Sentenza 25 marzo 1993
Massime • 2
La sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto. (Fattispecie relativa alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza).
La misura di prevenzione della "sorveglianza speciale della pubblica sicurezza", prevista dall'art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione, premesso che occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, ha altresì evidenziato che l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena).
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Per leggere il testo del provvedimento in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Col provvedimento del 13 aprile 2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (seconda sezione penale) ha affrontato a breve distanza dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013 il delicato problema della applicabilità delle misure di prevenzione a soggetti detenuti e condannati a pene di «lunga durata», dando concreta applicazione al principio delineato dalla Consulta ed evidenziando alcune questioni rimaste inevase e riscontrabili sul piano concreto. Dubbi di compatibilità fra l'istituto e la condizione dei detenuti di lungo periodo si erano posti infatti al Tribunale campano che …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Angelo G. ricorre per la cassazione del decreto, in data 30 marzo 2021, con il quale la Corte di appello di Catania ha rigettato il ricorso in appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 20 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del medesimo Tribunale in data 21 maggio 1998. 2. Il ricorrente, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, lumeggiato l'interesse sotteso al ricorso - ossia quello di ottenere la revoca del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania in data 15 …
Leggi di più… - 5. Misure personali di prevenzione: nel caso di sospensioneTommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza n. 291 del 2 dicembre 2013, depositata il 6 dicembre 2013, che qui di seguito tempestivamente pubblichiamo, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimi l'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (recante disposizioni in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e, in via consequenziale, l'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), che la prima norma ha sostituito, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1993, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. ZUCCONI GALLI FONSECA FERDINANDO Presid. N. 6
1.Dot. VALENTE ARNALDO Consigliere
2. " AV GI " REGISTRO GENERALE
3. " NO LE " N. 23654/92
4. " UL CO "
5. " LLNO PA "
6. " NARDI DOMENICO rel. "
7. " TI RI "
8. " AT IO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UM SI, nato a [...] in data [...];
avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo in data 17 febbraio 1992, con il quale, in accoglimento del gravame avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 27 febbraio 1991, proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, veniva sottoposto il NE alla misura della sorveglianza speciale per anni tre.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Nardi;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con decreto in data 27 febbraio 1991 il Tribunale di Palermo decideva di non accogliere la proposta formulata dal Procuratore della Repubblica in sede, di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre nei confronti di NE SI, sul rilievo che costui era stato condannato con sentenza definitiva alla pena di otto anni di reclusione per i reati di rapina aggravata e di porto di armi, per cui, se fosse stata applicata subito, la misura di prevenzione sarebbe decorsa dalla data di notifica esaurendosi nel periodo stesso di espiazione della pena, mentre, applicata a pena espiata, il sottoposto sarebbe stato legittimato a richiedere la verifica della esistenza di una sua attuale pericolosità, promuovendo un nuovo procedimento di prevenzione.
Avverso tale decreto proponevano appello il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale, il quale ultimo osservava, tra l'altro, che la misura di prevenzione può applicarsi anche quando non sia immediatamente eseguibile a causa della detenzione del soggetto, che si trovi in stato di carcerazione preventiva o di espiazione di pena, venendo in tal caso l'esecuzione differita ad epoca successiva alla scarcerazione, salvo che la misura di prevenzione non sia stata nel frattempo revocata in conseguenza della funzione emendatrice della sanzione penale.
Per il generale ufficio requirente non poteva dirsi che lo stato di custodia, cautelare o in esecuzione di pena, eliminasse l'attualità della pericolosità sociale, ben potendo questa esplicarsi se il detenuto, per uno di vari possibili motivi, riacquista la libertà anzitempo, e perché la misura di prevenzione può in certi casi avere conseguenze patrimoniali che tendono in primo luogo a impedire un cattivo uso dei beni illecitamente acquisiti. L'indefettibile rapporto tra misura di prevenzione e persistenza della pericolosità sociale che ne costituisce il presupposto non viene meno automaticamente in conseguenza del fatto che il prevenuto abbia sofferto un periodo di carcerazione dopo l'adozione della misura, atteso che la cessazione dello stato di pericolosità non consegue a fatti quali il semplice decorso del tempo e lo stato di detenzione, ma a comportamenti che denotino una mutata condotta di vita, di talché lo stato di detenzione potrebbe solo essere uno degli elementi da valutare caso per caso e al di fuori di ogni automatismo, per verificare la attuale persistenza della pericolosità sociale.
Con decreto del 17 febbraio 1992, in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Palermo accoglieva il gravame e sottoponeva il NE alla misura della sorveglianza speciale per anni tre. Nel motivare la sua decisione il collegio, dopo aver rilevato che i primi giudici, nell'escludere l'attualità della pericolosità sociale del proposto, si erano adeguati ad alcune recenti decisioni (e in particolare alla sentenza 26 settembre 1988, ric. Musitano) con le quali la Suprema Corte, rivedendo il proprio precedente indirizzo, aveva ritenuto la misura di prevenzione incompatibile con lo stato di detenzione in espiazione di pena del proposto, giacché, in siffatta ipotesi, la pericolosità dello stesso non può essere considerata attuale, affermava di non poter condividere siffatto indirizzo.
Notava il giudice di secondo grado che secondo la tradizionale giurisprudenza di legittimità l'unica condizione, postulata dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per l'applicabilità di una misura di prevenzione, è l'attualità della pericolosità sociale, da accertarsi con riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma, e che pertanto, una volta che la pericolosità è stata riconosciuta come attuale al momento della decisione, la misura deve essere disposta. Il che trova conferma nella possibilità di modifica o revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, nel caso in cui la situazione di "pericolosità" del soggetto subisca mutazioni.
Concludeva, quindi, il giudice di appello affermando di ritenere più aderente alla ratio della normativa la giurisprudenza tradizionale, secondo la quale, com'è noto, la misura di prevenzione può applicarsi anche quando non sia immediatamente eseguibile a causa della detenzione del soggetto che si trovi in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena;
in tal caso, l'esecuzione viene differita ad epoca successiva alla scarcerazione, salvo che la misura di prevenzione non debba essere revocata in conseguenza del mutamento della personalità del sottoposto.
2. - Contro la decisione della Corte d'appello di Palermo proponeva ricorso per cassazione il Tuminelli e adduceva a censura dell'impugnato decreto i principi affermati nella già ricordata sentenza Musitano, rilevando che gli stessi erano stati ulteriormente ribaditi da questa Corte con la decisione del 12 ottobre 1990, ric. Albergatore. 3. - Il procuratore generale presso questa corte chiedeva il rigetto del ricorso, affermando che a suo parere andava confermato e ribadito l'orientamento assertivo della piena compatibilità tra misura di prevenzione e pena in espiazione, richiamando la sentenza 7 aprile 1989, ric. Zuccheroso, secondo cui lo stato di detenzione per espiazione di pena è incompatibile non con l'applicazione della misura de qua, ma solo con la sua esecuzione che avrà luogo quando lo stato di detenzione sarà cessato, salva la possibilità per l'interessato di chiedere ex art. 7 legge 1423/56 la revoca della misura, per il venir meno della propria pericolosità. 4. - La prima sezione della corte, cui il ricorso era stato originariamente assegnato, rilevata l'esistenza del contrasto giurisprudenziale in questione, ha pronunciato ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., ha rimesso il ricorso a queste sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La questione che forma oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa corte concerne, quindi, l'interrogativo se la misura di prevenzione della "sorveglianza speciale della pubblica sicurezza", prevista dall'art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sia applicabile a persona detenuta in espiazione di pena. Si è già detto che al riguardo si fronteggiano due filoni interpretativi, come esposto nell'ordinanza di rimessione. Un primo indirizzo, tradizionale e nettamente prevalente, considera compatibile l'applicazione della misura di prevenzione con la restrizione in carcere per titolo definitivo, sul presupposto che può sussistere pericolosità sociale anche nel detenuto in espiazione di pena, e che, d'altro lato, nulla autorizza a ritenere certa la prognosi dell'esito positivo del trattamento penitenziario:
rimanendo così l'esecuzione della misura stessa posposta al termine della pena, salva la possibilità di chiederne la revoca, ai sensi dell'art. 7 della legge 1423/56, ove, medio tempore, la pericolosità accertata sia venuta meno (cfr.: Sez. 1^, ord. 8 febbraio 1958, n. 2536 Scavone;
Sez. 1^, sent. 6 ottobre 1965, Rimi;
Sez. 1^, ord. 7 giugno 1969, n. 356, Langella;
Sez. 6^, ord. 24 giugno 1971, n. 2347, Tiritiello;
Sez. 1^, ord. 30 settembre 1972, n. 355, Parisi;
Sez. 1^, ord. 13 giugno 1975, n. 1709, Serra;
Sez. 1^ decr. 4 febbraio 1985, n.3315, Dolce;
Sez. 1^, sent. 30 maggio 1985, n. 648 Celeste;
Sez. 1^, decr. 7 aprile 1986, n. 1637, Saccà; Sez. 1^, decr. 28 novembre 1986, n. 3652 Tinnirello;
Sez. 1^, decr. 3 marzo 1987, n. 606, Campanella;
Sez. 1^, sent. 3 marzo 1989, n. 578, Rugolino;
Sez. 4^, sent. 7 aprile 1989, n. 940, Zuccheroso). Un secondo indirizzo interpretativo ritiene invece l'incompatibilità della misura di prevenzione con lo stato detentivo in espiazione di pena (non anche con la custodia cautelare in carcere) per la inconfigurabilità della pericolosità sociale nei confronti di individuo che, per essere soggetto alla restrizione carceraria e, nel contempo, al trattamento rieducativo, non soltanto non è in grado di dar luogo a comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma è destinatario degli effetti riabilitanti del trattamento predetto, idonei all'annullamento di residua pericolosità sociale, a nulla rilevando la distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura: giacché, diversamente ragionando, il giudizio di pericolosità, che deve riposare sull'attualità, finirebbe per essere rapportato non alla situazione presente, ma a quella futura ed incerta che si determinerà quando l'espiazione della pena avrà avuto termine, con inevitabile scissione dell'indispensabile correlazione temporale tra attualità della pericolosità ed applicazione effettiva della misura (cfr. Sez. 1^, 26 settembre 1988, n. 2066, Musitano, cit.; Sez. 1^, sent. 12 novembre 1990, n. 3058, Albergatore, cit.; Sez. 1^ sent. 9 marzo 1992, n. 1092, Franchina;
Sez. 1^, sent. 15 giugno 1992, n. 2815 Cordaro).
È anche da segnalare che di recente questa Corte suprema ha ritenuto compatibile lo stato di detenzione in espiazione di pena con l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali che spesso accedono a quella della sorveglianza speciale ex lege 31 maggio 1965 n. 575 (cfr. sentenza 5 marzo 1990, n. 286, Cava, con la quale si è affermato che, qualora la persona sottoposta a misura di prevenzione sia detenuta, può essere imposta la cauzione di cui all'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965, anche se il termine per la prestazione non decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della sorveglianza speciale, sospesa dalla custodia in carcere). 2. - Delineati i termini del contrasto giurisprudenziale sottoposto all'esame di queste Sezioni unite, il Collegio ritiene preliminare rilevare che nella normativa base in tema di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica, dettata dalla legge n. 1423 del 1956 (con la quale dopo la sentenza 3 luglio 1956, della Corte Costituzionale si è innovato il sistema precedentemente regolato dagli art. 164 a 176 t.u. delle leggi di p.s. mediante la introduzione della garanzia giurisdizionale assicurata dall'attribuzione di ogni potere decisionale al tribunale del capoluogo di provincia in luogo della commissione prefettizia, e la sua armonizzazione con i principi regolatori del rito penale) le norme che regolano i provvedimenti con cui le misure sono applicate (articoli da 1 a 6) sono distinte dalle norme che ne regolano l'esecuzione (articoli da 7 a 12). Tale distinzione, che risponde a principi di logica sistematica, è presente anche nella normativa successivamente emessa in materia, con le leggi 31 maggio 1965 n. 575 (con la quale è stato ampliato l'ambito di applicabilità della legge 1423/56 alle persone indiziate di appartenere alle associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre analoghe associazioni), 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), 13 settembre 1982 n. 646 (disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi n. 1423 del 1956, n. 57 del 1965 e n. 575 del 1965), 3 agosto 1988 n. 327 (norme in materia di misure di prevenzione personali) e, infine, 19 marzo 1990 n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). 3. - Tenendo presente la distinzione, che si palesa rilevante ai fini interpretativi, tra i due momenti dell'applicazione e dell'esecuzione della misura della sorveglianza speciale, e posto che manca nella legge un'espressa disciplina dei rapporti fra sorveglianza speciale e detenzione per precedente reato, il collegio ritiene di dover risolvere il contrasto sottopostogli confermando l'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'adozione della misura della sorveglianza speciale anche nei confronti del detenuto in espiazione di pena, con le puntualizzazioni di cui più avanti. Come accennato, nella legge n. 1423 non si ritrova alcuna norma che osti all'applicabilità della sorveglianza speciale nei confronti di chi sia stato in stato di detenzione per precedente reato nel momento in cui il tribunale è chiamato a decidere: non l'art. 10 che regola il conflitto tra misure di sicurezza e misure di prevenzione;
non l'art. 11 che prevede un nuovo decorso del termine stabilito per la sorveglianza quando il sorvegliato debba espiare una pena per reato commesso durante l'applicazione della misura;
non l'art. 12 cpv. che prevede la non computabilità del tempo trascorso in custodia preventiva o in espiazione di pena nella durata dell'obbligo di soggiorno.
