Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 952/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Manuela Saracino -------------------------- Presidente
2) Dott. Nicola Morgese -------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ---------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
AR
[...
, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ricchiuti e Gianfrancesco De Cosmo, elettivamente domiciliata in Bari al Corso Cavour n. 124, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Daloiso;
-Appellante-
E
(Manfredonia – 11.8.1982), rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Michela De Padova, elettivamente domiciliato in Manfredonia alla Via Elio
Vittorini n. 4, presso lo studio del difensore;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9.6.2021 davanti al Tribunale di OG in funzione di
Giudice del Lavoro, conveniva in giudizio l' Controparte_1 Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che l'assunzione del sig. è avvenuta in violazione del Controparte_1 principio di scorrimento delle graduatorie e, quindi, successivamente a quella dei vincitori indicati al punto 3) della premessa del presente atto, sebbene collocatisi in graduatoria in posizione deteriore;
- accertare e dichiarare che il sig. doveva essere assunto con il secondo invio del Controparte_1
10/07/2020; - accertare e dichiarare che la sede di servizio prescelta dal ricorrente, alla data in cui lo stesso avrebbe, invece, dovuto essere assunto, aveva posti vacanti;
- per l'effetto, assegnare e disporre il trasferimento del sig. Part presso la sede di Manfredonia;
- condannare l' Controparte_1 Pt_1
[...
al risarcimento del danno per la ritardata assunzione, pari a mancato guadagno, ossia n. 6 mensilità onnicomprensive lorde ovvero a quella somma in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice. In ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente”.
2. In particolare, il ricorrente deduceva: a) di aver partecipato, quale riservista
Riuniti di OG con delibera n. 608; b) di aver vinto il concorso, collocandosi, nella graduatoria della riserva militare, al 122 posto, con il punteggio di 58; c) che, previo avviso dell'azienda ospedaliera, in data 11.6.2020, aveva espresso Parte preferenza per la sede lavorativa, cui era seguita l'assegnazione all' di d) di essere stato convocato, con mail del 3.8.2020, per il giorno Pt_1
4.8.2020, al fine di dare la propria disponibilità all'incarico e per la scelta della Parte sede di servizio all'interno dell' di e) che, in tale occasione, Pt_1 espressa la propria preferenza per l' Parte_2
, aveva sottoscritto il contratto di lavoro in data 16.12.2020, a tempo
[...] pieno e indeterminato, come da delibera n.1654 del 20.11.2020, ma che era stato assegnato, con disposizione del 17.12.2020, al P.O. di Cerignola;
f) che, in palese violazione del principio di scorrimento della graduatoria, coloro che si erano collocati successivamente in graduatoria erano stati invece assegnati al
P.O. di Manfredonia, peraltro già dal secondo invio del 10.7.2020; g) di avere, pertanto, diritto non solo al trasferimento presso la sede scelta, ma anche al risarcimento del danno subito pari alla perduta possibilità di guadagno;
h) di aver presentato, in data 23.3.2021, ricorso in autotutela, rimasto privo di riscontro.
3. Si costituiva in giudizio l' che, contestato tutto quanto ex adverso Pt_1 dedotto ed eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo ritenersi unica legittimata passiva l' Controparte_2
, chiedeva il rigetto del ricorso.
[...]
4. Con sentenza n. 2449/2022 del 23.6.2022, il Tribunale di OG in funzione di
Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: “1) accerta e dichiara che l'assunzione del ricorrente è avvenuta in violazione del principio di scorrimento della graduatoria e che, per l'effetto, il ricorrente ha diritto ad essere assegnato presso il P.O. di Manfredonia – reparto cardiologia;
2) condanna l' a disporre il trasferimento del ricorrente dal P.O. di AR
Cerignola al P.O. di Manfredonia – reparto cardiologia;
3) condanna l' Pt_1
a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, un importo (lordo)
[...] pari a n. 6 mensilità a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione con Con decorrenza dal 10.7.2020; 4) condanna l' . Fg al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.3.500,00 per compensi ed €.118,50 per spese doc documentate (contributo unificato), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge”.
