IN PERSONA DEL Controparte_4
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (Avv. Sebastiano Capotorto)
-appellato contumace -
1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha richiesto al Tribunale Parte_1 di Roma di ingiungere a il pagamento della somma complessiva di € CP_1
36.612,27, oltre accessori, in relazione a fatture emesse tra il 2000 e il 2014 per lavori eseguiti in attuazione della Convenzione Rep. n. 438/1990, stipulata tra il CP_3
e il
[...] Controparte_5
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6214/2021, ha accolto l'opposizione proposta da revocando il decreto ingiuntivo n. 9857/2017, ritenendo che CP_1 Parte_1
fosse priva di legittimazione attiva ad agire in proprio per il credito richiesto, in quanto il soggetto titolare della pretesa era il Controparte_5
Avverso la prefata sentenza la ha proposto appello sulla scora dei seguenti Parte_1
motivi di impugnazione: a) erronea declaratoria di difetto di legittimazione attiva, sostenendo di aver operato direttamente nei confronti di e di essere stata CP_1
destinataria di pagamenti in passato;
b) erronea dichiarazione di inammissibilità dell'intervento del che a dire dell'appellante doveva essere Controparte_5
qualificato come intervento adesivo dipendente e non come intervento principale autonomo.
Si sono costituite e il , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le parti resistenti, nel confutare le argomentazioni avanzate dall'appellante, hanno sostenuto la correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Roma, ribadendo che la legittimazione attiva spettava unicamente al e che il relativo Controparte_5
intervento in giudizio era stato correttamente ritenuto inammissibile dal Giudice a quo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio osserva che l'appellante, fonda la propria Parte_1
pretesa sulla Convenzione Rep. n. 438/1990, stipulata tra e il CP_1 [...]
nel quale la stessa risulta essere una società consorziata. Controparte_5 Parte_1
Tuttavia, questa Corte ritiene che, ai sensi delle disposizioni normative applicabili, segnatamente gli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, la titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto convenzionale spetti esclusivamente al e non CP_5
ai singoli consorziati, i quali, in assenza di una specifica attribuzione di poteri o di
2 un'espressa delega, non possono agire individualmente per far valere pretese economiche derivanti dalla convenzione stessa.
Orbene, osserva il Collegio che, affinché un singolo consorziato possa legittimamente agire in giudizio per il pagamento di somme derivanti da un rapporto contrattuale facente capo al , occorre che questi dimostri, con elementi probatori adeguati e CP_5
convincenti, di aver ricevuto una specifica delega o una formale cessione del credito da parte del soggetto titolare della pretesa, vale a dire il stesso. Tale prova, CP_5
tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita, né è dato rinvenire negli atti di causa alcun elemento che possa far ritenere, anche solo in via indiretta o presuntiva, l'esistenza di una siffatta delega o cessione del credito in favore dell'odierna appellante.
Sotto questo profilo, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente evidenziato come Parte_1
non abbia prodotto alcun documento che attesti in modo inequivocabile la propria titolarità del diritto di credito azionato.
Tale circostanza appare dirimente ai fini della decisione, giacché l'assenza di legittimazione attiva in capo all'appellante comporta, inevitabilmente, il rigetto della domanda già in primo grado proposta e la conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Ritiene il Collegio che non possa assumere rilievo, in senso contrario, la circostanza invocata dall'appellante secondo cui, in passato, avrebbe ricevuto pagamenti per analoghe prestazioni da parte di Infatti, il mero pagamento di somme in altre CP_1
occasioni non può, di per sé solo, costituire elemento idoneo a dimostrare la titolarità del diritto azionato, non potendosi escludere che tali pagamenti siano stati effettuati in un contesto differente e senza che ciò implichi il riconoscimento di un rapporto diretto tra le parti in causa.
Peraltro, deve osservarsi che la struttura stessa del , quale soggetto dotato di CP_5
autonoma personalità giuridica e avente il precipuo scopo di perseguire gli interessi comuni dei consorziati attraverso un'azione unitaria e coordinata, impone che eventuali diritti ed obbligazioni nascenti dai rapporti giuridici in cui esso sia parte debbano essere necessariamente riferiti alla sua sfera soggettiva e non a quella dei singoli aderenti. Ne discende che, in assenza di un atto formale che disponga in senso contrario, non può riconoscersi al singolo consorziato alcun potere di intervento diretto nelle vicende
3 contrattuali del , né tantomeno la facoltà di agire autonomamente per la tutela CP_5 di posizioni creditorie che, per loro natura, appartengono all'ente consortile.
Con il secondo motivo di appello, solleva doglianze in merito alla Parte_1 qualificazione dell'intervento del ritenendo che lo stesso Controparte_5
non avrebbe dovuto essere considerato quale intervento principale e autonomo, bensì come un intervento adesivo dipendente.
Ad avviso della Corte che la censura sollevata non può trovare accoglimento.
Ed infatti, l'unico soggetto legittimato a contestare il decisum di primo grado circa la natura dell'intervento spiegato, vale a dire il stesso, non ha ritenuto di proporre CP_5
impugnazione avverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che la problematica dedotta dall'appellante si appalesa, di fatto, priva di incidenza concreta sul piano della decisione che questa Corte è chiamata ad assumere.
Ed invero, in difetto di una specifica contestazione da parte del soggetto direttamente interessato, ogni ulteriore disquisizione in merito alla corretta qualificazione dell'intervento si risolverebbe in una disamina priva di effettiva rilevanza, dovendosi piuttosto ribadire la piena tenuta logica e giuridica delle statuizioni già formulate nel precedente grado di giudizio, alla luce delle considerazioni già espresse e delle circostanze che connotano la vicenda in esame.
In virtù di quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene che l'appello proposto da debba essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma Parte_1
della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la Parte_1
sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di e del , che liquida in CP_1 Controparte_2 complessivi € 5.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4 Sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte appellante.
Così deciso, in Roma il 10 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
5