Sentenza 16 gennaio 2013
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice della prevenzione impone una cauzione non è impugnabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2013, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2013 |
Testo completo
36 04804834/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio del 16/01/2013 Sentenza n. 124 /2013 Reg. gen. n.040262/2012 Composta dagli III.mi Signori Magistrati: dott. Giuliano Casucci Presidente dott. Ugo De Crescienzo Consigliere Consigliere relatoredott. Adriano lasillo dott. Antonio Manna Consigliere dott.ssa Mirella Cervadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Antonio Abet, quale difensore di Lo SO US (n. il 18/12/1954), avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, in data 01/12/2011. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor US Volpe, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Osserva: Con decreto del 01/12/2010, il Tribunale di Napoli sottopose Lo SO US alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque, con imposizione di cauzione di € 8.000,00. Lo SO US impugnò il provvedimento di cui sopra, ma la Corte di appello di Napoli con decreto del 01.12.2011 confermò il provvedimento del Tribunale di Napoli. Ricorre per cassazione il difensore di Lo SO US deducendo: la violazione di legge in relazione all'art. 2 L. 575/1965 per errata - interpretazione della predetta che richiede che si accerti in concreto la sussistenza della pericolosità del proposto, pericolosità che prescinde dalle condanne riportate;
l'omissione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale. Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnato decreto. motivi della decisione Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (in forza della disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, che detta un principio di ordine generale, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965, visto il richiamo del predetto articolo 4 operato dall'art. 3 ter, comma secondo, della legge 575/65; disposizioni confermate nell'art. 10, III comma, del D.L.vo del 06.09.2011). In sede di legittimità, pertanto, non è deducibile il vizio di motivazione, tranne che nei casi di difetto assoluto o di motivazione meramente apparente, poiché tali vizi si traducono in realtà in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (sancito dal comma 9 dell'art. 4 L. 1423/1956 e dal comma 2 del D.L.vo 159/2011;cfr. art. 125 c.p.p., comma 3, ultima parte;
v. Sez. 2, Sentenza n. 2181 del 06/05/1999 Cc. - dep. 26/05/1999 - Rv. 213852; Sez. 2, Sentenza n. 19914 del 31/01/2005 Cc. - dep. 26/05/2005 - Rv. 231873). a 2 Orbene l'ampia ed esauriente motivazione del provvedimento impugnato non può certo essere definita apparente avendo, la Corte territoriale, affrontato in modo esaustivo tutti i punti oggetto dell'odierno ricorso ed avendo operato una precisa e specifica ricostruzione dei presupposti di legge, in ordine alla disposta misura. Non è, pertanto, compito di questa Corte di legittimità ripercorrere l'analisi della ricostruzione materiale che ha portato alla conferma del decreto del Tribunale applicativo della misura, poiché - rilevata per quanto esposto la puntuale applicazione di consolidati principi di diritto e la corretta motivazione alla quale si farà, sinteticamente, cenno successivamente ogni ulteriore considerazione sul punto si risolverebbe in una mera “quaestio facti", inammissibile in questa sede. In particolare si deve rilevare che i Giudici di merito con motivazione esaustiva, logica e priva di contraddizioni hanno ben evidenziato: il curriculum criminale del Lo SO dal 1972 al 1999 (il Lo SO è detenuto ininterrottamente dal 24.07.1998) sottolineando il crescendo di pericolosità denotate dalle condotte irrevocabilmente accertate giudizialmente;
la prova sull'appartenenza del proposto all'associazione camorrista denominata "Alleanza di Secondigliano"; il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente in seno a tale associazione e la commissione di gravissimi delitti (due omicidi commessi sempre nel contesto associativo camorristico); i contatti con altri appartenenti al clan e la richiesta di una sua intermediazione in un contrasto tra soggetti di sicuro rilievo delinquenziale;
il fatto che allo stato il Lo SO sia sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis dell'O.P.; la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente (si vedano le pagg. da 1 a 3 dell'impugnato decreto). -Quanto sopra che costituisce una mera sintesi di quanto esposto nelle motivazioni dei Giudici di merito - è già più che sufficiente per valutare incensurabile il giudizio di pericolosità attuale del prevenuto, anche perché non rientra nei compiti di questa Corte un nuovo giudizio di merito sul punto. Ma la Corte di Appello ha voluto in proposito ricordare che, come più volte affermato da questa Suprema Corte, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata (nel nostro caso vi è anche una sentenza di condanna passata in giudicato) non è 3 necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione (ivi compreso, ovviamente, il tempo trascorso in carcere come, invece, sostenuto dal ricorrente;
si veda in proposito quanto affermato correttamente dalla Corte territoriale alle pag. 3 e 4 del suo provvedimento;
