Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice della prevenzione dispone una cauzione non è impugnabile, dal momento che la legge non prevede rispetto ad esso alcun mezzo di impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2007, n. 27603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27603 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 04/05/2007
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 709
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 9769/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO LI AN, nato a [...] il [...], nonché da IO MO, nato a [...] il [...], IO AR EL, nata a [...] il [...], e dalla SANMO s.r.l..
Avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo, emesso il 24 Ottobre 2005 - 4 Gennaio 2006;
visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO GIOACCHINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 3 Aprile - 10 Novembre 2003 il Tribunale di Palermo disponeva nei confronti di IO IO IO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 4 e con cauzione di Euro 15.000,00 da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi della L. 31 Maggio 1965, n. 575, art. 1 e segg., (Disposizioni contro la mafia).
Ordinava inoltre la confisca di vari beni mobili e immobili, analiticamente indicati, intestati ai figli AR MO e AR MA LE ed alla SA s.r.l..
Il Tribunale riteneva sussistente la pericolosità sociale del proposto, indicato come uomo d'onore da diversi collaboratori di giustizia ed appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, come accertato dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza 8 maggio 1999 passata in giudicato. Dichiarava non precluso il provvedimento dal precedente rigetto della richiesta di applicazione di un'analoga misura di prevenzione con decreto 11 luglio 1986 del Tribunale di Palermo, confermato in secondo grado, per la sopravvenienza di fatti nuovi attestanti la pericolosità, che emergevano dalla predetta sentenza irrevocabile di condanna. Anche la successiva sentenza di assoluzione, in secondo grado, dall'imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per il periodo posteriore alla data del 5 Aprile 1997 metteva in evidenza gravi indizi di pericolosità sociale desumibili dalle intercettazioni acquisite, stante l'autonomia dei due processi, di cognizione e di prevenzione. Nel merito, qualificava come vera e propria impresa mafiosa quella gestita dal proposto ed accertava la notevole sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi leciti dichiarati, presupposto per la confisca.
Sul successivo gravame la Corte d'Appello di Palermo con decreto 24 Ottobre 2005 - 4 Gennaio 2006 revocava la confisca di un appartamento sito in Palermo intestato a AR MA LE e confermava nel resto il provvedimento impugnato.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione AR MO, AR MA LE e la SA s.r.l., deducendo:
1) la violazione del principio del "ne bis in idem" desumibile per via analogica dall'art. 649 c.p.p., anche in tema di misure di prevenzione, e la carenza e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che si era contraddetta la statuizione della Corte d'Appello di Palermo del 1986, secondo cui la mera partecipazione al capitale sociale della società Calcestruzzi Palermo non costituiva indizio di pericolosità del soggetto, senza allegazione di fatti nuovi: tali non potendosi considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che non avevano riferito alcunché in ordine alla formazione del patrimonio e soprattutto alla disponibilità, da parte del proposto, dei beni intestati ai ricorrenti.
2) La violazione della L. 31 Maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, per omessa dichiarazione di nullità del provvedimento di confisca intervenuto ben oltre il termine perentorio di un anno, prorogabile solo una volta in caso di indagini complesse, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro, sul presupposto erroneo che tale disposizione non si applicasse in caso di contestuale emissione della misura personale e della misura patrimoniale, in contrasto con la lettera e la ratio della norma.
3) L'inosservanza della L. n. 575 del 1965, artt. 1, 2 e segg., e la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte d'Appello di Palermo aveva accertato la natura di "impresa mafiosa" della SA s.r.l. pur escludendo che avesse operato con modalità mafiose. Non aveva infatti indicato gli elementi in base ai quali i beni da confiscare fossero da ritenere di illecita provenienza e, ove intestati a terzi, dovessero ciononostante ritenersi nella disponibilità di AR IO, a titolo di interposizione di persona. L'illegittima provenienza poi doveva, in ogni caso, essere dimostrata con riferimento ai singoli beni e non al patrimonio nel suo complesso e non era stata neppure provata rimmissione di capitali di origine illecita nella SA s.r.l..
4) La violazione dell'art. 2 bis, comma 3, e L. n. 575 del 1965, art.2 ter, commi 3 e 6, nonché l'inosservanza di norme processuali e la carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si era applicata nei confronti di AR MO e AR MA LE, figli del proposto, la presunzione ricollegata alla convivenza dell'ultimo quinquennio, che era documentalmente superata sulla base dei certificati di residenza. Inoltre, mancava qualsiasi motivazione per la ritenuta interposizione dei figli nell'intestazione dei beni. Anche la somma di L. 630.000.000 inviata dal fratello del proposto, AR IN, dal Canada a scopo di investimento, era stata ritenuta oggetto di un'operazione fittizia in modo illogico e contraddittorio;
così come la questione del camper sequestrato, che era stato acquistato tramite regolare permuta.
IO LI, a sua volta, deduceva:
1) la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 1 e segg., giacché la Corte d'Appello di Palermo aveva tenuto in considerazione, ai fini del giudizio di pericolosità sociale la condanna per associazione di tipo mafioso per il periodo fino al 5 Aprile 1997, senza apprezzare l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., per lo stesso titolo riguardo al periodo successivo;
ponendo così in essere un contrasto di giudicati, visto che il giudizio di pericolosità doveva essere attuale e non era quindi desumibile da una condanna per fatti in gran parte risalenti agli anni '70 - primi anni '80. Non era infatti ammissibile una cristallizzazione della pericolosita' sociale, immutabile nel tempo, ne' vi erano altri elementi che non fossero tratti dal medesimo processo penale per affermare la pericolosità attuale del proposto. Sotto questo profilo erano irrilevanti le dichiarazioni di collaboratori di giustizia per fatti risalenti nel tempo;
e non era stata neppure considerata l'età avanzata del AR, ormai settantanovenne e affetto da gravi patologie.
2) La violazione della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 8, perché nell'applicare la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 4, era stata altresì disposta una cauzione di Euro 15.000,00 ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, senza considerare che il AR soffriva da molti anni di gravi patologie, aggravatesi nel tempo: tanto da ottenere dal magistrato di sorveglianza, nel Settembre 2001, la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 2, e L. n. 354 del 1975, art. 47 ter. Da ultimo, le precarie condizioni economiche a seguito della confisca dell'intero suo patrimonio rendevano incongrua la cauzione di Euro 15.000,00 da versare alla Cassa delle ammende. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo AR IO deduce la violazione della L. n.575 del 1965, art. 1 e segg., giacché la Corte d'Appello di Palermo
ha tenuto in considerazione, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la condanna per associazione di tipo mafioso per il periodo fino al 5 Aprile 1997, senza apprezzare, per contro, l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., per il periodo successivo. Il motivo è infondato.
È principio giurisprudenziale consolidato di questa Corte che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti all'associazione di tipo mafioso, non occorre che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso, una volta che sia addotta la dimostrazione dell'appartenenza al sodalizio e, nel contempo, non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale o di disgregazione dell'associazione: non essendo, sufficiente, in tal senso, il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Cass., sez. 2^, 11 Ottobre 2005, n. 44326; Cass., sez. 6^, 23 Novembre 2004, n. 114). A ciò si aggiunga che il giudice può utilizzare perfino sentenze assolutorie con la formula della insufficienza o contraddittorietà della prova ex art. 530 c.p.p., comma 2, purché dia conto dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indici di appartenenza al sodalizio mafioso sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e delle non preclusive ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso in tale sede (Cass., sez. 1^, 15 Ottobre 2003, n. 43046). Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si deve osservare come il AR sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per partecipazione all'associazione di tipo mafioso fino all'Aprile '97. In carenza di prova - messa in evidenza dalla Corte d'Appello di Palermo - del suo recesso dall'associazione, sussiste quindi il presupposto della pericolosita' sociale richiesto dalla L.31 maggio 1965, n. 575, art. 1 e segg.; non senza mettere in evidenza come la stessa corte abbia adeguatamente sceverato le ragioni dell' assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p., ravvisate nell'insufficienza di prova sulla commissione, in data successiva, di azioni significative dell'appartenenza al clan mafioso, sebbene indizi in tal senso emergessero da un'intercettazione in data 6 Maggio 1999, riferibli, peraltro, a condotte pregresse di cui non era possibile accertare la datazione, prima o dopo il 5 Aprile 1997.
È quindi ineccepibile la conclusione circa l'irrilevanza della sentenza di assoluzione, che non dimostra affatto, in sè, il venir meno del requisito della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura preventiva.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione della L. n.575 del 1965, art. 3 bis, comma 8, perché, nell'applicare la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza della durata di anni quattro, era stata altresì disposta una cauzione di Euro 15.000,00 ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis: senza considerare che il AR soffriva da molti anni di gravi patologie.
Il motivo è inammissibile.
Il provvedimento con cui il giudice della prevenzione dispone una cauzione deve ritenersi - in base al principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1, che opera anche in subiecta materia - insindacabile, non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame. In particolare, si deve rilevare che la L. n. 575 del 1965, art.
3 - ter, comma 2, laddove indica espressamente le pronunce adottabili dal tribunale, a norma dei precedenti artt.
