Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Sentenza breve 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 29/09/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2025, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Casaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, USR - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione - nei confronti dello studente-OMISSIS- - alla Classe IV dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, indirizzo -OMISSIS-, di estremi non noti ed allo stato non notificato a parte ricorrente (ma esclusivamente “comunicato” verbalmente dal Dirigente scolastico, nonché conosciuto mediante la lettura della “pagella scolastica”);
- del verbale n. 6 del Consiglio della classe -OMISSIS- -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025, tenutosi in data 12.6.2025, nel quale si è stabilito che “Non vengono ammessi alla classe successiva per gravi e/o diffuse insufficienze, i seguenti alunni:-OMISSIS-- esito espresso: unanimità”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dal ricorrente, ove lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. I ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, che ha frequentato, nell’anno scolastico 2024/2025, il terzo anno dell’Istituto -OMISSIS-, con indirizzo -OMISSIS-, impugnano gli atti indicati in epigrafe, con cui il Consiglio della classe 3B ha deliberato la non ammissione dello studente alla classe successiva.
Essi lamentano, in sintesi, che il giudizio di non ammissione sarebbe stato assunto in carenza di motivazione, soprattutto a fronte del fatto che l’alunno, in almeno quattro delle materie in cui gli è stata attribuita l’insufficienza, aveva, nel pentamestre, una media dei voti superiore (Italiano) o prossima al sei, il che avrebbe dovuto indurre ad un arrotondamento alla cifra più alta; in particolare, egli ha conseguito la votazione di “cinque” nelle seguenti materie: “Arte e Territorio”, “Discipline turistiche e aziendali”, “Inglese: lingua e letteratura straniera”, “Lingua e letteratura italiana”, “Storia”, mentre ha conseguito il voto di “quattro” nella materia “Scienze motorie e sportive”. Il Consiglio di classe, pertanto, avrebbe dovuto fornire idonea motivazione riguardo all’attribuzione dei singoli voti e alle ragioni che hanno giustificato tale arrotondamento per difetto (e quindi la bocciatura), motivazione che, a dire dei ricorrenti, non si desumerebbe da alcuno degli atti adottati. Né al riguardo sarebbe esaustiva la relazione sull’andamento scolastico dell’alunno a firma del docente coordinatore di classe, che, di fatto, non conterrebbe alcuna spiegazione esaustiva. Inoltre, la scuola avrebbe omesso di informare adeguatamente la famiglia sulle rilevate difficoltà del ragazzo, dal momento che le uniche due comunicazioni, del 18 marzo 2025 e del 29 maggio 2025, sarebbero state consegnate solo all’alunno (che evidentemente non avrebbe messo al corrente i genitori); peraltro, la seconda delle due comunicazioni, consistente in una mail della professoressa di “Arte e Territorio” contenente un invito al ragazzo a sottoporsi ad una interrogazione di recupero, sarebbe intervenuta poco prima della chiusura dell’anno scolastico. Neppure la scuola avrebbe mai attivato corsi di recupero per gli studenti in difficoltà.
All’esito della camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025, il Collegio, rilevato che l’Amministrazione scolastica, costituita solo formalmente, non aveva assolto ai propri oneri istruttori, con ordinanza n. 178 del 2025 ha chiesto chiarimenti su taluni aspetti controversi. In adempimento al citato provvedimento, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione a firma del Dirigente scolastico corredata della pertinente documentazione.
Alla successiva camera di consiglio del 25 settembre 2025, previo avviso alle parti sulla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per la definizione della causa con sentenza ex art. 60 c.p.a., stante anche l’infondatezza del gravame, apprezzabile già in sede cautelare.
Per principii giurisprudenziali pacifici formatisi in materia, dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi:
- la valutazione del percorso scolastico svolto dallo studente nel corso dell'anno e dei risultati raggiunti dal medesimo è espressione di discrezionalità tecnica, che il giudice amministrativo può sindacare solo per ciò che concerne i profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti; rimangono, invece, insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti, che sono affidate in via esclusiva al personale docente della scuola, così come l'apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche e il giudizio di valore che caratterizza l'attività didattica. Il giudice, dunque, non può spingersi fino a sindacare le valutazioni tecnico discrezionali relative all'apprendimento dell'alunno, le quali sono svolte dall'autorità amministrativa sulla base di precise cognizioni tecnico-scientifiche e in forza di un giudizio qualitativo di valore che non è utilmente replicabile in sede giudiziaria (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 9.07.2025, n. 2193; 15.10.2024, n. 3393; 12.12.2023, n. 3748; T.A.R. Lombardia Milano, sez. V, 4.01.2024, n. 28; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15.03. 2022, n. 1719; Cons. St., sez. VI, 24.11.2014, n. 5785; 14.08.2012, n. 4563 e 8 giugno 2011, n. 3446);
- il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. In altre parole, il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dall’alunno funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale; è dunque irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie qualificanti il corso di studi ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22.05.2023, n. 1700; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 8.08.2017, n. 1748);
- la non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (T.A.R. Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2022, n. 2340; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194).
