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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
NA NZ, EL
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 134/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI
PICENO sez. 2 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820210002140911000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ascoli Piceno n. 240/2/2024 depositata il 7 giugno
2024.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla cartella di pagamento n. 8 2021 00021409 11, notificata in data 15 luglio 2022, per conto dell'Agenzia delle Entrate in esito al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, della dichiarazione integrativa Modello UnicoPF/2017 presentata in data 20 luglio 2018, per l'anno d'imposta 2016.
Il contribuente proponeva ricorso chiedendo l'annullamento della cartella in questione e deducendo circa:
1. la prova e la validità della notifica dell'atto in opposizione;
2. l'esistenza e la validità della notifica della comunicazione degli esiti formali ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973, quale atto prodromico alla formazione del ruolo;
3. la mancata chiarezza e carenza di motivazione della cartella di pagamento;
4. il mancato contraddittorio preventivo;
5. riserva nel merito;
6. l'assenza del calcolo degli interessi;
7. la “legittimità del dirigente che ha emesso la comunicazione degli esiti del controllo formale”.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso con condanna alle spese di lite.
Con la sentenza qui impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Il contribuente ha quindi proposto appello avverso la detta sentenza riproponendo fondamentalmente le eccezioni sollevate innanzi al Giudice di prime cure e chiedendone preliminarmente la sospensione della esecuzione e, poi, l'integrale riforma con vittoria di spese e onorari.
Con proprie controdeduzioni, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando il fondamento, sia in fatto che in diritto, dei motivi dell'appello nonché della richiesta di sospensiva.
Con propria ordinanza del 25 febbraio 2025, questa Corte ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione rinviando al merito per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Preliminarmente questa Corte rileva che:
- dalla documentazione in atti non è dato rilevare, diversamente da quanto asserito da parte contribuente, alcuna discrasia tra gli allegati alla bozza di controdeduzioni acclusa al diniego di mediazione e le controdeduzioni depositate in primo grado;
- alcuna norma imponeva il deposito di attestazione di conformità della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata concernente la notifica della cartella di pagamento, ancor più che alcuna specifica difformità
è stata evidenziata da parte appellante.
Solo ad abundatiam, questa Corte rileva che comunque alcuno dei detti rilievi ha rappresentato anche solo potenzialmente una violazione dell'ineludibile diritto di difesa del contribuente, come può evincersi dalla stessa circostanziata attività difensiva da parte dello stesso.
In relazione ai singoli motivi di appello, questa Corte
- rileva che dalla ricevuta di consegna della relativa raccomandata si evincono la data di spedizione e la data di effettiva consegna con relativa firma di ricezione della cartella di pagamento qui impugnata;
inoltre, anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, questa Corte rileva che, comunque, alla proposizione del ricorso deve essere riconosciuto l'effetto sanante di cui all'art. 156, ultimo comma, c.p.c.