5. Rilevava il primo giudice:
- che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla resistente, andava disattesa, in quanto la circostanza che l'azienda “Ospedali Riuniti” di fosse “l'ente detentore” della graduatoria e che l' fosse “l'ente Pt_1 Pt_1 fruitore”, che si era limitato ad attenersi alle trasmissioni fatte dal primo, non era sufficiente ad escluderne la responsabilità o a legittimare eventuali pag. 2/8 violazioni del principio dell'assunzione nel rispetto dell'ordine di scorrimento della graduatoria;
- che dall'elenco allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1654 del
20.11.2020 si evinceva che, tra i candidati assunti con il secondo invio del
10.7.2020 (quindi prima del ricorrente) risultavano soggetti posizionatisi nella graduatoria dei riservisti militari dopo il ricorrente, classificatosi al n.122;
- che tale anomalia costituiva un error in procedendo della resistente, che aveva anche omesso di fornire una motivazione circa il mancato rispetto dell'ordine della graduatoria e che si era limitata ad asserire di essersi attenuta, quale ente fruitore, agli invii fatti dall' ; Controparte_2
- che, in base all'art. 97 Cost., alla sentenza n.25986/2020 della Cassazione e ad alcune pronunce del Consiglio di Stato, l'assunzione nel pubblico impiego deve avvenire rispettando i canoni di legalità, efficienza, imparzialità e buon andamento, con la conseguenza che la , in quanto soggetto fruitore Pt_1 della graduatoria, prima di procedere alle assunzioni, avrebbe dovuto controllare e verificare il regolare scorrimento della stessa;
- che l'illegittimo contegno dell' aveva determinato la mancata Pt_1 assegnazione del ricorrente presso la sede prescelta, nonché la ritardata assunzione, avvenuta a distanza di sei mesi da quella dei soggetti collocati in graduatoria in posizione deteriore;
- che, pertanto, in accoglimento del ricorso, doveva essere dichiarato il diritto del ricorrente sia all'assegnazione presso la sede prescelta sia al risarcimento del danno per lucro cessante, determinato appunto dalla violazione dell'art. 97
Cost., con condanna della resistente al pagamento di 6 mensilità a titolo risarcitorio e delle spese processuali.
6. Con ricorso depositato in data 21.7.2022 l' ha interposto appello Pt_1 avverso tale sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
7. Con memoria del 13.4.2023, si è costituito in giudizio che, Controparte_1 contestati recisamente i motivi di gravame ed eccepita in via preliminare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'appello, in quanto redatto in palese violazione dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto con conferma della gravata sentenza.
8. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con l'appello proposto, l' ripropone pedissequamente le deduzioni Pt_1 sollevate nella memoria di costituzione di primo grado e, dunque, chiede che la sentenza sia integralmente riformata ribadendo che: a) in quanto ente fruitore, non può essergli addebitata alcuna responsabilità in merito al mancato rispetto della graduatoria, essendosi attenuto, in relazione all'assunzione, all'ordine degli invii da parte degli Ospedali Riuniti di OG;
b) in ogni caso, la preferenza espressa in ordine alla sede di lavoro non è assimilabile ad una scelta e, perciò, non costituisce un diritto all'assegnazione presso la stessa;
c) pag. 3/8 l'assegnazione presso una sede di lavoro rientra nell'ambio potere tecnico- discrezionale riservato al datore di lavoro. Parte Alle suddette argomentazioni, l' aggiunge che, con nota dirigenziale n.
76987 del 20.7.2022, era stato evidenziato che la sentenza gravata non aveva esaminato la deliberazione n.1654 del 20.11.2020 a mezzo della quale la
Direzione Generale aveva preso “atto delle operazioni di verifica espletate dall'amministrazione degli OO.RR. di in merito al concorso in oggetto Pt_1 per la parte che concerne i candidati dichiarati vincitori che hanno presentato Part opzione di assegnazione presso di , fino al raggiungimento della Pt_1 copertura del Fabbisogno di personale per gli anni 2020/2022 nel profilo di
O.S.S.” (cfr. pag. 6 atto di appello). Evidenzia l'appellante che l' in quanto ente Controparte_4 detentore della graduatoria, era deputata alle verifiche di legge prima di procedere all'assegnazione dei candidati vincitori, mentre, l' non Pt_1 poteva conoscere i nominativi dei candidati assunti con i primi due invii né poteva effettuare controlli prima delle assunzioni.
Quanto all'istanza di autotutela presentata dal e asseritamente _1 rimasta senza risposta, l'azienda afferma che l'accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo aveva trovato riscontro in data 20.4.2021, quando il legale di parte appellata aveva preso visione della documentazione.
*****
10. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
11. Va, innanzitutto, osservato che l'appello è assolutamente generico, ai limiti dell'inammissibilità, in quanto non si confronta con le motivazioni della sentenza.
Infatti, l'appellante, dopo aver recuperato la difesa proposta in primo grado, non introduce alcun efficace apporto per la critica della sentenza impugnata, né si preoccupa di chiarire per quali motivi le convinzioni del giudice sarebbero errate.
È opportuno evidenziare che, in tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata (ex aliis, Cass. 21566/2017; 18932/2016).
12. In particolare, la Corte osserva che non è stata mossa alcuna specifica censura avverso il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva, pertanto, deve ritenersi passata in giudicato la relativa statuizione del Tribunale, in forza della quale l' , seppur “Ente fruitore” della graduatoria, non poteva Pt_1 limitarsi ad attenersi alle trasmissioni effettuate dall'“Ente detentore” (Ospedali
Riuniti) e non poteva essere ritenuto esente da responsabilità e legittimato a pag. 4/8 violare il principio dell'assunzione nel rispetto dell'ordine di scorrimento della graduatoria.
