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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1605/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170003944791000 TASSA AUTO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1617/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 2912017000344791000, notificata in data 7/2/2024, relativa a bollo auto, anno di imposta
2010, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 452,51.
La ricorrente, in buona sostanza, lamentava l'intervenuta prescrizione.
La predetta, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata con condanna alle spese.
La convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione di Agrigento si costituiva in giudizio chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito il rigetto dello stesso con condanna alle spese e, comunque, volersi chiamare in giudizio l'ente impositore.
Non si è, invece, costituito in giudizio l'Assessorato dell'Economia - Regione Sicilia.
All'odierna udienza in camera di consiglio, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, l'imposta di bollo automobili è sottoposta a prescrizione triennale e, pertanto, la stessa, relativa all'anno di imposta 2010, avrebbe dovuto essere stata notificata alla contribuente entro il 31/12/2013 e non, invece, come accaduto in data 7/2/2024.
Deve, pertanto, affermarsi che si è effettivamente maturata l'invocata prescrizione.
Né l'ente impositore, non costituitosi in giudizio, ha in alcun modo fornito e documentato alcuna prova contraria.
Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 150,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 150,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1605/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170003944791000 TASSA AUTO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1617/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 2912017000344791000, notificata in data 7/2/2024, relativa a bollo auto, anno di imposta
2010, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 452,51.
La ricorrente, in buona sostanza, lamentava l'intervenuta prescrizione.
La predetta, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata con condanna alle spese.
La convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione di Agrigento si costituiva in giudizio chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito il rigetto dello stesso con condanna alle spese e, comunque, volersi chiamare in giudizio l'ente impositore.
Non si è, invece, costituito in giudizio l'Assessorato dell'Economia - Regione Sicilia.
All'odierna udienza in camera di consiglio, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, l'imposta di bollo automobili è sottoposta a prescrizione triennale e, pertanto, la stessa, relativa all'anno di imposta 2010, avrebbe dovuto essere stata notificata alla contribuente entro il 31/12/2013 e non, invece, come accaduto in data 7/2/2024.
Deve, pertanto, affermarsi che si è effettivamente maturata l'invocata prescrizione.
Né l'ente impositore, non costituitosi in giudizio, ha in alcun modo fornito e documentato alcuna prova contraria.
Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 150,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 150,00 oltre accessori di legge.