(ex multis: Cassazione, ordinanza n. 19854/2024), con la conseguenza che sono inaccoglibili tutti i vizi dedotti dal contribuente e relativi alla notificazione;
- rileva che gli esiti del controllo formale sono stati comunicati al contribuente con la comunicazione di irregolarità n. 0028464017071 spedita in data 26 settembre 2019 con raccomandata n. 648936530320 all'indirizzo di residenza e regolarmente recapitata in data 18 ottobre 2019 e, comunque, manca la prova della eventuale lesione del diritto di difesa del contribuente. Evidenzia inoltre che alcuna norma prescrive un obbligo di firma della detta comunicazione a pena di nullità. Peraltro, nel caso di specie, la notifica della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sarebbe legittima anche in assenza della comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36 bis d.P.R. n. 600/1973;
- in relazione all'asserita carenza di motivazione della cartella di pagamento, rileva che l'onere motivazionale della cartella impugnata risulta assolto dal momento che la stessa conteneva tutti gli elementi conoscitivi necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della stessa in modo da consentire al contribuente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa, come peraltro emerge dalla circostanziata opposizione all'atto impugnato
- con riferimento alla lamentata mancata indicazione in cartella del calcolo degli interessi, rileva la totale genericità che rende il rilievo comunque inaccoglibile. Osserva inoltre che l'obbligo motivazionale con riferimento alla cartella di pagamento risulta circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale anche per interessi. Ne consegue che, essendo il tasso di interesse e il criterio di liquidazione predeterminato ex lege, la determinazione degli stessi si risolve nella relativa applicazione di una mera operazione matematica. In conclusione, tutti gli elementi necessari per la determinazione degli interessi erano pertanto pienamente conoscibili da parte ricorrente che, d'altronde, non ha in alcun modo specificamente contestato la determinazione degli interessi né l'eventuale scostamento del conteggio rispetto a quanto indicato nella cartella di pagamento e predeterminato in via normativa;
- circa il mancato contraddittorio e l'inapplicabilità dell'art. 36 bis per rettifica crediti riportati da tempestiva dichiarazione integrativa a favore dell'anno precedente, osserva che, nel caso di specie, la cartella di pagamento conserva la sua validità e la sua efficacia essendo peraltro stata preceduta dalla regolare comunicazione dell'esito della liquidazione e, inoltre, evidenzia che manca comunque la prova della eventuale lesione del diritto di difesa del contribuente anche in considerazione dalla circostanziata opposizione all'atto impugnato. Con riferimento alla lamentata indebita rettifica dei crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa a favore, questa Corte evidenzia che il credito non risultava da una dichiarazione precedente e, comunque, il contribuente non si è in alcun modo premurato di fornire alcuna prova in ordine alla rivendicata spettanza dei crediti portati nella dichiarazione integrativa, con particolare riferimento alla disponibilità di codici fiscali per l'anno in questione in testa ai genitori residenti all'estero, al rapporto di convivenza, all'assenza di redditi dei familiari o al pagamento di assegni periodici;
- circa le spese di lite, rileva che nel processo tributario, alla parte assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta comunque la rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutti i suddetti motivi questa Corte rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello del contribuente. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Ugo Maria Fantini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
NA NZ, EL
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 134/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI
PICENO sez. 2 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820210002140911000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ascoli Piceno n. 240/2/2024 depositata il 7 giugno
2024.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla cartella di pagamento n. 8 2021 00021409 11, notificata in data 15 luglio 2022, per conto dell'Agenzia delle Entrate in esito al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, della dichiarazione integrativa Modello UnicoPF/2017 presentata in data 20 luglio 2018, per l'anno d'imposta 2016.
Il contribuente proponeva ricorso chiedendo l'annullamento della cartella in questione e deducendo circa:
1. la prova e la validità della notifica dell'atto in opposizione;
2. l'esistenza e la validità della notifica della comunicazione degli esiti formali ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973, quale atto prodromico alla formazione del ruolo;
3. la mancata chiarezza e carenza di motivazione della cartella di pagamento;
4. il mancato contraddittorio preventivo;
5. riserva nel merito;
6. l'assenza del calcolo degli interessi;
7. la “legittimità del dirigente che ha emesso la comunicazione degli esiti del controllo formale”.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso con condanna alle spese di lite.
Con la sentenza qui impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Il contribuente ha quindi proposto appello avverso la detta sentenza riproponendo fondamentalmente le eccezioni sollevate innanzi al Giudice di prime cure e chiedendone preliminarmente la sospensione della esecuzione e, poi, l'integrale riforma con vittoria di spese e onorari.
Con proprie controdeduzioni, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando il fondamento, sia in fatto che in diritto, dei motivi dell'appello nonché della richiesta di sospensiva.
Con propria ordinanza del 25 febbraio 2025, questa Corte ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione rinviando al merito per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Preliminarmente questa Corte rileva che:
- dalla documentazione in atti non è dato rilevare, diversamente da quanto asserito da parte contribuente, alcuna discrasia tra gli allegati alla bozza di controdeduzioni acclusa al diniego di mediazione e le controdeduzioni depositate in primo grado;
- alcuna norma imponeva il deposito di attestazione di conformità della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata concernente la notifica della cartella di pagamento, ancor più che alcuna specifica difformità
è stata evidenziata da parte appellante.
