Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 20430/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 20430/2023 r.g. tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.03.1954, rappresentato e difeso giusta procura allegata agli atti dall'Avv.
Giovanni Rubinacci (C.F. ), presso il cui studio in CodiceFiscale_2
Napoli, alla Via Dei Fiorentini n. 21, elettivamente domicilia;
- Opponente
e
(C.F. ), con sede in Castiglione della Controparte_1 P.IVA_1
Pescaia (GR), alla Via San Benedetto Po n. 22, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Giada Isidori (C.F. e
), elettivamente domicilia presso lo studio in Napoli, C.F._3
alla Via Andrea D'Isernia n. 8;
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 24.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, in qualità di mandataria Controparte_1 all'incasso di Eclipse 1 S.r.l., chiedeva di emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di per ottenere il pagamento della somma di € Parte_1
Parte ricorrente rappresentava che la suddetta somma, discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'odierno opponente in data
13.12.2007, diveniva oggetto di cessione tra Findomestic Banca S.p.a.
(creditrice originaria) ed Eclipse 1 S.r.l. (mandante di e Controparte_1
che, non avendo il provveduto al pagamento di quanto dovuto, si vedeva Pt_1
costretta a promuovere il giudizio monitorio.
Con decreto n. 9012/2021, emesso in data 3.12.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva all'odierno opponente di pagare a per le causali Controparte_1 di cui al ricorso, la somma di € 21.588,96, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del giudizio pari ad € 540,00 per compensi di avvocato ed €
145,50 per esborsi, oltre rimborso forf. 15%, c.p.a. e iva come per legge.
Il provvedimento monitorio de quo veniva notificato il 17.12.2021 e non opposto, reso, quindi, esecutivo con provvedimento del 23.02.2022
Succeduta nel credito con contratto di cessione, la Controparte_1
sottoponeva a pignoramento tutte le somme tutte le somme dovute dal da Pt_1
a titolo di stipendio, indennità, Controparte_2
emolumento, provvigione, T.F.R. e/o ogni altro titolo, e da Poste Italiane Spa,
a titolo di saldi attivi di conto corrente, libretti di deposito, portafogli titoli, sino alla concorrenza del proprio credito di € 24.997,89 (doc. D fascicolo parte opposta).
Istaurata la procedura mobiliare presso terzi recante n.r.g.e. 8485/2022, debitore esecutato veniva avvisato della facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al fine di far valere l'illegittima applicazione delle clausole ritenute abusive.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al suddetto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., instaurando il presente giudizio.
Parte opponente spiegava opposizione tardiva in ordine alla nullità del provvedimento monitorio opposto attesa l'omesso accertamento in merito al profilo di vessatorietà delle clausole apposte al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria .
Particolarmente, affermava che il contratto de quo conteneva Parte_1 una clausola abusiva non concordata tra le parti relativa all'applicazione della penale nella misura dell'8% delle rate scadute, nonché il pagamento degli interessi di mora.
In conclusione, chiedeva, preliminarmente, di sospendere la efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
di revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, data la nullità dei titoli posti a suo fondamento.
Subordinatamente, chiedeva di accertare e dichiarare per effetto della declaratoria di nullità del titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto la minor somma dovuta dall'opponente. Il tutto con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio la quale rappresentava di aver Controparte_1
contestava le doglianze di parte opponente asserendo che il credito preteso non discendesse da un contratto viziato da nullità per la presenza di clausole vessatorie e/o abusive.
Chiedeva, quindi, preliminarmente di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
di rigettare l'opposizione proposta o, in via meramente subordinata, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento. Con vittoria delle spese di giudizio.
In data 11.12.2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, che mutato il rito , rinviava per la precisazione delle conclusioni in data
29.01.2025 riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare va ritenuta procedibile la domanda, essendo stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo (v. verbale n. 0297/2024 depositato da parte opposta).
Ancora preliminarmente, va ritenuta sussistente la legittimazione attiva in capo all' opposta, avendo la stessa provato di essere titolare del credito oggetto di opposizione, documentando le vicende successorie concretatesi in due cessioni del credito (v. fascicolo monitorio).
Ciò posto , alla luce della documentazione agli atti ( v. copia contratto di finanziamento ed estratto conto allegato al fascicolo monitorio ) ,
l'opposizione è da ritenersi in parte fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
Ed invero, posto che le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria siano da valutare nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste
(tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14, CP_3
e , in linea con la recente giurisprudenza
[...] Controparte_4
comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e
C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 68/23), ritiene il Tribunale che la clausole relativa agli interessi moratori pattuiti nella misura dello 0,040 al giorno , alla penale da ritardo pattuito nella misura dell'8% e indennità di contenzioso , abbiano carattere abusivo , ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons., che nella fattispecie in esame trovano applicazione, atteso che risultano pattuite in misura superiore al t.a.n. aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco
Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, Persona_1
secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto.
Tali clausole , invero, comportano il riconoscimento di un vantaggio per il ricorrente manifestamente eccessivo e penalizzante per il consumatore (a nulla valendo la doppia sottoscrizione da parte del consumatore come vorrebbe parte opposta).
Le suddette clausole, vanno dichiarate, dunque, nulle e non dovuti i relativi importi.
In conclusione, ritenuto provato il rapporto su cui si fonda il credito,
(contratto di finanziamento, estratto conto), la mancata contestazione relativa all'erogazione delle somme e, l'inadempimento di parte opponente,
l'opposizione va in parte accolta e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 9012/2021 emesso in data 3.12.2021, condanna l'opponente al pagamento dell'importo di euro 19.295.64 ( pari ad euro 21588,94- euro
2293,64) oltre interessi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
[...]
, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede: Pt_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca parzialmente il decreto ingiuntivo n. 9012/2021, emesso in data 3.12.2021 e condanna Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 19.295.64 oltre interessi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 118,50 per spese , euro
3.397,00 per compensi oltre Iva, CPA, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Giovanni Rubinacci
Napoli, 9.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo SENTENZA
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