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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 820 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LA BORIA MARIA Parte_1
RITA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19.3.24 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento nonché per essere dichiarata soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art.
3. c. 3
l. 104/1992, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_2 spese.
1 La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 7.5.2025.
Motivi della decisione
Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la ricorrente è affetta:
“oltre che da demenza mista anche da: Spondiloartrosi e gonartrosi bilaterale ad alta incidenza funzionale e da grave deficit visivo che contribuiscono a comprometterne l'autonomia”.
In relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, l'Ausiliario ha concluso ritenendo la parte incapace di deambulare autonomamente e di assolvere da sola agli atti quotidiani della vita, con diritto all'indennità di accompagnamento nonché disabile grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 sin dal 25.10.2022.
L'Ausiliario, inoltre, ha ampiamente risposto alle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale dal CTP il quale, contestando la decorrenza del beneficio sin dalla data della domanda amministrativa, fa riferimento ad un referto del 28.10.22 da cui si evince in capo alla ricorrente un “sensorio integro”.
Invero il CTU ha evidenziato che in data 29.9.2022 (dunque circa un mese prima della visita cui fa riferimento l' nelle osservazioni alla CTU), i Sanitari del CP_2
Reparto di Epatologia del Policlinico di Palermo riscontravano la ricorrente “affetta
2 da disorientamento temporo-spaziale e condizioni cliniche mediocri” e ha ben spiegato che: “La perizianda era all'epoca affetta da una cirrosi scompensata, caratterizzata dalla presenza di ascite, edemi ed encefalopatia porto-sistemica. Per encefalopatia epatica in medicina si intende il verificarsi di uno stato di confusione mentale o un alterato livello di coscienza o coma, dovuti a insufficienza epatica.
L'encefalopatia epatica è una situazione reversibile se opportunamente trattata e la gestione delle condizioni sottostanti può migliorare i sintomi per cui lo stato confusionale ed il disorientamento T/S , rilevato nel mese di settembre 2022, con il miglioramento dello scompenso epatico e delle infezioni febbrili, ha subito una parziale e momentanea remissione , così come riscontrato alla visita del mese di ottobre 2022, cui però è seguito un repentino peggioramento del declino cognitivo già presente da qualche anno”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto.
Spese di lite a carico di , liquidate come in dispositivo. CP_2
Spese di CTU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 18/80 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, nonché accerta lo status di portatore di handicap grave ex art.
3. c. 3 ai sensi della l. 104/1992 sin dal 25.10.22; spese di lite a carico di , che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese, IVA e CP_2
CPA se dovute, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Spese di CTU a carico di come da separato decreto. CP_2
Così deciso in Agrigento, 07/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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