Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.