Sentenza 25 gennaio 2018
Massime • 1
La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa.
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È valida la lettera di licenziamento per motivi disciplinari anche se nella missiva non si riportano dettagliatamente le contestazioni precedenti che portano all'allontanamento del lavoratore. Tale obbligo, infatti, non sussiste se non integrano gli elementi costitutivi del fatto contestato. Ciò in quanto si tratta di semplici precedenti negativi riferiti alla condotta del dipendente e che rilevano esclusivamente nella determinazione e nella proporzionalità della sanzione da irrogare. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30564 del 26 novembre 2018. Lettera di licenziamento disciplinare senza contestazioni precedenti: il caso Nel caso di specie, un operaio veniva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2018, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2018 |
Testo completo
25 GEN 2018 AULA 'A' 0 19 09 . 18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 18192/2014 Cron. 1909 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 22/11/2016 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere PU- Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPINA LEO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18192-2014 proposto da: CO CA C.F. DMSCML65A41M0531, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo estudio dell'avvocato PAOLO RODELLA, rappresentata difesa dall'avvocato SERGIO MESSINA, giusta delega in atti;
ricorrente 2016 contro 3999 COOP LOMBARDIA S.C.A.R.L. c.f. 00856620158; intimata - Nonché da: COOP LOMBARDIA S.C.A.R. L. c. f. 00856620158, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TRIONI GUIDO VITTORIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CO CA C.F. DMSCML65A41M0531, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO RODELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO MESSINA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 577/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2014 R.G.N. 137/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito l'Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA per delega verbale Avvocato TRIONI GUIDO VITTORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ร R.G. n. 18192/14 Udienza del 22 novembre 2016 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte territoriale di Milano, con sentenza depositata il 17/4/2014, respingeva il gravame interposto da AS EL avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima AS. nei confronti di Coop Lombardia S.c.a.r.l.. diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole dalla società il 20/5/2010 per giusta causa, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società convenuta a corrispondere alla medesima una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, calcolata in ragione dell'ultimo stipendio mensile percepito. Per la cassazione della sentenza il la AS propone ricorso articolando un motivo ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito. La Coop Lombardia S.c.a.r.l. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale al quale ultimo resiste la lavoratrice con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo articolato la ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
3. c.p.c.. la violazione e falsa applicazione degli artt. 193 CCNL Imprese della distribuzione operativa, 2106 e 2119 c.c. e 7 della legge n. 300/1970, poiché la Corte distrettuale, a parere della ricorrente, avrebbe valutato l'incidenza di precedenti disciplinari nella determinazione della sanzione espulsiva intimata alla stessa e non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di recidiva, alla stregua della quale quest'ultima può operare in due modi. o come elemento costitutivo della fattispecie o come criterio di determinazione della sanzione: nel primo caso, la stessa deve essere preventivamente contestata ai fini della legittimità del procedimento disciplinare, mentre nel secondo caso ciò non è necessario. E, poiché, nella specie. la recidiva o, comunque, i precedenti disciplinari che la integrano costituisce elemento costitutivo della mancanza, la stessa avrebbe dovuto essere espressamente contestata;
il che, pacificamente, non è avvenuto, essendo stato il licenziamento intimato sulla base di un unico addebito (l'assenza ingiustificata del 13 aprile 2010).
1.1. Il motivo è fondato. La Corte, invero, all'evidenza, nel respingere l'appello della lavoratrice ha operato una valutazione sul generale comportamento tenuta dalla stessa sul luogo di lavoro e, senza che pacificamente vi fosse una espressa contestazione - datoriale sulle altre "mancanze della stessa, ha valutato circostanze che non rientravano nella contestazione. Alla stregua, infatti, dei costanti arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità che la AS doviziosamente richiama "la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già u mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa. Orbene, per individuare la natura costitutiva o meno della recidiva, occorre fare riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile, dovendosi considerare che nell'interpretazione delle norme collettive trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1362 ess. c.c.. 2 Peraltro, questa Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare, in più occasioni, che il giudice non può estendere le ipotesi di condotte integranti giusta causa o giustificato motivo oltre il limite che l'autonomia delle parti ha previsto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 11481/2015, 4546/2013, 13353/2011, 1173/1996). La Corte di merito, invece, pur ritenendo la mancanza contestata (un solo giorno di assenza ingiustificata) in sé di lieve entità, ha giustificato il provvedimento espulsivo, affermando che "prima dell'assenza ingiustificata del 13 aprile 2010 la lavoratrice, nel mese appena precedente. si era assentata senza giustificazione per tredici giorni. inadempimento grave che il contratto collettivo elenca tra le mancanze suscettibili di licenziamento. e sanzionato dalla cooperativa con la massima sanzione". Ma, argomentando in tal modo, la Corte territoriale ha violato l'art. 193 CCNL Imprese distribuzione cooperativa, applicato al rapporto di lavoro di ci si tratta e richiamato pure nella lettera di licenziamento, e che prevede una graduazione delle sanzioni disciplinari disponendo che in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni nell'anno solare il lavoratore può essere sanzionato con la multa;
in caso di assenza fino a quattro giorni, con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ed infine, in caso di assenza superiore a quattro giorni o di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare, con il licenziamento. Peraltro, la sentenza oggetto di questo giudizio non ha preso in considerazione il fatto che la recidiva, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, poiché per contratto collettivo assume rilevanza solo "oltre la terza volta nell'anno solare". Pertanto, la stessa deve essere oggetto di una contestazione specifica e non è possibile tout court attribuire rilievo ad un precedente disciplinare per giustificare il licenziamento.
2. Con il ricorso incidentale la datrice di lavoro deduce, in riferimento all'art. 360. primo comma, nn. 5 e 3. c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo 3 per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c.
2.2. Il motivo è sostanzialmente articolato in due censure. Quanto alla violazione di legge, è. innanzitutto, da osservare che anche prescindendo dalla genericità della contestazione formulata, senza che peraltro venga focalizzato il momento di conflitto dell'accertamento concreto operato dalla Corte di merito all'esito delle emersioni probatorie - la stessa, così come formulata, relativamente al dedotto vizio di motivazione è inammissibile. Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario. la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 17 aprile 2014. nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54. comma 1, lettera b). del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare;
né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza "così radicale da comportare" in linea con "quanto previsto dall'art. 132, n.
4. c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione". E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla tempestività dell'impugnazione dl licenziamento da parte della lavoratrice. Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 1335 c.c., va sottolineato che la datrice di lavoro argomenta la censura in modo generico e non spiega le ragioni per le quali le affermazioni della Corte di merito di Milano sarebbero contrastanti con l'interpretazione dell'art. 1335 c.c.. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto dovendosi respingere i motivi del ricorso incidentale -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà di 5 ת . conseguenza, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c.. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13. comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale;
rigetta quello incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13. comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento. da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, 22 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Giuseppina Leo Dott. Giuseppe Napoletano سلام Funzionario Giudiziario Rett, Giovanni ROD Danthe CORTE SUPREMA DICAS SACIONE V Sezione LAVORO DEPOSITATO IN CANCELLER! Oggi 25 GEN 2018 A FUNZIONARIO GR ANIO Dott, Glovanni Fidelio 6