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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4062/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4062/2022 promossa da:
(p.i. ), con sede legale in Roma, circonvallazione Parte_1 P.IVA_1
Casilina n. 62, in persona del Presidente pro tempore, sig. , per la carica Parte_2 elett.nte dom.to in Roma, via Cassiodoro n. 19 presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Liello,
, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti, C.F._1
- Attrice in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Milano alla via Filippo Turati n.29, CF/P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Francesco Sorbara, CF: , giusta procura in calce al ricorso per decreto C.F._2 ingiuntivo e domiciliata come in atti presso il suo studio, sito in Reggio Calabria, via
Aspromonte n. 31,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attrice in opposizione.
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente azione, revocare il decreto opposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve ad Parte_1 per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa. Controparte_2
In subordine, in caso di soccombenza dell'opponente, condannare la stessa alla somma ritenuta più giusta e/o equa tenuto conto del reale accadimento dei fatti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Precisazione delle conclusioni per la convenuta opposta.
“Che l'On.le Tribunale adito voglia In via preliminare: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 525/2022 del 03/03/2022 RG n. 1303/2022 del quale si chiede la concessione provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.p. per i motivi di cui in narrativa essendo l'avversa opposizione generica, dilatoria, infondata in fatto ed in diritto;
In via principale: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 525/2022 del 03/03/2022 RG n. 1303/2022. Con vittorie di spese processuali e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice ha svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 525/2022 – R.G.
1303/2022 pronunciato dal Tribunale di Genova in data 3/03/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.540,00 oltre interessi, accessori e spese legali.
Avvenuta la rituale costituzione in giudizio della società opposta, alla prima udienza di comparizione delle parti veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano autorizzati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Si provvedeva quindi all'istruzione della causa mediante interrogatorio del legale rappresentante della società opposta ed escussione di due testi indicati da parte opponente. Il primo incombente istruttorio non poteva essere svolto in quanto il legale rappresentante della società opposta non si presentava in udienza e il legale della parte dichiarava a verbale che il motivo della mancata comparizione era che lo stesso non era a conoscenza dei fatti di causa, trattandosi di un appalto eseguito qualche anno prima e avendo la società sedi sull'intero territorio nazionale. Si procedeva invece all'escussione dei testi indicati da parte opponente. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte opponente ha allegato di avere ricevuto incarico da di pubblicizzare un Parte_3 concerto musicale anche a mezzo dell'ostensione di banner di varie dimensioni da collocare su spazi pubblicitari e muri della città di Milano. Parte opponente aveva quindi individuato, tra le altre, la parete corrispondente al muro perimetrale del di via Lepontina n. 12 in Parte_4
Milano quale spazio deputato al fissaggio di uno dei cartelloni pubblicitari, incaricando della posa in opera l'odierna opposta, previa stipula del relativo contratto e corresponsione di un acconto di € 2.440,00. Parte opponente lamenta quindi che la società opposta non avrebbe adempiuto il contratto, non realizzando l'opera conformemente agli accordi. In particolare, l'opponente ha evidenziato che sulla base del contratto di appalto stipulato in data 1/02/2019
l'opposta avrebbe dovuto verificare l'idoneità della parete prescelta per il fissaggio del cartellone pubblicitario. Diversamente, non essendo riuscita a portare a termine l'installazione a causa della friabilità della parete, l'opposta avrebbe imposto all'opponente la sottoscrizione del secondo contratto di appalto del 4/03/2019, che prevedeva l'aggiunta di un ciclo di ricostruzione e tinteggiatura del muro nella zona di posa del poster e che quest'ultima avrebbe accettato solo per rispettare la scadenza impostagli dalla La società opposta Parte_3 ha integralmente contestato i motivi di opposizione avversari, evidenziando come i lavori siano stati portati a termine e come il ciclo di ricostruzione e tinteggiatura del muro nella zona di posa del poster sia stato espressamente accettato dall'opponente.
