Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1993, n. 6
CASS
Sentenza 25 marzo 1993

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La sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto. (Fattispecie relativa alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza).

La misura di prevenzione della "sorveglianza speciale della pubblica sicurezza", prevista dall'art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione, premesso che occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, ha altresì evidenziato che l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1993, n. 6
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6
Data del deposito : 25 marzo 1993

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