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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2024, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Monica Zema Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 215/23 R.G., promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
sede in Bologna via Stalingrado n. 45, codice fiscale , partita P.IVA_1
iva , elettivamente domiciliata in Catania al Viale XX P.IVA_2
Settembre n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Politi
(codice fiscale: ) che la rappresenta e difende giusto CodiceFiscale_1
mandato in atti;
Appellante
CONTRO
in persona del socio Controparte_1 accomandatario p.i. con sede in Catania Controparte_1 P.IVA_3
via del Principe 19,ed elett.te dom.ta in piazza G.Verga n.7 presso lo studio dell'avv. Emma Cotticelli ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_2
difende per mandato in atti;
Appellata
Con ordinanza del 12/7/23, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in atti, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 27.2.2020,
(assicurata) conveniva in Parte_2
giudizio e chiedeva di essere indennizzata in virtù della Controparte_2
polizza n. 1/61389/48/151069218 per i danni subiti dall'immobile assicurato,
a causa di un forte nubifragio abbattutosi su Catania in data 4/10/18.
Si costituiva in giudizio la al solo fine di eccepire la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione per mancanza dei termini per comparire, chiedendo fissarsi una nuova udienza nel rispetto degli stessi.
Il Giudice accoglieva la richiesta e disponeva il rinnovo della notifica nel rispetto dei termini.
Parte attrice manifestava la propria volontà transattiva e chiedeva al Giudice di formulare alle parti una proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c., stante che le stesse avevano già raggiunto un accordo sull'indennizzo ma non anche sugli onorari.
Il Giudice invitava le parti a depositare le rispettive proposte transattive entro gg. quindici prima l'udienza del 17.3.2022, alla quale rinviava ai sensi dell'art. 185 c.p.c. per l'eventuale conciliazione delle parti.
I procuratori depositavano le loro rispettive proposte transattive ed il
Tribunale, all'udienza del 17.3.2022, tentava la conciliazione della lite mediante il pagamento della somma di € 7.800,00 per i danni oltre € 3.000,00 per compensi e spese vive, oltre accessori.
Parte attrice accettava formalmente la proposta, mentre la convenuta assicurazione faceva pervenire al procuratore di parte avversa un assegno per
€. 9.500,00 omnia, cifra diversa da quella indicata dal Giudice ex art. 185
c.p.c., che veniva rifiutata.
In mancanza di accordo transattivo, posta la causa in decisione il Tribunale di
Catania con sentenza n. 5008/22, accoglieva la domanda con condanna della al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di Pt_1
euro 13.127,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello la assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con la dichiarazione che la stessa aveva accettato la proposta transattiva formulata dal primo giudice con l'invio dell'assegno, per quanto attiene la sorte capitale, venendo meno i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo l'integrale rigetto, Controparte_1
del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 12/7/23, la causa, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, veniva posta in decisione con la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di appello la lamenta e censura la Controparte_2
violazione e/o falsa applicazione da parte del Tribunale degli artt. 185 e
185bis c.p.c. nonché dell'art. 1181 c.c., per avere il primo giudice di prime cure condannato la società appellante a rimborsare le spese sostenute pari ad
€ 13.127,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
piuttosto, che dare atto che le parti avevano accettato la proposta transattiva formulata dal
Tribunale all'udienza del 17.3.2022 e confermare l'importo concordato in €
7.800,00 per i danni;
proposta transattiva che prevedeva, inoltre, il pagamento della somma di €. 3.000,00 per spese vive ed onorari, a dire dell'appellante quantificata dal giudice in maniera eccessiva.
1) A giudizio della Corte l'appello è infondato per le argomentazioni che seguono.
A norma dell'art. 185 bis c.p.c. il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che il giudice di prime cure, con ordinanza del 2 dicembre 2021 invitava le parti a depositare le rispettive proposte transattive entro gg. quindici prima l'udienza del 17.03.2022 cui rinviava per l'eventuale conciliazione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
L depositava proposta transattiva, dichiarando che non si era CP_2 raggiunto l'accordo sugli onorari ed offriva 8.000,00 omnia comprensivi.
Il procuratore dell'odierna appellata, con note del 2 marzo 2022, indicava la propria proposta transattiva con il pagamento di € 7.800,00 per i danni all'immobile e di € 992,50 per spese vive di causa e di € 3.746,00 per compensi rinunziando a quelli relativi alla fase di trattazione.
All'udienza del 17 marzo 2022 l'odierna appellata accoglieva la proposta conciliativa del giudice e si dichiarava disposta a transigere la vertenza col versamento da parte della Compagnia di € 7.800,00 per capitale ed € 3.000,00 di cui una parte spese vive ed una parte compensi, oltre cpa.
Il procuratore dell' insisteva nelle proprie richieste e si riservava di Pt_1 interloquire con l'assicurazione.
Il Giudice rinviava all'udienza del 12 aprile 2022 per la transazione della causa, per 7.800,00 sorte capitale oltre 3000,00 per spese ed onorari, dando il termine di cinque giorni prima per il deposito delle note.
Giova osservare che la proposta transattiva effettuata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. è da considerarsi unitaria, anche se nel caso che ci occupa il Tribunale ha specificato le somme relative alla sorte capitale e quelle relative alle spese legali, infatti, il suddetto articolo prevede che il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa, pertanto, la detta proposta può essere accettata o meno dalle parti nella sua interezza, non potendo le stesse accettarne solo una parte.
La inviava raccomandata con la quale reiterava la richiesta di Pt_1
transigere per 9.500,00 omnia, somma inferiore rispetto a quella proposta dal
Giudice ed accettata dalla . CP_1
Il procuratore della , con pec rigettava l'offerta, ed alla luce della CP_1
mancata transazione, chiedeva i termini ex 183 sesto comma c.p.c.
Il giudice, alla luce di quanto sopra, concedeva i detti termini per la prosecuzione del giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
L nonostante il rifiuto della somma di €. 9.500,00, inviava al Pt_1
procuratore della un assegno circolare accompagnato da una CP_1 comunicazione denominata “offerta reale”, che quest'ultima rifiutava, in quanto inferiore alla proposta transattiva avanzata dal giudice.
Da quanto fin qui esposto, appare chiaro come l'odierna appellante non abbia accettato la proposta transattiva avanzata dal primo giudice, cercando di ottenere una transazione alle proprie condizioni, inferiori a quelle indicate dal
Tribunale che ammontava a €. 7.800,00 per i danni, ed €. 3.000,00, per spese e compensi, somma quest'ultima assolutamente in linea con le tariffe indicate nel D.M. 55/14, applicabile ratione temporis, ove si consideri che le dette tariffe, applicando i valori medi,( non essendovi ragione per cui il Tribunale avrebbe dovuto applicare i minimi) prevedono per le fasi prime due fasi di giudizio, €. 1.696,00 a cui devono aggiungersi le spese generali come per legge che ammontano a €. 254,40 per un totale di €. 1.950,40, cui devono aggiungersi le spese vive, documentate, che ammontavano a €. €.992,50 per una somma complessiva di €. 2.942,9, inferiore di circa 50 euro a quanto indicato dal Tribunale.
Né, tantomeno, l'invio di un assegno per un importo inferiore a quello indicato dal giudice ai fini transattivi può essere considerato un'offerta reale, infatti a norma dell'art. 1208 c.c. n. 3, affinché l'offerta sia valida è necessario:…3) che comprenda la totalità della somma.
Nel caso che ci occupa, la totalità della somma indicata dal giudice ammontava a €. 10.800,00, invece, l'assegno della era per €. Pt_1
9.500,00, pertanto non poteva essere ritenuto quale offerta reale ma, come correttamente indicato dal primo giudice, quale adempimento parziale ex art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare la somma offerta.
Pertanto, correttamente, alla luce dell'immotivato rifiuto dell'odierna appellante ad accettare la transazione, alle condizioni poste dal giudice, (che indicavano specificatamente la somma di cui alla sorte capitale e quella per spese e compensi, per un ammontare complessivo di €. 10.800,00), lo stesso procedeva nel giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
2) Con il secondo motivo la lamenta e censura la violazione Controparte_2
e/o falsa applicazione dell'art. 96 comma III c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente valutato il comportamento della società appellante alla stregua di un “abuso del processo” per avere essa resistito in giudizio pretestuosamente, senza contestare in fatto e in diritto la pretesa di controparte, allungando di fatto i tempi di definizione della controversia.
2.1) A giudizio del Collegio il motivo è infondato.
L'art. 96 c.p.c. sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Invero, la legge configura in tale comportamento una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “ La condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”( ex plurimis Cass. 22405/18).
Dagli atti di causa, come correttamente ritenuto dal primo giudice, emerge il comportamento dilatorio ed ostruzionistico della compagnia assicuratrice convenuta, gravemente temerario.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la stessa ha, immotivatamente, rifiutato di corrispondere all'odierna appellata, in fase stragiudiziale, il risarcimento quantificato dal proprio perito ed espressamente accettato dalla , costringendo quest'ultima a promuovere il CP_1
presente giudizio (lettera del 28.02.2019).
L'appellante, inoltre, rifiutava, immotivatamente, di procedere alla negoziazione assistita, asserendo che il danno oggetto della controversia non era coperto dalla polizza.
A seguito dell'azione intrapresa dall'appellata, la nulla contestava Parte_1
nel merito delle domande avanzate, tentando di transigere la controversia, corrispondendo una somma diversa da quella indicata dal G.I.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che, in caso di mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita della parte risultata in giudizio del tutto soccombente, ben può il giudice condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; condanna che ha natura sanzionatoria ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte ( ex plurimis Cass.
19285/2016).
Appare chiaro, come, le asserzioni avanzate dall'appellante finalizzate alla mancata partecipazione alla negoziazione assistita, ( mancata operatività della polizza) fossero del tutto pretestuose atteso che le stesse non sono state coltivate in sede di giudizio.
Anche la mancata corresponsione di quanto stabilito dal proprio perito, si rappresenta quale violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
c.p.c, che ha costretto l'odierna appellata a proporre il giudizio in oggetto, non ultimo l'atteggiamento adottato in sede di transazione giudiziale, si rappresenta quale violazione dei detti doveri, pertanto, corretta sotto tale profilo si rappresenta la sentenza impugnata.
3) Con il terzo motivo si lamenta e censura la violazione e/o falsa applicazione del DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Per avere, erroneamente il Giudice di prime cure ha stabilito e liquidato i compensi seguendo un criterio di calcolo (per le fasi di studio, introduttiva e decisoria) ricompreso nei parametri medi della tabella di riferimento.
3.1) Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, sull'argomento, ha costantemente ritenuto che il giudice nella liquidazione del compenso, deve tenere conto dei valori medi delle tabelle di riferimento nonché di una serie di criteri con ampio potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (caratteristiche, urgenza e del pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) che gli consentono di aumentare o diminuire i detti parametri.
Peraltro, ritiene la Corte, che l'esercizio di tale potere con l'attribuzione di un maggior “peso” ai risultati dell'attività non costituisce violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista e' di mezzi e non di risultato ( Cass 17570/21).
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio, alla luce di quanto fin qui esposto, che il giudice nel liquidare i valori medi abbia tenuto conto delle difficoltà difensive affrontate a seguito del comportamento assunto dalla della Pt_1
natura della domanda, nonché delle questioni di fatto trattate e dei risultati conseguiti, anche alla luce della disponibilità dell'appellata a transigere la causa.