L'opposizione si è rivelata infondata. Dalla documentazione contrattuale in atti si evince agevolmente che la “Verifica preliminare di fattibilità dei lavori e valutazione dei rischi” di cui al punto n. 1 consisteva nell'effettuazione di un sopralluogo finalizzato più che altro a valutare la possibilità di effettuare il lavoro con l'utilizzo delle funi, emergendo con evidenza dal medesimo contratto che la peculiarità dell'intervento era quella di non prevedere la previa posa di ponteggi. Dalle fotografie allegate alla predetta documentazione contrattuale emerge con chiarezza che detto sopralluogo è effettivamente avvenuto. Il fatto che poi la parete perimetrale dell'edificio condominiale, scelto da parte opponente, si sia rivelata eccessivamente friabile nel momento in cui gli operai, calatisi con le funi, hanno provato a posare il poster pubblicitario è evidentemente un'evenienza che non poteva essere prevista e nemmeno verificata ictu oculi nel corso del sopralluogo effettuato dal piano di calpestio. Il ciclo di ricostruzione e tinteggiatura del muro nella zona di posa del poster che per questo motivo l'opposta ha proposto come soluzione per portare a termine il lavoro commissionato è stata del resto accettata senza particolari riserve dall'opponente, come risulta non solo dal contratto del 4/03/2019 in atti ma anche dallo scambio di corrispondenza tra il legale rappresentante della medesima e l'amministratore del in Milano. Parte_5
Invero, circa le motivazioni di detto assenso, parte opponente ha evidenziato di essere stata costretta ad accettare il nuovo contratto sottopostole per rispettare i tempi di posa dei poster pubblicitari imposti dalla Questa allegazione si è rivelata però del tutto Parte_3 generica e, in ogni caso, non provata. Innanzitutto è la stessa parte opponente a non avere nemmeno indicato quali sarebbero stati gli esatti termini temporali che avrebbe dovuto rispettare né nel contratto da questa sottoscritto con vi è traccia di essi Parte_3 (diverso, infatti, è il riferimento temporale relativo all'individuazione delle pareti murarie, che in realtà era già scaduto prima ancora della stipula del primo contratto di appalto). La conferma di tale circostanza da parte dei testi escussi sconta comunque il predetto difetto di genericità dell'allegazione. Le altre circostanze di prova capitolate da parte opponente, a un più attento esame delle risultanze documentali si sono inoltre rivelate sostanzialmente irrilevanti. In ogni caso le deposizioni dei testi, entrambi soci dell'associazione opponente, vanno valutate con attenzione sotto il punto di vista dell'attendibilità. Per gli stessi motivi nessun elemento probatorio può trarsi dalla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società per azioni opposta, il quale, proprio per le dimensioni dell'azienda e il suo radicamento sull'intero territorio nazionale, non avrebbe potuto riferire alcunché sul rapporto contrattuale per cui è causa.
Parimenti del tutto generiche e sfornite di prova si sono rivelate le altre allegazioni di parte opponente in merito a presunti danni causati dal contestato ritardo nella posa del poster e a poco intellegibili contestazioni sul contenuto dei contratti prodotti in atti.
All'infondatezza dell'opposizione segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo maggiorato, € 1.250,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a versare all'Avv. Francesco Sorbara, dichiaratosi antistatario, le spese del procedimento di opposizione, liquidate in € 2.950,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 15 Marzo 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4062/2022 promossa da:
(p.i. ), con sede legale in Roma, circonvallazione Parte_1 P.IVA_1
Casilina n. 62, in persona del Presidente pro tempore, sig. , per la carica Parte_2 elett.nte dom.to in Roma, via Cassiodoro n. 19 presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Liello,
, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti, C.F._1
- Attrice in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Milano alla via Filippo Turati n.29, CF/P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Francesco Sorbara, CF: , giusta procura in calce al ricorso per decreto C.F._2 ingiuntivo e domiciliata come in atti presso il suo studio, sito in Reggio Calabria, via
Aspromonte n. 31,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attrice in opposizione.
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente azione, revocare il decreto opposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve ad Parte_1 per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa. Controparte_2
In subordine, in caso di soccombenza dell'opponente, condannare la stessa alla somma ritenuta più giusta e/o equa tenuto conto del reale accadimento dei fatti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Precisazione delle conclusioni per la convenuta opposta.
“Che l'On.le Tribunale adito voglia In via preliminare: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 525/2022 del 03/03/2022 RG n. 1303/2022 del quale si chiede la concessione provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.p. per i motivi di cui in narrativa essendo l'avversa opposizione generica, dilatoria, infondata in fatto ed in diritto;
In via principale: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 525/2022 del 03/03/2022 RG n. 1303/2022. Con vittorie di spese processuali e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice ha svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 525/2022 – R.G.
1303/2022 pronunciato dal Tribunale di Genova in data 3/03/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.540,00 oltre interessi, accessori e spese legali.
Avvenuta la rituale costituzione in giudizio della società opposta, alla prima udienza di comparizione delle parti veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano autorizzati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Si provvedeva quindi all'istruzione della causa mediante interrogatorio del legale rappresentante della società opposta ed escussione di due testi indicati da parte opponente. Il primo incombente istruttorio non poteva essere svolto in quanto il legale rappresentante della società opposta non si presentava in udienza e il legale della parte dichiarava a verbale che il motivo della mancata comparizione era che lo stesso non era a conoscenza dei fatti di causa, trattandosi di un appalto eseguito qualche anno prima e avendo la società sedi sull'intero territorio nazionale. Si procedeva invece all'escussione dei testi indicati da parte opponente. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte opponente ha allegato di avere ricevuto incarico da di pubblicizzare un Parte_3 concerto musicale anche a mezzo dell'ostensione di banner di varie dimensioni da collocare su spazi pubblicitari e muri della città di Milano. Parte opponente aveva quindi individuato, tra le altre, la parete corrispondente al muro perimetrale del di via Lepontina n. 12 in Parte_4
Milano quale spazio deputato al fissaggio di uno dei cartelloni pubblicitari, incaricando della posa in opera l'odierna opposta, previa stipula del relativo contratto e corresponsione di un acconto di € 2.440,00. Parte opponente lamenta quindi che la società opposta non avrebbe adempiuto il contratto, non realizzando l'opera conformemente agli accordi. In particolare, l'opponente ha evidenziato che sulla base del contratto di appalto stipulato in data 1/02/2019
l'opposta avrebbe dovuto verificare l'idoneità della parete prescelta per il fissaggio del cartellone pubblicitario. Diversamente, non essendo riuscita a portare a termine l'installazione a causa della friabilità della parete, l'opposta avrebbe imposto all'opponente la sottoscrizione del secondo contratto di appalto del 4/03/2019, che prevedeva l'aggiunta di un ciclo di ricostruzione e tinteggiatura del muro nella zona di posa del poster e che quest'ultima avrebbe accettato solo per rispettare la scadenza impostagli dalla La società opposta Parte_3 ha integralmente contestato i motivi di opposizione avversari, evidenziando come i lavori siano stati portati a termine e come il ciclo di ricostruzione e tinteggiatura del muro nella zona di posa del poster sia stato espressamente accettato dall'opponente.
L'opposizione si è rivelata infondata. Dalla documentazione contrattuale in atti si evince agevolmente che la “Verifica preliminare di fattibilità dei lavori e valutazione dei rischi” di cui al punto n. 1 consisteva nell'effettuazione di un sopralluogo finalizzato più che altro a valutare la possibilità di effettuare il lavoro con l'utilizzo delle funi, emergendo con evidenza dal medesimo contratto che la peculiarità dell'intervento era quella di non prevedere la previa posa di ponteggi. Dalle fotografie allegate alla predetta documentazione contrattuale emerge con chiarezza che detto sopralluogo è effettivamente avvenuto. Il fatto che poi la parete perimetrale dell'edificio condominiale, scelto da parte opponente, si sia rivelata eccessivamente friabile nel momento in cui gli operai, calatisi con le funi, hanno provato a posare il poster pubblicitario è evidentemente un'evenienza che non poteva essere prevista e nemmeno verificata ictu oculi nel corso del sopralluogo effettuato dal piano di calpestio. Il ciclo di ricostruzione e tinteggiatura del muro nella zona di posa del poster che per questo motivo l'opposta ha proposto come soluzione per portare a termine il lavoro commissionato è stata del resto accettata senza particolari riserve dall'opponente, come risulta non solo dal contratto del 4/03/2019 in atti ma anche dallo scambio di corrispondenza tra il legale rappresentante della medesima e l'amministratore del in Milano. Parte_5
Invero, circa le motivazioni di detto assenso, parte opponente ha evidenziato di essere stata costretta ad accettare il nuovo contratto sottopostole per rispettare i tempi di posa dei poster pubblicitari imposti dalla Questa allegazione si è rivelata però del tutto Parte_3 generica e, in ogni caso, non provata. Innanzitutto è la stessa parte opponente a non avere nemmeno indicato quali sarebbero stati gli esatti termini temporali che avrebbe dovuto rispettare né nel contratto da questa sottoscritto con vi è traccia di essi Parte_3 (diverso, infatti, è il riferimento temporale relativo all'individuazione delle pareti murarie, che in realtà era già scaduto prima ancora della stipula del primo contratto di appalto). La conferma di tale circostanza da parte dei testi escussi sconta comunque il predetto difetto di genericità dell'allegazione. Le altre circostanze di prova capitolate da parte opponente, a un più attento esame delle risultanze documentali si sono inoltre rivelate sostanzialmente irrilevanti. In ogni caso le deposizioni dei testi, entrambi soci dell'associazione opponente, vanno valutate con attenzione sotto il punto di vista dell'attendibilità. Per gli stessi motivi nessun elemento probatorio può trarsi dalla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società per azioni opposta, il quale, proprio per le dimensioni dell'azienda e il suo radicamento sull'intero territorio nazionale, non avrebbe potuto riferire alcunché sul rapporto contrattuale per cui è causa.
Parimenti del tutto generiche e sfornite di prova si sono rivelate le altre allegazioni di parte opponente in merito a presunti danni causati dal contestato ritardo nella posa del poster e a poco intellegibili contestazioni sul contenuto dei contratti prodotti in atti.
All'infondatezza dell'opposizione segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo maggiorato, € 1.250,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a versare all'Avv. Francesco Sorbara, dichiaratosi antistatario, le spese del procedimento di opposizione, liquidate in € 2.950,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 15 Marzo 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago