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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6939 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente
dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice
dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3501 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 2.7.2025 avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31
D. Lgs 150/2011
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Piemonte Gianluca, presso il quale elettivamente domicilia in Milano al Largo Augusto n. 1, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta del 30.6.2025, parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda come formulata in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale allegando di essere nata femmina, ma di vivere ed esternare la propria identità psico-sessuale al maschile, presentandosi in qualsiasi ambiente sociale come “ Per_1
” , assumendo comportamenti ed atteggiamenti tipicamente maschili,
[...] oltre a tenere un vestiario anch'esso tipicamente maschile;
che che anche nel contesto scolastico aveva continuato ad utilizzare il proprio alias nei rapporti sociali;
di essersi sottoposta a trattamenti endocrinologi continuativi e a valutazione psicodiagnostica presso la A.O.U. Federico II;
pertanto, concludeva chiedendo di essere autorizzata all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da donna a uomo, nonché alla rettificazione dei dati anagrafici con attribuzione del sesso maschile e del nome la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine Persona_1 all'Ufficiale di stato civile del comune di Napoli, dove era stato registrato il suo atto di nascita, di provvedere alle relative rettifiche.
Effettuato il libero interrogatorio della parte all'udienza del 24.06.2024, ella dichiarava di avere 19 anni, di essere nata in [...] madre single;
che la madre durante una vacanza in Italia aveva conosciuto il suo attuale marito che l'aveva adottata;
che aveva una sorella che si chiamava , Persona_2 minorenne, che viveva ancora in famiglia;
che entrambi i genitori erano consapevoli della sua disforia di genere, che ella aveva percepito con chiarezza alle scuole medie, avendo cercato notizie su internet sulla transessualità e avendo compreso di voler essere uomo, tanto che da quel momento aveva iniziato a tagliarsi i capelli, usare abiti neutri, e a essere socialmente riconosciuto con il nome di che all'età di 16/17 anni Per_1
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la madre l'aveva accompagnata al II Policlinico, dove aveva ricevuto la diagnosi di disforia di genere in fase di pre-transizione, iniziando una terapia impeditiva degli ormoni femminili, e successivamente terapia con androgeni, ancora in corso;
che ella aveva intenzione di sottoporsi a breve a intervento di eliminazione del seno e a quello di sostituzione degli organi primari;
che stava per diplomarsi al liceo scientifico e aveva intenzione di iscriversi a una
Facoltà di Design;
che aveva pudore a mostrarsi in costume e durante il giorno portava una fascia contenitiva;
che aveva avuto disagi nello spiegare alle commissione elettorale la sua natura e che voleva essere inserita nelle liste degli elettori uomini.
All'esito, il Giudice, preso atto, fissava udienza a trattazione scritta al
14.10.2024 differita al 2.7.2025, onerando la ricorrente al deposito di relazione psicodiagnostica aggiornata e documentazione attestante la prosecuzione di terapia ormonale.
Con note di trattazione scritta del 30.6.2025, parte ricorrente depositava quanto richiesto e si riportava alle conclusioni, chiedendo che la causa venisse rimessa in decisione.
Il Giudice relatore assegnava dunque la causa in decisione al Collegio, con trasmissione atti al Pm per le sue conclusioni.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
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Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata
e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L.
164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente
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confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della
Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n.
221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e
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la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome
è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
In tal senso si osserva che la ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'A.O.U. Federico II di Napoli, si evidenzia nella una Parte_1
condizione di disforia di genere in soggetto femminile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transazione.
Infatti, dalla consulenza del 5.6.2025, depositata in atti, confermativa della precedente relazione del 2021, le cui conclusioni sono condivise da questo
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “In base a quanto osservato ed a quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui clinici effettuati è possibile confermare la presenza di una incongruenza tra il genere sessuale maschile esperito ed espresso sul piano comportamentale e di genere sessuale femminile assegnato alla nascita … Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto
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riferito dall'utente nel corso dei colloqui clinici effettuati è possibile confermare la diagnosi, già altrove precedentemente formulata, di disforia di genere in soggetto femminile adulto, affetto da iperplasia surrenale congenita, forma virilizzanti, in fase di post transizione. Sempre sulla base di quanto emerso nel corso dei colloqui, stando alla piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità delle scelte di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o post derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig.ra/sig. Esposito di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui ella egli si veda necessitata/o ad esibire i propri documenti di identità, oltre che consentirle gli in futuro un più agevole accesso al mondo lavorativo.
D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità degli interventi chirurgici cui desidererebbe essere sottoposto mastectomia radicale isterosalpingectomia bilaterale con falloplastica così come delle possibili complicanze nel post operatorio di tale interventi, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata o possa derivarle gli anche dalla modifica dei caratteri sessuali secondari raggiungibili attraverso di essi”.
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Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 24.6.2024, ove ella confermato l'intenzione di sottoporsi a breve a intervento di eliminazione del seno e a quello di sostituzione degli organi primari.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto da costei e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
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Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ Per_1
” in luogo del nome “ .
[...] Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte
Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e
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successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
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Orbene nel presente procedimento la ricorrente ha dimostrato inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del
Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico- chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, su conforme parere del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.02.2024, da ex art. 3, comma 1°, della legge 14/4/1982 n. Parte_1
164, come mod. dall'art. 31 D.Lgs 150/2011, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nata a [...] Parte_1 il 15/03/2005 , con conseguente attribuzione del nome proprio Per_1
” e della indicazione del sesso maschile, nel senso che laddove, in ogni
[...] occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario scheda anagrafica "
[...]
" debba invece leggersi ed intendersi " Parte_1 [...]
" e laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario Persona_3
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scheda, la dicitura “FEMMINILE" debba leggersi ed intendersi invece quella
"MASCHILE";
- spese irrepetibili.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.7.2025.
Il giudice rel. il Presidente
dott.ssa Giulia d'Alessandro dott.ssa Eva Scalfati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente
dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice
dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3501 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 2.7.2025 avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31
D. Lgs 150/2011
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Piemonte Gianluca, presso il quale elettivamente domicilia in Milano al Largo Augusto n. 1, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta del 30.6.2025, parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda come formulata in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale allegando di essere nata femmina, ma di vivere ed esternare la propria identità psico-sessuale al maschile, presentandosi in qualsiasi ambiente sociale come “ Per_1
” , assumendo comportamenti ed atteggiamenti tipicamente maschili,
[...] oltre a tenere un vestiario anch'esso tipicamente maschile;
che che anche nel contesto scolastico aveva continuato ad utilizzare il proprio alias nei rapporti sociali;
di essersi sottoposta a trattamenti endocrinologi continuativi e a valutazione psicodiagnostica presso la A.O.U. Federico II;
pertanto, concludeva chiedendo di essere autorizzata all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da donna a uomo, nonché alla rettificazione dei dati anagrafici con attribuzione del sesso maschile e del nome la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine Persona_1 all'Ufficiale di stato civile del comune di Napoli, dove era stato registrato il suo atto di nascita, di provvedere alle relative rettifiche.
Effettuato il libero interrogatorio della parte all'udienza del 24.06.2024, ella dichiarava di avere 19 anni, di essere nata in [...] madre single;
che la madre durante una vacanza in Italia aveva conosciuto il suo attuale marito che l'aveva adottata;
che aveva una sorella che si chiamava , Persona_2 minorenne, che viveva ancora in famiglia;
che entrambi i genitori erano consapevoli della sua disforia di genere, che ella aveva percepito con chiarezza alle scuole medie, avendo cercato notizie su internet sulla transessualità e avendo compreso di voler essere uomo, tanto che da quel momento aveva iniziato a tagliarsi i capelli, usare abiti neutri, e a essere socialmente riconosciuto con il nome di che all'età di 16/17 anni Per_1
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la madre l'aveva accompagnata al II Policlinico, dove aveva ricevuto la diagnosi di disforia di genere in fase di pre-transizione, iniziando una terapia impeditiva degli ormoni femminili, e successivamente terapia con androgeni, ancora in corso;
che ella aveva intenzione di sottoporsi a breve a intervento di eliminazione del seno e a quello di sostituzione degli organi primari;
che stava per diplomarsi al liceo scientifico e aveva intenzione di iscriversi a una
Facoltà di Design;
che aveva pudore a mostrarsi in costume e durante il giorno portava una fascia contenitiva;
che aveva avuto disagi nello spiegare alle commissione elettorale la sua natura e che voleva essere inserita nelle liste degli elettori uomini.
