Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice della prevenzione disponga una cauzione, considerato che - in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. - si tratta di provvedimento inoppugnabile, non essendo prevista dalla legge alcuna forma di gravame, come si desume anche dall'art. 3 ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965, che, nell'indicare le pronunce adottabili dal Tribunale, a norma dei precedenti artt. 2 ter e 3 bis, soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in questione; né rilevano, a tal fine, gli artt. 111 Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimenti attinenti alla libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 35363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35363 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/09/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1154
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 47183/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM RA, nato il [...] a [...];
avverso il decreto pronunciato il 19.5.2005, depositato il giorno 11.7.2005 dalla Corte d'appello di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. FERRI Enrico, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava il decreto 30.10.2002 del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva imposto a RA HI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni;
in parziale accoglimento del gravame del HI riduceva tuttavia la cauzione di buona condotta da 10.000 a 5.000 Euro. Ricorre il difensore del sottoposto denunziando la violazione della L. n. 575 del 1956, art. 3 bis, e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone il versamento della cauzione di Euro 5.000, sul presupposto che, essendo il provvedimento del giudice del gravame intervenuto quando il HI aveva già interamente "espiato" l'intero periodo della sorveglianza speciale impostagli, la cauzione non poteva più essere disposta, dal momento che, anzi, una volta cessata la sorveglianza speciale, la cauzione eventualmente versata andava restituita al proposto. Osserva il Collegio che la censura, diretta esclusivamente al capo del provvedimento concernente la cauzione, è inammissibile. Invero il provvedimento con cui il giudice delle prevenzione dispone una cauzione deve ritenersi - in base al principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1, che opera anche in siffatta materia - inoppugnabile non essendo prevista dalla legge, nei suoi confronti, alcuna autonoma forma di gravame. In particolare va rilevato che la L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, là ove indica espressamente le pronunce adottabili dal Tribunale (a norma dei precedenti artt. 2 ter e 3 bis) soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in questione. Nè varrebbe invocare l'art. 111 Cost., ovvero l'art. 568 c.p.p., comma 2, poiché la imposizione di cui si discute non è
riconducibile a quelle attinenti alla libertà personale (Cass. n. 0 1231 del 13.6.90, n. 5493 del 8.10.1998; n. 8931 del 21/11/2000). Del resto, proprio perché la cauzione è misura a carattere non definitivo, che non solo può sempre essere revocata in tutto o in parte dallo stesso organo che l'ha disposta ma deve essere restituita quando sia cessata l'esecuzione della misura, è evidente la carenza d'interesse sostanziale del ricorrente a dolersi d'una pronunzia che, nella sua stessa prospettazione è improduttiva d'effetti, e comunque è a lui più favorevole.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006