Cass. civ., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 20319
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Sentenza 27 settembre 2007

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In tema di divieto di nuove eccezioni in appello, proposta e respinta in primo grado la domanda di condanna per inadempimento, è inammissibile l'eccezione di avveramento della condizione ex art. 1359 cod. civ., formulata dall'appellante per la prima volta con la comparsa conclusionale, trattandosi non di una mera argomentazione a sostegno della domanda di condanna, ma di una " causa petendi" del tutto autonoma da quella fatta valere in precedenza.

La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa sia condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera stessa, oltre ad essere valida, in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, non viola i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) perché subordinare il compenso del professionista all'effettivo finanziamento dell'opera è garanzia di un accorto uso del denaro pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 20319
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20319
    Data del deposito : 27 settembre 2007

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