All'esito, il Giudice, preso atto, fissava udienza a trattazione scritta al
14.10.2024 differita al 2.7.2025, onerando la ricorrente al deposito di relazione psicodiagnostica aggiornata e documentazione attestante la prosecuzione di terapia ormonale.
Con note di trattazione scritta del 30.6.2025, parte ricorrente depositava quanto richiesto e si riportava alle conclusioni, chiedendo che la causa venisse rimessa in decisione.
Il Giudice relatore assegnava dunque la causa in decisione al Collegio, con trasmissione atti al Pm per le sue conclusioni.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
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Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata
e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L.
164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente
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confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della
Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n.
221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e
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la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome
è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
In tal senso si osserva che la ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'A.O.U. Federico II di Napoli, si evidenzia nella una Parte_1
condizione di disforia di genere in soggetto femminile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transazione.
Infatti, dalla consulenza del 5.6.2025, depositata in atti, confermativa della precedente relazione del 2021, le cui conclusioni sono condivise da questo
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “In base a quanto osservato ed a quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui clinici effettuati è possibile confermare la presenza di una incongruenza tra il genere sessuale maschile esperito ed espresso sul piano comportamentale e di genere sessuale femminile assegnato alla nascita … Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto
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riferito dall'utente nel corso dei colloqui clinici effettuati è possibile confermare la diagnosi, già altrove precedentemente formulata, di disforia di genere in soggetto femminile adulto, affetto da iperplasia surrenale congenita, forma virilizzanti, in fase di post transizione. Sempre sulla base di quanto emerso nel corso dei colloqui, stando alla piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità delle scelte di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o post derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig.ra/sig. Esposito di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui ella egli si veda necessitata/o ad esibire i propri documenti di identità, oltre che consentirle gli in futuro un più agevole accesso al mondo lavorativo.
D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità degli interventi chirurgici cui desidererebbe essere sottoposto mastectomia radicale isterosalpingectomia bilaterale con falloplastica così come delle possibili complicanze nel post operatorio di tale interventi, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata o possa derivarle gli anche dalla modifica dei caratteri sessuali secondari raggiungibili attraverso di essi”.
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Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 24.6.2024, ove ella confermato l'intenzione di sottoporsi a breve a intervento di eliminazione del seno e a quello di sostituzione degli organi primari.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto da costei e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
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Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ Per_1
” in luogo del nome “ .
[...] Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte
Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e
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successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
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Orbene nel presente procedimento la ricorrente ha dimostrato inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del
Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico- chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, su conforme parere del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.02.2024, da ex art. 3, comma 1°, della legge 14/4/1982 n. Parte_1
164, come mod. dall'art. 31 D.Lgs 150/2011, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nata a [...] Parte_1 il 15/03/2005 , con conseguente attribuzione del nome proprio Per_1
” e della indicazione del sesso maschile, nel senso che laddove, in ogni
[...] occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario scheda anagrafica "
[...]
" debba invece leggersi ed intendersi " Parte_1 [...]
" e laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario Persona_3
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scheda, la dicitura “FEMMINILE" debba leggersi ed intendersi invece quella
"MASCHILE";
- spese irrepetibili.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.7.2025.
Il giudice rel. il Presidente
dott.ssa Giulia d'Alessandro dott.ssa Eva Scalfati
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