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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9524 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 23.12.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 23488/25 R.G. tra (cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1992, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cutrignelli, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE contro in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato in data 18.10.25 la ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
, esponendo: Controparte_1
- Di essere docente di ruolo della scuola secondaria di II grado, attualmente in servizio presso l' G. Controparte_3 [...]
” di;
CP_4 CP_4
- che aveva prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in forza di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche e
[...] specificamente: nell'a.s. 2021/2022 presso il Liceo Classico statale di Ischia (NA), in qualità di docente supplente annuale per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 07/09/2021 e cessazione al 31/08/2022, per l'insegnamento su classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino); nell'a.s. 2022/2023 presso il Liceo Classico statale di Ischia (NA), in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per l'insegnamento su classe di concorso A013 (Discipline letterarie latino e greco); nell'a.s. 2023/2024 presso il Liceo Classico statale “Giorgio Buchner” di Ischia (NA), in qualità di docente supplente annuale per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 31/08/2024, per l'insegnamento su classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino);
- Che non aveva ricevuto, perché precario, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per tale anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
- Che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016;
- Che, quale precario, aveva svolto le medesime attività rispetto a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
- Che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
- Che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
- Che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, in uno con gli artt 20 E 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari;
- che erano violati l'art. 14 della cdfue., l'art. 10 della carta sociale europea e la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70. Tanto premesso e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 il Consiglio di Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la Sentenza della Corte di cassazione n. 29961 del 27/10/2023, chiedeva che questo Giudice volesse provvedere: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti di lavoro a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il D.P.C.M. 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_5 recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_5
2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il D.P.C.M. 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carlo Cutrignelli. Il , regolarmente evocato in giudizio rimaneva Controparte_1 contumace. All'udienza del 23.12.25 questo Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
***** Preliminarmente occorre affermare la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del d.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto. Nel merito, il ricorso trova accoglimento per i motivi che seguono. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di sia di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che le posizioni di personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa dal personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera di tal chè le due situazioni sono, quanto a diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado…”). Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue la palese infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione. Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_6 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_7
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri
[...]
e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato d.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo d.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). Appare chiaro che la previsione dei d.p.c.m. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi. Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021,
contro
Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perchè versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì CP_1 che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, Controparte_8
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ciò posto dunque deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento della Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione dell'opposto principio. Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perchè sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi. La Corte di cassazione, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023 si è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale. La Corte di cassazione, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista della ricostruzione della ratio dell'istituto (cfr pp 9/12 della Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_7
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
[...]
La Corte di cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva della Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».” Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. L'indagine deve essere scevrata da situazioni del tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l' astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa. È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità della supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato.
Per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. La Corte di cassazione ricorda che la struttura dell'obbligazione di cui qui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.
… L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1 per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Vi è obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. Per la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita. Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano. L'ultima conclusione va condivisa con una precisazione: la carta non ha natura retributiva ai sensi del diritto interno ma latu sensu la ha ai sensi del diritto eurounitario in quanto beneficio connesso e dipendente dal rapporto di lavoro. Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. Finchè si è all'interno del sistema delle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento della prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così non è come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo perchè la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno. L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta. Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta. Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 visti i contratti in atti attestati anche la presa di servizio. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido tra loro ad erogare in favore di parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24; 2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 1314 00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito. NAPOLI, lì 23.12.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola