Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2005, n. 1014
CASS
Sentenza 16 dicembre 2005

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In tema di misure di prevenzione, in virtù delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 575 del 1965 è legittima l'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sulla base della sola esistenza di indizi di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, in quanto, in tal caso, la pericolosità del proposto è presunta dal legislatore e non richiede, a differenza di quanto previsto per le misure di cui alla L. n. 1423 del 1956, l'accertamento in concreto della sua pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2005, n. 1014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1014
    Data del deposito : 16 dicembre 2005

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