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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/08/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1024/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento di divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a FANO il 26/07/2008 da: ato il 05/11/1985 a CATTOLICA (RN) CP_1
E ata il 22/08/1985 a FANO (PU) Persona_1
Premesso:
- che le parti sopra indicate hanno contratto matrimonio civile a FANO il 26/07/2008
e che dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...] in [...] e Per_2
nata il [...] in [...]; Per_3 - che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO: che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 272/2024 del 15/03/2024 depositata in data 16/03/2024; che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con gli interessi degli stessi e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della prole non sia necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo; che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 07/08/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento di divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a FANO il 26/07/2008 da: ato il 05/11/1985 a CATTOLICA (RN) CP_1
E ata il 22/08/1985 a FANO (PU) Persona_1
Premesso:
- che le parti sopra indicate hanno contratto matrimonio civile a FANO il 26/07/2008
e che dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...] in [...] e Per_2
nata il [...] in [...]; Per_3 - che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO: che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 272/2024 del 15/03/2024 depositata in data 16/03/2024; che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con gli interessi degli stessi e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della prole non sia necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo; che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 07/08/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni