Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 2
In tema di divieto di nuove eccezioni in appello, proposta e respinta in primo grado la domanda di condanna per inadempimento, è inammissibile l'eccezione di avveramento della condizione ex art. 1359 cod. civ., formulata dall'appellante per la prima volta con la comparsa conclusionale, trattandosi non di una mera argomentazione a sostegno della domanda di condanna, ma di una " causa petendi" del tutto autonoma da quella fatta valere in precedenza.
La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa sia condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera stessa, oltre ad essere valida, in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, non viola i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) perché subordinare il compenso del professionista all'effettivo finanziamento dell'opera è garanzia di un accorto uso del denaro pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 20319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20319 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Aula 'A' CONTRIBUTO UNIFICATO REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pubblica amministrazione - SEZIONE PRIMA CIVILE sidente- Compensi professionali - Finanziamento - Clausola del disciplinare - Validità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: / R.G.N. 13668/03 Dott. Rosario DE MUSIS 9 1 Dott. Ugo Consigliere VITRONE 3 Cron..20319 0 Dott. Giuseppe SALME! - Rel. Consigliere 2 Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 6455 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud.28/03/07 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso 1'Avvocato FULVIO ROMEO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ACHILLE GATTUCCIO, giusta procura in calce al ricorso;
www ricorrente -
contro
COMUNE DI CORLEONE, in persona del Vice-Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO MILONE, come 2007 da memoria di costituzione;
541 M resistente 1 avverso la sentenza n. 128/03 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/02/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2007 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALME'; udito, per il resistente, l'Avvocato MARIO MILONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, per l'accoglimento del secondo motivo (art. 1358 c.c.) e per l'assorbimento del terzo motivo. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 14 gennaio 1997 il comune di Corleone ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il pretore di RM lo ha condannato al pagamento della somma di £. 41.635.282 in favore dell'ing. Alfonso IS, a titolo di compen- so professionale per la redazione del progetto di con- solidamento del rione S. Lucia. Con sentenza del 9 settembre 1999 il pretore, acco- gliendo l'opposizione, ha revocato il decreto ingiunti- vo, ritenendo valide ed efficaci le clausole del disci- plinare d'incarico che subordinavano il pagamento del finanziamento dell'opera a ha dichiarato compenso al 2 inammissibile la domanda di indennizzo per arricchimen- to senza causa, perché proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Con sentenza del 10 febbraio 2003 la corte d'appello di RM ha rigettato l'appello proposto dal IS. La corte territoriale ha innanzi tutto affermato che nella specie non poteva trovare applicazione la legge regionale n. 10 del 1993, con la quale è stato vietato l'inserimento nei disciplinari di incarico pro- fessionale di clausole che condizionino il compenso del professionista al finanziamento dell'opera, perché en- trata in vigore successivamente al perfezionamento del contratto di cui si tratta. Ha altresì affermato che il disciplinare stesso non contrasta con "principi dell'ordinamento", sia perché le parti sono libere di subordinare il diritto al compenso al conseguimento di un risultato utile per il committente, sia perché l'onerosità non è elemento essenziale del contratto prestazione d'opera intellettuale. Il giudice ordina- rio, inoltre, non potrebbe sindacare la legittimità dell'azione amministrativa, nel caso in cui sia dedotta la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile 3 l'eccezione di avveramento della condizione ex art. 1359 C.C., essendo stata proposta solo nella comparsa conclusionale del giudizio d'appello, così come nuova, per essere rimasta estranea all'oggetto del giudizio di primo grado, era la prospettazione seconda la quale sa- rebbe contraria al dovere di correttezza l'inerzia dell'amministrazione nel richiedere il finanziamento. La corte territoriale ha anche affermato che la condizione che subordina il diritto al compenso al fi- nanziamento dell'opera progettata non è meramente pote- stativa, perché non è indifferente per il committente la realizzazione del progetto. Ha infine confermato la dichiarazione di inammissi- bilità della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa per essere stata proposta per la prima vol- ta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudi- zio di primo grado. Avverso la sentenza della corte d'appello di Paler- mo il IS ha proposto ricorso per cassazione ar- ticolato in tre motivi. Il comune di Corleone ha depo- sitato "memoria di costituzione". Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo difetto di motivazione, omessa pronuncia e violazione di norme comunitarie, lamentana che la corte territo- 4 riale non abbia indicato altre ragioni per la non ap- plicazione della legge regionale n. 10 del 1993 che quella della sua entrata in vigore dopo la stipulazione del disciplinare di incarico, mentre con l'atto d'appello erano state articolate più ampie argomenta- zione a sostegno della tesi dell'applicabilità. In par- ticolare il IS aveva sostenuto che la legge re- gionale si inseriva in un più ampio contesto di recepi- mento della disciplina comunitaria e pertanto la clau- sola con la quale il diritto al compenso viene subordi- nata al finanziamento dell'opera progettata si porrebbe in contrasto con gli articoli 58, 59 e 60 del trattato ± istitutivo della Comunità europea del 25 marzo 1957, con l'art. 85 del trattato CE e con gli articoli 12 e 49 del trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, che vietano gli accordi e le pratiche concordate che poss o- no falsare, impedire o alterare la concorrenza. La di- sciplina dell'inderogabilità dei minimi tariffari per le professioni intellettuali rientrerebbe nella tutela apprestata dalle norme comunitarie е ne deriverebbe l'invalidità dei patti in deroga a tale principio. Per- tanto, il giudice del merito avrebbe dovuto disapplica- re la clausola del disciplinare per contrasto con le citate norme comunitarie. Il motivo non è fondato. 5 La corte territoriale, per superare l'eccezione di nullità della clausola del disciplinare di cui si trat- ta, come lo stesso ricorrente ammette formulando il se- condo motivo, non si è limitata ad argomentare dalla circostanza che la legge regionale 10/93 è entrata in vigore in epoca successiva all'accettazione del disci- plinare, ma ha anche esaminato gli altri profili solle- vati con l'atto d'appello, consistenti nella contrarie- tà della clausola stessa ai principi dell'ordinamento e ai principi costituzionali di buon andamento e impar- zialità della pubblica amministrazione. Quanto all'ulteriore questione della validità della clausola che subordina il diritto del professionista al compenso al finanziamento dell'opera per violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, sol- levata in atti difensivi successivi all'atto d'appello, l'omessa espressa trattazione di tale problematica non appare decisiva, in quanto la questione ha già formato oggetto di numerose pronunce, anche di questa Corte, che hanno ritenuto detta clausola non co ntrastante con l'indicato principio. L'orientamento maggiorita rio stato di recente confermato anche dalle sezioni unite, con sentenza n. 18450 del 2005 con la quale si è riba- dito che la clausola, contenuta in una convenzi one tra un ente pubblico territoriale e un ingegn ere al quale 7 sia stata affidata la progettazione di un'opera pubbli- ca, secondo cui il pagamento del compenso è subo rdinato alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell'opera, deve ritenersi valida in quanto non si pone in contrasto col principio d'inderogabilità dei minimi tariffari. Le sezioni unite, pur prescindendo da recen- ti pronunce della Corte giustizia delle Comunità euro- pee (v. sentenza 5 dicembre 2006, in cau se n. 94/04 e 202/04, secondo la quale una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa professionale costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 49 trattato Ce) ha riba- dito che le norme sull'inderogabilità dei minimi tarif- fari sono contemplate non a tutela di un interesse ge- nerale della collettività, ma di un interesse di cate- goria e che, pertanto, in mancanza di una espressa pre- visione di nullità contenuta nelle norme stesse, l'invalidità non potrebbe desumersi neppure dalla le- sione di un interesse generale. Inoltre, le sezioni unite hanno anche escluso che, accettando la clausola di cui si tratta, il professionista rinunci al compen- so, trattandosi invece dell'inserimento in un contratto d'opera professionale, (normalmente) oneroso di una condizione potestativa mista che subordina il pagamento 7 7 del compenso al verificarsi di una serie di elementi, alcuni dei quali esterni alla volontà dell'ente commit- tente.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce di- fetto e contraddittorietà di motivazione, travisamento dei fatti omessa pronuncia, violazione e falsa applica- zione della legge, in particolare degli articoli 1362 e seg. c.c. Non sussisterebbero nella specie i presupposti in presenza dei quali viene ammessa la possibilità di una prestazione d'opera a titolo gratuito (affectio, bene- volenza, convenienza anche di ordine sociale) e in ogni caso il comportamento complessivo del ricorrente dimo- strerebbe la mancanza di una volontà di effettuare la prestazione a titolo gratuito. La contraria affermazio- ne della corte territoriale si baserebbe su un'interpretazione esclusivamente letterale dell'accordo che non ha tenuto conto dell'effetti va vo- lontà delle parti e, in particolare, del fatto che la clausola di cui si tratta stata imposta era dall'amministrazione. La corte d'appello, inoltre, erroneamente avrebbe ritenuto insindacabile l'attività amministrativa, in quanto nella specie si trattava solo di valutare il contenuto di un atto di natura negoziale. Il ricorrente 8 lamenta anche che sia stata dichiarata nuova la pro- spettazione dell'applicazione dell'art. 1359 C.C., in quanto si tratterebbe non di una deduzione di un fatto nuovo ma di un'argomentazione già implicita e connessa nell'allegazione dell'inerzia del comune nel richiedere il finanziamento, ampiamente provata nel corso del giu- dizio, che aveva reso impossibile l'avveramento della condizione. Peraltro tale prospettazione era stata resa necessaria dal contenuto della pronuncia di primo grado. Né era condivisibile l'affermazione secondo la qua- le la clausola di cui si tratta non aveva natura di condizione meramente potestativa e comunque il mancato avveramento della condizione era dipeso esclusivamente dall'inerzia del comune nel richiedere il finanziamen- to. Tale inerzia costituiva violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condi- zione (art. 1358 c.c.) e, comunque, inadempimento di un'obbligazione contrattuale. Il motivo non è fondato. Quanto al profilo attinente alla pretesa gratuità della prestazione, deve rilevarsi che la corte territo- riale non ha affermato che nella specie era stata pat- tuita la gratuità, ma solo che l'onerosità non è ele- mento essenziale del contratto di prestazione profes- F 9 sionale d'opera, a differenza che nel contr atto di la- voro subordinato. D'altra parte, come già rilevato, la giurisprudenza di questa corte esclude che la clausola di cui si tratta configuri una rinuncia al compenso, ritenendo che invece costituisca una condizione so spen- siva potestativa mista. In ordine al dedotto contrasto tra la clausola del disciplinare di cui si tratta e i principi di imparzia- lità e buon andamento della pubblica amministrazione, la motivazione della sentenza impugnata non è condivi- sibile, perché non viene in considerazione alcun profi- lo di sindacabilità di un atto della pubblica autorità, ma solo di valutazione di un comportamento negoziale 17 dell'amministrazione che agisce iure privatorum . Tutta- via è corretta la decisione che ha escluso l'invalidit à della predetta clausola per contrasto con l'art. 97 Cost., perché, subordinare il compenso del professioni- sta all'effettivo finanziamento de ll'opera è garanzia di un accorto uso del denaro pubblico, che vie ne impie- gato solo per la realizzazione di progetti concreti positivamente valutati dall'ente finanziatore. Correttamente la corte d'appello ha poi ritenuto inammissibile l'eccezione di avveramento della condi- zione ex art. 1359 c.c., perché proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, trat tandosi non di 10 una mera argomentazione a sostegno della domanda di condanna, ma di una causa pretendi del tutto autonoma da quella fatta valere in precedenza, fondata sulla nullità della clausola del disciplinare sull'inadempimento dell'amministrazione comunale all'obbligo contrattuale di acquisire il finanziamento. Quanto poi alla qualificazione della clausola del disciplinare, con la citata sentenza delle sezioni uni- te n. 18450 del 2005 è stato ribadito che si tratta di condizione potestativa mista, in quanto la concessione del finanziamento dipende anche da comportamenti ester- ni alla volontà dell'ente committente. Infine, la corte territoriale ha esattamente rile- + vato che la prospettazione secondo la quale l'inerzia del comune costituirebbe violazione del dovere di cor- rettezza, imposto dall'art. 1358 c.c., introduce un te- ma d'indagine nuovo rispetto a quelli che avevano for- mato oggetto del giudizio di primo grado, incentrato sull'accertamento del dedotto inadempimento con- trattuale.
3. Con il terzo motivo, deducendo violazione e fal- sa applicazione della legge il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto inammissibile ex . art. 345 c.p.c. la domanda diretta a ottenere l'indennizzo per arricchimento senza causa. 11 Il motivo non è fondato perché la corte territoria- le non ha dichiarato inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ma ha confermato il giudizio d'inammissibilità formulato dal giudice di primo grado, sulla base del rilievo che tale dom anda era nuova ri- all'originaria domanda di adempimento spetto con- trattuale. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese con € 1.300,00 (di cui € 100,00 per spese) oltre al rimborso delle spese genera- li e gli accessori, come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile il 28 marzo 2007. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Salmè Rosario De Musis Play mil IL CANCELERE Rok Sea Rave COME SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancellona 27 SET. 2007 IL. CANCELLIERE 12