Articolo 2248 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2238 terArticolo 2248 ter
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13 settembre 2016
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7 luglio 2017
Art. 2248-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri) 1. Sino all'anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonche' alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.
(( 1-bis. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente e' pari ad una unita'.
1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017