Ciò premesso, facendo applicazione dei suesposti principii al caso di specie e tenuto conto delle integrazioni istruttorie fornite dall’Amministrazione, si rivelano infondate le censure dedotte dai ricorrenti, in quanto il giudizio impugnato risulta conforme ai parametri normativi che disciplinano la materia, nonché esente dai suddetti vizi di manifesta illogicità, di difetto di istruttoria e di motivazione e di travisamento dei fatti.
Preliminarmente, giova osservare che nello scrutinio scolastico, il processo di arrotondamento è una facoltà del Consiglio di classe, non una regola matematica fissa; esso si basa sul principio generale di arrotondare all'unità più vicina i voti inferiori a 0.5 per difetto e quelli uguali o superiori a 0.5 per eccesso. In pratica, i docenti possono adottare il principio di arrotondamento per eccesso, specialmente per valutazioni tra il 5 e il 5,9, al fine di evitare debiti o bocciature, ma la decisione finale spetta al Consiglio di classe, che opera nella sua piena discrezionalità tecnica. Quest’ultimo, in altri termini, non si limita ad una sommatoria aritmetica dei voti ma è tenuto a valutare in modo complessivo e motivato il percorso formativo dello studente tenendo conto anche di eventuali difficoltà personali, miglioramenti progressivi, partecipazione alle attività didattiche e di recupero.
Nel caso in esame, l’alunno, anche a non voler considerare la materia di “Lingua e letteratura italiana” - in cui, senza tener conto dell’“impreparato” ottenuto in data 14 gennaio 2025, la media dei voti conseguiti nel pentamestre sembra superiore al sei - ha comunque riportato cinque insufficienze, di cui due (in “Scienze motorie e sportive” e in “Inglese”) non suscettibili di arrotondamento per eccesso neppure in base ad un criterio matematico.
Dalla documentazione versata in atti dalla scuola si evince (vedi, in particolare, verbali del Consiglio di classe) che l’alunno in questione non soltanto ha mostrato, nel corso dell’intero anno scolastico, un modesto impegno e uno scarso profitto in diverse discipline, ma anche un disinteresse generale per la scuola, tenendo un atteggiamento poco propositivo e poco incline al successo scolastico e formativo, il che è sicuramente sintomatico di immaturità personale e scolastica. Ciò, evidentemente, ha indotto il Consiglio di classe a propendere per un giudizio di non ammissione, che si rivela del tutto giustificato e logico, sia in considerazione del quadro complessivamente deficitario delle competenze e delle abilità acquisite, che vanno evidentemente colmate, sia in considerazione della necessità che lo studente rafforzi il proprio livello di maturazione per il passaggio alla classe superiore.
Quanto alla circostanza che nella materia “Scienze motorie e sportive” il ragazzo avrebbe ingiustamente ottenuto il voto di quattro in una data (4 giugno 2025) in cui neppure vi sarebbe stato l’insegnamento di quella materia, si osserva, in primo luogo, che le risultanze del registro di classe sono pienamente fidefacenti e non sono state smentite da alcuna prova contraria; in secondo luogo, quand’anche quel voto non fosse stato da conteggiare nella media, resterebbe comunque l’insufficienza nella disciplina, tenuto conto dei restanti voti riportati nel pentamestre. Peraltro, l’eventuale raggiungimento della sufficienza nella materia non avrebbe comunque consentito l’ammissione a fronte delle diffuse insufficienze ottenute nelle altre materie.
Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione si riscontra, altresì, che sin dai primi scrutini era emersa la necessità di informare la famiglia dello studente sulle carenze riscontrate in più di una disciplina, comunicazione poi avvenuta con nota prot. n. 24 del 17 gennaio 2025, in cui si invitava l’alunno a partecipare agli interventi di recupero individuati dalla scuola e attivi presso di essa (studio individuale e sportelli pomeridiani). Alla famiglia sono state, inoltre, inviate diverse comunicazioni sui provvedimenti disciplinari assunti a carico del ragazzo. Tali comunicazioni, unitamente ai colloqui programmati e al registro elettronico, al quale la famiglia ha notoriamente accesso mediante proprie credenziali, costituiscono elementi sufficienti ad escludere il mancato coinvolgimento dei genitori circa l’andamento scolastico del proprio figlio.
Nella relazione del Dirigente scolastico, infine, sono state ben indicate le diverse iniziative poste in essere dalla scuola per favorire gli alunni in difficoltà con attività di supporto anche in orario extra-scolastico, sicché, anche sotto tale profilo, le doglianze dei ricorrenti non possono essere condivise.
Per tutto quanto sopra esposto, la deliberazione di non ammissione dello studente all’anno successivo risulta immune dai vizi denunciati. Il ricorso deve essere, quindi, respinto.
3. Le peculiarità della materia e della controversia inducono il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.