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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8231 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG 21374 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 [...][...
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CONNY SCALZI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.11.23 il ricorrente conveniva in giudizio la convenuta in epigrafe assumendo: di essere stato assunto in data 15.12.2008 dalla con qualifica di operaio, addetto alle pulizie, Controparte_1 ed inquadramento al 2° livello del CCNL Imprese di Pulizie e servizi integrativi/multiservizi; che la è una società in-house CP_1 providing del che svolge numerosi servizi essenziali di Controparte_2 facility management;
che, con ordine di servizio del 17.07.2017, era assegnato all'UOC Custodia del;
che con ordine di servizio Controparte_3 del 22.03.2019, era stato assegnato alla sede aziendale della
[...]
, sita in alla Via Commissario Ammaturo Controparte_4 CP_1 con le mansioni di operaio comune addetto alla custodia, inquadrato al II livello CCNL di categoria;
che, in esecuzione del predetto ordine di servizio, a far data dall'01.04.2019, osservava il seguente orario di servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.20, con venti minuti giornalieri, non retribuiti, per la pausa pranzo;
che le mansioni formalmente assegnategli a far data dall'01.04.2019 non corrispondevano a quelle effettivamente svolte facendo rientrare la sua attività lavorativa nel III livello del CCNL applicato;
che di fatto aveva svolto le seguenti mansioni: prima accoglienza presso un desk all'uopo posizionato consistente nel compito di assumere i dati anagrafici di chi accede agli uffici posti al piano, di verificarne i documenti, di intervistare gli utenti sulle loro necessità e di indirizzarli verso gli uffici competenti;
consegnare loro eventualmente la modulistica da compilare, forniva indicazioni su come compilare la modulistica;
di aver svolto la suddetta attività unitamente al Sig. inquadrato al IV livello del CCNL di Parte_2 categoria;
che tale attività era incompatibile con il suo stato di salute e per tale motivo, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c innanzi al Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, al fine di “… essere collocato presso una sede più adeguata alle sue condizioni di salute …”; che, la società convenuta lo trasferiva presso il secondo piano del plesso di Via Ammaturo con le stesse mansioni ma con una minore affluenza di pubblico;
che, solo far data dall'01.10.2022, era stato inquadrato nel III livello del CCNL di categoria. Pertanto, assumeva il suo diritto al riconoscimento per la qualifica di cui al III livello del CCNL di riferimento e conseguentemente le differenze retributive maturate nel periodo 01.04.2019 – 30.9.2022. Tanto premesso, concludeva: “a)accertare e dichiarare che il Signor
[...]
ha intrattenuto ed intrattiene un rapporto lavorativo di natura Parte_1 subordinata a tempo indeterminato con la b) Controparte_1 accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica di cui al livello III del CCNL applicato al lavoratore, riconoscere al ricorrente l'inquadramento in tale qualifica c)per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 2.871,16 a titolo CP_1 di differenze retributive e come specificata negli allegati conteggi che fanno parte integrante del presente ricorso e come sopra specificate il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) vittoria per spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore per anticipo fattone”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva la nullità del ricorso per mancanza degli elementi essenziali ex art. 414 c.p.c.; nel merito, deduceva che il ricorrente, nel periodo richiesto in ricorso non aveva mai svolto mansioni riferibili agli invocati livelli superiori. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo. Invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame. Ciò posto, va disattesa anche l'ulteriore eccezione sollevata da parte resistente in ordine alla natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in house, non ravvisandosi ostacoli di sorta all'applicazione dell'art. 2103 c.c., come chiarito dalla Corte di Cassazione in due sentenze “gemelle” entrambe pubblicate il 1° dicembre 2022 (sentenza n. 35421/2022 e sentenza n. 35422/2022): "Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria”. Da ciò consegue che nelle società a partecipazione pubblica è possibile riconoscere tanto l'inquadramento nel livello superiore quanto le relative differenze retributive.
