Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 35363
CASS
Sentenza 22 settembre 2006

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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice della prevenzione disponga una cauzione, considerato che - in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. - si tratta di provvedimento inoppugnabile, non essendo prevista dalla legge alcuna forma di gravame, come si desume anche dall'art. 3 ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965, che, nell'indicare le pronunce adottabili dal Tribunale, a norma dei precedenti artt. 2 ter e 3 bis, soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in questione; né rilevano, a tal fine, gli artt. 111 Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimenti attinenti alla libertà personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 35363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35363
    Data del deposito : 22 settembre 2006

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