Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, in virtù delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 575 del 1965 è legittima l'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sulla base della sola esistenza di indizi di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, in quanto, in tal caso, la pericolosità del proposto è presunta dal legislatore e non richiede, a differenza di quanto previsto per le misure di cui alla L. n. 1423 del 1956, l'accertamento in concreto della sua pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2005, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI DO - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - N. 1974
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 16984/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LO TI MA, n. 06/10/1964 a Palermo;
avverso il decreto 21 febbraio 2005 della Corte d'Appello di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto.
OSSERVA
Con decreto 16 ottobre 2003 il Tribunale di Palermo ha applicato a OM Lo RE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed abituale dimora per la durata di cinque anni, imponendo al medesimo la cauzione di duemila Euro. Ha altresì ordinato la confisca dei seguenti beni, intestati al proposto: appartamento sito in Palermo alla via Allmayer n. 4 e complesso aziendale con sede in Palermo alla via Papireto n. 50.
Il Giudice di primo grado riteneva sussistente la pericolosità sociale di LO TI, desunta dall'appartenenza al sodalizio mafioso, sulla scorta degli elementi emersi nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti. Il 14 aprile 2000 era stata emessa - a carico del predetto - ordinanza di custodia cautelare da parte del G.I.P. di Palermo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per concorso nell'omicidio di DO PO e nel tentato omicidio di TT IP e per i connessi reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo.
L'appartenenza del LO TI a Cosa NO nel "mandamento di Porta Nuova", ove aveva assunto la coreggenza insieme a LO CO, e la sua partecipazione ai suddetti fatti di sangue erano state ritenute sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN Filippo e dalle conversazioni intercettate nel periodo maggio-ottobre 1999 nell'abitazione di ZO FU.
In particolare, dalle intercettazioni il GIP aveva tratto con decisione condivisa dal Tribunale - chiari e univoci elementi in ordine all'attivo inserimento di LO TI nel ramo delle estorsioni gestite dal "mandamento".
Tali elementi erano stati corroborati dalle dichiarazioni di AN Filippo, il quale, nella dichiarazione di intenti in data 1 aprile 2000, aveva affermato di voler riferire in ordine alle estorsioni commesse da IP, LO CO, LO TI, IM FU, ZO FU, SI ed altri, capeggiati dal menzionato PO. Proprio quest'ultimo era la fonte delle notizie riferite da AN, la cui attendibilità risultava confermata dalle convergenti dichiarazioni di UN RI in ordine alla causale dell'omicidio di PO, da ricercare nel contrasto insorto tra FU e AN IP per la gestione dei profitti delle estorsioni. Per questi fatti, oltre che per ricettazione di oggetti in argento per un valore complessivo di circa duecento milioni di lire provento di rapina, LO TI era stato rinviato a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Palermo.
Il Tribunale riteneva pertanto che, alla luce degli elementi evidenziati, LO TI avesse dimostrato senza soluzione di continuità una pericolosità derivante dall'appartenenza a Cosa NO, che, in assenza di segnali di distacco, doveva ritenersi attuale. Il Tribunale, pertanto, applicava la misura di prevenzione personale sopra precisata.
Quanto alla misura patrimoniale, il Giudice di primo grado osservava che già in fase cautelare era emersa l'evidente sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e gli esigui redditi dichiarati dal proposto e dal suo nucleo familiare, pari nel massimo ad Euro 9.120 nel 1994 e in diversi anni pari o vicini allo zero o addirittura negativi, come nel 1995, 1996, 1998 e 1999. Più specificamente, l'appartamento indicato innanzi era stato acquistato nel 1999, anno in cui LO TI aveva dichiarato un reddito di Euro ottantuno, sicché era irrilevante che il prezzo di L. 32.796.500 fosse stato pagato immediatamente in contanti solo nella misura del 30%. Il primo Giudice aveva, inoltre, ritenuto che a fronte di tali risultanze, nonché del ritenuto inserimento del proposto nel settore delle estorsioni, la difesa non aveva allegato alcuna circostanza idonea a scalfire l'efficacia indiziante delle stesse. Infatti, l'acquisto dell'appartamento non poteva essere giustificato con l'incasso del canone di L. 20.000.000 annui proveniente dall'affitto della trattoria "Non solo brodo", in quanto successivo perché stipulato il 5 ottobre 2000.
Aveva anche evidenziato che quest'impresa individuale appariva del pari d'origine illecita, essendo stata avviata in locali condotti in affitto al canone mensile di seicento cinquantamila lire in un periodo nel quale LO TI dichiarava redditi appena sufficienti al mantenimento della famiglia (anni 1993-1994) o addirittura pari a zero (1995).
Pertanto il Tribunale disponeva la confisca dei beni suddetti. La Corte d'Appello, dopo avere preso atto dell'assoluzione di LO TI da parte della Corte d'Assise di Palermo con sentenza del 27 marzo 2004, ha precisato che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale con particolare riferimento ai criteri valutativi della pericolosità. Ha affermato che la prova indiretta o indiziaria non deve presentare i caratteri di cui all'art. 192 c.p.p., in quanto le chiamate in reità o correità non richiedono la presenza di riscontri esterni individualizzanti. Ha, poi, osservato che la Corte d'Assise aveva rilevato l'esistenza di "cospicui elementi di colpevolezza" a carico di LO TI, desunti:
a) dalle dichiarazioni del citato AN, il quale aveva riferito che il proposto faceva parte del gruppo dedito alla riscossione del "pizzo"; b) dalle dichiarazioni di LO CO, il quale aveva ricordato che LO TI aveva partecipato a riunioni ove s'era discusso del progetto di uccidere PO.
La Corte d'Appello ha altresì considerato che:
le propalazioni dei due collaboratori erano state ritenute non convergenti soltanto perché LO CO, quando ha reso le sue, conosceva il contenuto di quelle di AN;
ha criticato, però, tale conclusione, esponendo che LO CO aveva anche asserito di non conoscere LO TI come "uomo d'onore", di non sapere della partecipazione all'attività preparatoria dell'omicidio uno degli autori del delitto, condannato, era stato visto quasi contestualmente al delitto in prossimità del locale di LO TI (fatto definito "inquietante" da quei giudici);
il ristorante di quest'ultimo era divenuto punto d'incontro degli appartenenti al gruppo dei LO CO, due dei quali avevano materialmente eseguito l'omicidio;
- LO CO ha chiamato in correità LO TI per concorso in ricettazione (dal quale LO TI è stato ancora una volta assolto per carenza di riscontri oggettivi).
Ha evidenziato che la Corte d'Assise aveva ritenuto in sè attendibili le chiamate in correità.
In relazione alla misura patrimoniale la Corte ha valutato in dettaglio (qui non riassumibile ma a cui si fa riferimento) l'enorme sproporzione tra i redditi dichiarati da LO TI e le somme versate per gli acquisti, concludendo per la non conseguita dimostrazione della legittima provenienza dei beni da parte del proposto. Il difensore ricorre, deducendo due motivi.
Con il primo si duole dell'illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lettere b, d ed e).
Sostiene la carenza dei presupposti legittimanti la misura restrittiva.
La Corte d'Appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza dei requisiti di pericolosità soggettiva.
L'intero argomentare dei Primi Giudici, infatti, si fonderebbe sulla presunta "vicinanza" del ricorrente all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.. In contrario asserisce che il decreto impositivo, non avrebbe dato conto della reale sussistenza della pericolosità soggettiva ritenuta connaturata alla menzionata presunzione, in assenza di una verifica concreta.
I Giudici territoriali, poi, avrebbero considerato quali condizioni legittimanti, elementi di mera consistenza indiziaria in ordine alla qualifica di partecipe di LO TI. Al riguardo ricorda che il 27 marzo 2004, è intervenuta sentenza della Corte d'Assise di Palermo che lo ha assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte, cioè, quelle stesse che hanno condotto all'applicazione della misura di prevenzione.
Alla luce di tale accertamento processuale il panorama indiziario a suo tempo valutato avrebbe subito una modifica radicale. Infatti - asserisce - gli elementi indizianti valutati dal Tribunale di Palermo e condivisi dalla Corte d'Appello sono i medesimi posti all'attenzione della Corte d'Assise, e da questi ritenuti inidonei ad una pronuncia di colpevolezza.
Il decreto impugnato violerebbe la legge laddove, pur avendo preso atto della menzionata sentenza assolutoria, conferma il convincimento della sussistenza di esigenze di prevenzione ancorate ad elementi probatori emersi nell'ambito del giudizio penale e negativamente apprezzati.
Aggiunge che l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso deve essere desunta da indizi qualificati e da specifici elementi sintomatici ed il giudizio volto a stabilire l'applicabilità della misura di prevenzione non può prescindere da una valutazione concreta dell'attualità della partecipazione o "vicinanza" al consesso mafioso, basata su un quadro di ragionevole probabilità dell'appartenenza medesima. Tale verifica sarebbe assente nel provvedimento impugnato, che si limita a cristallizzare elementi di fragile valenza ed efficacia probante considerati ininfluenti dalla Corte d'Assise di Palermo.
Questo primo motivo è inammissibile nella sua prima parte. Com'è noto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante sez. 6^ n. 34021 del 2003 rv. 226331; conf. mass. 227603, 222754, 215556, 213852, 212946) i ricorsi per cassazione avverso i decreti adottati in materia di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui della L. n. 575 del 1965 sono proponibili, in virtù del richiamo operato dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3 ter, comma 2, e art. 4, comma 10, soltanto "per violazione di legge". Ne deriva che tra le censure prospettabili in sede di legittimità non rientra la manifesta illogicità della motivazione ma soltanto la sua mancanza, che è configurabile sia nel caso di carenza grafica della medesima sia in quello in cui sia soltanto apparente, essendo assenti i fondamentali passaggi logici, necessari per rendere intelligibile o minimamente coerente il discorso svolto dal Giudice territoriale. Nella specie il ricorrente adduce esclusivamente l'illogicità della motivazione, intendendo con tale espressione riferirsi alle valutazioni espletate dalla Corte d'Appello in tema d'indizi sintomatici della pericolosità del soggetto per la sua "vicinanza all'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa NO".
In particolare il ricorrente presenta come difetto di logicità due questioni: a) l'insussistenza degli indizi;
b) la non attualità della pericolosità.
Sul primo tema deve constatarsi che la motivazione del decreto impugnato articolato, non soltanto è esistente ma è anche molto dettagliata, coerente nell'indicazione degli indizi a carico innanzi sintetizzati per rendere più agevole la individuazione dell'inammissibilità del ricorso. Gli indizi vi sono e sono tanto consistenti da essere stati prossimi a determinare la possibile condanna, non intervenuta per la scrupolosa verifica compiuta dalla Corte d'Assise con preciso riferimento ai riscontri. Altro non occorre puntualizzare in questa sede di legittimità. Sulla pericolosità il collegio condivide l'orientamento di questa Corte espresso dalla Quinta Sezione con la sentenza n. 43432 del 2004 rv. 231016 (conf. mass. 231448), secondo cui:
In tema di misure di prevenzione, in virtù delle previsioni di cui alla L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2 è legittima l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sulla base della sola esistenza di indizi di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, in quanto, in tal caso, la pericolosità del proposto è presunta dal legislatore e non richiede, a differenza di quanto previsto per le misure di cui alla L. n. 1423 del 1956 (art. 3, comma 1), l'accertamento in concreto della sua pericolosità. Consegue l'infondatezza dell'assunto difensivo, in presenza dei ricordati indizi, caratterizzati da indubbia gravità.
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2 ter in relazione alle disposte statuizioni patrimoniali.
Anche con riferimento a tale ipotesi occorre prima stabilire che a carico di un soggetto esistano concreti indizi in ordine all'appartenenza ad un consesso criminoso.
Svolto quest'accertamento si deve stabilire se in capo ad un soggetto si rinvengano sostanze di valore sproporzionato rispetto al tenore di vita dello stesso ed all'attività svolta.
Infine, occorre raccogliere "sufficienti indizi" sulla base dei quali si abbia fondato motivo di ritenere che i beni di pertinenza di una persona, siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il ricorrente assume che il decreto impugnato ometterebbe la necessaria attività di verifica ed esprimerebbe un giudizio di sproporzione tra i redditi di Lo RE ed il tenore di vita condotto dallo stesso, senza riscontro in dati di fatto precisi e concreti, prescindendo dalla sussistenza a carico del prevenuto di elementi probatori in ordine all'appartenenza dello stesso al consesso associativo.
Ripete, quindi, le stesse osservazioni formulate innanzi. Asserisce che il modesto appartamento, dapprima è stato ottenuto in locazione a seguito di un provvedimento di assegnazione comunale, successivamente è stato acquistato nel 1999, per L. 32.796.500 di cui solo L.
9.838.500 versate all'atto dell'acquisto, mentre la rimanente somma è stata corrisposta in rate di L. 406.589 a partire dal gennaio 2000.
Il ristorante "Non solo brodo" - assume - è stato aperto nel 1996, tramite numerose tratte sottoscritte dal prevenuto con scadenza al 1997 ed al 1998 e gestita in un locale in affitto, non di sua proprietà.
Precisa che l'entità esigua della somma versata all'atto dell'acquisto (L. 9.838.500) poteva ragionevolmente essere nella disponibilità di Lo RE e non essere stata denunciata come reddito e trattandosi di una somma limitata, appare logica l'ipotesi che si trattasse di risparmi raggranellati dal prevenuto e dalla propria moglie con lo scopo di riscattare l'appartamento locato piuttosto che di beni di matrice illecita, atteso anche il modesto tenore di vita condotto dal ricorrente e dalla sua famiglia. Ricorda al riguardo di avere scelto il regime di separazione dei beni dalla propria moglie. Rinnova le medesime argomentazioni in relazione alla ditta individuale facente capo al prevenuto. Assume che si trattava di un'attività modesta gestita a conduzione familiare in un locale preso in affitto per il quale corrispondeva un canone mensile di locazione di L. 650.000 mensili.
Conclude nel senso che pure in questo caso l'entità minima di denaro occorrente suggerirebbe ragionevolmente la configurabilità di un'omissione nella dichiarazione dei redditi da parte sua, che viveva in una situazione economica non florida, piuttosto che di un reimpiego di somme promananti da attività illecite. Questo motivo è, invece, completamente inammissibile. Con lo stesso, infatti, non si sostiene neppure la manifesta illogicità, ma si presentano ricostruzioni di fatto alternative (e neppure sempre, come quando si sostiene Che "l'entità esigua della somma versata all'atto dell'acquisto (L. 9.838.500) poteva ragionevolmente essere nella disponibilità di Lo RE e non essere stata denunciata come reddito e trattandosi di una somma limitata, appare logica l'ipotesi che si trattasse di risparmi raggranellati dal prevenuto e dalla propria moglie" ovvero "suggerirebbe ragionevolmente la configurabilità di un'omissione nella dichiarazione dei redditi") non consentite in Cassazione, poiché richiedono apprezzamenti di merito, inibiti al Giudice di Legittimità.
Consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006