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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5267 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Li Battiati, via Umberto I n. 25, ed elettivamente domiciliato in Leonforte, Corso Umberto n. 396, presso lo studio dell'avv. Antonio Pistone, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Rocco Vaccarino, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.06.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000267956, notificata in data 24.05.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 19.500,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2011, oltre € 6,60 a titolo di spese, e di cui all'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.08/08/2017.0340010 del 06.03.2018 e prot. n. CP_
.2100.08/08/2017.0340011 del 07.03.2018.
1 CP_ Con il predetto atto l , richiamati gli atti di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti e comunque l'irritualità dell'eventuale loro notificazione, con violazione dell'art. 18 della L 689/81; il difetto di motivazione;
la tardività della contestazione per violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, L
689/81; l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “• in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
• in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. n. OI-
000267956; • In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, autorizzare
l'estinzione della sanzione amministrativa con il pagamento della misura ridotta pari al minimo edittale.”, con vittoria di spese e compensi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e depositando provvedimento di rideterminazione della sanzione;
nel corso del giudizio, a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023, depositava nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione secondo i criteri da quest'ultimo atto normativo fissati. Chiedeva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 13.03.2023, resa all'esito dell'udienza del 10.03.2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, dell'11.04.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 14.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va ritenuta non fondata l'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente, sul presupposto che il ricorrente non risultava essere il legale rappresentante della società nel Parte_2
2018 ovvero al momento della notificazione degli atti di accertamento, rivestendo la predetta qualifica il sig.
[...]
. Persona_2
2 Ebbene, l'eccezione, poiché dedotta soltanto nelle note del 20.11.2023 per l'udienza del 22.11.2023 e non in seno al ricorso, l'eccezione è tardiva.
Infatti, nello specifico modulo procedimentale introdotto dagli artt. 22 e segg. della L 689/1981, non è possibile integrare nel corso del giudizio, a mezzo di memorie suppletive, i motivi originariamente svolti nel ricorso introduttivo, a sostegno della domanda di annullamento degli atti amministrativi. Questa, tenuto conto della peculiarità del processo del quale si sta trattando, è la risposta che è stata data dalla giurisprudenza sin dalla sentenza del 16.04.2003 n. 6013 della Suprema Corte di Cassazione.
In ogni caso, l'eccezione è infondata, avendo la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III, 14.01.2019 n. 1511; Id.
Cass. Pen., Sez III 11.01.2019 n. 17695) precisato che “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D. Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Rv. 264031). Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, , Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 Per_3 del 07/11/2002, Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Rv. 222252). In tale ambito, Per_4 tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d. l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Per_5
Assirelli, Rv. 259741). L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d. l. 12 settembre 1983,
n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere più tenuto al pagamento
3 perché estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perché orami estraneo alla stessa. L'assunto difensivo è privo di pregio sotto tutti i profili. Esso è contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto al profilo dell'impossibilità a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilità, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.”
Ne consegue che il ricorrente deve ritenersi dotato di legittimazione passiva e legittimo destinatario dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione.
Inoltre, parte ricorrente con l'opposizione contestava l'omessa motivazione, in merito al quale è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cfr.: Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie le ordinanze ingiunzioni risultano dotate di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata, evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge
n.689/1981”). CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' notificata in data 24.05.2022, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2011, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'omessa notifica degli atti di accertamento ad essa sottese e come indicato nella stessa e comunque la tardività degli stessi in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81. CP_ Con riferimento agli atti di accertamento prot. n. .2100.08/08/2017.0340010 del 06.03.2018, va rilevata la nullità della sua notificazione.
4 CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto copia rispettivamente dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78321367746-5, che “per assenza del destinatario” risulta emessa in data 04.09.2017 la raccomandata informativa a/r con avviso di ricevimento n. 78331367746-8 (C.A.D.).
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, è intervenuta più di recente la Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Ne consegue che, facendo applicazione del suindicato principio, non può dirsi perfezionata la notificazione CP_ dell'atto di accertamento prot. n. .2100.08/08/2017.0340010 del 06.03.2018, sotteso all'ordinanza ingiunzione, poiché sebbene risulta notificato con raccomandata a/r n. 78321367746-5, nel cui avviso di ricevimento risulta annotata soltanto la spedizione della raccomandata informativa a/r con avviso di ricevimento n. 78331367746-8 (C.A.D.), l'avviso di ricevimento di tale ultima raccomandata non è stato prodotto in atti.
Conseguentemente, rilevata l'omessa prova della notificazione del suindicato atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, conseguenzialmente, annullata, per la mancata notifica dell'atto di contestazione della violazione ivi accertata.
Ne consegue che l'esame degli altri motivi di censura sollevati in ricorso, nonostante siano infondati (la prescrizione decorre dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione cui va aggiunto il termine di sospensione a causa del Covid-19), risulta ultroneo.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse stante l'infondatezza e la tardività dei motivi di impugnazione – tranne quello, di cui in parte motiva, accolto – possono trovare parziale compensazione e la restante parte trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.06.2022 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
5 1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000267956, per l'omessa e/o irregolare notifica degli atti di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2) Compensa le spese in ragione della metà e condanna l alla refusione nei confronti di parte ricorrente della restante metà, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
1.304,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae
– in solido - in favore dei procuratori costituiti antistatari, avv.ti Antonio Pistone e Rocco Vaccarino.
Così deciso in Catania, 14.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5267 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Li Battiati, via Umberto I n. 25, ed elettivamente domiciliato in Leonforte, Corso Umberto n. 396, presso lo studio dell'avv. Antonio Pistone, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Rocco Vaccarino, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.06.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000267956, notificata in data 24.05.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 19.500,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2011, oltre € 6,60 a titolo di spese, e di cui all'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.08/08/2017.0340010 del 06.03.2018 e prot. n. CP_
.2100.08/08/2017.0340011 del 07.03.2018.
1 CP_ Con il predetto atto l , richiamati gli atti di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti e comunque l'irritualità dell'eventuale loro notificazione, con violazione dell'art. 18 della L 689/81; il difetto di motivazione;
la tardività della contestazione per violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, L
689/81; l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “• in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
• in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. n. OI-
000267956; • In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, autorizzare
l'estinzione della sanzione amministrativa con il pagamento della misura ridotta pari al minimo edittale.”, con vittoria di spese e compensi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e depositando provvedimento di rideterminazione della sanzione;
nel corso del giudizio, a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023, depositava nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione secondo i criteri da quest'ultimo atto normativo fissati. Chiedeva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 13.03.2023, resa all'esito dell'udienza del 10.03.2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, dell'11.04.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 14.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va ritenuta non fondata l'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente, sul presupposto che il ricorrente non risultava essere il legale rappresentante della società nel Parte_2
2018 ovvero al momento della notificazione degli atti di accertamento, rivestendo la predetta qualifica il sig.
[...]
. Persona_2
2 Ebbene, l'eccezione, poiché dedotta soltanto nelle note del 20.11.2023 per l'udienza del 22.11.2023 e non in seno al ricorso, l'eccezione è tardiva.
Infatti, nello specifico modulo procedimentale introdotto dagli artt. 22 e segg. della L 689/1981, non è possibile integrare nel corso del giudizio, a mezzo di memorie suppletive, i motivi originariamente svolti nel ricorso introduttivo, a sostegno della domanda di annullamento degli atti amministrativi. Questa, tenuto conto della peculiarità del processo del quale si sta trattando, è la risposta che è stata data dalla giurisprudenza sin dalla sentenza del 16.04.2003 n. 6013 della Suprema Corte di Cassazione.
In ogni caso, l'eccezione è infondata, avendo la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III, 14.01.2019 n. 1511; Id.
Cass. Pen., Sez III 11.01.2019 n. 17695) precisato che “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D. Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Rv. 264031). Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, , Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 Per_3 del 07/11/2002, Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Rv. 222252). In tale ambito, Per_4 tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d. l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Per_5
Assirelli, Rv. 259741). L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d. l. 12 settembre 1983,
n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere più tenuto al pagamento
3 perché estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perché orami estraneo alla stessa. L'assunto difensivo è privo di pregio sotto tutti i profili. Esso è contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto al profilo dell'impossibilità a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilità, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.”
Ne consegue che il ricorrente deve ritenersi dotato di legittimazione passiva e legittimo destinatario dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione.
Inoltre, parte ricorrente con l'opposizione contestava l'omessa motivazione, in merito al quale è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cfr.: Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie le ordinanze ingiunzioni risultano dotate di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata, evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge
n.689/1981”). CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' notificata in data 24.05.2022, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2011, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'omessa notifica degli atti di accertamento ad essa sottese e come indicato nella stessa e comunque la tardività degli stessi in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81. CP_ Con riferimento agli atti di accertamento prot. n. .2100.08/08/2017.0340010 del 06.03.2018, va rilevata la nullità della sua notificazione.
4 CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto copia rispettivamente dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78321367746-5, che “per assenza del destinatario” risulta emessa in data 04.09.2017 la raccomandata informativa a/r con avviso di ricevimento n. 78331367746-8 (C.A.D.).
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, è intervenuta più di recente la Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Ne consegue che, facendo applicazione del suindicato principio, non può dirsi perfezionata la notificazione CP_ dell'atto di accertamento prot. n. .2100.08/08/2017.0340010 del 06.03.2018, sotteso all'ordinanza ingiunzione, poiché sebbene risulta notificato con raccomandata a/r n. 78321367746-5, nel cui avviso di ricevimento risulta annotata soltanto la spedizione della raccomandata informativa a/r con avviso di ricevimento n. 78331367746-8 (C.A.D.), l'avviso di ricevimento di tale ultima raccomandata non è stato prodotto in atti.
Conseguentemente, rilevata l'omessa prova della notificazione del suindicato atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, conseguenzialmente, annullata, per la mancata notifica dell'atto di contestazione della violazione ivi accertata.
Ne consegue che l'esame degli altri motivi di censura sollevati in ricorso, nonostante siano infondati (la prescrizione decorre dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione cui va aggiunto il termine di sospensione a causa del Covid-19), risulta ultroneo.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse stante l'infondatezza e la tardività dei motivi di impugnazione – tranne quello, di cui in parte motiva, accolto – possono trovare parziale compensazione e la restante parte trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.06.2022 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
5 1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000267956, per l'omessa e/o irregolare notifica degli atti di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2) Compensa le spese in ragione della metà e condanna l alla refusione nei confronti di parte ricorrente della restante metà, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
1.304,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae
– in solido - in favore dei procuratori costituiti antistatari, avv.ti Antonio Pistone e Rocco Vaccarino.
Così deciso in Catania, 14.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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