Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da: 1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1697/2023 R.G., avente per oggetto: simulazione e proprietà;
TRA
, nata ad [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo C.F._1
SIGNORELLO;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore C.F._2
GRANDE;
APPELLATO
E nei confronti di nato ad [...] in data [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
Appellato contumace
*****
All'esito della udienza di discussione del 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1
867/2019 e 2548/2019 RG), il Tribunale di Siracusa rigettava le domande di
[...]
volte a far accertare nei confronti di la simulazione assoluta Parte_1 Controparte_1
della compravendita del 3.10.2005 del fabbricato sito in Avola, via Marco Polo s.n., e a condannare il a liberare l'immobile dalle ipoteche iscritte. CP_1
Accoglieva invece le domande proposte dal , con giudizio autonomo poi riunito, CP_1
volte alla condanna dei coniugi e al rilascio Parte_1 Controparte_2 dell'appartamento sito al piano terra di detto fabbricato, in Avola, via Marco Polo n. 14, e al pagamento della somma di €42.500,00, a titolo di indennità di occupazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , sulla scorta di quattro Parte_1
motivi di gravame, di seguito esaminati.
Si è costituito e ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_1
merito, ne ha chiesto il rigetto.
Non si è costituito , al quale l'atto di appello è stato notificato dalla Controparte_2
moglie ai soli fini della litis denuntiatio.
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione alla udienza di discussione del 4.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che sussistono i requisiti di specificità dei motivi di gravame ex art 342 c.p.c., nel merito l'appello è privo di fondamento.
Il Tribunale ha rigettato la domanda con cui l'appellante, , ha chiesto Parte_1
dichiararsi che la vendita del fabbricato sito in Avola (costituito da un piano terra, un piano seminterrato e un primo piano in corso di definizione), stipulata con rogito notarile del 3 ottobre 2005, era simulata: assumeva parte attrice che, in realtà, nessuna delle parti aveva voluto l'effetto traslativo, ma che l'operazione era servita a far sì che il , futuro CP_1 genero dell'alienante (in quanto all'epoca fidanzato con la figlia), fosse dotato di un cespite immobiliare che gli consentisse di accedere al credito bancario al fine di aiutare il futuro suocero, , la cui impresa, all'epoca, versava in precarie condizioni Controparte_2
finanziarie.
2 L'appellante critica la decisione sostenendo, con il primo motivo di gravame, che sussistevano tutti gli elementi per ritenere provata l'esistenza dell'accordo simulatorio, sulla base degli stessi elementi indiziari in parte già elencati dallo stesso Tribunale nonché della prova offerta da essa appellante con la teste , in ordine alla sottoscrizione di Testimone_1
una dichiarazione con cui il riconosceva la natura simulata della vendita. CP_1
Il motivo è infondato.
Come è noto, in base ai principi in tema di onere della prova della simulazione tra le parti
(art.1417 c.c.), l'unico modo di provare la simulazione, sia essa assoluta che relativa, è la controscrittura (salve le eccezioni previste in generale per il divieto di prova testimoniale ex art.2724 c.c.) – qui non prodotta-; in mancanza, non è stata ritenuta sufficiente neppure la confessione giudiziale o stragiudiziale. Per Cass. 10.4.2015 n. 7270, “In tema di simulazione, se il contratto è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale secondo la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante la cosiddetta controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato”. Nello stesso senso, Cass.
n.123/2019: “La prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria
- al fine dell'accertamento della pattuita simulazione - nemmeno la confessione stragiudiziale” (v. anche, Cass. 10-4-1986 n. 2502; Cass. 4-5-1998 n. 4410; Cass. 30-1-2013 n. 2203).
Coniugati i superiori principi con le emergenze processuali, nella specie, non è stato prodotto il documento contenente la controdichiarazione che, oltretutto, l'appellante ammette di non aver mai ricevuto.
Sicchè, in disparte la questione dell'ammissibilità della prova per testi (non ricorrendo, stando alla stessa prospettazione della parte, un'ipotesi di perdita incolpevole del documento di cui al n. 3 dell'art. 2722 c.c.), stante l'essenzialità della controscrittura, risulta insufficiente, e inidonea al fine dell'accertamento della simulazione, la deposizione della teste escussa in primo grado, , circa l'esistenza di una dichiarazione a firma Testimone_1 del sulla proprietà dell'immobile. CP_1
3 Né potrebbe dirsi raggiunta la prova della simulazione sulla base degli elementi indiziari richiamati dall'appellante, e ciò alla stregua dei limiti all'ammissibilità della prova per presunzioni in materia di simulazione stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e più in generale dagli artt.
2721 e 2722 c.c.), siccome ritualmente eccepito dalla difesa del in primo grado, con CP_1
le memorie ex art. 183 c.p.c., e in questo giudizio di appello.
Con il secondo motivo di gravame, la critica la sentenza per non aver Parte_1
adeguatamente valutato che il compratore non aveva dato prova del pagamento del prezzo, e ciò al fine di verificare l'effettività, o meno, del contratto.
Con il terzo motivo, assume l'appellante che la sentenza è errata per aver operato un vaglio isolato dei singoli elementi indiziari;
sollecita, quindi, una rinnovata valutazione complessiva degli stessi elementi, suscettibili di acquistare, nel loro insieme, valore probatorio dell'accordo simulatorio.
I motivi predetti, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati, per ragioni analoghe a quelle sopra viste.
Va, infatti, al riguardo ribadito che, per l'accertamento della simulazione assoluta nei rapporti tra le parti, vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, nella specie anche eccepita dalla parte contro cui si fa valere.
Ne segue che l'asserita mancanza di prova del pagamento del prezzo è irrilevante atteso che, nel caso in esame, la prova della simulazione può essere data solo con controdichiarazioni scritte, e non già attraverso presunzioni.
E ugualmente deve ritenersi anche per gli altri elementi indiziari indicati, a prescindere da una loro valutazione complessiva.
In definitiva, il proposto appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo secondo il
DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €52.000,01 a 260.000,00), e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i valori nella misura minima, in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei
4 presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 1961/2023, pubblicata il 3.11.2023;
condanna parte appellante al rimborso in favore di delle spese Controparte_1
processuali del grado, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi, di cui euro
1489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2163,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 2552,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania il 24 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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