Gli argomenti addotti in contrario sono essenzialmente due:
a) non potrebbe considerarsi "pericoloso per la sicurezza pubblica" in forza dell'art. 3 della succitata legge chi, essendo detenuto in espiazione di pena, trovasi nell'impossibilità di commettere le azioni per la cui prevenzione è predisposta la misura in discorso;
b) ritenere, d'altro canto, la pericolosità del soggetto con riferimento al momento in cui si troverà di nuovo in stato di libertà e la misura potrà essere eseguita, equivarrebbe a misconoscere preventivamente ogni effetto correttivo all'espiazione della pena.
È anzitutto da rilevare che la prima di dette obiezioni non è ritenuta valida nei confronti di chi si trova in stato di custodia cautelare: la stessa giurisprudenza di questa corte che nega l'applicabilità della misura di prevenzione a chi sta espiando una pena detentiva, introduce una netta distinzione tra quest'ultima ipotesi e quella dello stato di custodia cautelare, considerando che tale stato può in ogni momento cessare in applicazione delle norme del codice di rito che regolano la materia e per conseguenza la pericolosità del destinatario può nuovamente esplicarsi in concreto, cosicché non può davvero affermarsi che l'emanazione del provvedimento di prevenzione non abbia nei suoi confronti ragione di essere.
Peraltro, con riguardo all'ipotesi in cui il destinatario si trovi in espiazione di pena, entrambe le obiezioni suddette cadono se si tiene presente la distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura. La incompatibilità della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione del proposto attiene, infatti, alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura successivamente alla sua irrogazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423, per l'eventuale venir meno in concreto della propria pericolosità in virtù dell'espiazione e della incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena. Ma, se da un lato l'inclinazione della persona a delinquere non è necessariamente cancellata dalla espiazione della pena in corso, anche perché la detenzione di per sé stessa non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno, d'altro lato deve negarsi che l'interesse all'adozione della misura sia contraddetto dall'impossibilità della sua esecuzione attuale, posto che, al contrario, è reale e concreta l'esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà. Esigenza tanto più avvertita se è vero che il riacquisto della libertà può aversi ancor prima della completa espiazione della pena, non tanto in virtù degli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, delle licenze, dei permessi - i quali costituiscono modalità di attuazione della pena rimesse al giudizio del magistrato di sorveglianza, nel presupposto della meritevolezza del condannato - quanto in dipendenza della possibilità della liberazione anticipata e del rinvio dell'esecuzione della pena. Più in generale, deve ribadirsi che, come questa corte ha sempre ritenuto, la sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale, e che questa va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma (così: Sez. 1, 2 dicembre 1970, Bontade;
Sez. 1, sent., 30 gennaio 1987, Mutari;
Sez. 1, sent. 26 aprile 1989, Garofalo;
Sez. 1, 21 settembre 1989, Giuliano). Pertanto, una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto. La riprova della esattezza di tale conclusione si rinviene nella legge, la quale ha predisposto uno specifico rimedio per l'ipotesi in cui la pericolosità che ha dato luogo all'applicazione della misura venga successivamente meno per qualsiasi ragione, e quindi anche per l'emenda del condannato conseguente al trattamento rieducativo cui egli è stato sottoposto durante la detenzione, prevedendo al secondo comma dell'art. 7 che, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di p.s. proponente, il provvedimento di prevenzione possa essere revocato o modificato quando sia cessata o mutata la causa che l'ha determinato. In sostanza, posto che la pericolosità della persona non è di per sé cancellata dalla privazione della libertà personale, il risultato positivo che può essere raggiunto per effetto del trattamento risocializzante connesso al regime di espiazione della pena, ovvero a seguito della sottrazione del soggetto all'ambiente in cui manifestava la propria condotta pericolosa, può avere rilevanza, secundum legem, soltanto ai fini della revoca della misura. 4. - Ulteriori implicite ma inequivocabili conferme normative della compatibilità fra sorveglianza speciale e detenzione in espiazione di pena si traggono poi da altre norme.
Anzitutto la norma dell'art. 10 della legge citata, secondo la quale non si può far luogo alla sorveglianza speciale durante una misura di sicurezza detentiva o durante la libertà vigilata. Il silenzio mantenuto circa la detenzione per effetto di condanna autorizza a contrariis, anche in ragione della specificità della ratio legis, collegata alla natura delle misure di sicurezza, di ravvisare legislativamente confermata la detta compatibilità. Uguale argomento è offerto dall'art. 2 ter, ottavo comma, della L 31 maggio 1965 n. 575 (articolo aggiunto dall'art. 14 L. 13 settembre 1982 n. 646, e modificato dall'art. 2 L. 19 marzo 1990 n. 55), il quale autorizza il procedimento di prevenzione, ai fini dell'applicazione di provvedimenti di sequestro o confisca, anche contro persone sottoposte ad una misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. Allo stesso modo, il comma precedente dichiara perseguibile o promovibile il procedimento di prevenzione nei confronti di persone assenti, residenti o dimoranti all'estero, alle quali, evidentemente, la sorveglianza speciale si presuppone inapplicabile. Poiché l'esigenza di disporre misure patrimoniali può porsi, ovviamente, anche nel caso di persone in espiazione di pena, la mancata estensione a questo caso dell'autorizzazione al procedimento di prevenzione ai detti fini può solo significare che l'adottabilità nei loro confronti delle misure di prevenzione personali, presupposto dell'adozione delle misure patrimoniali, è considerata dalla legge come indubbia e scontata: il che elimina in radice la necessità di previsioni come quelle suddette. Coerentemente con tale lettura delle norme, questa Corte ha puntualmente affermato (Sez. I, 5 marzo 1990, n. 286 Cava) che nel caso in cui la misura di prevenzione sia applicata a un detenuto, il termine per la prestazione della cauzione prevista dall'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965 (aggiunto dall'art. 15 L. 13 settembre 1976 n. 646) decorre dalla data in cui l'esecuzione della sorveglianza speciale - sospesa durante la pena - ha inizio. In conclusione, la tesi dell'incompatibilità tra sorveglianza speciale ed espiazione di pena detentiva dev'essere respinta anche perché essa condurrebbe alla grave conseguenza - contraria al descritto sistema della legge n. 575 del 1965 - di rendere inapplicabili le misure patrimoniali da questa legge volute e di frustrare, rinviandole a dopo la cessazione della pena, l'esigenza di urgenza e prontezza che è alla loro base.
5. - Nello specifico caso, la decisione impugnata, condividendo il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa corte, ha ritenuto compatibile l'applicazione della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione in espiazione di pena, rinviandone l'esecuzione alla data di cessazione di tale condizione, per cui non è censurabile in base alle ragioni tutte sopra esposte, in punto di diritto.
Pertanto, il ricorso del NE - basato soltanto sulle argomentazioni addotte per sostenere la opposta tesi della incompatibilità della formulazione del giudizio di pericolosità attuale con lo stato di detenzione in forza di sentenza definitiva - deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, come per legge, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Penali, visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese per il procedimento.
Così deliberato in Camera di Consiglio il 25 marzo 1993.