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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1498 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Agata Melania Ielasi, con la quale è elettivamente domiciliata in
Caraffa del Bianco (RC) via Margherita n. 59 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore resistente contumace in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso dagli avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Palmi (RC) via Matteotti n. 24 resistente
OGGETTO: assegno di maternità
2
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha presentato domanda al Comune di , per ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di maternità, entro il termine di sei mesi dalla nascita del proprio figlio;
- che il Comune di a seguito di una richiesta di CP_1
informazioni, le ha comunicato che non aveva esibito la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno e che, pertanto, avrebbe proceduto all'inoltro della domanda di assegno di maternità all solo dopo essersi accertato della CP_2
sussistenza di tutti i requisiti previsti;
- che, tuttavia, risulta essere titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari valido dal 21/12/2015 al 14/05/2017;
- che, in data 06/04/2017 e in data 25/11/2019, ha inoltrato nuovamente all'Ente la richiesta di corresponsione dell'assegno di maternità, rimasta priva di riscontro;
- che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, le disposizioni che escludono da alcune provvidenze gli stranieri extracomunitari, non titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo, sono incostituzionali;
- che la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20) ha affermato l'incompatibilità della normativa italiana con l'articolo 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Ue e con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2011/98.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1)IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accertare e dichiarare il diritto soggettivo della signora alla percezione dell'assegno di maternità spettante sulla base dei requisiti posseduti ex lege e , per l ' effetto: 2)Condannare il Controparte_3 3
in persona del sindaco p.t. e l' in persona del l.r.p. entrambi e ciascuno per CP_2
la propria e rispettiva competenza alla erogazione in favore della ricorrente dell'assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs 151/2001 nella misura di legge;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_2
eccependo di non aver ricevuto alcuna domanda amministrativa riguardante la prestazione oggetto di causa, deducendo che spetta al Comune verificare la completezza delle informazioni e dei documenti allegati e la sussistenza dei requisiti preliminari soggettivi ed economici utili al riconoscimento della prestazione in oggetto e concludendo per il rigetto del ricorso.
Invece, il , sebbene ritualmente convenuto in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 29/07/2024, questo giudicante ha disposto la conversione del giudizio introdotto ex art. 702 bis c..p.c. in rito ordinario del lavoro, ex artt. 409 e ss. c.p.c.
Con provvedimento del 04/02/2025, questo giudicante ha ordinato al
Comune di di depositare la domanda di Assegno di maternità CP_3
presentata dalla ricorrente, unitamente alla documentazione allegata e ad ogni altro atto o documento relativo alla pratica.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1
che, pur convenuto in giudizio, non si è costituito.
[...]
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare. 4
L'assegno di maternità è disciplinato dall'art. 74 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita: “ 1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 5
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall' sulla base dei dati forniti dai comuni, CP_2
secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.
Con sentenza n. 54/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni che escludono da alcune provvidenze
(bonus bebè e assegno di maternità) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo e ha lamentato la violazione dell'art. 12 direttiva 2011/98 UE. 6
Orbene, prima ancora della pronuncia della Corte Costituzionale, una condivisibile giurisprudenza di merito (sentenze n. 1003/2017 e 2171/2019 della
Corte d'Appello di Milano;
Tribunale Milano, sez. lav., con sentenza del
28/02/2018), aveva già avuto modo di evidenziare che l'art. 12 della Direttiva
2011/98/UE ha efficacia diretta, con conseguente disapplicazione immediata delle norme interno contrastanti con la stessa.
Ciò premesso, occorre precisare, quanto alla natura giuridica della prestazione oggetto del presente giudizio, che la stessa può ricondursi al settore della “sicurezza sociale” di cui al citato articolo 12 della direttiva 2011/98/UE, in quanto è prestazione che si riferisce al 'rischio' maternità espressamente previsto nell'elenco dell'art.3 par. 1 regolamento 883/2004 e l'attribuzione, pur non subordinata ad un presupposto contributivo, si fonda sui criteri obbiettivi posti dall'art.74 con riferimento alle risorse del nucleo familiare, a prescindere da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale.
In particolare, il Regolamento n. 233/2004, richiamato dal predetto articolo ai fini della definizione dei settori della “sicurezza sociale”, ricomprende i “settori contributivi e non contributivi”, compresi nell'elenco di cui al primo comma del medesimo art. 3, che indica, alla lettera b), i “trattamenti di maternità e paternità e assimilati” e alla lettera j) le “prestazioni familiari”.
Nello specifico, l'art. 1 del regolamento testualmente definisce prestazioni familiari “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1”.
Per “compensare i carichi familiari” bisogna intendere contributo pubblico al bilancio familiare destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (CGUE 19.9.13 causa C-216/12 e C-217/12).
Ne discende che l'assegno di maternità può essere qualificato come prestazione rientrante nella sicurezza sociale, ai fini dell'applicazione della direttiva invocata, in quanto prestazione, pur non prettamente previdenziale, 7
volta alla tutela della maternità e della paternità, da corrispondersi in modo automatico, senza margini di discrezionalità.
Pertanto, nessuna discrezionalità residua in capo all'ente erogatore della prestazione in questione, che, al ricorrere dei presupposti di legge, viene corrisposta in automatico (Corte Appello Brescia, sent. n. 444/2016).
Nondimeno, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che: “le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale…Peraltro il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei redditi e del numero dei figli non implica che la sua concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell'assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri obiettivi e definiti per legge che quando sono soddisfatti danno diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali….Così prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e destinate
a compensare i carichi familiari devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale” (causa C-449/16 del 21.6.17 nonché causa C-177/12 del
24.10.2013)
Ne discende che, ai fini della qualificazione della prestazione che qui interessa, bisogna tenere conto dei suoi elementi costitutivi, quali le finalità o i presupposti per la sua attribuzione e non della qualificazione (previdenziale o meno) contenuta nella normativa nazionale di riferimento.
Secondo la Corte di Giustizia: “una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad 8
una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'art.3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/04” (sulle legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari).
Orbene, l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, prevede che: “i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (…) c)
i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”.
I paragrafi B) e C) si riferiscono a: “b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...); c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”
Dall'inciso “beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne” emerge la portata self executing della disposizione in questione, che, avendo efficacia diretta nel nostro ordinamento, determina l'immediata disapplicazione della legislazione nazionale che con essa si ponga in contrasto.
Nella specie, parte ricorrente ha allegato il possesso dei requisiti di legge legittimanti il conseguimento della prestazione, nonché il permesso di soggiorno, valido dal 21/12/2015 al 14/12/2017.
Inoltre, a fronte dell'eccezione formulata dall' che ha dedotto che CP_2
l'unica domanda amministrativa trasmessa dal comune con riferimento alla ricorrente reca la data del 26/07/2018 ed è stata già evasa, con liquidazione dell'importo spettante, il in ottemperanza al Controparte_1
provvedimento emesso da questo giudicante in data 4/02/2025, ha prodotto la domanda presentata dalla ricorrente in data 22/08/2016, unitamente alla documentazione allegata, tra cui l'attestazione ISEE, che l'istituto non ha contestato entro le prime difese utili. 9
Orbene, dal momento che l'assegno di maternità di base è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall' e che la domanda va CP_2
presentata al comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, una volta che il comune abbia operato il proprio vaglio e abbia trasmesso la documentazione all' quest'ultimo deve CP_2
provvedere all'erogazione della prestazione.
Nondimeno l' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito soltanto che CP_2
incombe sul comune l'onere di verificare il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione e che non risultava trasmessa la domanda da parte del comune stesso.
Pertanto, avendo parte ricorrente allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione (avendo allegato un ISEE inferiore ai limiti legislativamente previsti e il permesso di soggiorno relativo al periodo in cui è stata presentata la domanda) la stessa ha diritto alla liquidazione della prestazione, alla quale il Comune non ha provato di aver opposto ragioni ostative o un vaglio negativo (ma che il comune non aveva liquidato per il solo fatto che non risultava esibito il permesso di soggiorno), che, dunque, l'Istituto è tenuto a liquidare, indipendentemente da una richiesta dell'interessata, che deve presentare la propria domanda al Comune (e che nella specie è stata tempestivamente presentata), non già all' , che provvede soltanto alla CP_2
concreta erogazione, sulla base della documentazione trasmessa al Comune.
Ne discende l'accoglimento della domanda proposta.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e considerando anche che il non ha CP_1
dimostrato di aver tempestivamente trasmesso la domanda all' che, CP_2 10
dunque, non può essere considerato responsabile della non tempestiva erogazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1498 /2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.;
-Accoglie il ricorso, per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che spetta alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 174 D.lgs. 151/2001 con riferimento alla domanda presentata in data 19/08/2016, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
-Compensa le spese di lite tra le parti.