2 - ter e 3 - bis, soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in oggetto. Nè varrebbe invocare l'art. 111 Cost., ovvero l'art. 568 c.p.p., comma 2, giacché l'imposizione della cauzione non è riconducibile ai provvedimenti attinenti alla libertà personale (Cass., sez. 1^, 21 Novembre 2000 - 5 Marzo 2001, n. 8931). Del resto, trattasi di misura di carattere non definitivo che, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
3 - bis, u.c., può sempre essere revocata, in tutto o in parte, dallo stesso organo che l'ha disposta per "comprovate gravi necessità personali o familiari" (Cass., sez. 5, 22 Settembre 2006, n. 35. 363; Cass., sez. 5^, 8 Ottobre 1998, n. 5493); ed è appena il caso d'aggiungere, in relazione al susseguente reato di omesso versamento dalla cauzione, previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4, che incombe sull'imputato l'onere della prova della materiale impossibilità di adempiere, senza colpa (Cass., sez. 6^, 19 Ottobre 2006, n. 36. 312). Passando ora alla disamina del ricorso avverso le misure patrimoniali proposto da AR MO, AR MA LE e dalla SA s.r.l., si osserva come col primo motivo si deduca la violazione del principio del "ne bis in idem", desumibile per via analogica dall'art. 649 c.p.p., e la carenza e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che, senza allegazione di fatti nuovi - tali non potendosi considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che non avevano riferito alcunché in ordine alla formazione del patrimonio e soprattutto alla disponibilità da parte del proposto dei beni intestati ai ricorrenti - si era contraddetta la statuizione della Corte d'Appello di Palermo del 1986, secondo cui la mera partecipazione al capitale sociale della Calcestruzzi Palermo non costituiva indizio di pericolosità del soggetto. Il motivo è infondato.
La preclusione da giudicato in materia di prevenzione, come del resto in materia cautelare, opera "rebus sic stantibus" in conformità la loro natura di provvedimenti a cognizione non piena. Non è quindi contrario al principio del ne bis in idem una rivalutazione della pericolosità, ove sopravvengano nuovi elementi indiziari che giustifichino la revisione del precedente giudizio (giurisprudenza costante: Cass., sez. 6^, 1 Marzo 2006, n. 25.51 41, Cass., sez. 2^, 6 Dicembre 2005, n. 13. 544; Cass., sez. 1^, 7 Ottobre 2004, n. 43. 569;
Cass. sez. unite, 3 Luglio 1996 n. 18). Nella specie, la Corte d'Appello di Palermo ha chiaramente messo in luce la diversità degli elementi di fatto valutati nella precedente decisione negativa del Tribunale di Palermo, rispetto a quelli nuovi, risultanti da dichiarazioni di collaboratori di giustizia successive al 1997, nonché da intercettazioni di conversazioni che palesavano il ruolo di rappresentante della "famiglia" di DI svolto dal AR in seno all'associazione di tipo mafioso.
Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la violazione della L.31 Maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, per omessa dichiarazione di nullità del provvedimento di confisca, intervenuto ben oltre il termine perentorio di un anno, prorogabile solo una volta, in caso di indagini complesse, dalla data dell'avvenuto sequestro. Il motivo è infondato.
Deve infatti essere qui ribadito che, alla stregua del chiaro disposto normativo, quando la confisca dei beni è pronunciata contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione personale, non è previsto alcun termine di perenzione del sequestro:
il quale rimane in vita per tutto il corso del procedimento e mantiene la sua efficacia fino all'emanazione del decreto applicativo della misura personale. Il termine annuale, eventualmente prorogabile di un altro anno, previsto dal citato art. 2 ter, comma 3, decorrente dalla misura cautelare, riguarda, infatti, esclusivamente il caso in cui il provvedimento di confisca sia emanato "successivamente": e cioè, dopo l'applicazione della misura personale. La cui conseguente perenzione, allo scadere del termine, è subordinata, quindi, a tale condizione. In altri termini, il legislatore attraverso la previsione in esame, ha ritenuto di introdurre un termine di efficacia del sequestro, quale istituto dettato da finalità acceleratorie, volto a circoscrivere la possibilità di emettere sine die un provvedimento patrimoniale ablatorio;
ma detto termine è destinato, per sua stessa natura, ad operare soltanto nel caso in cui, per ragioni inerenti alla complessità delle indagini, il provvedimento cautelare reale venga emanato con atto successivo al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale (Cass., sez. 2^, 16 Febbraio 2006, n. 7616; Cass., sez. 1, 16 Novembre 1998, Bommarito). Con gli ultimi due motivi i ricorrenti deducono l'inosservanza della L. n. 575 del 1965, artt. 1, 2 e segg., e la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte d'Appello di Palermo ha accertato la natura di "impresa mafiosa" della SA s.r.l., pur avendo escluso che questa avesse operato con modalità mafiose. Non avrebbe infatti precisato in base a quali elementi i beni da confiscare fossero da ritenere di illecita provenienza;
e nel caso di intestazione a terzi, fossero, nondimeno, nella disponibilità del proposto, per effetto di interposizione di persona. Secondo i ricorrenti, l'illegittima provenienza doveva poi essere dimostrata con riferimento ai singoli beni, e non al patrimonio nel suo complesso, a pena di legittimità costituzionale della norma.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano indizi idonei a lasciar desumere, in modo fondato, che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il frutto o il reimpiego di proventi di attività illecite;
e che il proposto, o i soggetti da lui interposti, non siano riusciti a dimostrare la legittima origine della provvista utilizzata per il loro acquisto. Nella specie, va confermata la correttezza della presunzione (sia pur relativa) di disponibilità da parte del proposto, senza necessità di specifici accertamenti, in ordine ai beni intestati al coniuge, ai figli e ad eventuali altri conviventi nell'ultimo quinquennio - nei cui confronti, a norma della citata L., art. 2 bis, comma 3, devono essere sempre disposte le indagini - in vista della applicazione della misura patrimoniale, poiché la legge presuppone che colui che è indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, in quanto consapevole di potere formare oggetto di indagini patrimoniali ai fini di una eventuale confisca, faccia in modo che quanto da lui realizzato illecitamente appaia formalmente nella disponibilità giuridica delle persone in cui ha maggiore fiducia, e cioè, dei suoi conviventi: spettando, invece, a questi ultimi di dimostrare, per sottrarre i beni alla confisca, la loro effettiva signoria di fatto, corrispondente alla titolarità formale (Cass., sez. 1^, 7 Dicembre 2005 - 25 Gennaio 2006, n. 2.960, RV. 233429; Cass., sez. 2^, 5 Dicembre 1996 - 10 Febbraio 1997, n. 4916, RV. 207.11 8). Per quanto riguarda le doglianze della SA s.r.l., per la quale non vale la presunzione suddetta, si osserva come la Corte territoriale abbia congruamente motivato la sua natura di impresa mafiosa ricostruendo le modalità di costituzione tra il figlio e la moglie del proposto, in una fase in cui il primo era privo di redditi documentati e la seconda non aveva dimostrato disponibilità autonome, se non con riferimento ad una lontana vendita di appartamento, ritenuta non ricollegabile con la provvista necessaria al conferimento di capitale nella nuova società. Al riguardo, si deve comunque ribadire che il ricorso per cassazione è ammesso, in subiecta materia, solo per violazione di legge, e non pure per carenza o manifesta illogicità della motivazione (L. 27 dicembre 1956, n. 1423,art. 4, comma 11, richiamato, in parte qua, dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3 - ter, comma 2: Cass., sez. 6^, 23 Maggio
2003, n. 34.02 1, ric. Largo). La tematica ha, come è noto, coinvolto anche la Corte Costituzionale, la quale - chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, sul punto specifico, sollevata proprio da questa Corte in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui "limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte di Appello in materia di misure di prevenzione, esclude la ricorribilità in Cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)", - ha disatteso la fondatezza dell'eccezione su due concorrenti rilievi. Da un lato, il giudice delle leggi ha sottolineato come i rilievi posti a base delle censure mosse dalla Corte remittente traessero erroneo fondamento dal confronto tra settori dell'ordinamento non direttamente comparabili fra loro, "posto che - ha puntualizzato la Corte - il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali". Sotto altro profilo, ha ribadito la giurisprudenza costituzionale, da tempo consolidata, nell'affermare che "le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione". Premesse da cui ha derivato che non poteva reputarsi lesivo dei parametri invocati la circostanza "che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono" (Corte Costituzionale, 5 Novembre 2004, n. 321). Resta salvo il caso - limite della motivazione del tutto assente, o meramente apparente perché fatta di clausole di stile (Cass., sez. 6^, 17 Dicembre 2003, n. 15107; Cass., sez. 6^, 23 Maggio 2003, n. 34021; Cass., sez. 6^, 26 Giugno 2002, n. 28837): ma tale vizio non è certo riscontrabile nel decreto impugnato, che anzi risponde analiticamente alla censura dedotta, ravvisando la caratteristica dell'impresa mafiosa nella SA s.r.l. costituita con l'immissione di capitali di entità sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati dai suoi soci (familiari del proposto), dei quali non è stata giustificata la provenienza, e da ricondurre, quindi, fondatamente alle attività illecite connesse con la partecipazione all'associazione di tipo mafioso.
I ricorsi sono dunque infondati e devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007