Nel merito, il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'applicazione al rapporto delle previsioni del CCNL di categoria, per tutto il periodo indicato in ricorso, risultano pacifici in quanto non contestati. Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni riferibili ad un livello di inqamento superiore rispetto a quello pacificamente riconosciuto dalla convenuta per il periodo dal 1.04.2019 al 30.09.2022 considerato che, successivamente, la convenuta ha riconosciuto il livello richiesto, e, in relazione a detto accertamento, ha chiesto la condanna della stessa al consequenziale pagamento delle differenze retributive. Ai sensi dell'art. 2103 c.c. il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. È, pertanto, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) la riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
b) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Nel procedimento logico-giuridico diretto all'accertamento dell'esistenza della prima delle due condizioni sopraelencate, e segnatamente alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Ed evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in questi sensi, Cass. Sez. L, Sentenza n. 20272 del 27/09/2010). Con l'ulteriore precisazione che l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28284 del 31/12/2009).
Le declaratorie contrattuali rilevanti ai fini della decisione sono quelle dei livelli II e III del CCNL Imprese di Pulizie e servizi integrativi/multiservizi del 25.5.2001 applicato al rapporto di lavoro del ricorrente. A norma dell'art. 10 del CCNL la declaratoria del II LIVELLO prevede: Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici)conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione…. Appartengono al livello III: i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.
Ciò premesso, ritiene il Giudicante che l'inquadramento attribuito al ricorrente nel periodo richiesto risulti corrispondente alle mansioni svolte.
Dalla prova testi è emerso quanto segue.
Il teste ha dischiarato: ...: “lavoro per la società Testimone_1 convenuta, attualmente sono responsabile della U.O.C. (dal 2015); Pt_3 la mia sede di lavoro è situata a Scampia”; ...: “confermo che a seguito di ordine di servizio del 2019, il Sig. è stato assegnato presso Parte_1 la struttura del parco inizialmente e successivamente presso la CP_3 sede aziendale distaccata collocata in quartiere Ponticelli, alla CP_1 via Commissario Ammaturo – Uffici Patrimonio – dove, in qualità di addetto alla custodia, aveva il preciso compito di ricevere il pubblico, dare informazioni, ossia di regolare l'accesso all'ufficio ivi allocato;
questa assegnazione fu disposta per motivi di salute in quanto il ricorrente era stato dichiarato inidoneo alle mansioni precedenti (di addetto alle pulizie)”; ...: “il Sig. ha svolto servizio di prima accoglienza Parte_1 per la platea degli utenti, ivi compreso il servizio case popolari”;...:
“il ricorrente ha svolto l'attività di assunzione dei dati anagrafici di chi accede all'ufficio posto al piano da intendersi come annotazione dei dati degli utenti richiedenti l'accesso all'ufficio su un foglio di registro;
in questo senso e a tale scopo po' dirsi che abbia svolto una attività di verifica del documenti”; ...: “in tale ruolo il ricorrente indicava agli utenti l'ufficio in questione stabilendo l'ordine di ingresso;
preciso che nella struttura vi è un doppio filtro, il ricorrente era collocato al secondo piano dove era allocato il solo ufficio del patrimonio;
al piano terra invece all'epoca erano preposti due colleghi che smistavano l'utenza”; ...: “il ricorrente ha svolto attività di consegna della modulistica alla clientela;
trattasi di compiti rientranti nella mansione”; ...: “presso la sede aziendale distaccata collocata in quartiere Ponticelli, alla via Commissario Ammaturo – Uffici CP_1 Patrimonio – la postazione di lavoro del ricorrente consisteva in una scrivania ed una sedia”; ...: “i dipendenti della sono circa 230”; Pt_4
...: “sono il diretto superiore del ricorrente, esiste comunque una catena gerarchica;
esiste uno staff di 4 persone che risponde direttamente al sottoscritto di cui segue le istruzioni”; ...: “sono stato presso gli uffici di via Ammaturo due, tre volte e in quelle circostanze ho visto il ricorrente che comunque ho avuto modo di sentire telefonicamente piu' volte;
confermo di averlo visto espletare le mansioni che ho descritto;
mi ci sono soffermato per un tempo necessario a risolvere le problematiche, tempo che non so quantificare;
preciso che il ricorrente è stato molto frequentemente assente per malattia”; ...: “agli sportelli dell'ufficio Cont del patrimonio vi erano i sigg. e ”; ...: “il aveva CP_5 Pt_2 le stesse mansioni del ricorrente ed era collocato al piano terra”; ...:
“so che il Sig. era inquadrato al IV livello perché proveniente Pt_2 da altra società, pertanto non poteva acquisire un livello di inquadramento inferiore”.
