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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14230/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate NE - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249002224490000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249002224490000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249002224490000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 11 luglio 2024 all'Agenzia delle Entrate - NE (di seguito
ADER) la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria capitolina - chiedendone, previa sospensiva, che fosse annullata per intervenuta prescrizione delle pretese sottese l'intimazione di pagamento n.089 2024 9002224490 000, notificatale in data 1 giugno 2024, dall'importo complessivo di euro 1.771,72, emessa in forza di quattro cartelle esattoriali presupposte e relative a tasse automobilistiche insolute degli anni 2013,2014,2015 e 2016.
In data 31 marzo 2025 si costituiva ADER- Direzione regionale della Toscana, eccependo in via pregiudiziale, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, l'incompetenza territoriale di questa Corte, a beneficio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pistoia e, comunque, nel merito, sollecitando il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese.
Con ordinanza del 17 giugno 2025 la Corte, in composizione monocratica, rigettava l'istanza di sospensiva della ricorrente
All'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025 - disertata da entrambe le parti - la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992 l'incompetenza per territorio di questa Corte tributaria capitolina - in favore della omologa Corte di primo grado di Pistoia - essendo l'atto impugnato stato emesso dall'Agenzia delle Entrate- NE- sede di Pistoia a carico di contribuente residente in
Quarrata (PT).
La decisione in rito costituisce giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
1)dichiara l'incompetenza per territorio di questa Corte a beneficio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pistoia;
2) termini di legge per la riassunzione del giudizio aventi al giudice competente;
3) spese compensate.
Roma 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14230/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate NE - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249002224490000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249002224490000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249002224490000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 11 luglio 2024 all'Agenzia delle Entrate - NE (di seguito
ADER) la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria capitolina - chiedendone, previa sospensiva, che fosse annullata per intervenuta prescrizione delle pretese sottese l'intimazione di pagamento n.089 2024 9002224490 000, notificatale in data 1 giugno 2024, dall'importo complessivo di euro 1.771,72, emessa in forza di quattro cartelle esattoriali presupposte e relative a tasse automobilistiche insolute degli anni 2013,2014,2015 e 2016.
In data 31 marzo 2025 si costituiva ADER- Direzione regionale della Toscana, eccependo in via pregiudiziale, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, l'incompetenza territoriale di questa Corte, a beneficio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pistoia e, comunque, nel merito, sollecitando il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese.
Con ordinanza del 17 giugno 2025 la Corte, in composizione monocratica, rigettava l'istanza di sospensiva della ricorrente
All'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025 - disertata da entrambe le parti - la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992 l'incompetenza per territorio di questa Corte tributaria capitolina - in favore della omologa Corte di primo grado di Pistoia - essendo l'atto impugnato stato emesso dall'Agenzia delle Entrate- NE- sede di Pistoia a carico di contribuente residente in
Quarrata (PT).
La decisione in rito costituisce giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
1)dichiara l'incompetenza per territorio di questa Corte a beneficio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pistoia;
2) termini di legge per la riassunzione del giudizio aventi al giudice competente;
3) spese compensate.
Roma 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei