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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13477/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, P.zza G. Amendola n. 21, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Parrino, dalla quale è rappresentata e difesa,
giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliata ope legis in Palermo, via Valerio Villareale n.6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , Email_1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e parte attrice anche come da memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2021, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni (sub specie di danno biologico, morale e patrimoniale per le gravi ed ulteriori patologie insorte) da lei patiti successivamente al 16.01.2011, data di pubblicazione della sentenza n.487
emessa dal Tribunale di Palermo il 16.01.2011; danni da quantificarsi nella misura da accertare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumeva, infatti, che:
- aveva contratto l'epatite HCV correlata in occasione di emotrasfusioni ricevute a causa della talassemia, da cui era affetta da circa 40 anni, o in occasione del parto cesareo avuto nel 1974;
- aveva presentato l'istanza d'indennizzo previsto dalla l. 210/1992
all competente, a seguito della quale la C.M.O. di Palermo, con verbale CP_2
n. 224/1999 del 24.07.1999, aveva accertato il nesso di causalità tra le
2 trasfusioni da lei subite e l'epatite HCV correlata contratta, con ascrizione della patologia accertata alla VI categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834 del
1981;
- con atto di citazione del 24.12.2003, aveva convenuto in giudizio il innanzi al Tribunale di Palermo per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti in conseguenza delle emotrasfusioni infette subite;
- a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, il predetto giudizio si era concluso con sentenza del Tribunale di Palermo n.
487/2011 che aveva accertato il nesso di causalità tra l'epatite HCV correlata e le emotrasfusioni, nonché la responsabilità del convenuto, con CP_1
conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore della della Pt_1
somma di € 25.000,00, oltre interessi;
- il c.t.u. nominato nel summenzionato giudizio, dott.ssa
[...]
aveva, infatti, riconosciuto un danno biologico permanente del 10% Per_1
in forza di un giudizio probabilistico sulla base del quale solo nel 20% dei casi l'infezione da HCV si era evoluta in cirrosi epatica, nel 5% aveva portato ad epatocarcinoma, mentre era scomparsa nell'85% dei pazienti che rispondevano ai trattamenti con interferone;
- tuttavia, dopo la predetta sentenza, erano insorte una grave forma di epatocarcinoma ed altre patologie (cirrosi epatica HCV correlata e aumento di volume del fegato nella sezione sinistra), che avevano reso necessario il successivo trapianto del fegato (effettuato in data 10.03.2021);
3 - con istanza del 9.12.2020 aveva chiesto al convenuto il CP_1
risarcimento dei nuovi e maggiori danni subiti in conseguenza delle emotrasfusioni infette ricevute, mentre con successiva pec del 23.03.2021
rivolta all di Palermo aveva formulato domanda di integrazione CP_3
dell'indennizzo ex l. n. 210/1992, già riconosciutole in precedenza;
- la C.M.O. di Messina, successivamente nominata, con verbale del
21.05.2021 aveva riconosciuto l'aggravamento della infermità o lesione da epatite cronica HCV correlata, ascrivendo le nuove patologie alla prima categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, giudizio che veniva comunicato al il 23.06.2021; Controparte_1
- il doveva ritenersi responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni CP_1
da lei patiti per le gravi ed ulteriori patologie della cirrosi epatica e dell'epatocarcinoma, contratte a causa delle emotrasfusioni infette ricevute.
Il , tempestivamente costituito, eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, la prescrizione del credito, ritenendo che l'exordium prescrizionis
coincidesse al più con la data del verbale della di Palermo del Pt_2
24.07.1999 e, in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, sussistendo già una pronuncia sui fatti di causa.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria per difetto di prova, chiedendone il rigetto o, in subordine, la riduzione, in considerazione dell'indennizzo percepito e percipiendo riconosciuto ex legge n.210/1992.
4 La causa, quindi, dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio,
all'udienza del 18.12.2024, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda per ne bis in idem, nonché quella di prescrizione, formulate dal convenuto. CP_1
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Per quanto concerne la prima eccezione, la gravissima patologia tumorale di epatocarcinoma su cirrosi epatica HCV correlata - diagnosticata nel giugno del 2019 - non può ritenersi coperta dal giudicato della sentenza n.487/2011
emessa dal Tribunale di Palermo.
Il c.t.u. nominato in quel giudizio, la dott.ssa infatti, aveva Persona_1
precisato che “la infezione da HCV non determina sempre una malattia
cronica…l'epatopatia cronica si sviluppa nel 50% delle infezioni da FCV e nel 20%
dei casi essa evolve verso la cirrosi, il cui 5% può portare ad un epatocarninoma…Le
attuali conoscenze in tema di infezioni da HCV hanno evidenziato la limitata
correlabilità dei valori delle transaminasi (ed entro certi limiti dell'assetto proteico)
con lo stadio dell'epatopatia da HCV, mentre al contrario, maggiormente
significativa a fine prognostico terapeutico risulta essere la viremia. La valutazione
nel tempo dell'HCV – RNA risulta essere l'esame più sensibile e specifico per
stabilire la cronicizzazione dell'infezione da HCV ed è indispensabile, in associazione
alle altre indagini, per studiare l'epatopatia. L'HCV -RNA è positivo in una fase
molto precoce della malattia, 7-15 giorni, e tende a negativizzarsi precocemente nelle
5 epatiti autolimitanti;
…L'HCV – RNA PCR, inoltre, scompare nell'85% dei pazienti
che rispondono ai trattamenti con interferone ed antiretrovirali, positivizzandosi
nuovamente in caso di recidiva”.
Aveva, quindi, concluso che “Nel caso in esame risulta persistenza del virus e,
pertanto, di attività della malattia. Nulla di più può affermarsi, da parte del
sottoscritto C.T.U. – in considerazione della variabilità soggettiva – riguardo
all'evoluzione della malattia cronica di fegato.”.
In sostanza, quindi il c.t.u. del giudizio definito con sentenza n.487/2011
aveva concluso di non potere fare alcuna previsione sulla evoluzione della malattia ed aveva determinato i postumi permanenti nel 10% senza considerare le non preventivabili evoluzioni peggiorative (vedi relazione di c.t.u. della dott.ssa sub allegato n.3 dell'atto di citazione e in Per_1
particolare pag. 9, dove si attesta che dal referto eco addome non si riscontrano lesioni focali, e pag. 13 per le conclusioni finali).
La sentenza n.487/2011 del Tribunale di Palermo aveva quindi riconosciuto il danno biologico nella misura del 10% per epatite cronica da
HCV, rispetto alla quale l'epatocarcinoma su cirrosi epatica HCV correlata,
che ha richiesto il trapianto del fegato, costituisce una evoluzione straordinaria e di gravissima entità.
Non può, pertanto, ritenersi che nel precedente giudizio si sia tenuto conto dell'insorgenza di tali patologie (in termini di un possibile aggravamento della malattia), né in fase di accertamento della percentuale di invalidità da parte del c.t.u. - poi fatta propria dal giudice - né
6 nell'applicazione dell'aumento personalizzato del danno non patrimoniale
(specificatamente motivato in sentenza soltanto sull'età dell'attrice e sulla cronicità della malattia, notoriamente invalidante).
Proprio perché l'evoluzione peggiorativa (in termini di insorgenza di nuove patologie) non è stata in alcun modo considerata nel giudizio di cui sopra, in quanto all'epoca non esistente e non preventivabile, deve escludersi che la questione fosse deducibile in quel giudizio e quindi coperta dal giudicato.
Costituisce altresì conferma del fatto che il danno da epatocarcinoma su cirrosi epatica HCV correlata non è ricompreso nel danno accertato nel precedente giudizio, l'enorme scarto tra la percentuale di postumi permanenti accertata nel precedente giudizio (10%) e quella accertata dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott.ssa (68%). Persona_2
D'altro canto, il rischio di duplicazione del danno, fondato sulla circostanza che la liquidazione del danno per postumi del 10% ad opera della già citata sentenza n. 487 del 2011 tiene conto, sulla base delle tabelle di
Milano, della aspettativa di vita media sulla base del coefficiente di demoltiplicazione stabilito sul parametro dell'età, può essere senz'altro evitato sottraendo dal risarcimento del danno che verrà determinato nell'odierno giudizio quello riconosciuto dalla sentenza n. 487/2011.
In ordine alla eccezione di prescrizione, anche questa è infondata.
Il dies a quo non può che essere individuato nella data della diagnosi di epatocarcinoma effettuata nel giugno dell'anno 2019 (epoca questa dedotta in
7 atto di citazione e non contestata, nonché desumibile dalla relazione dell'Ismett sub allegato n.5 dell'atto di citazione), lesione da ritenersi nuova,
in quanto straordinaria nella evoluzione della malattia e di gravissima entità.
D'altra parte, una diversa decisione sarebbe contraria alla ratio dell'istituto della prescrizione, che deve collegarsi alla inattività della danneggiata.
Nel caso di specie, l'odierna attrice, , aveva tempestivamente Parte_1
agito per la malattia da HCV, ma allora non si era ancora manifestata la lesione da epatocarcinoma, né detta lesione era stata accertata come prevedibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, né era stata considerata nel rischio latente ai fini della liquidazione del danno (rischio di cui invece, ove presente, deve tenersi conto secondo la pronuncia della Cass.
n.26118/2021).
Nella sentenza n.487/2011, l'aumento del danno per personalizzazione da
€ 17.015,16 ad € 25.000,00 – si ripete – aveva tenuto conto soltanto dell'età e della cronicità della malattia notoriamente invalidante, ma non del rischio latente - non preventivato né preventivabile - della insorgenza della cirrosi epatica e dell'epatocarcinoma.
Le lesioni successivamente diagnosticate nel giugno del 2019 non possono che ritenersi nuove.
Ne consegue che l'azione era tutt'altro che prescritta alla data della notifica dell'atto di citazione (9 ottobre 2021).
8 Passando all'esame del merito, la domanda deve ritenersi fondata e, per quanto di ragione, va accolta.
La responsabilità del (oggi ), in ipotesi Controparte_4 CP_1
di contagio di epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha,
infatti, natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè, nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un quadro normativo di carattere CP_1
generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L.
833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti (cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le sezioni unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
9 inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Tanto premesso, nel caso specifico – tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione e risposta) – può dirsi provato che:
- il Tribunale di Palermo, con sentenza n.487 del 2011, passata in autorità di giudicato, ha accertato la responsabilità del Controparte_1
in ordine al contagio subito dalla in seguito ad emotrasfusioni infette Pt_1
dal virus dell'HCV e condannato lo stesso al pagamento in favore dell'odierna attrice della somma di euro 25.000,00, oltre interessi legali successivi, riconoscendole un danno biologico pari al 10% (vedi sentenza sub allegato n.2 dell'atto di citazione);
- nel giugno del 2019 è stato diagnosticato alla un epatocarcinoma, Pt_1
tanto da richiedere il trapianto del fegato in data 10.03.2021;
- il ha corrisposto a parte attrice, a titolo di indennizzo ex l. CP_1
210/1992 fino al 31.12.2021, l'importo complessivo di € 227.477,11 (vedi allegati nn.4 e 5 della comparsa di risposta del ). CP_1
10 Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato
dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare
causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale,
all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non
appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando,
11 peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori
sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia
civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne
consegue che – sussistendo a carico del (oggi Controparte_4 Controparte_1
, anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e
[...]
di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso
terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle
cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la
condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
Nel caso in esame, l'accertamento del nesso causale tra le emotrasfusioni e il contagio del virus dell'HCV costituisce oggetto del giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo n. 487/2011 intervenuta tra le stesse parti.
Anche il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, ha accertato che
“Dalla disanima della documentazione in atti, nonché dagli esiti della visita medico
legale, si apprende che la sig.ra sia affetta dall'età di tre anni da Parte_1
talassemia con anemia e dolori articolari. Sia a seguito di crisi falcemiche, sia in
occasione di parto cesareo, veniva sottoposta a trasfusioni, a causa delle quali
12 contraeva nell'anno 1991 un'infezione HCV correlata.” (vedi pag. 14 della relazione di c.t.u.).
E soprattutto il c.t.u. ha concluso – valutazione questa di decisivo rilievo perché non coperta dal precedente giudicato - che “Dalla disamina della
documentazione in atti si evince che sia la cirrosi epatica che l'epatocarcinoma sono
patologie da ricondurre etiologicamente al virus dell'epatite C.” (vedi pag. 19 della relazione di c.t.u.).
In ordine al profilo della colpevolezza del in base al Controparte_1
parametro della prevedibilità delle conseguenze dannose derivanti dal proprio comportamento omissivo, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del ha affermato: “In tema di CP_1
patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV
(epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con
sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la
lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza
dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di
conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del
giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità
del sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il Controparte_1
contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma
13 solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez.
un., n. 576/2008).
Inoltre la Suprema Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del per i danni CP_1
prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui anno vennero approntati i test diagnostici per l'HBV), ha affermato che era “già ben
noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di trasmissione di epatite
virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la
determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale
stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del nei CP_1
controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi
all'attuazione del Piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel
1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ. n. 17685/2011).
In ordine alla imputabilità soggettiva, anche detto profilo è coperto dal precedente giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo n. 487/2011.
Nella fattispecie, ricorre, quindi, una responsabilità colposa del
[...]
per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire CP_1
la trasmissione della malattia mediante il sangue infetto, evolutasi nella grave insufficienza epatica.
Ravvisati – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti – tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione,
ne consegue che il va condannato a risarcire l'attrice Controparte_1
dei danni patiti in conseguenza del fatto illecito. Parte_1
14 Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che,
secondo gli accertamenti compiuti dal C.T.U. “Considerando gli esiti anatomici
obiettivati, quali il trapianto di fegato, le ricorrenti colangiti e gli esiti cicatriziali
iatrogeni appare equo valutare una percentuale di danno biologico permanente del
68%(sessantotto) […] e un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni
100.” (vedi pag. 19 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u., in risposta ai rilievi critici del c.t.p. di parte del in ordine CP_1
alla percentuale di invalidità permanente accertata (da ridurre, secondo la prospettazione del c.t.p. al 55%), ha precisato che “Le conclusioni del CTP del
non possono essere condivise in quanto la Dr.ssa tiene conto CP_1 Per_3
unicamente del trapianto epatico, ma trascura del tutto gli altri effetti negativi quali,
primi fra tutti, i ricorrenti episodi di colangiti. La storia clinica della paziente si
caratterizza per ricorrenti e frequenti infezioni delle vie biliari, con necessità di
ricoveri ospedalieri, assunzione di terapia medica e trattamenti strumentali più o
meno indaginosi. Tutto ciò rende altamente invalidante la malattia e particolarmente
gravosi gli effetti oggettivi e soggettivi sulla salute fisica e mentale della paziente. Da
non trascurare, inoltre, le sofferenze e le preoccupazioni verso il futuro, essendo
presagibile un aggravamento dello stato di salute ed un conseguente scadimento della
qualità e della quantità di vita. Ed ancora, le continue infezioni delle vie biliari sono
causa di formazione di aderenze intraddominali che potranno in futuro complicarsi
con torsioni intestinali, volvoli, blocchi della progressione del materiale gastrico,
dilatazioni e perforazioni intestinali, fino a pericolosi episodi di peritonite acuta
generalizzata. Ed infine, da non trascurare anche gli effetti cicatriziali sulla cute
15 dell'addome, che dovranno trovare il giusto ristoro come già indicato nella precedente
valutazione.” (vedi integrazione alla c.t.u.).
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare,
essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u.
replicato in modo esauriente ed esaustivo alle osservazioni critiche mosse da parte convenuta.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema
di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai
giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata,
nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del
danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali
e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod
plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in
aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno
esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta
dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed
autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal
danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la
16 massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed
omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che
esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente
protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius"
derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare
duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini
liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento
concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando
distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub
specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si
dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di
17 procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità dell'68% e dell'età del soggetto all'epoca della diagnosi di epatocarcinoma (56 anni compiuti a giugno del 2019), la somma complessiva di € 659.540,00 secondo i valori attuali, utilizzando il valore punto danno non patrimoniale di €
13.378,10 (comprensivo dell'aumento del 50% per danno morale) da moltiplicare per il grado di invalidità (68%) e per il coefficiente (0,725)
corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere integralmente la percentuale di danno morale in considerazione della sofferenza psichica patita dall'attrice,
desumibile da plurime circostanze, e precisamente: dall'essersi la Pt_1
18 dovuta sottoporre al trapianto del fegato;
dalle insorgenza di continue infezioni delle vie biliari anche con necessità di ricoveri ospedalieri e conseguenti formazioni di aderenze intraddominali;
dalla necessità di terapia medica e trattamenti strumentali;
dalle preoccupazioni verso il futuro,
essendo presagibile – come accertato dal c.t.u. - un aggravamento dello stato di salute ed un conseguente ulteriore scadimento della qualità e della quantità di vita.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal
C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno (calcolato al 100% per 100 gg.), per un totale di €
11.500,00 in valori attuali.
Si perviene così ad un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da in conseguenza dell'illecito per cui è causa ammontante ad € Parte_1
671.040,00 (€ 659.540,00 + € 11.500,00), in valori attuali.
Dal superiore danno non patrimoniale come riconosciuto va, tuttavia,
detratta, al fine di evitare duplicazioni, la somma già liquidata con sentenza n.487/11 del Tribunale di Palermo di euro 25.000,00, pervenendo così
all'importo di € 646.040,00.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta
19 attuale ( danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di rispettiva insorgenza del danno (assunta nella data unica del giugno 2019), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione
(con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ.
n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
20 Ciò posto, non risulta contestato che il abbia corrisposto a titolo CP_1
di indennizzo ex l. 210/1992 a parte attrice dal 01.04.1995 al 31.12.2021 la somma complessiva di € 227.477,11.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condivisa da questo giudice -, infatti, “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al
contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto
ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del
1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per Controparte_1
omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al
danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo
di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la
vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di
un medesimo soggetto (il due diverse attribuzioni patrimoniali in CP_1
relazione al medesimo fatto lesivo.” (in termini la massima di Cass. civ.
8532/2020).
L'indennizzo di € 227.477,11 corrisposto fino al 31.12.2021, pertanto, va scomputato dalla somma sopra liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, prima della liquidazione definitiva del credito, al pari di un acconto.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte più recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del
danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale
pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste,
21 preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data
dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre
l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a
risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che
va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua
dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento
fino alla liquidazione definitiva” ( vedi Cass. n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali
scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del
credito, la giurisprudenza di questa Corte ha indicato agli interpreti due modalità
alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi
deva-lutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla
data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla
differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo
del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al
computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando
il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento
dell'acconto;
22 (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il
periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n.
1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014;
Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto
finalizzati pur sempre ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte
ri-tiene preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto
consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle
mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il
pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne
il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non soltanto quel che ne
resta dopo il pagamento dell'acconto.” (in termini un passo della motivazione di
Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata –
che si condividono -, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 646.040,00), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti di giugno 2019 (€
547.955,89), quindi dal capitale devalutato di € 547.955,89 si scomputa l'indennizzo di € 219.933,38 (indennizzo di € 227.477,11 devalutato con decorrenza dalla data del 31.12.2021 alla stessa data diagnosi di epatocarcinoma di giugno 2019), pervenendo al capitale residuo devalutato a
23 giugno del 2019 di € 328.022,51, che deve essere rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€ 386.738,54).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece:
- sull'intero capitale devalutato alla data della manifestazione della lesione dell'epatocarcinoma di giugno 2019, pari ad € 547.955,89, si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'indennizzo del 31.12.2021 (€ 2.882,72 per
interessi);
- sulla somma residua al netto dell'indennizzo alla data odierna (€
386.738,54) devalutata alla data dell'indennizzo del 31.12.2021 (€ 339.244,33)
si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data dell'indennizzo del 31.12.2021 sino alla data odierna (€
34.594,62).
Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale rivalutato al netto dell'indennizzo ammonta ad € 386.738,54 e la mora per interessi legali ammonta ad € 37.477,34 (€ 2.882,72 + € 34.594,62).
Sulla somma di € 424.215,88 (€ 386.738,54 + € 37.477,34) andranno, infine,
conteggiati gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da € 260.001,00 a € 520.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi
24 (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Maria Teresa Parrino, dichiaratasi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico del CP_1
convenuto, con diritto a rimborso dell'attrice, ove anticipate.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da contro il con Parte_1 Controparte_1
atto di citazione notificato il 9 ottobre 2021:
1) condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € 424.215,88, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 23.002,00, di cui € 545,00 per spese vive ed euro
22.457,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Maria Teresa
Parrino, dichiaratosi antistatario;
3) le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico del convenuto, con diritto a rimborso dell'attrice, ove anticipate. CP_1
Palermo, 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Angela Notaro
25 La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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