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Sentenza 15 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2024, n. 32629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32629 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 20627-2023, proposto da: CBA INTL. S.r.l. p.i. 03463080261; CAD MEDICEO CENTRO ASSISTENZA DOGANALE s.r.l., p.i. 01455360493; CENTRO ASSISTENZA DOGANALE DUEMILACINQUE EUROPA s.r.l., p.i. 01211240112; AZZURRA 90 s.r.l., p.i. 02433900227; CAD VENEZIA s.r.l. CENTRO ASISTENZA DOGANALE, p.i. 00181990270; CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD – LA SPEZIA s.r.l. in liquidazione p.i. 0095716012; tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, Via Curtatone, n. 3, presso lo studio degli avv. Massimo Fabio ed Aurora Marrocco, i quali le rappresentano e difendono, unitamente agli avv. Guido Piccione e Francesca Robazza - Ricorrenti e controricorrenti incidentali CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente e ricorrente incidentale Dogane – Dazi – Royalties – Valore di transazione – Inclusione Civile Sent. Sez. 5 Num. 32629 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 15/12/2024 2 RGN 20627/2023 Consigliere est. Federici Avverso la sentenza n. 273/05/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, depositata il 10.03.2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 dal Consigliere dott. Francesco Federici, sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Olga Pirone, che ha chiesto l’estinzione del processo;
sentiti i difensori delle parti presenti in aula Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce nell’anno 2012 da parte della CBA Intl. S.r.l. (già Converse Italia s.r.l.). A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante Converse Inc, l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione dell’accertamento, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando l’avviso di rettifica alla importatrice ed ai dichiaranti doganali, nonché l’atto di irrogazione di sanzioni alla sola importatrice CBA Intl. Gli atti furono impugnati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che con sentenza n. 326/08/2015 respinse il ricorso relativo all’avviso di rettifica ed accolse quello proposto dalla CBA avverso l’irrogazione delle sanzioni. La decisione fu appellata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con sentenza n. 846/05/16 del 29 giugno 2016, rigettò il ricorso proposto dalle società, accogliendo invece l’appello incidentale dell’Ufficio. Anche questa pronuncia fu impugnata per ragioni di legittimità. La Corte di cassazione, con sentenza n. 27094 del 23 ottobre 2019, accolse in parte i motivi dei contribuenti (motivi quinto e sesto, quanto all’iva, ritenuta illegittimamente duplicata, e quanto alla contabilizzazione degli interessi di mora), rigettando tutti gli altri, e rinviò il giudizio alla Commissione tributaria regionale del Veneto per la riassunzione. 3 RGN 20627/2023 Consigliere est. Federici La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, con sentenza n. 273/05/2023 riconobbe le ragioni delle società quanto all’illegittima duplicazione dell’IVA e all’errata contabilizzazione degli interessi a far data dalla presentazione delle dichiarazioni doganali oggetto di accertamento, rigettando per il resto le ragioni dei contribuenti. Le ricorrenti hanno censurato la pronuncia, della quale hanno chiesto la cassazione, sulla base di sette motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane, spiegando a sua volta ricorso incidentale. Ciascuna parte ha depositato memorie. Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Le società hanno denunciato: Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 221, paragrafi 3 e 4, del CDC e dell’art. 84 del TULD, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. Erroneamente la Corte di giustizia tributaria ha ritenuto rispettato il termine triennale previsto dall’art. 221 cit. per il recupero dei tributi doganali;
con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; con il terzo motivo «la violazione degli artt. 1362 – comune intenzione delle parti – 1363 – interpretazione complessiva delle clausole – 1371 – criterio della minor gravosità – 1372 – efficacia soggettiva del contratto – del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; con il quarto motivo la «violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c, in relazione alla questione circa l’errata determinazione delle royalties»; con il quinto motivo la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; con il sesto motivo la «violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; 4 RGN 20627/2023 Consigliere est. Federici con il settimo motivo la «violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». con ricorso incidentale l’Agenzia delle dogane ha lamentato la violazione dell’art. 384, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. quanto alla osservanza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalle società controricorrenti è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024
sentiti i difensori delle parti presenti in aula Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce nell’anno 2012 da parte della CBA Intl. S.r.l. (già Converse Italia s.r.l.). A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante Converse Inc, l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione dell’accertamento, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando l’avviso di rettifica alla importatrice ed ai dichiaranti doganali, nonché l’atto di irrogazione di sanzioni alla sola importatrice CBA Intl. Gli atti furono impugnati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che con sentenza n. 326/08/2015 respinse il ricorso relativo all’avviso di rettifica ed accolse quello proposto dalla CBA avverso l’irrogazione delle sanzioni. La decisione fu appellata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con sentenza n. 846/05/16 del 29 giugno 2016, rigettò il ricorso proposto dalle società, accogliendo invece l’appello incidentale dell’Ufficio. Anche questa pronuncia fu impugnata per ragioni di legittimità. La Corte di cassazione, con sentenza n. 27094 del 23 ottobre 2019, accolse in parte i motivi dei contribuenti (motivi quinto e sesto, quanto all’iva, ritenuta illegittimamente duplicata, e quanto alla contabilizzazione degli interessi di mora), rigettando tutti gli altri, e rinviò il giudizio alla Commissione tributaria regionale del Veneto per la riassunzione. 3 RGN 20627/2023 Consigliere est. Federici La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, con sentenza n. 273/05/2023 riconobbe le ragioni delle società quanto all’illegittima duplicazione dell’IVA e all’errata contabilizzazione degli interessi a far data dalla presentazione delle dichiarazioni doganali oggetto di accertamento, rigettando per il resto le ragioni dei contribuenti. Le ricorrenti hanno censurato la pronuncia, della quale hanno chiesto la cassazione, sulla base di sette motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane, spiegando a sua volta ricorso incidentale. Ciascuna parte ha depositato memorie. Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Le società hanno denunciato: Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 221, paragrafi 3 e 4, del CDC e dell’art. 84 del TULD, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. Erroneamente la Corte di giustizia tributaria ha ritenuto rispettato il termine triennale previsto dall’art. 221 cit. per il recupero dei tributi doganali;
con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; con il terzo motivo «la violazione degli artt. 1362 – comune intenzione delle parti – 1363 – interpretazione complessiva delle clausole – 1371 – criterio della minor gravosità – 1372 – efficacia soggettiva del contratto – del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; con il quarto motivo la «violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c, in relazione alla questione circa l’errata determinazione delle royalties»; con il quinto motivo la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; con il sesto motivo la «violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; 4 RGN 20627/2023 Consigliere est. Federici con il settimo motivo la «violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». con ricorso incidentale l’Agenzia delle dogane ha lamentato la violazione dell’art. 384, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. quanto alla osservanza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalle società controricorrenti è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024