Pertanto corretta, appare la sentenza impugnata, non emergendo motivi, anche in ordine alla qualità degli scritti difensivi, per discostarsi dai valori medi con riduzione degli stessi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
4) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.147/22 ed i suoi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto(Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.5008/22, resa dal Tribunale di Parte_3
Catania, in data 9/12/22, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellato, che si liquidano in complessivi Euro
4.888,00, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva,
€.922,00 fase di trattazione e €.1.911,00 fase decisionale, oltre c.p.a., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 25/2/24 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 10
Dott. Mariannina Giuffrida
LA PRESIDENTE
Dott. Monica Zema
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Monica Zema Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 215/23 R.G., promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
sede in Bologna via Stalingrado n. 45, codice fiscale , partita P.IVA_1
iva , elettivamente domiciliata in Catania al Viale XX P.IVA_2
Settembre n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Politi
(codice fiscale: ) che la rappresenta e difende giusto CodiceFiscale_1
mandato in atti;
Appellante
CONTRO
in persona del socio Controparte_1 accomandatario p.i. con sede in Catania Controparte_1 P.IVA_3
via del Principe 19,ed elett.te dom.ta in piazza G.Verga n.7 presso lo studio dell'avv. Emma Cotticelli ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_2
difende per mandato in atti;
Appellata
Con ordinanza del 12/7/23, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in atti, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 27.2.2020,
(assicurata) conveniva in Parte_2
giudizio e chiedeva di essere indennizzata in virtù della Controparte_2
polizza n. 1/61389/48/151069218 per i danni subiti dall'immobile assicurato,
a causa di un forte nubifragio abbattutosi su Catania in data 4/10/18.
Si costituiva in giudizio la al solo fine di eccepire la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione per mancanza dei termini per comparire, chiedendo fissarsi una nuova udienza nel rispetto degli stessi.
Il Giudice accoglieva la richiesta e disponeva il rinnovo della notifica nel rispetto dei termini.
Parte attrice manifestava la propria volontà transattiva e chiedeva al Giudice di formulare alle parti una proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c., stante che le stesse avevano già raggiunto un accordo sull'indennizzo ma non anche sugli onorari.
Il Giudice invitava le parti a depositare le rispettive proposte transattive entro gg. quindici prima l'udienza del 17.3.2022, alla quale rinviava ai sensi dell'art. 185 c.p.c. per l'eventuale conciliazione delle parti.
I procuratori depositavano le loro rispettive proposte transattive ed il
Tribunale, all'udienza del 17.3.2022, tentava la conciliazione della lite mediante il pagamento della somma di € 7.800,00 per i danni oltre € 3.000,00 per compensi e spese vive, oltre accessori.
Parte attrice accettava formalmente la proposta, mentre la convenuta assicurazione faceva pervenire al procuratore di parte avversa un assegno per
€. 9.500,00 omnia, cifra diversa da quella indicata dal Giudice ex art. 185
c.p.c., che veniva rifiutata.
In mancanza di accordo transattivo, posta la causa in decisione il Tribunale di
Catania con sentenza n. 5008/22, accoglieva la domanda con condanna della al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di Pt_1
euro 13.127,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello la assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con la dichiarazione che la stessa aveva accettato la proposta transattiva formulata dal primo giudice con l'invio dell'assegno, per quanto attiene la sorte capitale, venendo meno i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo l'integrale rigetto, Controparte_1
del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 12/7/23, la causa, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, veniva posta in decisione con la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di appello la lamenta e censura la Controparte_2
violazione e/o falsa applicazione da parte del Tribunale degli artt. 185 e
185bis c.p.c. nonché dell'art. 1181 c.c., per avere il primo giudice di prime cure condannato la società appellante a rimborsare le spese sostenute pari ad
€ 13.127,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
piuttosto, che dare atto che le parti avevano accettato la proposta transattiva formulata dal
Tribunale all'udienza del 17.3.2022 e confermare l'importo concordato in €
7.800,00 per i danni;
proposta transattiva che prevedeva, inoltre, il pagamento della somma di €. 3.000,00 per spese vive ed onorari, a dire dell'appellante quantificata dal giudice in maniera eccessiva.
1) A giudizio della Corte l'appello è infondato per le argomentazioni che seguono.
A norma dell'art. 185 bis c.p.c. il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che il giudice di prime cure, con ordinanza del 2 dicembre 2021 invitava le parti a depositare le rispettive proposte transattive entro gg. quindici prima l'udienza del 17.03.2022 cui rinviava per l'eventuale conciliazione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
L depositava proposta transattiva, dichiarando che non si era CP_2 raggiunto l'accordo sugli onorari ed offriva 8.000,00 omnia comprensivi.