13. Inoltre, l'appellante non si è preoccupato di attingere le argomentazioni con cui il primo giudice ha statuito in ordine al diritto del di essere collocato _1 presso la sede originariamente prescelta e soprattutto quelle relative alla fondatezza della domanda risarcitoria e alla sua quantificazione.
14. L'appellante, in realtà, lamenta, in maniera assolutamente generica, unicamente che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente affermato che l' , in Pt_1 quanto soggetto fruitore della graduatoria, avrebbe dovuto “controllare e verificare il regolare scorrimento della graduatoria”. Tuttavia, l'appellante non muove rilievi critici idonei a condurre questa Corte alla revisione del giudizio di prime cure, in quanto si limita a sottolineare solo il diverso profilo dell'impossibilità di controllare l'ordine dei nominativi indicati nei successivi invii, poiché quando “ha assunto i candidati del primo e secondo invio, non poteva conoscere i nominativi dei candidati che sarebbero arrivati dall' con il terzo e quarto invio! L' (come le altre 9 CP_4 AR
Aziende del ) non avrebbe mai potuto provvedere a controllare e CP_5 verificare prima di procedere a tali assunzioni, che nel quarto invio arrivasse il nominativo, ad esempio, del , né tantomeno che lo stesso Controparte_1 fosse collocato in posizione antecedente rispetto ai candidati del secondo invio, essendo la trasmissione dei candidati da parte del Riuniti di Pt_1 subordinata alla verifica preassuntiva dei requisiti”.
15. La Corte rileva che il motivo è, comunque, infondato, dovendosi condividere sul punto le argomentazioni del Tribunale, secondo cui l' aveva il Pt_1 dovere di controllare e verificare il regolare scorrimento della graduatoria, atteso che la graduatoria era già nella sua disponibilità.
16. Invero, dall'esame della Deliberazione n. 1102 del 17.7.2020 (cfr. all. n. 22 al fascicolo di parte appellata) si evince che il Direttore Generale dell' , Pt_1 preso atto “delle operazioni concorsuali espletate dall'amministrazione degli
OO.RR. di in merito al concorso unico regionale per la copertura di n. Pt_1 Co 2445 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) – Cat. B – liv. Economico , deliberava di “utilizzare la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori con riserva per il personale interno e la graduatoria per la parte che concerne i candidati esterni dichiarati vincitori che hanno presentato opzione di assegnazione presso questa fino al raggiungimento della AR copertura del Fabbisogno di personale”. Inoltre, in detta delibera viene evidenziato che si è «ritenuto…necessario, prendere atto delle operazioni concorsuali espletate dall'amministrazione degli
OO.RR. di in merito al concorso in oggetto e utilizzare la relativa Pt_1 graduatoria per la parte che concerne i candidati dichiarati vincitori che hanno presentato opzione di assegnazione presso questa , fino al AR raggiungimento della copertura del fabbisogno del personale nel profilo di
O.S.S.; ritenuto di dover precisare che in ottemperanza al piano di fabbisogno Part di questo 2020- 2022 le assunzioni in servizio saranno così scaglionate nel pag. 5/8 rispetto pedissequo dell'ordine di graduatoria…» (cfr. pag. 3 Deliberazione del
Direttore Generale n. 1102 del 17.7.2020)
Peraltro, con la Delibera del Direttore Generale n.1654 del 20.11.2020, l' Pt_1
[...
dava atto: 1) dell'assunzione dei “candidati inseriti nel primo invio del 2.07.2020 (prot. 12450) dell' Controparte_7
, inclusi i candidati già dipendenti aventi diritto
[...] AR alla riserva, nonché i candidati di cui al secondo invio del 10.07.2020 (prot.
13053) come indicati nell'elenco allegato” alla delibera “per farne parte integrante e sostanziale per un totale complessivo di 253 unità, di cui n. 27 unità personale interno”; 2) del fatto che “con nota assunta al protocollo di Part questa FG n. 0073754 del 29/07/2020, l'
[...]
ha trasmesso elenco integrativo dei Controparte_8 Part vincitori del concorso OSS che hanno optato per l' di OG (terzo invio); Part con nota assunta al protocollo di questa FG n. 0074555 del 31/07/2020,
l' ha trasmesso Controparte_7 ulteriore elenco integrativo dei vincitori del concorso OSS che hanno optato Part per l' di OG (quarto invio) … .con nota assunta al protocollo di questa Part
FG n. 0078882 del 20/08/2020, l' Controparte_7
ha trasmesso elenco integrativo dei vincitori del
[...] concorso OSS che hanno optato per l' (quinto invio); con nota AR Part assunta al protocollo di questa FG n. 0101488 del 22/10/2020, l'
[...]