Il teste ha dichiarato: ...: “sono amica del ricorrente, Testimone_2 l'ho conosciuto nel 2019, al secondo piano del palazzo condono di via Commissario Ammaturo;
accompagnavo una mia amica che spesso si recava lì in quanto assegnataria di una casa popolare e spesso le capitava di dover presentare qualche reclamo”; ...: “il ricorrente istruiva le pratiche, nel senso che consegnava i moduli agli utenti;
preciso che per quanto riguarda i reclami mandava direttamente l'utente nell'ufficio; per quanto riguarda le altre questioni consegnava la modulistica per poi controllare la corretta compilazione del modulo stesso nonché la effettiva allegazione della documentazione indicata prima di mandare l'utente nell'ufficio”;
...: “il ricorrente, per ogni persona che entrava, annotava i dati anagrafici indicati nel documento su un registro”; ...: “quando sono andata ho visto sempre parecchia gente, minimo 7,8 persone contemporaneamente”;
...: “spesso era necessario calmare i presenti che scalpitavano anche per l'eccessivo tempo di attesa e per agevolare lo smaltimento del flusso capitava che il ricorrente li aiutasse a compilare i moduli”; ...: “mi capitava di andare anche due, tre volte al mese, sempre per accompagnare la mia amica che non guidava, all'epoca lavoravo a via Argine, lo facevo quando non ero di turno”; ...: “mi sono recata lì dal 2019 alla fine del 2022”; ...: “mi è capitato di vedere il ricorrente dire a qualche utente che la pratica non andava bene e che sarebbe dovuto ritornare”.
Il teste ha riferito: ...: “sono la zia del ricorrente, Testimone_3 non ho lavorato con lui, abito nelle case popolari quindi mi è capitato spesso (7,8 volte al mese in media) di andare nell'ufficio di CP_1 Servizi per chiedere interventi di manutenzione, per l'ISEE, per i bollettini che arrivavano a casa”; ...: “quando andavo trovavo mio nipote all'ingresso, stava in piedi dietro alla scrivania, mentre aspettavo il mio turno vedevo che prendeva i documenti degli utenti, segnava i dati sul registro sulla scrivania, chiedeva alle persone che dovevano fare, apriva la cartellina in loro possesso, diceva poi in quale ufficio andare”; ...:
“il ricorrente stava al secondo piano;
al primo piano c'erano due persone che dicevano a che piano andare;
al secondo piano c'era un ufficio, su altri piani vi erano altri uffici”; ...: “mio nipote consegnava anche i moduli, a volte aiutando a compilarli, su loro richiesta”; ...: “dentro l'ufficio del secondo piano c'era il sig. che si occupava delle CP_7 pratiche”; ...: “il ricorrente vedeva i documenti nella cartellina, li controllava, spiegava se mancava qualcosa invitando eventualmente ad integrare”; ...: “sono andata molto spesso dal 2019 al 2023, successivamente ho continuato ad andare ma l'ufficio nel frattempo si era trasferito a Barra quindi ci sono andata di meno perché per me era meno comodo, per questo ho iniziato a far riferimento al CAF”; ...: “i tecnici della manutenzione in realtà non sono mai venuti”; ...: “nel periodo dal 2019 al 2023 ho sempre trovato mio nipote”; ...: “ricordo di aver avuto il modulo e di aver chiesto a lui come compilarlo”; ...: “nel periodo del Covid non sono mai andata”.