Il procuratore dell'odierna appellata, con note del 2 marzo 2022, indicava la propria proposta transattiva con il pagamento di € 7.800,00 per i danni all'immobile e di € 992,50 per spese vive di causa e di € 3.746,00 per compensi rinunziando a quelli relativi alla fase di trattazione.
All'udienza del 17 marzo 2022 l'odierna appellata accoglieva la proposta conciliativa del giudice e si dichiarava disposta a transigere la vertenza col versamento da parte della Compagnia di € 7.800,00 per capitale ed € 3.000,00 di cui una parte spese vive ed una parte compensi, oltre cpa.
Il procuratore dell' insisteva nelle proprie richieste e si riservava di Pt_1 interloquire con l'assicurazione.
Il Giudice rinviava all'udienza del 12 aprile 2022 per la transazione della causa, per 7.800,00 sorte capitale oltre 3000,00 per spese ed onorari, dando il termine di cinque giorni prima per il deposito delle note.
Giova osservare che la proposta transattiva effettuata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. è da considerarsi unitaria, anche se nel caso che ci occupa il Tribunale ha specificato le somme relative alla sorte capitale e quelle relative alle spese legali, infatti, il suddetto articolo prevede che il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa, pertanto, la detta proposta può essere accettata o meno dalle parti nella sua interezza, non potendo le stesse accettarne solo una parte.
La inviava raccomandata con la quale reiterava la richiesta di Pt_1
transigere per 9.500,00 omnia, somma inferiore rispetto a quella proposta dal
Giudice ed accettata dalla . CP_1
Il procuratore della , con pec rigettava l'offerta, ed alla luce della CP_1
mancata transazione, chiedeva i termini ex 183 sesto comma c.p.c.
Il giudice, alla luce di quanto sopra, concedeva i detti termini per la prosecuzione del giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
L nonostante il rifiuto della somma di €. 9.500,00, inviava al Pt_1
procuratore della un assegno circolare accompagnato da una CP_1 comunicazione denominata “offerta reale”, che quest'ultima rifiutava, in quanto inferiore alla proposta transattiva avanzata dal giudice.
Da quanto fin qui esposto, appare chiaro come l'odierna appellante non abbia accettato la proposta transattiva avanzata dal primo giudice, cercando di ottenere una transazione alle proprie condizioni, inferiori a quelle indicate dal
Tribunale che ammontava a €. 7.800,00 per i danni, ed €. 3.000,00, per spese e compensi, somma quest'ultima assolutamente in linea con le tariffe indicate nel D.M. 55/14, applicabile ratione temporis, ove si consideri che le dette tariffe, applicando i valori medi,( non essendovi ragione per cui il Tribunale avrebbe dovuto applicare i minimi) prevedono per le fasi prime due fasi di giudizio, €. 1.696,00 a cui devono aggiungersi le spese generali come per legge che ammontano a €. 254,40 per un totale di €. 1.950,40, cui devono aggiungersi le spese vive, documentate, che ammontavano a €. €.992,50 per una somma complessiva di €. 2.942,9, inferiore di circa 50 euro a quanto indicato dal Tribunale.
Né, tantomeno, l'invio di un assegno per un importo inferiore a quello indicato dal giudice ai fini transattivi può essere considerato un'offerta reale, infatti a norma dell'art. 1208 c.c. n. 3, affinché l'offerta sia valida è necessario:…3) che comprenda la totalità della somma.
Nel caso che ci occupa, la totalità della somma indicata dal giudice ammontava a €. 10.800,00, invece, l'assegno della era per €. Pt_1
9.500,00, pertanto non poteva essere ritenuto quale offerta reale ma, come correttamente indicato dal primo giudice, quale adempimento parziale ex art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare la somma offerta.
Pertanto, correttamente, alla luce dell'immotivato rifiuto dell'odierna appellante ad accettare la transazione, alle condizioni poste dal giudice, (che indicavano specificatamente la somma di cui alla sorte capitale e quella per spese e compensi, per un ammontare complessivo di €. 10.800,00), lo stesso procedeva nel giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
2) Con il secondo motivo la lamenta e censura la violazione Controparte_2
e/o falsa applicazione dell'art. 96 comma III c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente valutato il comportamento della società appellante alla stregua di un “abuso del processo” per avere essa resistito in giudizio pretestuosamente, senza contestare in fatto e in diritto la pretesa di controparte, allungando di fatto i tempi di definizione della controversia.
2.1) A giudizio del Collegio il motivo è infondato.
L'art. 96 c.p.c. sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Invero, la legge configura in tale comportamento una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “ La condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”( ex plurimis Cass. 22405/18).
Dagli atti di causa, come correttamente ritenuto dal primo giudice, emerge il comportamento dilatorio ed ostruzionistico della compagnia assicuratrice convenuta, gravemente temerario.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la stessa ha, immotivatamente, rifiutato di corrispondere all'odierna appellata, in fase stragiudiziale, il risarcimento quantificato dal proprio perito ed espressamente accettato dalla , costringendo quest'ultima a promuovere il CP_1
presente giudizio (lettera del 28.02.2019).
L'appellante, inoltre, rifiutava, immotivatamente, di procedere alla negoziazione assistita, asserendo che il danno oggetto della controversia non era coperto dalla polizza.
A seguito dell'azione intrapresa dall'appellata, la nulla contestava Parte_1
nel merito delle domande avanzate, tentando di transigere la controversia, corrispondendo una somma diversa da quella indicata dal G.I.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che, in caso di mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita della parte risultata in giudizio del tutto soccombente, ben può il giudice condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; condanna che ha natura sanzionatoria ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte ( ex plurimis Cass.
19285/2016).
Appare chiaro, come, le asserzioni avanzate dall'appellante finalizzate alla mancata partecipazione alla negoziazione assistita, ( mancata operatività della polizza) fossero del tutto pretestuose atteso che le stesse non sono state coltivate in sede di giudizio.
Anche la mancata corresponsione di quanto stabilito dal proprio perito, si rappresenta quale violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
c.p.c, che ha costretto l'odierna appellata a proporre il giudizio in oggetto, non ultimo l'atteggiamento adottato in sede di transazione giudiziale, si rappresenta quale violazione dei detti doveri, pertanto, corretta sotto tale profilo si rappresenta la sentenza impugnata.
3) Con il terzo motivo si lamenta e censura la violazione e/o falsa applicazione del DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Per avere, erroneamente il Giudice di prime cure ha stabilito e liquidato i compensi seguendo un criterio di calcolo (per le fasi di studio, introduttiva e decisoria) ricompreso nei parametri medi della tabella di riferimento.
3.1) Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, sull'argomento, ha costantemente ritenuto che il giudice nella liquidazione del compenso, deve tenere conto dei valori medi delle tabelle di riferimento nonché di una serie di criteri con ampio potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (caratteristiche, urgenza e del pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) che gli consentono di aumentare o diminuire i detti parametri.
Peraltro, ritiene la Corte, che l'esercizio di tale potere con l'attribuzione di un maggior “peso” ai risultati dell'attività non costituisce violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista e' di mezzi e non di risultato ( Cass 17570/21).
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio, alla luce di quanto fin qui esposto, che il giudice nel liquidare i valori medi abbia tenuto conto delle difficoltà difensive affrontate a seguito del comportamento assunto dalla della Pt_1
natura della domanda, nonché delle questioni di fatto trattate e dei risultati conseguiti, anche alla luce della disponibilità dell'appellata a transigere la causa.
Pertanto corretta, appare la sentenza impugnata, non emergendo motivi, anche in ordine alla qualità degli scritti difensivi, per discostarsi dai valori medi con riduzione degli stessi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
4) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.147/22 ed i suoi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto(Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.5008/22, resa dal Tribunale di Parte_3
Catania, in data 9/12/22, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellato, che si liquidano in complessivi Euro
4.888,00, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva,
€.922,00 fase di trattazione e €.1.911,00 fase decisionale, oltre c.p.a., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 25/2/24 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 10
Dott. Mariannina Giuffrida
LA PRESIDENTE
Dott. Monica Zema