Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
In relazione al reato di omesso versamento della cauzione previsto dall'art. 3 bis, comma primo, Legge 31 maggio 1965, n. 575, è onere dell'imputato provare o richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale impossibilità di adempiere abbia i caratteri dell'assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2006, n. 36312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36312 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/10/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1292
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 010072/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST VI, N. IL 06/03/1974;
avverso SENTENZA del 28/10/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Che EN ST propone ricorso contro la sentenza 28 ottobre 2004 della Corte d'Appello di Napoli con la quale è stata confermata la decisione 20 dicembre 2002 del Tribunale di Napoli che lo dichiarò responsabile del reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n.575, art. 3 bis, comma 4, perché non aveva ottemperato all'obbligo di versare la somma di L. 10 milioni a titolo di cauzione nel termine fissato dal Tribunale con il decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale di p.s.;
che, ad avviso del giudice d'appello, le censure mosse alla sentenza di primo grado sono prive di fondamento poiché - in linea con l'indirizzo della giurisprudenza che riconosce al giudice penale l'accertamento della concreta capacità economica dell'obbligato a versare la cauzione a lui imposta con l'applicazione di una misura di prevenzione o l'impossibilità di provvedervi - è l'imputato tenuto a fornire elementi di prova ovvero richiedere indagini volte a dimostrare l'esistenza dell'impossibilità incolpevole e non dolosamente preordinata;
che, per il giudice d'appello, le richieste di prova formulate solo nel giudizio d'impugnazione erano caratterizzate da genericità e da mancanza di concretezza e per tale ragione, dichiarate inammissibili;
che il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4, e richiede la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione;
che le motivazioni in base alle quali la Corte d'appello, al pari del giudice di primo grado, si è espresso nel senso della sussistenza capacità di pagare la somma imposta a titolo di cauzione sono illogiche e prive dell'indispensabile univocità;
che, secondo un indirizzo giurisprudenziale risalente al 1990, spetta all'accusa l'onere di provare l'effettiva possibilità di versare la somma imposta a titolo di cauzione e il giudice penale è tenuto a motivare sull'adeguatezza della misura alla concrete possibilità del sottoposto;
che il ricorrente deduce l'erroneità della mancata applicazione delle attenuati generiche in relazione allo stato di indigenza;
che, rileva il ricorrente, la contravvenzione è stata commessa nel giugno 2000 e, pertanto, al momento del giudizio di legittimità è decorso il tempo richiesto per la prescrizione del reato;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorrente propone questioni alle quali il giudice d'appello ha reso una risposta giuridicamente corretta circa i profili giuridici e fattuali dell'ambito entro cui può rilevare l'incapacità economica a provvedere al pagamento della cauzione nei termini prescritti dal provvedimento impositivo della misura di prevenzione;
che il reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 4, si perfeziona con l'inottemperanza all'ordine del Tribunale di versare la cauzione entro il termine fissato;
che, come correttamente affermato dalla Corte d'appello, non è però da revocare in dubbio che la materiale impossibilità, per carenza di mezzi economici, di provvedere al versamento della cauzione imposta a soggetto nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.3 bis, comma 1, può essere dedotta anche nell'ambito del procedimento penale instaurato, a seguito dell'omesso versamento, per il reato previsto dal comma quarto della norma citata (Sez. 6^, 17 settembre 2004, dep. 7 ottobre 2004, n. 39240);
che la prova richiesta per l'esclusione della punibilità può anche essere indipendente da una modificazione del provvedimento reso nell'ambito della procedura di prevenzione, purché sia provata, attraverso allegazioni dell'interessato, "la materiale e assoluta impossibilità" di rispettare l'obbligo imposto;
che tale è il significato dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 giugno 1998, n. 218 e non è altrettanto da porre in dubbio che, trattandosi di una causa di esclusione della punibilità non codificata, affinché possa rilevare nel giudizio penale deve essere non soltanto onere dell'imputato dedurla, ma anche provarla o anche richiedere acquisizioni indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che "materiale impossibilità" di adempiere abbia i caratteri dell'assolutezza e non sia stata "preordinata o colposamente determinata";
che il giudice d'appello ha correttamente giustificato il diniego di introdurre elementi, non richiesti in primo grado, e proposti genericamente senza alcun concreto riferimento a situazioni che avrebbero potuto dimostrare l'incapacità di versare la cauzione imposta, in relazione ai parametri giuridicamente definiti;
che, peraltro, tale censura è stata semplicemente enunciata in ricorso e non giustificata da alcuna ragione;
che la situazione dedotta dal ricorrente per dimostrare la sua situazione di indisponibilità collegata alla circostanza della notifica del provvedimento impositivo all'indomani della sua scarcerazione è stata correttamente valutata priva di rilievo anche in relazione alla ragionevole considerazione dell'affiliazione del ricorrente a un sodalizio camorristico e all'altrettanto ragionevole inferenza dedotta da tale situazione;
che, mette conto ancora porre in rilevo, le precisazioni contenute nella sentenza impugnata e gli specifici richiami alla più recente e oramai costante giurisprudenza di legittimità, nei profili relativi all'onere probatorio, sono state nuovamente contestate dal ricorrente con la riproposizione dei medesimi motivi "posti a fondamento dell'appello e mediante l'assertivo rilievo che l'onere della prova spetta all'accusa, senza, da un lato, tenere conto delle corrette argomentazioni poste in risalto dalla Corte di merito e, dall'altro, argomentare diverse ragioni giuridiche a fondamento della tesi prospettata;
che sono altrettanto manifestamente infondate le censure riferite al diniego delle attenuanti generiche, giustificate dalla Corte di merito in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 133 c.p., ancor più radicata per l'indimostrato stato di indigenza sul quale era stata fondata l'applicazione delle attenuati de quibus;
che il ricorso per Cassazione deve ritenersi inammissibile per carenza del requisito di specificità dei motivi - secondo il combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - anche quando l'impugnazione si limita a prospettare nuovamente argomenti già sottoposti al giudice di appello, senza alcun riferimento alle valutazioni in proposito espresse nella sentenza impugnata;
che il ricorso è, dunque, inammissibile, oltre che per manifesta infondatezza, anche per genericità dei motivi e, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p. e, in particolare, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
che, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2006