Locri, 11/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1498 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Agata Melania Ielasi, con la quale è elettivamente domiciliata in
Caraffa del Bianco (RC) via Margherita n. 59 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore resistente contumace in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso dagli avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Palmi (RC) via Matteotti n. 24 resistente
OGGETTO: assegno di maternità
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Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha presentato domanda al Comune di , per ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di maternità, entro il termine di sei mesi dalla nascita del proprio figlio;
- che il Comune di a seguito di una richiesta di CP_1
informazioni, le ha comunicato che non aveva esibito la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno e che, pertanto, avrebbe proceduto all'inoltro della domanda di assegno di maternità all solo dopo essersi accertato della CP_2
sussistenza di tutti i requisiti previsti;
- che, tuttavia, risulta essere titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari valido dal 21/12/2015 al 14/05/2017;
- che, in data 06/04/2017 e in data 25/11/2019, ha inoltrato nuovamente all'Ente la richiesta di corresponsione dell'assegno di maternità, rimasta priva di riscontro;
- che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, le disposizioni che escludono da alcune provvidenze gli stranieri extracomunitari, non titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo, sono incostituzionali;
- che la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20) ha affermato l'incompatibilità della normativa italiana con l'articolo 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Ue e con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2011/98.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1)IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accertare e dichiarare il diritto soggettivo della signora alla percezione dell'assegno di maternità spettante sulla base dei requisiti posseduti ex lege e , per l ' effetto: 2)Condannare il Controparte_3 3
in persona del sindaco p.t. e l' in persona del l.r.p. entrambi e ciascuno per CP_2
la propria e rispettiva competenza alla erogazione in favore della ricorrente dell'assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs 151/2001 nella misura di legge;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_2
eccependo di non aver ricevuto alcuna domanda amministrativa riguardante la prestazione oggetto di causa, deducendo che spetta al Comune verificare la completezza delle informazioni e dei documenti allegati e la sussistenza dei requisiti preliminari soggettivi ed economici utili al riconoscimento della prestazione in oggetto e concludendo per il rigetto del ricorso.
Invece, il , sebbene ritualmente convenuto in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 29/07/2024, questo giudicante ha disposto la conversione del giudizio introdotto ex art. 702 bis c..p.c. in rito ordinario del lavoro, ex artt. 409 e ss. c.p.c.
Con provvedimento del 04/02/2025, questo giudicante ha ordinato al
Comune di di depositare la domanda di Assegno di maternità CP_3
presentata dalla ricorrente, unitamente alla documentazione allegata e ad ogni altro atto o documento relativo alla pratica.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1
che, pur convenuto in giudizio, non si è costituito.
[...]
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare. 4
L'assegno di maternità è disciplinato dall'art. 74 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita: “ 1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 5
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall' sulla base dei dati forniti dai comuni, CP_2
secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.
Con sentenza n. 54/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni che escludono da alcune provvidenze
(bonus bebè e assegno di maternità) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo e ha lamentato la violazione dell'art. 12 direttiva 2011/98 UE. 6
Orbene, prima ancora della pronuncia della Corte Costituzionale, una condivisibile giurisprudenza di merito (sentenze n. 1003/2017 e 2171/2019 della
Corte d'Appello di Milano;
Tribunale Milano, sez. lav., con sentenza del
28/02/2018), aveva già avuto modo di evidenziare che l'art. 12 della Direttiva
2011/98/UE ha efficacia diretta, con conseguente disapplicazione immediata delle norme interno contrastanti con la stessa.
Ciò premesso, occorre precisare, quanto alla natura giuridica della prestazione oggetto del presente giudizio, che la stessa può ricondursi al settore della “sicurezza sociale” di cui al citato articolo 12 della direttiva 2011/98/UE, in quanto è prestazione che si riferisce al 'rischio' maternità espressamente previsto nell'elenco dell'art.3 par. 1 regolamento 883/2004 e l'attribuzione, pur non subordinata ad un presupposto contributivo, si fonda sui criteri obbiettivi posti dall'art.74 con riferimento alle risorse del nucleo familiare, a prescindere da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale.
In particolare, il Regolamento n. 233/2004, richiamato dal predetto articolo ai fini della definizione dei settori della “sicurezza sociale”, ricomprende i “settori contributivi e non contributivi”, compresi nell'elenco di cui al primo comma del medesimo art. 3, che indica, alla lettera b), i “trattamenti di maternità e paternità e assimilati” e alla lettera j) le “prestazioni familiari”.