Solo ad abundatiam, questa Corte rileva che comunque alcuno dei detti rilievi ha rappresentato anche solo potenzialmente una violazione dell'ineludibile diritto di difesa del contribuente, come può evincersi dalla stessa circostanziata attività difensiva da parte dello stesso.
In relazione ai singoli motivi di appello, questa Corte
- rileva che dalla ricevuta di consegna della relativa raccomandata si evincono la data di spedizione e la data di effettiva consegna con relativa firma di ricezione della cartella di pagamento qui impugnata;
inoltre, anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, questa Corte rileva che, comunque, alla proposizione del ricorso deve essere riconosciuto l'effetto sanante di cui all'art. 156, ultimo comma, c.p.c.
(ex multis: Cassazione, ordinanza n. 19854/2024), con la conseguenza che sono inaccoglibili tutti i vizi dedotti dal contribuente e relativi alla notificazione;
- rileva che gli esiti del controllo formale sono stati comunicati al contribuente con la comunicazione di irregolarità n. 0028464017071 spedita in data 26 settembre 2019 con raccomandata n. 648936530320 all'indirizzo di residenza e regolarmente recapitata in data 18 ottobre 2019 e, comunque, manca la prova della eventuale lesione del diritto di difesa del contribuente. Evidenzia inoltre che alcuna norma prescrive un obbligo di firma della detta comunicazione a pena di nullità. Peraltro, nel caso di specie, la notifica della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sarebbe legittima anche in assenza della comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36 bis d.P.R. n. 600/1973;
- in relazione all'asserita carenza di motivazione della cartella di pagamento, rileva che l'onere motivazionale della cartella impugnata risulta assolto dal momento che la stessa conteneva tutti gli elementi conoscitivi necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della stessa in modo da consentire al contribuente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa, come peraltro emerge dalla circostanziata opposizione all'atto impugnato
- con riferimento alla lamentata mancata indicazione in cartella del calcolo degli interessi, rileva la totale genericità che rende il rilievo comunque inaccoglibile. Osserva inoltre che l'obbligo motivazionale con riferimento alla cartella di pagamento risulta circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale anche per interessi. Ne consegue che, essendo il tasso di interesse e il criterio di liquidazione predeterminato ex lege, la determinazione degli stessi si risolve nella relativa applicazione di una mera operazione matematica. In conclusione, tutti gli elementi necessari per la determinazione degli interessi erano pertanto pienamente conoscibili da parte ricorrente che, d'altronde, non ha in alcun modo specificamente contestato la determinazione degli interessi né l'eventuale scostamento del conteggio rispetto a quanto indicato nella cartella di pagamento e predeterminato in via normativa;
- circa il mancato contraddittorio e l'inapplicabilità dell'art. 36 bis per rettifica crediti riportati da tempestiva dichiarazione integrativa a favore dell'anno precedente, osserva che, nel caso di specie, la cartella di pagamento conserva la sua validità e la sua efficacia essendo peraltro stata preceduta dalla regolare comunicazione dell'esito della liquidazione e, inoltre, evidenzia che manca comunque la prova della eventuale lesione del diritto di difesa del contribuente anche in considerazione dalla circostanziata opposizione all'atto impugnato. Con riferimento alla lamentata indebita rettifica dei crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa a favore, questa Corte evidenzia che il credito non risultava da una dichiarazione precedente e, comunque, il contribuente non si è in alcun modo premurato di fornire alcuna prova in ordine alla rivendicata spettanza dei crediti portati nella dichiarazione integrativa, con particolare riferimento alla disponibilità di codici fiscali per l'anno in questione in testa ai genitori residenti all'estero, al rapporto di convivenza, all'assenza di redditi dei familiari o al pagamento di assegni periodici;
- circa le spese di lite, rileva che nel processo tributario, alla parte assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta comunque la rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutti i suddetti motivi questa Corte rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello del contribuente. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Ugo Maria Fantini