ha trasmesso elenco Controparte_7 Part integrativo dei vincitori del concorso OSS che hanno optato per l' di OG Part (sesto invio); con nota assunta al protocollo di questa FG n. 0107602 del
06/11/2020, l' ha Controparte_7 Part trasmesso ultimo elenco integrativo dei vincitori del concorso che hanno optato per l' (settimo invio); 3) di aver tenuto conto “delle AR operazioni di verifica espletate dall'amministrazione degli OO.RR. di in Pt_1 merito al concorso in oggetto per la parte che concerne i candidati dichiarati vincitori che hanno presentato opzione di assegnazione presso questa Pt_1
, fino al raggiungimento della copertura del Fabbisogno di personale
[...] per gli anni 2020/2022 nel profilo di O.S.S.”. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la graduatoria, pubblica e conoscibile da tutti, era nota all' , che poteva anche Pt_1 conoscere i nominativi dei candidati, i punteggi da essi riportati e la loro collocazione all'interno della stessa. In tale contesto, appare evidente che, quale ente preposto all'assunzione, l' Pt_1
[...
aveva l'obbligo di procedere alle assunzioni nel pedissequo rispetto della graduatoria, nonché di verificare la legittimità dei primi invii da parte dell'ente formatore della graduatoria e la loro corrispondenza con la graduatoria stessa e, comunque, di chiedere agli Ospedali Riuniti di specifici chiarimenti in Pt_1 merito ad eventuali incongruenze dei nominativi presenti nei primi invii.
17. Tanto in linea sia con il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) che al fine di adempiere all'obbligo pag. 6/8 direttamente assunto con delibera n. 1102 del 17.7.2020, di «utilizzare la relativa graduatoria per la parte che concerne i candidati dichiarati vincitori che hanno presentato opzione di assegnazione presso questa ” e b) AR di procedere ad assunzioni “scaglionate nel rispetto pedissequo dell'ordine di graduatoria”. 18. La condotta adottata dall' è, come correttamente statuito dal Tribunale, Pt_1 illegittima, né una eventuale inadempienza degli Ospedali Riuniti avrebbe potuto ripercuotersi in danno del ricorrente, atteso che l'amministrazione che procede alle assunzioni, in questo caso l' , era direttamente tenuta al Pt_1 controllo e al rispetto dei criteri di priorità e precedenza dettati dall'ordine di graduatoria approvata all'esito di una procedura concorsuale posta a base dell'assunzione. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “…La Corte
Costituzionale ha ripetutamente affermato che la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità…Giova puntualizzare in questa sede che
l'utilizzazione per la assunzione a tempo determinato di graduatorie formate all'esito di un pubblico concorso, secondo il canone di cui all'articolo 97, comma 4, Cost., non può che comportare il rispetto dell'ordine della graduatoria…. Come già statuito da questa Corte ( ex aliis: Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, n.11537; 06/06/2016 , n. 11595), il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (nel medesimo senso cfr. Corte costituzionale sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008): i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della Pubblica amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato. 23.
Non sarebbe conforme ai suddetti principi operare la scelta dei destinatari della assunzione a tempo determinato senza osservare un criterio predeterminato ed oggettivo e, dunque, verificabile…” (cfr. Cass. n. 25986 del
2020).
19. Inoltre, “in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile. È parimenti vero che – come rammentato sempre dalla decisione impugnata – questa Corte ha chiarito che la responsabilità risarcitoria della p.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell'accertamento della colpa, l'esatta identificazione delle regole e dei principi che devono pag. 7/8 ispirare l'azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge, qualora l'esclusione o
l'affermazione della colpa sia il risultato di un'individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull'illiceità dell'atto o della condotta
(Cass. Sez. L - Sentenza n. 825 del 19/01/2021)” (cfr. Cass. n. 28330 del 2024).
20. Ferme tali assorbenti considerazioni, la Corte non si esime dal condividere le determinazioni di prime cure anche in ordine al diritto del ad essere _1 collocato presso la sede originariamente prescelta (ossia, P.O. di Manfredonia, reparto cardiologia) e al suo diritto ad ottenere in via risarcitoria le retribuzioni che non ha percepito a causa del ritardo nell'assunzione.
*****
21. In definitiva, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
22. Le spese del presente grado seguono la ribadita soccombenza dell'appellante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo ed effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n.55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' AR
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] con ricorso depositato il 21.7.2022, avverso la sentenza emessa in data 23.6.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di OG, nei confronti di _1
, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza
[...] impugnata;
condanna l' al pagamento, in favore di , Pt_1 Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 3.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca pag. 8/8