non si deve dimenticare che il Lo SO riveste un ruolo apicale nel clan "Alleanza di Secondigliano"; si vedano in proposito le pagg. 2 e 3 dell'impugnato provvedimento nelle quali si evidenziano, tra l'altro, i risultati delle intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rosario Privato) o dalla concreta partecipazione ad attività associative. Il ragionamento di cui sopra nasce dalla constatazione che l'appartenenza del prevenuto ad una associazione per delinquere di tipo mafioso giustifichi anche il grave sospetto dell'attualità del legame a causa delle regole rigide che limitano, nelle organizzazioni mafiose, le possibilità di recesso. Invero la rigidità delle regole interne delle organizzazioni mafiose, e il divieto, in particolare, di recesso, salvi casi eccezionalissimi, dal vincolo associativo, sono stati ormai provati in numerosissimi processi penali per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso e costituiscono, pertanto, regole di esperienza che non richiedono alcuna specifica dimostrazione concreta. Nè è arbitraria la premessa della illazione che trae dal grave sospetto di attualità del vincolo associativo quello della pericolosità del soggetto. Invero, il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ultima condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sé non decisivo dai quali possa ragionevolmente desumersi che - l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione - che nel caso di specie, come detto, invece vi è stata - che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (Sez. 1, Sentenza n. 2348 del 24/03/1997 Cc. - dep. 10/07/1997 - Rv. 208391; Sez. 2, Sentenza n. 1014 del 16/12/2005 Cc. - dep. 12/01/2006 Д 4 - Rv. 233148; Sez. 6, Sentenza n. 499 del 21/11/2008 Cc. - dep. 09/01/2009 - Rv. 242379). La Corte di appello a pagina 4 del suo decreto ben evidenzia, poi, che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta (Sez. U, Sentenza n. 6 del 25/03/1993 Cc. dep. 14/07/1993 - Rv. 194062; Sez. U, Sentenza n. 10281 del 25/10/2007 Cc. - dep. 06/03/2008 - Rv. 238658; si veda anche ordinanza della Corte Costituzionale del 07.04.2004 n. 124). Si deve, infine, rilevare che la Corte territoriale sottolinea che l'attualità della pericolosità del Lo SO è confermata anche dal fatto che egli si trova sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis dell'O.P. circostanza che - come confermato anche dalle massime di decisioni di questa Corte citate alle pagine 3 e 4 del ricorso - presuppone la ricorrenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e i cui provvedimenti di proroga richiedono accertamenti in merito alla capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale tenuto conto del profilo criminale e del ruolo del detenuto all'interno dell'associazione, nonché la perdurante attività del sodalizio criminale. Pertanto il ricorso è, in realtà, diretto a censurare il difetto di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza e manifesta illogicità, mediante un non ammesso sindacato sul contenuto della motivazione e la proposta di un diversa opzione argomentativa e ricostruttiva del giudizio di pericolosità a fronte di quello assolutamente plausibile espresso nel provvedimento impugnato e soltanto non condiviso dal ricorrente che, attraverso una personale e frammentaria lettura delle risultanze e un altrettanto alternativa disamina delle stesse, contesta il risultato raggiunto dalla Corte di merito;
e ciò rende, con evidenza, inammissibili le contestazioni sul punto anche per quanto detto in premessa (nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge). Inoltre le censure di cui sopra sono anche generiche. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 -rv 230634). Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 8, perché, nell'applicare la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza della durata di anni cinque, era stata altresì disposta la cauzione senza tener conto delle possibilità economiche del proposto. || motivo è inammissibile. Infatti, a prescindere dal fatto che la Corte fornisce una motivazione sul punto, contrastata dal ricorrente solo con affermazioni apodittiche, si deve rilevare che il provvedimento con cui il giudice della prevenzione dispone una cauzione deve ritenersi in base al principio di - tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1, che opera anche in subiecta materia insindacabile, non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame. In particolare, si deve rilevare che la L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, laddove indica espressamente le pronunce - adottabili dal Tribunale, a norma dei precedenti artt.
2 - ter e 3 - bis, soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in oggetto (lo stesso discorso vale anche per il D.L.vo 159/2011; si vedano, in particolare, gli artt. 10, 27 e 31 del predetto D.L.vo). Nè varrebbe invocare l'art. 111 Cost., ovvero l'art. 568 c.p.p., comma 2, giacché l'imposizione della cauzione non è riconducibile ai provvedimenti attinenti alla libertà personale (Sez. 1, Sentenza n. 8931 del 21/11/2000 Cc. - dep. 05/03/2001 - Rv. 218224). Del resto, trattasi di misura di carattere non definitivo che, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
3 - bis, u.c., può sempre essere revocata, in tutto o in parte, dallo stesso organo che l'ha disposta per "comprovate gravi necessità personali o familiari" (Sez. 5, Sentenza n. 35363 del 22/09/2006 Cc. - dep. 23/10/2006 - Rv. 235202; Sez. 5, Sentenza n. 5493 del 08/10/1998 Cc. · - dep. 11/01/1999 - Rv. 212199); ed è appena il caso d'aggiungere, in relazione al susseguente reato di omesso versamento dalla cauzione, previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4, (v. art. 76, VI comma, D.L.vo 159/2011) che incombe sull'imputato l'onere della prova della materiale impossibilità di adempiere, senza colpa (Sez. 6, Sentenza n. 36312 6 del 19/10/2006 Ud. dep. 02/11/2006 - Rv. 235278; Sez. 2, Sentenza n. 27603 del 04/05/2007 Cc. - dep. 12/07/2007 - Rv. 238917). Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della cassa delle ammende della - somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 16/01/2013. Il Consigliere estensore Shizuo Joaillo Il Presidente Dottor Adriano lasillo Dottor Giuliano Casucci ☑You blower DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 GEN 2013 IL CANCELLIERE E R P U Claudia Ranelli S 7