Nello specifico, l'art. 1 del regolamento testualmente definisce prestazioni familiari “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1”.
Per “compensare i carichi familiari” bisogna intendere contributo pubblico al bilancio familiare destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (CGUE 19.9.13 causa C-216/12 e C-217/12).
Ne discende che l'assegno di maternità può essere qualificato come prestazione rientrante nella sicurezza sociale, ai fini dell'applicazione della direttiva invocata, in quanto prestazione, pur non prettamente previdenziale, 7
volta alla tutela della maternità e della paternità, da corrispondersi in modo automatico, senza margini di discrezionalità.
Pertanto, nessuna discrezionalità residua in capo all'ente erogatore della prestazione in questione, che, al ricorrere dei presupposti di legge, viene corrisposta in automatico (Corte Appello Brescia, sent. n. 444/2016).
Nondimeno, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che: “le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale…Peraltro il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei redditi e del numero dei figli non implica che la sua concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell'assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri obiettivi e definiti per legge che quando sono soddisfatti danno diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali….Così prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e destinate
a compensare i carichi familiari devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale” (causa C-449/16 del 21.6.17 nonché causa C-177/12 del
24.10.2013)
Ne discende che, ai fini della qualificazione della prestazione che qui interessa, bisogna tenere conto dei suoi elementi costitutivi, quali le finalità o i presupposti per la sua attribuzione e non della qualificazione (previdenziale o meno) contenuta nella normativa nazionale di riferimento.
Secondo la Corte di Giustizia: “una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad 8
una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'art.3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/04” (sulle legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari).
Orbene, l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, prevede che: “i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (…) c)
i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”.
I paragrafi B) e C) si riferiscono a: “b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...); c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”
Dall'inciso “beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne” emerge la portata self executing della disposizione in questione, che, avendo efficacia diretta nel nostro ordinamento, determina l'immediata disapplicazione della legislazione nazionale che con essa si ponga in contrasto.
Nella specie, parte ricorrente ha allegato il possesso dei requisiti di legge legittimanti il conseguimento della prestazione, nonché il permesso di soggiorno, valido dal 21/12/2015 al 14/12/2017.
Inoltre, a fronte dell'eccezione formulata dall' che ha dedotto che CP_2
l'unica domanda amministrativa trasmessa dal comune con riferimento alla ricorrente reca la data del 26/07/2018 ed è stata già evasa, con liquidazione dell'importo spettante, il in ottemperanza al Controparte_1
provvedimento emesso da questo giudicante in data 4/02/2025, ha prodotto la domanda presentata dalla ricorrente in data 22/08/2016, unitamente alla documentazione allegata, tra cui l'attestazione ISEE, che l'istituto non ha contestato entro le prime difese utili. 9
Orbene, dal momento che l'assegno di maternità di base è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall' e che la domanda va CP_2
presentata al comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, una volta che il comune abbia operato il proprio vaglio e abbia trasmesso la documentazione all' quest'ultimo deve CP_2
provvedere all'erogazione della prestazione.
Nondimeno l' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito soltanto che CP_2
incombe sul comune l'onere di verificare il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione e che non risultava trasmessa la domanda da parte del comune stesso.
Pertanto, avendo parte ricorrente allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione (avendo allegato un ISEE inferiore ai limiti legislativamente previsti e il permesso di soggiorno relativo al periodo in cui è stata presentata la domanda) la stessa ha diritto alla liquidazione della prestazione, alla quale il Comune non ha provato di aver opposto ragioni ostative o un vaglio negativo (ma che il comune non aveva liquidato per il solo fatto che non risultava esibito il permesso di soggiorno), che, dunque, l'Istituto è tenuto a liquidare, indipendentemente da una richiesta dell'interessata, che deve presentare la propria domanda al Comune (e che nella specie è stata tempestivamente presentata), non già all' , che provvede soltanto alla CP_2
concreta erogazione, sulla base della documentazione trasmessa al Comune.
Ne discende l'accoglimento della domanda proposta.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e considerando anche che il non ha CP_1
dimostrato di aver tempestivamente trasmesso la domanda all' che, CP_2 10
dunque, non può essere considerato responsabile della non tempestiva erogazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1498 /2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.;
-Accoglie il ricorso, per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che spetta alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 174 D.lgs. 151/2001 con riferimento alla domanda presentata in data 19/08/2016, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
-Compensa le spese di lite tra le parti.
Locri, 11/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci