Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1972, n. 905
Articolo 1
Versione
4 febbraio 1973
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 febbraio 1973