Il teste ha dichiarato: ...: “sono il responsabile del Testimone_4 coordinamento tecnico operativo delle attività di facility;
coordino le varie linee operative”; ...: “il Sig. è stato assegnato in Parte_1 qualità di addetto alla custodia inizialmente presso la struttura del parco e successivamente presso la sede aziendale collocata in CP_3 CP_1 quartiere Ponticelli, alla via Commissario Ammaturo;
questa assegnazione fu disposta per motivi di salute in quanto il ricorrente era stato dichiarato inidoneo alle mansioni precedenti (di addetto alle pulizie)”; l'edificio di via Ammaturo è composto di 6 piani, ad ogni piano vi sono vari uffici;
il ricorrente inizialmente stava al piano terra, manifestò poi una intolleranza alla postazione e l'azienda decise di trasferirlo al primo o al secondo piano, non ricordo dove è situato l'ufficio che si occupa di edilizia popolare”; ...: “il ricorrente regolamentava gli accessi alle strutture, si tratta di attività assimilabile a quella di portierato”;
...: “il Sig. quando era al piano terra, indirizzava le persone Parte_1 ai vari piani;
escludo che raccogliesse i dati dai documenti;
escludo che il ricorrente facesse una prima valutazione della pratica in quanto non ne aveva la competenza”; ...: “quando è stato trasferito al primo piano si limitava a organizzare un ordine di ingresso degli utenti”; ...: “non mi risulta che il ricorrente consegnasse la modulistica all'utenza”; ...: “la mia sede di lavoro all'epoca era sita al Centro Direzionale”; ...: “sono stato spesso presso gli uffici di via Ammaturo in quanto addetto a mansioni operative”; ...: “il diretto superiore del ricorrente era il sig.
[...]
, responsabile dell'UOC Custodia;
sono sovraordinato rispetto al Tes_1
”; ...: “di fatto era il ad andare piu' spesso di me Tes_1 Tes_1 sul posto;
io ci andavo almeno una volta a settimana”; ...: “dal primo ottobre 2022 non mi risulta alcun tipo di mutamento nelle mansioni del ricorrente”; ...: “il sig. lavorava negli uffici della edilizia CP_8 pubblica al front office e aveva altre mansioni rispetto al ricorrente con il quale non aveva alcun rapporto;
negli stessi uffici lavoravano altri amministrativi”; ...: “negli uffici si entra uno alla volta”; ...: “non posso essere preciso sulle mansioni dell'Isa in quanto appartiene ad una linea produttiva di cui non mi occupo”; ...: “mi consta che a volte l'Isa si sostituisse al ricorrente quando assente”. Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, l'inquadramento attribuito per il periodo richiesto risulta corrispondente alle mansioni svolte che integrano gli estremi di quelle semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione … proprie del livello riconosciuto al ricorrente. Che la società gli abbia attribuito il terzo livello a far data dall'1.10.2022 e ciò a mansioni invariate (il teste ha dichiarato che alcun mutamento di mansioni si era verificato Tes_4 al momento dell'attribuzione formale del superiore livello da parte dell'azienda) non è elemento dirimente dovendo ascriversi detto riconoscimento ad una valutazione aziendale che non può influire sul processo logico di comparazione rimesso al Giudicante. Dal vaglio istruttorio è emerso come il ricorrente si sia occupato, sostanzialmente, di attività di front office inquadrabile come servizio di prima accoglienza per la platea degli utenti del servizio casa popolare e occupandosi della prima accoglienza con il compito di assumere i dati anagrafici di chi accedeva agli uffici posti al piano, di verificarne i documenti, di intervistare gli utenti sulle loro necessità e di indirizzarli verso gli uffici competenti. Tali mansioni appaiono riconducibili al II livello non essendo emersi profili di professionalità tali da giustificare il riconoscimento del III livello per il quale è previsto che il lavoratore sia adibito ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite, considerata l'obiettiva controvertibilità della questione, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, il 12/11/2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli