Sentenza 21 novembre 2000
Massime • 3
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non prevede l'appello avverso la pronuncia reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della cauzione, sia perché la previsione di tale rimedio per altri casi non lede il principio di eguaglianza, attesa la diversità delle situazioni diversamente disciplinate, sia perché, non essendo neanche il pubblico ministero legittimato all'impugnazione di tale pronunce, non risultano violati ne' il diritto di difesa, ne' quello alla parità e al contraddittorio delle parti.
Il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della cauzione imposta con la misura di prevenzione personale non è impugnabile "ex se", in quanto la legge n. 575 del 1965 prevede l'appello soltanto per altre ipotesi, sicché, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, applicabile, come norma processuale, al procedimento di prevenzione in forza dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956, il predetto mezzo di impugnazione non è proponibile se non insieme a quello proposto contro l'applicazione della misura di prevenzione personale.
Il principio della conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento a rimedi eterogenei quale l'incidente di esecuzione. Ne consegue che il non consentito appello avverso il provvedimento del tribunale che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione della cauzione imposta con la misura di prevenzione personale non può essere qualificato come incidente di esecuzione, eventualmente proponibile avverso detto provvedimento dinanzi al medesimo tribunale, con la trasmissione degli atti a quest'ultimo, ma va dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2000, n. 8931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8931 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSIO Presidente del 21/11/2000
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
2. Dott. TORQUATO GEMELLI " N. 6653
3. Dott. EDOARDO FAZZIOLI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. STEFANO CAMPO " N. 018334/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL NZ N. il 10/08/1951 avverso ORDINANZA del 25/10/1999 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dott. Giacchino IZZO, il quale l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA:
1. Con decreto in data 18 dicembre 1998 il Tribunale di Milano applicava a LL EN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e di versare una cauzione, a norma dell'art. 3bis legge 31.5.1965 n.575, dell'importo di trenta milioni di lire.
Il LL avverso detto decreto proponeva rituale ricorso alla Corte di appello di Milano e, in pendenza della procedura di impugnazione, richiedeva al sunnominato tribunale la revoca della statuizione relativa al versamento della cauzione ovvero la sostituzione del pagamento con l'iscrizione di ipoteca su uno dei beni immobili confiscatigli con il predetto decreto. Con decreto dell'11 giugno 1999 l'adito tribunale respingeva l'istanza, rilevando che il prevenuto, per le sue floride condizioni economiche, era in grado di versare la cauzione impostagli. A seguito dell'impugnazione del LL la Corte di appello di Milano con ordinanza in data 25 ottobre 1999 dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso il decreto dell'11 giugno 1999 del tribunale, rilevando che avverso i provvedimenti con i quali viene accolta o respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della cauzione di cui all'art. 3bis legge 31.5.1965 n. 575 non è impugnabile, in quanto non è compreso tra quelli nel secondo comma dell'art. 3ter della stessa legge per i quali è possibile proporre impugnazione a norma dell'art. 4 legge 27.12.1956 n. 1423. 2. Avverso l'ordinanza della corte di appello il LL, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e illogicità manifesta della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p.), asserendo che il decreto del tribunale era appellabile a norma dell'art. 4ter comma 8^ legge 1423/1956, poiché in materia di misure di prevenzione è consentito contre le decisoni del Tribunale il "..ricorso alla Corte di Appello anche per il merito.." e che, in ogni caso, essendo principio generale dell'ordinamento ex art. 586 co. 5^ c.p.p. quello della conservazione degli atti di impugnazione,
quella proposta dal prevenuto poteva essere qualificata come opposizione, nella forma dell'incidente di esecuzione, allo stesso giudice che aveva imposto la cauzione con conseguente trasmissione degli allo stesso.
In ogni caso veniva dedotta l'incostituzionalità dei commi primo e secondo dell'art. 3ter della legge 31.5.1965 n. 575 laddove contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione non prevedendo l'appello avverso la pronuncia reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della cauzione.
3. Sono inammissibili, siccome manifestamente infondati, sia il ricorso che la dedotta questione di legittimità costituzionale. Riguardo al primo la Corte tiene a riaffermare (cfr., Sez. I^, 9.5.1990, ric. Olivieri) che il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della cauzione imposta insieme alla misura di prevenzione personale non è impugnabile di per se solo, atteso che la relativa legge (31.5.1965 n. 575) prevede l'appello - art. 3ter - soltanto per altre ipotesi (quali le disposizioni in materia di confisca dei beni sequestrati, revoca del sequestro, restituzione - non revoca o sostituzione - della cauzione, liberazione delle garanzie, confisca della cauzione, esecuzione sui beni costituiti in garanzia), di tal che, in applicazione del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione - di cui all'art. 568 co. 1^ c.p.p. applicabile, quale norma processuale, al procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 4 co. 5^ legge 27.12.1956 n. 1423 - detto mezzo di rimozione degli effetti, sul punto, del provvedimento non è proponibile se non insieme, come del resto fatto dall'odierno ricorrente, alla pronuncia di applicazione della misura di prevenzione personale.
Inoltre, l'invocato principio della conservazione della conversione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568 co. 5^ c.p.p., non è applicabile alla fattispecie, atteso che il medesimo riguarda soltanto i mezzi di impugnazione e non pure l'incidente di esecuzione, eventualmente proponibile avverso un provvedimento di rigetto di una richiesta di revoca o di sostituzione della cauzione applicata in uno con l'imposizione di misura di prevenzione personale, che non può essere qualificato come mezzo di impugnazione (cfr., Cass., 15.6.1995, ric. Albertini, in Cass. Pen., 1996, 2543) essendo finalizzato non al controllo del contenuto della pronuncia giurisdizionale, bensì alla mera regolamentazione dei suoi effetti esecutivi.
Riguardo, poi, alla dedotta questione di costituzionalità è appena il caso di rilevarne la manifesta infondatezza, dal momento che la non impugnabilità del provvedimento di rigetto in questione non regola in maniera differente situazioni simili (art. 3 Cost.), attesa la diversità di quelle per le quali è previsto il rimedio dell'appello nel novero del vigente sistema delle misure di prevenzione, ne' viola il diritto alla difesa (art. 24 Cost.) o la parità e il contraddittorio tra le parti (art. 111 Cost.) in quanto anche il pubblico ministero, così come la parte privata, non è legittimato a impugnare tali pronunce.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di sanzione pecuniaria, meglio indicata in dispositivo, in considerazione della evidente pretestuosità giuridica del gravame proposto.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001